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CIG in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

CIG in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Con Circolare n. 11 del 1 luglio 2020 si illustra la normativa recentemente entrata in vigore in materia di cassa in deroga introdotta dal c.d. Decreto Rilancio e successive modifiche e integrazioni e si forniscono le indicazioni utili relative all’accesso al trattamento, anche per i trattamenti di proroga le cui istanze dovranno essere presentate all’INPS.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga. Emanato il Decreto interministeriale

Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga. Emanato il Decreto interministeriale

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 giugno 2020)  per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, prevede, all’articolo 1, l’individuazione delle modalità di presentazione delle istanze per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per le settimane successive alle prime nove.

L’articolo 2 stabilisce le tempistiche di concessione ed erogazione dei trattamenti da parte dell’amministrazione cui è stata presentata l’istanza, prevedendo, nei casi di istanze presentate all’INPS per settimane successive alle prime nove, un’anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

Infine, l’articolo 3 prevede le disposizioni finanziarie, i limiti di spesa e il relativo monitoraggio.

 

Fonte:  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

INPS: Circolare 78 del 27 giugno 2020 sull’anticipazione della CIGD

INPS Circolare 78 del 27 giugno 2020

Con la Circolare n. 78 del 27 giugno 2020, l’INPS recepisce le disposizioni dettate dal Decreto Rilancio in materia di anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Dopo aver richiamato che il Decreto Rilancio stabilisce che le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di intervento anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, per un limite massimo di 18 settimane complessive, la Circolare fornisce le indicazioni operative in ordine alla previsione del comma 4 dell’art. 22-quater introdotto dal Decreto Rilancio nel Decreto Cura Italia, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% da parte dell’INPS delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.

Tale anticipazione è applicata esclusivamente alle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

La circolare stabilisce, inoltre, che la presentazione delle domande di CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Le domande possono essere presentate:
– per la Cig ordinaria, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;
– per la Cig in deroga, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
– per l’assegno ordinario, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Al fine di richiedere l’anticipazione del 40%, è necessario selezionare nella domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e compilando i seguenti dati:
– codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
– IBAN dei lavoratori interessati;
– ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

 

Per maggiori dettagli, leggi la Circolare INPS.