Autoliquidazione INAIL 2023: scadenza il 16 febbraio, le istruzioni per datori di lavoro

L’INAIL fornisce le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2023 nella circolare del 29 dicembre 2022. La scadenza per il pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissata al 16 febbraio. La dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2022 va inviata entro il 28 febbraio pv.

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Il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione.
Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani. Sono esclusi dall’autoliquidazione, invece, gli altri “premi speciali unitari” (alunni/studenti, rx e sostanze radioattive, frantoi, pescatori, facchini, ippotrasportatori e vetturini).
Con l’autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, vengono riscossi dall’Inail anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.

Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve:

  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
  • pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell’anno precedente (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l’intero anno) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato per l’anno in corso in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nell’anno precedente, salvo i controlli che l’Istituto intenda disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile (d.m. 9 febbraio 2015) si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti.

I datori di lavoro titolari di Pat (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici “Alpi online” che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico dichiarazione salari”.
I datori di lavoro del settore marittimo titolari di Pan (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio.

Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari” qualora per l’autoliquidazione corrente non intendano più usufruire  del pagamento in quattro rate utilizzato per l’autoliquidazione precedente devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.

Le scadenze dei versamenti delle quattro rate sono predeterminati come segue:

  • I rata, 16 febbraio
  • II rata, 16 maggio
  • III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l.  44/2012)
  • IV rata, 16 novembre.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997).

Al fine di consentire ai datori di lavoro titolari di Pat il pagamento del premio in autoliquidazione, l’Inail, entro la fine dell’anno:

  • Invia la comunicazione del tasso di premio che verrà applicato per l’anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM “Classificazione e tassazione rischio assicurato”)
  • Rende disponibili nel “Fascicolo aziende” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” (art. 28, comma 3, dpr 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e dei contributi associativi).

I datori di lavoro titolari di Pan consultano gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione tramite il servizio online “Visualizzazione elementi del calcolo”.

Ogni anno l’Inail pubblica la guida all’autoliquidazione dove sono indicate le modalità per il calcolo dei premi a seconda delle addizionali e delle riduzioni contributive previste e per il conteggio dei contributi associativi. Sono inoltre indicati i criteri di arrotondamento e le modalità di compilazione del modello F24.

Compensazione
Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto.

Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Il datore di lavoro deve verificare presso la sede Inail l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24. Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.

Fonte: INAIL e Informazione Fiscale