D.L. 30/2021 convertito in Legge: misure per lavoro agile, congedi e bonus baby-sitting
ร stata pubblicata sulla G.U. n. 112 del 12 maggio 2021, laย L. 61 del 6 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30/2021, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In particolare, la norma contiene disposizioni in tema di lavoro agile, congedi per genitori con figli in DAD o in quarantena eย bonus baby-sitting. Nella stessa G.U. รจ riportato anche ilย testo del D.L. 30/2021 coordinato con la L. 61/2021.
Viene previsto che il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di 16 anni, alternativamente allโaltro genitore, possa svolgere la prestazione di lavoro in modalitร agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dellโattivitร didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dellโinfezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchรฉ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dellโAsl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale beneficio รจ riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni etร con disabilitร , con disturbi specifici dellโapprendimento o con bisogni educativi speciali, in tutti i casi previsti sopra ovvero nel caso in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalitร agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente allโaltro genitore, puรฒ astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dellโattivitร didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dellโinfezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchรฉ alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio รจ riconosciuto ai genitori di figli con disabilitร in situazione di gravitร accertata a prescindere dallโetร del figlio, per la durata dellโinfezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchรฉ per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dellโattivitร didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Una delle novitร della conversione in Legge รจ la possibilitร di fruire del congedo in forma giornaliera o oraria. Per i periodi di astensione รจ riconosciuta, in luogo della retribuzione, unโindennitร pari al 50% della retribuzione.
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del D.L. 30/2021, durante i periodi di sospensione dellโattivitร didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dellโinfezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui sopra, con diritto allโindennitร descritta e non sono computati nรฉ indennizzati a titolo di congedo parentale.
In caso di figli di etร compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente allโaltro, ha diritto, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dellโattivitร didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dellโinfezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonchรฉ alla durata della quarantena del figlio, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennitร nรฉ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse allโemergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14 per cui sia stata disposta la sospensione dellโattivitร didattica o educativa in presenza o per infezione da SARS-CoV-2 o per quarantena del figlio, possono chiedere la corresponsione di uno o piรน bonus per lโacquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus รจ erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per lโinfanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus รจ anche riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti allโInps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalitร agile o fruisce del congedo di oppure non svolge alcuna attivitร lavorativa o รจ sospeso dal lavoro, lโaltro genitore non puรฒ fruire dellโastensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure descritte.
Tutte le misure previste si applicano fino al 30 giugno 2021.
Fonte: Euroconference – Centro Studi Lavoro e Previdenza
Qui il dossier parlamentare








