D.L. 30/2021 convertito in Legge: misure per lavoro agile, congedi e bonus baby-sitting

D.L. 30/2021 convertito in Legge: misure per lavoro agile, congedi e bonus baby-sitting

รˆ stata pubblicata sulla G.U. n. 112 del 12 maggio 2021, laย L. 61 del 6 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30/2021, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In particolare, la norma contiene disposizioni in tema di lavoro agile, congedi per genitori con figli in DAD o in quarantena eย bonus baby-sitting. Nella stessa G.U. รจ riportato anche ilย testo del D.L. 30/2021 coordinato con la L. 61/2021.

Viene previsto che il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di 16 anni, alternativamente allโ€™altro genitore, possa svolgere la prestazione di lavoro in modalitร  agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dellโ€™attivitร  didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dellโ€™infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchรฉ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dellโ€™Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale beneficio รจ riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni etร  con disabilitร , con disturbi specifici dellโ€™apprendimento o con bisogni educativi speciali, in tutti i casi previsti sopra ovvero nel caso in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalitร  agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente allโ€™altro genitore, puรฒ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dellโ€™attivitร  didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dellโ€™infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchรฉ alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio รจ riconosciuto ai genitori di figli con disabilitร  in situazione di gravitร  accertata a prescindere dallโ€™etร  del figlio, per la durata dellโ€™infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchรฉ per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dellโ€™attivitร  didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Una delle novitร  della conversione in Legge รจ la possibilitร  di fruire del congedo in forma giornaliera o oraria. Per i periodi di astensione รจ riconosciuta, in luogo della retribuzione, unโ€™indennitร  pari al 50% della retribuzione.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del D.L. 30/2021, durante i periodi di sospensione dellโ€™attivitร  didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dellโ€™infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui sopra, con diritto allโ€™indennitร  descritta e non sono computati nรฉ indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di etร  compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente allโ€™altro, ha diritto, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dellโ€™attivitร  didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dellโ€™infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchรฉ alla durata della quarantena del figlio, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennitร  nรฉ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse allโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14 per cui sia stata disposta la sospensione dellโ€™attivitร  didattica o educativa in presenza o per infezione da SARS-CoV-2 o per quarantena del figlio, possono chiedere la corresponsione di uno o piรน bonus per lโ€™acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus รจ erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per lโ€™infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus รจ anche riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti allโ€™Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalitร  agile o fruisce del congedo di oppure non svolge alcuna attivitร  lavorativa o รจ sospeso dal lavoro, lโ€™altro genitore non puรฒ fruire dellโ€™astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure descritte.

Tutte le misure previste si applicano fino al 30 giugno 2021.

Fonte: Euroconference – Centro Studi Lavoro e Previdenza

Qui il dossier parlamentare

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