Covid 19, Provincia di Bolzano: ordinanza del 5 gennaio 2021, n. 1

Provincia di Bolzano Ordinanza 5 gennaio 2021, n. 1: Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

Ministero dell’Interno: circolare ai prefetti sull’applicazione del decreto legge n. 1/2021 cd decreto “Ponte”

Ministero dell’Interno: circolare ai prefetti sull’applicazione del decreto legge n. 1/2021 cd decreto “Ponte”

È stata inviata ai prefetti una circolare che reca alcune indicazioni sui contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1 cd decreto “Ponte”, concernente ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto, tra l’altro, prevede alcune misure di prevenzione per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, per il quale continuano ad applicarsi, per quanto non previsto dal decreto-legge, le misure contemplate dal quadro regolatorio consolidatosi a seguito dell’adozione dei diversi dd.P.C.M. attuativi e che, salvo modifiche, corrispondono a quelle adottate, da ultimo, con il d.P.C.M. del 3 dicembre 2020.

L’art. 3 del decreto-legge conferma l’applicabilità alle violazioni delle misure introdotte sistema sanzionatorio già stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, (convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35).

Fonte: Ministero dell’Interno

Emergenza Covid 19, il decreto “Ponte” 7-15 gennaio è in Gazzetta Ufficiale

E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 5 gennaio 2021, n. 1 recante: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 cd decreto “Ponte”

Inail, Decreto milleproroghe 2021: introdotte nuove misure collegate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

Decreto milleproroghe 2021: introdotte nuove misure collegate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

Con il decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183 è stato prorogato fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza.

Il decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore il 31 dicembre 2020, proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2021 e i termini delle disposizioni legislative specificatamente individuate nell’Allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021.
 
Tra le misure prorogate, rientra l’applicazione del lavoro agile per l’emergenza nelle PA e per i datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, previo rispetto degli obblighi di informativa, che possono essere assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’Inail.
 
Sono prorogate al 31 marzo 2021 anche le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori “fragili” maggiormente a rischio.
 
Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, di favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e  servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS  (software as a service) nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata  senza  previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), d.lgs. 50/2016, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di  cui  almeno una « start-up innovativa » o un « piccola e media impresa innovativa» (art. 1, co. 11).

Fonte: INAIL

Visita la pagina INAIL dedicata: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-decreto-milleproroghe-2021.html

Qui il trovi il testo del decreto “Milleproroghe” 2021

Videosorveglianza: assegnati 17 milioni a 254 comuni per la sicurezza urbana

Ministero dell’Interno – Videosorveglianza: assegnati 17 milioni a 254 comuni per la sicurezza urbana

Con decreto del ministro Lamorgese approvata la graduatoria definitiva. Nuove procedure per oltre 60 milioni per il 2021/2022

Più risorse per la sicurezza urbana dei comuni. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha approvato la graduatoria definitiva che assegna, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie previste, 17 milioni di euro a 254 enti locali per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. La graduatoria è disponibile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it. Tra i comuni più importanti ammessi al finanziamento ci sono Torino, Parma, Lecce, Novara, Padova, Massa, Modena.

La possibilità per i comuni di realizzare tali sistemi avvalendosi di finanziamenti statali rientra  tra gli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana” sottoscritti dal prefetto ed il sindaco (d.l. n. 14/207, conv. con legge  n. 48/2017).

Le richieste presentate sono state 2.265. La graduatoria della apposita procedura concorsuale indetta per la assegnazione dei fondi disponibili nell’anno 2020 è stata redatta sulla base della valutazione della pluralità di criteri definiti con il decreto della titolare del Viminale, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze dello scorso 27 maggio. Tra i criteri  l’indice di delittuosità comunale e provinciale, la situazione della sicurezza nell’area o aree interessate dal singolo progetto, il livello di progettazione della proposta di realizzazione del sistema.

È stata prevista la necessaria preventiva sottoscrizione di un patto con la prefettura, la non coincidenza del sistema di videosorveglianza proposto con altri precedentemente realizzati con finanziamenti pubblici concessi o erogati negli ultimi 5 anni,  la preventiva approvazione del progetto da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’impegno del comune richiedente di iscrivere in bilancio le somme necessarie per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza che si intende realizzare.

Un punteggio maggiore è stato riservato ai piccoli comuni e – a parità di posizione in graduatoria – titoli di preferenza per quegli enti con una dichiarazione di dissesto negli ultimi 10 anni e, sempre negli ultimi 10 anni, lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Per le annualità 2021 e 2022 sono previste per la videosorveglianza risorse statali pari rispettivamente a 27 e 36 milioni di euro (articolo 35 quinquies del decreto legge n.113/2018 convertito in legge con la n.132/2018).

Covid 19, Regione Friuli V.G.: ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2021

Regione Friuli Venezia Giulia Ordinanza n.1 del 4 gennaio 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Covid 19, Regione Molise: ordinanza n. 1 del 3 gennaio 2020

Regione MoliseOrdinanza n. 1 del 3 gennaio 2020: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 1, comma 16 del DL 16 maggio 2020, n. 33

Covid 19, Regione Veneto: ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2020

Regione VenetoOrdinanza n. 2 del 4 gennaio 2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

Covid 19: approvato il “Decreto Ponte” dal 7 al 15 gennaio

Consiglio dei Ministri, Covid 19: approvato il “Decreto Ponte” dal 7 al 15 gennaio

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo prevede:

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. 

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.


Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Infine,  per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri