Circolare Ministero dell’Interno 19 agosto 2022 sull’approvazione del tesserino per l’investigazione privata

D.M. 18 maggio 2022, recante: “Approvazione. ai sensi dell’art. 254. comma 3, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, del tesserino attestante la qualità di titolare di istituiti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente”.

1. Premessa.

Come è noto, l’art. 254, comma 3, del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 stabilisce che gli interessati comprovano la qualità di titolare di licenza per la conduzione di istituti di investigazione privata ex art. 134 TULPS e di investigatore privato dipendente dai medesimi istituti previa esibizione di un tesserino conforme al modello approvato dal Ministro dell’Interno con proprio decreto.

Si tratta di una disposizione introdotta con il D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, nell’intento di dotare gli investigatori privati di uno strumento capace di attestare lo status professionale verso i terzi, agevolandone i rapporti e le interlocuzioni, sia con i soggetti istituzionali, che con i soggetti privati.
Nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di approvazione del modello del tesserino, la disposizione ha, comunque, da subito ricevuto applicazione nei particolari termini indicati nella circolare del 15 dicembre 2008, meglio specificata a seguito.
Con essa, è stato, infatti previsto che, fino all’emanazione del cennato provvedimento, i titolari degli istituti di investigazione privata e gli investigatori da essi dipendenti potessero attestare la propria identità esibizione di un documento di validità unitamente ad una copia autenticata in formato ridotta della licenza di polizia.
Grazie a tale soluzione, gli operatori dell’investigazione privata hanno potuto disporre di un valido mezzo certificativo durante un periodo di transizione che oggi deve considerarsi in via di definitivo superamento.
Si porta, infatti, a conoscenza che all’esito di un’articolata attività istruttoria e del parere favorevole reso dalla Commissione consultiva centrale per le attività di cui ali’ art. 134 TULPS nella seduta del 12 aprile 2022 il Sig. Ministro dell’Interno, con proprio Decreto in data 18 maggio 2022, ha approvato il modello del tesserino che attesta la qualità di titolare di istituto di investigazione privata, nonché la qualità di investigatore privato dipendente da un istituto debitamente autorizzato (nel prosieguo indicato anche come: il “tesserino degli investigatori privati”).

Il D.M. 18 maggio 2022 si compone di sei articoli e di un Allegato ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno scorso.
Il provvedimento reca, all’art. 5, comma I, una clausola che ne differisce l’entrata in vigore una volta che saranno decorsi 120 giorni a decorrere dalla data della sua registrazione da parte della Corte dei Conti.
Ciò significa che, poiché la registrazione da parte dell’Organo di controllo è avvenuta il 26 maggio scorso, il Decreto Ministeriale in parola entrerà in vigore il 24 settembre p.v.
Con questa prospettiva, si ritiene opportuno rassegnare, sin da ora, alcune indicazioni di ordine generale, al fine di assicurare l’uniforme applicazione della nuova normativa, consentendo, inoltre, alle SS.LL. di individuare, in anticipo, le migliori misure organizzative che occorrerà implementare.

2. I soggetti che possono conseguire il tesserino degli investigatori
Prima di illustrare le previsioni recate dal D.M. 18 maggio 2022, è utile ricordare i criteri direttivi recati in materia dall’art. 254, comma 3, del R.D. n. 635/1940, a cominciare da quelli che individuano la platea dei soggetti cui può essere rilasciato il tesserino in argomento.

Come si è anticipato in premessa, la disposizione prevede che il documento in questione è rilasciato a due specie di operatori professionali: “i filo/ari degli istituii di investigazione privata” e gli “investigatori dipendenti”.

La definizione di dettaglio di tali due tipologie si rinviene nell’art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 che, nel sistema delineato dalla legge di pubblica sicurezza, assolve alla funzione di individuare le tipologie di attività investigative per il cui svolgimento è necessario conseguire la licenza di cui all’art 134 TULPS.

Dal tenore di quest’ultima norma si ricava, in particolare”, che:

  • la categoria dei “titolari degli istituti di investigazione privata” ricomprende i soggetti cui sia stata rilasciata la licenza ex art. 134 TULPS per svolgere, attraverso un istituto, attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali, nel settore commerciale;
  • mentre, la categoria degli “investigatori dipendenti” abbraccia gli investigatori che operano nell’ambito dell’istituto, svolgendo le attività di investigazione e ricerca, per i quali il titolare dell’istituto stesso abbia richiesto al Prefetto l’autorizzazione prescritta dal medesimo art. 257-bis, comma 1.

Non rientrano, invece, in queste categorie i dipendenti degli istituti di investigazione che svolgono attività di natura diversa (ad es. amministrativa o contabile), con la conseguenza che nei loro confronti non potrà essere rilasciato il tesserino degli investigatori.

3. Le caratteristiche del modello del tesserino degli investigatori
Sempre in via preliminare, giova ricordare che il ripetuto art. 254, comma, 3 del R.D. n. 635/1940 prevede che il tesserino degli investigatori deve riportare: le generalità del soggetto cui il documento viene rilasciato; l’indicazione dell’istituto di investigazione cui il soggetto medesimo appartiene o di cui è titolare; nonché gli estremi della licenza del Prefetto.
Tenendo presente questo criterio direttivo, il D.M. 18 maggio 2022 definisce le ulteriori caratteristiche del tesserino degli investigatori, stabilendo, innanzitutto, che esso viene predisposto su carte valori (art. 2, comma 1).
Si ricorda che per “carte valori” si intendono i prodotti, individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. IO-bis della legge 13 luglio 1966, n. 559, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche che sono richiamate dall’art. l, comma 2, lett. h), del ricordato D.M. 18 maggio 2022.
Le ulteriori caratteristiche del tesserino sono fissate dal!’ Allegato A del predetto Decreto Ministeriale.
Tale Allegato – alla cui lettura si rinvia per gli aspetti di dettaglio – prevede che il documento deve contenere la fotografia del suo titolare e stabilisce, inoltre, il formato del medesimo documento (mm. 70 x I 00), i dati che devono essere riportati sul fronte e sul retro, la veste grafica, nonché le caratteristiche anticontraffazione che vi devono essere inserite.

4 .Procedura per il rilascio del tesserino degli investigatori privati.

Oltre a ciò, il D.M. 18 aprile 2022 si preoccupa di stabilire la procedura che deve essere seguita per il rilascio del tesserino degli investigatori privati, previo svolgimento delle operazioni di natura tecnica e materiale necessarie alla compilazione del modello in bianco con i dati dell’interessato e alla successiva stampa (cd. ‘”produzione, stampa e personalizzazione”).La disposizione di riferimento sul punto è l’art. 3 del cennato D.M. 18 maggio 2022, il quale, al comma 1, reca due ordini di precetti. Con il primo di essi, viene previsto che il documento in questione è rilasciato dalla Prefettura. Si tratta, in effetti, di una mera esplicitazione di un principio di competenza già insito nella previsione dell’art. 254, comma 3, del R.D. n. 635/1940. E’ evidente. infatti, che essendo il tesserino finalizzato ad attestare una qualità professionale derivante dalla licenza ex art. 134 TULPS, la competenza alla sua formazione non può che spettare all’Ufficio che cura la concessione di quel titolo di polizia e che detiene, quindi, tutti i necessari elementi per esercitare il potere certificativo. Il secondo precetto, riguarda, invece, l’individuazione del presupposto per la concessione del tesserino.Il menzionato comma I prevede, sul punto, che il documento è concesso “sulla base della licenza di cui ali ‘art. 134 TULPS rilasciata o rinnovata al titolare del! ‘istituto di investigazione privata o all’investigatore privato dipendente … ··. Da tale previsione, si evince che condicio sine qua non per l’emissione del documento in questione è la preventiva adozione del provvedimento che concede, per la prima volta, il titolo di polizia ex art. 134 TULPS ovvero ne sancisce il rinnovo.
Il comma 2 del cennato art. 3 definisce, invece, la procedura secondo la quale devono essere svolte le operazioni materiali di “produzione, stampa e personalizzazione” del tesserino. La norma precisa, infatti, che tali operazioni sono effettuate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (l.P.Z.S.).

A questo scopo, viene previsto che la Prefetura partecipi all’I.P.Z.S. i dati anagrafici specificati nel menzionato Allegato A, utilizzando un apposito format che sarà reso disponibile dall’I.P.Z.S .. Su questo aspetto, si fa, pertanto, riserva di integrare i presenti orientamenti con ulteriori indicazioni di carattere applicativo, riguardanti anche le modalità per l’invio del predetto format.

5. Periodo di validità del tesserino degli investigatori privati

Il D.M. 18 maggio 2022 fissa anche il periodo di validità del tesserino degli investigatori privati.
L’art. 4, comma 1, del menzionalo Decreto Ministeriale stabilisce che il tesserino ha una validità pari a quella della licenza ex art. 134 TlJLPS rilasciata al titolare o al dipendente dell’istituto di investigazioni.

La disposizione precisa anche che il documento emesso non può essere rinnovato. Viene, infatti, previsto che al momento del rinnovo del titolo di polizia la Prefettura proceda al rilascio di un nuovo tesserino, ritirando contestualmente quello scaduto (comma 2).
Resta, comunque, fermo che, nel caso di smarrimento, furto o deterioramento, l’interessato, previa denuncia ad un Ufficio o Comando delle Forze di polizia, può richiedere il duplicato del tesserino ancora in corso di validità alla Prefettura che provvede al rilascio previo svolgimento della procedura di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale in parola.
E’ evidente che, in questa ipotesi, il duplicato avrà la medesima validità del documento che va a sostituire.

6. Situazioni attestate dal /esserino degli investigatori
Si è detto in esordio che il tesserino degli investigatori privati è finalizzato prioritariamente ad attestare che il suo titolare ricopre la qualità professionale di titolare ovvero di investigatore privato dipendente di un determinato istituto di investigazione privata, debitamente autorizzato.
Va detto, tuttavia, che il tesserino in questione, essendo munito di fotografia ed essendo rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, rientra tra i documenti che, a mente dell’art. 292 del R.D. n. 635/1940, devono considerarsi equipollenti alla carta di identità.

7. Regime transitorio.
Il Decreto Ministeriale reca anche previsioni, volte a disciplinare la fase di passaggio alla fase di piena attuazione dell’art. 254, comma 3, del R.D. n. 635/1940.
Più in dettaglio, l’art. 5, comma 2, stabilisce che, a decorrere dal 24 settembre p.v., le Prefetture provvedono ad emettere tesserino in occasione del primo rilascio ovvero del rinnovo della licenza ex mt. 134 TULPS concessa al titolare dell’istituto di investigazione privata o dell’investigatore dipendente.
La disposizione è volta a stabilire lo standard cui le Prefetture potranno attenersi per garantire che il rilascio del tesserino alla platea degli interessati avvenga con la necessaria gradualità.
Va detto, peraltro, che il documento in questione costituisce uno strumento che può risultare particolmmente utile agli operatori professionali del settore nello svolgimento delle proprie attività.
In considerazione di ciò, si ritiene che i Sig.ri Prefetti, valutati anche i livelli di impegni e la loro sostenibilità con le risorse disponibili allo stato, potranno prevedere anche la possibilità di anticipare l’emissione del tesserino anche al di fuori dei casi in cui si procede alla prima concessione o al rinnovo del titolo di polizia ex art. 134 TULPS.
Si segnala l’opportunità che tale anticipazione sia sviluppata secondo una specifica pianificazione che, ove ritenuto, potrà essere varata all’esito di un confronto con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori economici dell’investigazione privata, al fine anche di evitare che l’iniziativa possa dare luogo a distorsioni della concorrenza. Si attira, infine, l’attenzione sull’art. 5, comma 3. La norma, infatti, stabilisce che fino al momento del rilascio del tesserino, i titolari di istituti di investigazione e gli investigatori privati dipendenti continuino a dimostrare la propria qualità professionale esibendo copia della licenza, unitamente ad un documento di identità in corso di validità.

8. Indicazioni conclusive
Come si è accennato nella premessa, il D.M. 18 maggio 2022 ha finalmente completato il percorso di attuazione della previsione recata dall’art. 254, comma 3, del R.D. n. 635/1940, venendo incontro ad un’esigenza particolarmente avvertita da parte degli operatori economici del settore dell’investigazione privata.
In considerazione di ciò ed al fine di agevolare l’applicazione della nuova normativa si raccomanda ai Sig.ri Prefetti l’opportunità di partecipare i contenuti del presente atto di indirizzo alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano quanto prima edotte le associazioni delle diverse categorie interessate.
Si evidenzia, inoltre, che il tesserino costituisce uno strumento, suscettibile di essere utilizzato ed esibito dai rispettivi titolari al]’ Autorità di pubblica sicurezza e al personale delle Forze di polizia o delle polizie locali nelle situazioni contemplate dall’ordinamento, quali gli obblighi di collaborazione previsti dall’art. 139 TULPS e le indagini difensive nel processo penale ex art. 327-bis, comma 3, c.p.p ..
Alla luce di ciò, i Sig.ri Prefetti vorranno valutare la possibilità di richiamare l’attenzione sulle novità introdotte dal D.M. 18 maggio 2022 e sugli orientamenti applicativi formulati con il presente atto di indirizzo.
Nel confidare nella consueta, puntuale applicazione delle presenti indicazioni, si conferma che l’Ufficio IV -Polizia amministrativa e di sicurezza di quest’Ufficio per l’Amministrazione Generale resta a disposizione per ogni consentito chiarimento.

F.to Prefetto S. Gambacurta