Aggressioni al personale sanitario: la sicurezza negli ospedali non è più rimandabile

Le aggressioni a medici e infermieri sono ormai un fenomeno strutturale, con una crescita costante soprattutto nei reparti più esposti come pronto soccorso e psichiatria. I dati più recenti confermano che si tratta di un rischio quotidiano, non più episodico.

In risposta, alcune realtà – come l’Alto Adige – stanno rafforzando in modo significativo i servizi di sicurezza, aumentando la vigilanza privata, prolungando i contratti e introducendo presidi stabili delle forze dell’ordine.

In questo contesto, la vigilanza privata assume un ruolo sempre più centrale: non solo deterrenza, ma anche intervento rapido e supporto operativo al personale sanitario.

La sfida oggi è passare da una logica reattiva a una preventiva, integrando presenza fisica, tecnologia e formazione. Perché garantire la sicurezza negli ospedali significa tutelare non solo chi cura, ma l’intero sistema sanitario.

Fonte: Corriere dell’Alto Adige, “Troppe aggressioni al personale sanitario, rinforzata la vigilanza negli ospedali dell’Alto Adige”, 7 aprile 2026.

Rinnovo CCNL Vigilanza Privata: prosegue il confronto, ASSIV al tavolo

Prosegue il negoziato per il rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza. Nel corso dell’incontro del 2 aprile 2026, ASSIV ha partecipato, insieme alle altre associazioni datoriali e alle organizzazioni sindacali, all’avvio del confronto sulle bozze dei principali capitoli contrattuali.

Il tavolo ha esaminato, tra gli altri, i temi delle relazioni sindacali, della formazione, delle tutele in caso di malattia e infortunio, nonché degli strumenti di previdenza e assistenza integrativa. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla questione della detassazione degli aumenti contrattuali, per la quale le associazioni datoriali hanno ribadito la necessità di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le parti hanno concordato di aggiornare il confronto al prossimo 23 aprile.

Le associazioni datoriali continueranno a seguire con attenzione l’evoluzione del negoziato, con l’obiettivo di contribuire a un rinnovo contrattuale equilibrato e sostenibile per l’intero settore.

Qui il comunicato stampa

Notte di assalti ai bancomat nel Reggiano: colpi falliti tra fumogeni e vigilanza privata

Nella notte tra il 3 e il 4 aprile si sono verificati due tentativi di assalto a sportelli bancomat a Campegine e Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, probabilmente ad opera della stessa banda.

Nel primo caso i malviventi hanno tentato di utilizzare un ordigno (“marmotta”), ma il sistema antifurto con fumogeni ha impedito il colpo. Nel secondo episodio, l’intervento di una pattuglia di vigilanza privata ha costretto i responsabili alla fuga.

In entrambi i casi non è stato sottratto denaro.

L’episodio evidenzia l’efficacia della sicurezza integrata, dove tecnologie avanzate e presenza operativa sul territorio rappresentano un deterrente concreto contro i reati predatori.

Fonte: Il Resto del Carlino – Doppio assalto ai bancomat a Campegine e Bagnolo

ICMQ: Percorso formativo Compliance integrata per la sicurezza delle informazioni: strumenti operativi per gestire NIS 2, GDPR e AI ACT

Modulo A – 5 MAGGIO ‘26 – dalle ore 9:00 alle 13:00 – 4 ore – NIS 2: LE NUOVE REGOLE DELLA SICUREZZA IN EUROPA – CAPIRE LA DIRETTIVA, IDENTIFICARE GLI OBBLIGHI, CONNETTERSI ALLE ALTRE NORME

La Direttiva NIS 2 ha ridisegnato il panorama europeo della sicurezza delle informazioni, ampliando
significativamente il perimetro dei soggetti obbligati e innalzando il livello delle misure richieste. Con il
recepimento italiano attraverso il D.Lgs. 138/2024, organizzazioni di settori essenziali e importanti si
trovano a dover valutare la propria posizione, riorganizzare la governance e allineare processi e sistemi di
sicurezza a un quadro normativo sempre più articolato.
Questo corso offre una lettura ragionata della Direttiva e del decreto di recepimento, con un approccio
operativo che aiuta a capire chi è soggetto agli obblighi, quali misure adottare e come la NIS 2 si relaziona
alle altre normative e standard — in particolare ISO/IEC 27001, GDPR, AI ACT ed ogni schema che ragioni
di protezione delle informazioni (compresa la proprietà intellettuale) – oggetto dei moduli successivi del
percorso.

Modulo B1 – 5 GIUGNO ‘26 – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – 4 ore – Modulo B2 – 10 GIUGNO ‘26 – 9:00 – 18:00 – 8 ore – ISO 27001:2022 – I CONTROLLI DELLO STANDARD COME BUSSOLA PER LA CONFORMITÀ NORMATIVA INTEGRATA

La ISO/IEC 27001 non è solo uno standard per la certificazione: è uno strumento operativo per costruire
e governare la sicurezza delle informazioni in modo sistematico, misurabile e coerente con le normative
vigenti. In un contesto in cui NIS 2 e GDPR impongono misure specifiche, conoscere ed applicare
consapevolmente i controlli della norma diventa un atto strategico, non solo tecnico.
Il percorso in due sessioni — un modulo introduttivo di 4 ore e un approfondimento di 8 ore — offre prima
una visione d’insieme del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, poi un’analisi
strutturata di tutti i controlli nelle quattro aree logiche della norma (people, physical, technological,
organizational). L’approccio è pratico: teoria, strumenti applicativi, esempi concreti ed errori da non
commettere.

Modulo C – 9 LUGLIO ‘26 – dalle ore 9:00 alle ore 18:00 – 8 ore – CONFORMITÀ NORMATIVA INTEGRATA GDPR, NIS 2 E AI ACT: UNA SOLA COMPLIANCE PER PROTEGGERE DATI, SISTEMI E PERSONE

Il GDPR non è invecchiato, si è arricchito di contesto. L’entrata in vigore della Direttiva NIS 2 e dell’AI Act
ha ridisegnato il perimetro degli obblighi di sicurezza e introdotto nuovi ruoli, nuove responsabilità e
nuove logiche di rischio che si intrecciano con la protezione dei dati personali. Rileggere il GDPR oggi
significa capire dove le normative si sovrappongono, dove si rafforzano e dove impongono scelte
organizzative diverse.
Questo corso offre una lettura ragionata e aggiornata del Regolamento, con un’attenzione particolare
all’interazione con NIS 2 e AI Act: dall’analisi dei ruoli (titolari, responsabili, DPO, CISO, deployers e
providers AI) agli obblighi di sicurezza, dalla gestione degli incidenti alle sanzioni. L’approccio è operativo:
ogni tema è affrontato con esempi concreti e strumenti applicativi.

Saranno riconosciuti 4 crediti formativi al superamento del test finale relativo al modulo A, al modulo B1 e 8 crediti formativi al superamento del test finale relativo al modulo B2 e modulo C, validi per il mantenimento delle certificazioni Professionisti Sicurezza UNI 10459 , DPO – Data Protection Officer UNI 11697 , Periti liquidatori assicurativi UNI 11628, Project Manager UNI 11648.

Maggiori info e iscrizioni al seguente link

Suggerimenti per migliorare il decreto sicurezza (Huffington Post)

Una scelta positiva e una buona intuizione da parte del governo. Con alcuni interventi mirati il decreto potrebbe diventare ancora più efficace, moderno e vicino alle reali esigenze del Paese

Il decreto-legge sulla sicurezza attualmente all’esame del Parlamento rappresenta, nel complesso, una scelta positiva e una buona intuizione da parte del governo. Si muove infatti nella direzione giusta: quella di rafforzare in modo concreto gli strumenti di tutela dei cittadini e del territorio, aggiornando il quadro normativo rispetto a fenomeni criminali che sono diventati sempre più complessi e diffusi, soprattutto nelle aree urbane.

Detto questo, proprio perché oggi il concetto di sicurezza è profondamente cambiato e il ruolo della vigilanza privata è diventato ormai strutturale, vale la pena cogliere questa occasione per migliorare ulteriormente il testo. Con alcuni interventi mirati il decreto potrebbe diventare ancora più efficace, moderno e vicino alle reali esigenze del Paese.

Partendo dagli aspetti positivi, è giusto riconoscere che il provvedimento contiene misure condivisibili. Penso, per esempio, all’introduzione di aggravanti per il furto con destrezza, un fenomeno purtroppo molto diffuso nelle città, oppure alla definizione più chiara della rapina aggravata di gruppo. Anche il rafforzamento degli strumenti per la sicurezza urbana e il presidio del territorio va nella direzione giusta. Sono interventi che contribuiscono a rendere più visibile la presenza dello Stato e, di conseguenza, a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Ciò che convince meno, invece, è la concezione “conservatrice” della sicurezza urbana, che oggi non può più essere intesa solo come ordine pubblico in senso stretto. La sicurezza, infatti, riguarda sempre di più la qualità della vita, il decoro delle città, la coesione sociale e la capacità di prevenire situazioni di degrado prima che queste degenerino. È su questi temi che si incide in misura significativa tanto sulla sicurezza vera e propria quanto sulla sua percezione da parte dei cittadini, almeno altrettanto importante.

In questo contesto, diventa fondamentale adottare un approccio più integrato, in cui pubblico e privato collaborino in modo stabile e strutturato. Ed è proprio su questo punto che il decreto potrebbe fare un salto di qualità.

La vigilanza privata può rappresentare un vero e proprio “moltiplicatore” dell’azione pubblica, soprattutto nelle attività di osservazione, monitoraggio, valutazione delle situazioni di rischio e segnalazione. Rafforzare il partenariato tra forze dell’ordine, enti locali e istituti di vigilanza significa non solo ottimizzare le risorse disponibili, ma anche intervenire con maggiore tempestività, solo quando questo è davvero necessario, e quindi garantire una presenza al contempo più efficace e più capillare sul territorio.

Le centrali operative degli istituti di vigilanza, sempre più avanzate dal punto di vista tecnologico, potrebbero diventare dei veri nodi di raccordo informativo con le autorità pubbliche, contribuendo a rendere la gestione della sicurezza più efficiente e coordinata.

A questo si aggiunge il tema dell’innovazione tecnologica. L’intelligenza artificiale predittiva è già in grado di analizzare grandi quantità di dati e individuare situazioni di rischio prima ancora che si concretizzino. Si tratta di strumenti che esistono già e che potrebbero essere valorizzati molto di più, se inseriti in un quadro normativo più aperto e lungimirante.

In questa prospettiva, sarebbe utile consentire agli enti locali di stipulare contratti con istituti di vigilanza privata per attività di osservazione e monitoraggio del territorio, soprattutto nelle aree ritenute potenzialmente più esposte a fenomeni di illegalità, utilizzando risorse già disponibili. Allo stesso tempo, è fondamentale investire nella formazione specialistica delle guardie giurate, soprattutto nei contesti urbani più complessi, dotandole di competenze non solo operative ma anche relazionali, come la gestione dei conflitti, la mediazione sociale e il primo soccorso.

Un altro passo importante sarebbe quello di creare reti informative integrate tra vigilanza privata e polizie locali, naturalmente nel pieno rispetto della privacy, per migliorare sia la prevenzione sia la capacità di intervento.

Infine, si potrebbe pensare di avviare in via sperimentale in alcune aree urbane con alto livello di criticità modalità di presenza strutturata congiunta tra  polizie locali, istituti di vigilanza privata e soggetti del terzo settore. Un modello multilivello che permetterebbe di affrontare le situazioni più critiche in modo più efficace, mettendo insieme sicurezza, prevenzione e coesione sociale.

Solo adottando un approccio realmente integrato sarà possibile costruire città più sicure, più vivibili e più resilienti, rafforzando allo stesso tempo il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Il tutto con una normativa che, adottata oggi, sarà comunque in grado di regolare con flessibilità, grazie a modalità innovative di gestione e intervento, i problemi degli anni a venire.

Leggi l’articolo sull’Huffington Post

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Sicurezza privata e servizi: l’impegno di ASSIV

Intervista alla Presidente di ASSIV, Maria Cristina Urbano, pubblicata su GSA – Il Giornale dei Servizi Ambientali (marzo 2026).

La Presidente di ASSIV, Maria Cristina Urbano, illustra il ruolo dell’associazione nella tutela delle imprese della sicurezza privata, evidenziando i principali temi che accomunano il settore con quello dei servizi ad alta intensità di manodopera.

Chi è ASSIV e qual è la sua missione

“ASSIV è l’Associazione Italiana Vigilanza e Servizi di Sicurezza e rappresenta le imprese operanti nel settore della sicurezza privata e dei servizi di sicurezza.

La nostra missione è tutelare e valorizzare un comparto strategico per il Paese, dialogando con istituzioni, parti sociali e stakeholder per promuovere qualità, legalità e professionalità. Lavoriamo per rafforzare il ruolo delle imprese associate e per diffondere una cultura della sicurezza moderna, integrata e orientata alla prevenzione, a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni”.

Servizi ad alta intensità di manodopera: i punti in comune

“I punti di contatto sono numerosi. Parliamo di comparti ad alta intensità di manodopera, dove il valore del servizio è rappresentato in primo luogo dalle persone.

Uomini e donne che operano spesso in orari notturni o in condizioni impegnative per garantire sicurezza, ordine, funzionalità e benessere collettivo. Sono lavori essenziali, anche se talvolta poco visibili.

La pandemia ha reso evidente quanto questi servizi siano strategici per la continuità operativa di ospedali, aziende, infrastrutture critiche e spazi pubblici.

Condividiamo anche la necessità di una maggiore valorizzazione sociale e contrattuale di queste professionalità, che richiedono affidabilità, senso di responsabilità, formazione continua e capacità di relazione”.

Il ruolo del CCNL e il rinnovo contrattuale

“Il rinnovo del contratto collettivo è sempre un passaggio delicato, perché deve contemperare la sostenibilità economica delle imprese con la giusta tutela dei lavoratori.

Per quanto riguarda il comparto rappresentato da ASSIV, il confronto con le organizzazioni sindacali è un momento fondamentale di responsabilità reciproca.

L’obiettivo è garantire adeguamenti coerenti con il contesto economico, con l’andamento dei costi e con l’evoluzione delle professionalità richieste dal mercato.

Oggi più che mai, il contratto nazionale non è solo uno strumento di regolazione salariale, ma un elemento di qualificazione del settore e di contrasto a fenomeni di dumping contrattuale”.

Gare al massimo ribasso: una criticità strutturale

“Il tema delle gare al massimo ribasso rappresenta una criticità strutturale per tutti i servizi ad alta intensità di manodopera, come quelli della sicurezza.

Quando il prezzo diventa l’elemento quasi esclusivo di valutazione, il rischio concreto è quello di comprimere i margini fino a compromettere la qualità del servizio, gli investimenti in formazione, l’innovazione tecnologica e, in ultima analisi, la stabilità occupazionale.

Un sistema fondato unicamente sul ribasso tende a penalizzare le imprese più strutturate e virtuose.

Come associazione sosteniamo con forza il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che valorizzi non solo il costo ma anche i parametri qualitativi, organizzativi e tecnologici, insieme alla solidità dell’impresa e alla corretta applicazione dei contratti di lavoro.

La qualità della sicurezza non può essere misurata esclusivamente in termini di prezzo”.

Il Manifesto dei Servizi e la revisione prezzi

“Il Manifesto dei Servizi è un documento congiunto che raccoglie le istanze di 17 associazioni datoriali del comparto dei servizi – tra cui ASSIV – e che ha ottenuto anche l’adesione di 3 rappresentanze della Filiera dei Servizi.

L’obiettivo è chiedere una revisione normativa che riconosca le specificità e le esigenze del comparto.

Tra i punti principali vi è la necessità di una disciplina più equa della revisione prezzi nei contratti pubblici, oggi caratterizzata da soglie e meccanismi che rischiano di penalizzare il settore.

È necessario introdurre meccanismi più equilibrati e clausole di revisione certe, automatiche e tempestive, che consentano di adeguare i corrispettivi all’effettiva variazione dei costi.

La sostenibilità economica è una condizione indispensabile per assicurare legalità, qualità del servizio, tutela dei lavoratori e continuità delle prestazioni”.

Difficoltà nel reperire personale qualificato

“Le cause sono molteplici e riflettono trasformazioni profonde del mercato del lavoro.

Le nuove generazioni sono orientate verso percorsi percepiti come più attrattivi, mentre il nostro settore richiede presenza fisica e copertura h24.

La sicurezza privata oggi richiede competenze complesse: capacità relazionali, gestione delle emergenze, preparazione normativa e utilizzo di tecnologie avanzate.

È necessario valorizzare maggiormente queste professioni anche sul piano culturale e rafforzare il collegamento tra imprese, sistema formativo e istituzioni”.

Formazione e gestione del personale

“La principale sfida è conciliare qualità del servizio, sostenibilità economica e valorizzazione delle persone.

Investire in formazione continua è imprescindibile: normativa, sicurezza sul lavoro, gestione dei conflitti e competenze digitali.

È fondamentale anche l’organizzazione dei turni e il benessere lavorativo, soprattutto in un settore che opera h24”.

Innovazione e nuove tecnologie

“L’integrazione tra servizi tradizionali e nuove tecnologie è già una realtà.

L’intelligenza artificiale, i sistemi di videosorveglianza evoluti e gli strumenti di analisi predittiva rendono i servizi più efficaci e orientati alla prevenzione.

La tecnologia non sostituisce la persona, ma ne potenzia le capacità.

La vera evoluzione consiste nell’integrazione tra presidio umano e soluzioni tecnologiche avanzate”.



Il CCNL leader di settore: un presidio irrinunciabile di legalità nel sistema di relazioni industriali.

La giurisprudenza del lavoro consolida un orientamento sempre più netto sul ruolo del contratto collettivo leader di settore. Non più una semplice opzione negoziale, ma un parametro vincolante per garantire equilibrio competitivo e tutela del lavoro. Le recenti pronunce dei Tribunali di Milano e Trani ne offrono una chiara conferma.

La giurisprudenza del lavoro sta tracciando un solco sempre più netto e definito attorno a un principio fondamentale: il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative non è una semplice opzione disponibile sul “mercato” della contrattazione, ma il parametro obbligato di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore, a maggior ragione quando lo fanno attraverso contratti di appalto.

Due recenti pronunce dei Tribunali di merito, segnatamente il decreto del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2025 e la sentenza del Tribunale di Trani del 10 marzo 2026 — lo confermano con forza, affrontando contesti settoriali diversi ma giungendo a conclusioni convergenti e di grande rilievo sistematico per l’intero sistema delle relazioni industriali italiano.

Il filo conduttore che attraversa entrambe le pronunce è chiaro: un’impresa non può sottrarsi all’applicazione del CCNL leader del proprio settore attraverso l’adesione a contratti collettivi alternativi, sottoscritti da organizzazioni prive del necessario radicamento e rappresentatività nel comparto di riferimento. Farlo, significa pregiudicare la tenuta dell’intero sistema di relazioni industriali e, in questo modo, porre in essere una condotta antisindacale rilevante ai sensi dell’art. 28 della L. 300/1970.

La rappresentatività, hanno precisato i giudici, valore cardine su cui si fonda un dialogo effettivo tra le parti sociali, non si misura in astratto né si desume dalla mera sottoscrizione di un contratto collettivo o dalla presenza formale in organismi istituzionali nazionali. Essa richiede una valutazione concreta e settoriale, fondata sulla diffusione reale nel comparto, sulla continuità dell’azione sindacale, sul numero di lavoratori e imprese che effettivamente applicano quel contratto. È su questi parametri che il CCNL leader si distingue e si impone come riferimento ineludibile.

Il decreto del Tribunale di Milano assume particolare rilievo per il settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza, in quanto applica per la prima volta con piena efficacia la norma introdotta dal legislatore nel 2024, che ha rafforzato la funzione del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo negli appalti privati e che ha individuato come leader di tale settore il contratto sottoscritto da ASSIV, AGCI, ANIVP, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP ed UNIV con le controparti sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

La portata di questa norma va ben oltre la mera tutela retributiva dei singoli lavoratori: difatti, il giudice milanese chiarisce che essa attribuisce alle parti firmatarie del contratto leader una vera e propria funzione di verifica e controllo del rispetto delle regole del mercato del lavoro nel segmento degli appalti, con il compito istituzionale di prevenire e contrastare i fenomeni di dumping contrattuale. Violare questa funzione — applicando ai lavoratori impiegati in appalto un contratto collettivo complessivamente deteriore rispetto a quello leader — non è una scelta imprenditoriale legittima, ma una condotta antisindacale che il giudice è chiamato a reprimere e rimuovere.

La comparazione tra contratti, peraltro, non può essere fatta in modo selettivo, isolando singole voci retributive favorevoli ma deve essere complessiva e strutturale, tenendo conto di tutti gli istituti economici e normativi, a riprova del valore aggiunto del CCNL leader, che rappresenta un vero e proprio presidio di legalità per il proprio settore di riferimento.

Nel solco della pronuncia milanese, si inserisce la recentissima sentenza del tribunale di Trani (sent. 622/2026 del 10 marzo 2026) che affronta invece il tema del cambio unilaterale di contratto collettivo, chiarendo che la libertà di iniziativa economica e la libertà associativa dell’imprenditore trovano un limite invalicabile nei diritti collettivi riconosciuti dall’ordinamento alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Un’impresa può legittimamente aderire a una diversa associazione datoriale o scegliere di applicare un contratto collettivo diverso da quello storicamente vigente nel settore. Ma non può farlo unilateralmente, ignorando il ruolo e le prerogative delle organizzazioni che quel settore lo hanno costruito e regolato nel tempo. Abbandonare il contratto leader senza un previo accordo con le organizzazioni firmatarie significa privare queste ultime della funzione normativa e regolatoria che l’ordinamento ha loro riconosciuto, e questo è sufficiente a integrare una condotta antisindacale, indipendentemente dall’elemento soggettivo e indipendentemente dal fatto che il nuovo contratto presenti, su singoli istituti, trattamenti nominalmente equivalenti.

Le due pronunce, lette insieme, offrono un messaggio inequivocabile per tutte le imprese del settore: il CCNL leader non è un costo aggiuntivo da aggirare attraverso contratti alternativi di minor tutela, rappresentando un parametro ineludibile di garanzia con riferimento alle condizioni di concorrenza leale tra le imprese e condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori.

Le imprese che scelgono di rispettare e applicare il contratto leader operano in un mercato più trasparente e più giusto, nel quale la competizione si gioca sulla qualità dei servizi e sull’efficienza organizzativa, non al ribasso sulle tutele dei lavoratori. Questo è il valore aggiunto che la contrattazione collettiva di qualità porta con sé: non solo protezione per i lavoratori, ma anche garanzia di un mercato che premia le imprese virtuose.

Per le associazioni datoriali comparativamente più rappresentative, queste sentenze rappresentano una conferma del ruolo strategico che svolgono nel sistema delle relazioni industriali e un invito a continuare a investire nella qualità della contrattazione collettiva come strumento di sviluppo e di legalità del mercato.

avv. Antonio Lamberti

Dottore di ricerca in diritto del lavoro

Università degli Studi di Siena

Centro Studi ASSIV

CONFINDUSTRIA: Indagine Rapida – Marzo 2026: produzione attesa stabile. L’aumento dei costi il principale impatto della guerra per le imprese

  • A marzo 2026 le grandi imprese associate a Confindustria indicano attese di stabilità della produzione rispetto a febbraio. Secondo i risultati dell’indagine rapida sulla produzione industriale, il 45,6% degli intervistati prevede una produzione stabile. Risulta in diminuzione, rispetto al mese precedente, la quota di chi si aspetta un aumento (45,6% da 50,3%). Infine, la quota di coloro che si attendono un calo è pari all’8,8% (Grafico 1).
  • I saldi delle risposte, relativi ai principali fattori che nei prossimi mesi sosterranno o freneranno la produzione, segnalano un peggioramento generalizzato. In particolare per quanto riguarda i costi di produzione e la disponibilità di materiali.
  • Gli industriali considerano la domanda e gli ordini i principali fattori di sostegno alla produzione.
  • Restano in territorio positivo i giudizi sulla disponibilità di manodopera e le attese sulle condizioni finanziarie.
  • Nel questionario di marzo è stato chiesto agli industriali quali siano i principali problemi o gli ostacoli derivanti dal conflitto in Medio Oriente, sia con riferimento alle criticità già riscontrate sia a quelle attese nel caso in cui il conflitto dovesse protrarsi per oltre un mese. Dai risultati emerge che i tre principali fattori di tensione sono il costo dell’energia, attualmente il più rilevante per il 25,0% dei rispondenti al quesito, i costi di trasporto e/o assicurazione (21,9%) e il costo delle materie prime non energetiche (18,4%). Quest’ultimo è indicato come il principale elemento di preoccupazione qualora il conflitto dovesse protrarsi oltre un mese dal 20,7% delle imprese che hanno risposto al quesito. Tra le altre possibili criticità indicate agli intervistati, si osserva che, nel caso in cui il conflitto perduri oltre un mese, aumenta la quota di industriali che esprimono preoccupazione per tali fattori (Grafico 2).

Fonte: Confindustria

Impresa, start up e scale up innovative, dalla Commissione nuove definizioni

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea è stata pubblicata la raccomandazione ( UE ) 2026/720 sulle definizioni di impresa innovativa, start up innovativa e scaleup innovativa. L’iniziativa è stata presentata in occasione del lancio del 28° regime societario, ossia un insieme armonizzato di norme di diritto societario che può essere scelto in alternativa ai regimi nazionali. Allo stato attuale le definizioni nazionali in materia possono differire notevolamente tra di loro a scapito delle stesse imprese che, ia mancanza di definizioni e regole comuni, possono andare in contro a misure incoerenti e non uniformi tra i vari Stati membri ostacolando, in ultima istanza l’espansione del mercato unico. Le nuove definizioni si basano su criteri oggettivi come segue  :

” L’ impresa innovativa” per essere definita tale deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: a) in almeno uno dei tre esercizi finanziari precedenti ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rappresentano almeno il 10 % del totale dei suoi costi operativi o almeno il 5 % del totale delle sue vendite nette; b) avendo come obiettivo la commercializzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari ha sviluppato, sta attualmente sviluppando o svilupperà nel prossimo futuro prodotti, servizi o processi commerciali che sono nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

Diversamente dall’ impresa innovativa, la ” start-up innovativa ”  deve soddisfare tutti i seguenti criteri: a) è un’impresa innovativa; b) è un’impresa autonoma; c) occupa meno di 100 persone e ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori 10 milioni di EUR; d) è stata operativa per meno di 10 anni dopo la sua registrazione.

Infine la scale-up innovativa deve soddisfare anch’essa tutta una serie di criteri: a) è un’impresa innovativa; b) è un’impresa autonoma; c) ha un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo superiori a 10 milioni di EUR; d) nei due anni precedenti ha registrato un aumento medio annualizzato del numero di dipendenti o dei ricavi superiore al 20 %; e) soddisfa almeno uno dei due criteri seguenti: i) occupa meno di 750 persone; ii) non è quotata in borsa.

Fonte: lavorosi.it

Ministero del Lavoro: Istruzioni operative per il trattamento di mobilità in deroga

Rilasciate le nuove istruzioni operative per la gestione della mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Le indicazioni, che integrano la circolare n. 16 dell’8 ottobre 2025, sono rintracciabili nel Focus On “Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria” dedicato alla  “Mobilità in deroga – Aree Crisi Industriale Complessa“.

Le nuove istruzioni sono state emanate a seguito delle modifiche normative intervenute con la Legge di Bilancio per il 2026 (articolo 1, comma 165, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) e del rifinanziamento della misura di mobilità in deroga per il 2026 ai sensi dell’articolo 14, comma 1-sexies, del cosiddetto decreto Milleproroghe (Decreto‑legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26).

Le risorse, pari a 100 milioni di euro, sono riferite sia al trattamento di mobilità in deroga sia al trattamento di cassa integrazione straordinaria per i dipendenti delle aziende operanti in Area di crisi industriale complessa.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali