Garante Privacy: i certificati di malattia non devono contenere dati sulla salute

Le certificazioni che attestano la presenza in Ospedale, per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare ad un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico, o informazioni che possano far risalire allo stato di salute.

È quanto ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 581/2024 sanzionando per 17mila euro un’Azienda Sanitaria Territoriale.

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di una paziente che aveva chiesto alla struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro.

Il certificato rilasciato riportava l’indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali.

I dati trattati, infatti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Inoltre l’Autorità ha accertato la violazione del principio di privacy by design in quanto l’Azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.

L’Azienda sanitaria dovrà quindi pagare una sanzione di 17mila euro perché, pur avendo, a seguito dell’intervento del Garante, modificato i moduli e effettuato una specifica formazione del personale in materia di protezione dei dati personali, la violazione ha riguardato un numero di pazienti potenzialmente elevato per un lungo periodo. Nel definire la sanzione l’Autorità ha inoltre considerato che l’Azienda non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, commettendo un’ulteriore violazione del Codice.

Scarica il provvedimento 581/2024

Fonte: Garante Privacy

Articolo tratto di Lavorosi.it

“Collegato Lavoro” pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Dopo il via libera ottenuto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, il 9 ottobre e l’ 11 dicembre scorso, il Collegato Lavoro approda in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 28.12.2024.

La Legge 13 dicembre 2024, n.203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio 2025. 

Il provvedimento nasce dall’ esigenza di semplificare numerosi adempimenti connessi al rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

Dimissioni : Risoluzione per assenza ingiustificata – Sicuramente tra le norme simbolo del provvedimento  l’ art. 19 del Decreto stabilisce che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare  la disciplina sulle dimissioni telematiche.

E’ stato invece introdotto un nuovo obbligo per il datore di lavoro tenuto a  comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza per le dovute verifiche sulla veridicità della comunicazione.  La disposizione non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza. In assenza di tali motivi il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore e, di conseguenza, quest’ultimo non potrà fare richiesta di Naspi venendo meno il requisito della disoccupazione involontaria.   

Meno vincoli per la somministrazione di lavoro – Altrettanto dibattuta è la norma prevista all’art 10  con semplificazioni in materia di somministrazione di lavoro. Le modifiche intendono incentivare l’utilizzo di contratti flessibili e rendere più dinamico il mercato del lavoro, allineandosi alle esigenze produttive delle imprese che potranno utilizzare senza limiti e vincoli i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.

A tal fine, vengono esclusi dal tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).

Viene poi eliminata la previsione per la quale  , se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi.  

Durata del periodo di prova – L’art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata.

La nuova norma prevede che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.  

Smart working – All’ art. 14 è previsto che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.

Apprendistato : formazione e trasformazione – Con gli art. 15 , 16 e 18 è prevista l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. E’ prevista inoltre la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

Attività stagionali – All’art. 11 viene introdotta una norma di interpretazione autentica, in materia di attività stagionali  individuate da decreto (DPR 1525/1963) in alternativa alla contrattazione collettiva. In pratica, oltre ai cosiddetti “stagionali”, la norma specifica che rientrano nella categoria quelle attività organizzate per far fronte a “intensificazioni” dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Cassa integrazione e attività lavorativa – All’art. 6 trova riscontro la norma che riconosce  la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività perde il diritto al trattamento di integrazione salariale. La norma mira a ridurre la dipendenza esclusiva dalle misure di integrazione salariale e favorisce la ricerca di nuove opportunità lavorative. 

Conciliazioni telematiche – Con l’ art. 20 viene introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Tali procedimenti potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi.  La nuova norma si pone l’obbiettivo di agevolare l’accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi mantenendo comunque l’affidabilità delle procedure in atto.

 Sospensione dei termini degli adempimenti per liberi professionisti –  All’ art. 7 viene estesa la possibilità per il professionista di sospendere il decorso dei termini relativi a adempimenti fiscali e contributivi. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dal suo inizio, i termini relativi agli adempimenti fiscali e contributivi sono sospesi, rispettivamente   a decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto,  ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. Le disposizioni si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all’esercizio dell’attività professionale. In entrambi i casi, entro 15 giorni dall’evento deve essere inviato il certificato medico attestante le informazioni utili alla sospensione, nonché copia dei mandati professionali.

Contratto a causa mista –  All’art. 17 è prevista l’introduzione di un contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.  Ciò consente ai professionisti di lavorare con contratti part-time come dipendenti e contemporaneamente fornire prestazioni come autonomi, garantendo una maggiore flessibilità alle imprese con particolare riguardo a quelle che occupano più di 250 dipendenti.

Fondi di solidarietà – All’art 8 viene previsto che ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023, siano trasferite risorse già accumulate presso il fondo di integrazione salariale (FIS) da parte di imprese facenti parte del settore a cui fa riferimento ciascuno dei predetti fondi bilaterali. Il trasferimento delle risorse sarà definito da decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’ Economia.

Formazione lavoratori somministrati – All’art. 9 sono previste disposizioni volte a favorire una gestione flessibile delle risorse dei fondi bilaterali Formatemp e Ebitemp per la formazione e integrazione al reddito dei lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato.

Rateizzazione debiti contributivi – L’articolo 23 introduce la possibilità per INPS e INAIL di autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili e per i casi previsti dal Decreto del MLPS da emanarsi. La misura, valida dal 1° gennaio 2025, è volta a favorire la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi, con l’obiettivo di agevolare i datori di lavoro in difficoltà economiche.

Semplificazioni ricorsi INAIL  – All’ art. 2 sono previste disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali

Sicurezza sul lavoro – Il decreto prevede all’art. 1 una serie di novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare :

1.       Viene prevista la redazione annuale, da parte del Ministero del Lavoro, di una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrà contenere l’indicazione di misure per migliorare le condizioni di sicurezza (lett. b) ;

2.       Nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’ idoneità alla mansione specifica anche in fase preassuntiva (lett. d, punto 1.1).

3.       L’opportunità se svolgere le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro , a seguito di assenze superiori a sessanta giorni continuativi, viene valutata dal medico competente (lett. d, punto 1.3) ;

4.       Sempre nell’ambito della sorveglianza sanitaria viene introdotta la possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati risultanti dalla cartella clinica del lavoratore (lett. d , punto 2 )

5.       Per le attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite PEC, al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato (INL), l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione , illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto (lett. e). 

A cura di WST Law & Tax – Lavorosi.it

Codice appalti: penalizzati i settori dei servizi, urgente una modifica immediata

ANIP-Confindustria, Afidamp, AGCI Servizi, Angem, ANIVP, ASSIV- Confindustria, Assosistema-Confindustria, Cisambiente-Confindustria, ConFederSicurezza e Servizi, Fipe-Confcommercio, FNIP- Confcommercio, Fondazione Scuola Nazionale Servizi, ISSA-EMEA, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi, UNIV

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Codice appalti: penalizzati i settori dei servizi, urgente una modifica immediata

Roma, 28 dicembre 2024 – “E’ incomprensibile la discriminazione a danno del settore dei servizi presente nel decreto correttivo al codice dei contratti pubblici approvato dal Governo il 23 dicembre: mentre per il settore dei lavori la soglia della revisione prezzi è stata abbassata dal 5% al 3% con il riconoscimento del 90% dei costi sopraggiunti per motivi oggettivi, per i servizi e le forniture è rimasta invariata al 5%, con il riconoscimento dell’80% e solo sulla cifra eccedente”.

È quanto denunciano congiuntamente le Associazioni di rappresentanza delle imprese che operano nei settori dei servizi: ANIP-Confindustria, Afidamp, AGCI Servizi, Angem, ANIVP, ASSIV, Assosistema-Confindustria, Cisambiente-Confindustria, ConFederSicurezza e Servizi, Fipe-Confcommercio, FNIP-Confcommercio, Fondazione Scuola Nazionale Servizi, ISSA-EMEA, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi e UNIV.

“Una scelta e non un errore -dichiarano le Associazioni- che continua a penalizzare il settore, già colpito da anni da politiche di costanti e irreversibili tagli agli appalti pubblici. L’assenza di norme sulla revisione prezzi ha infatti impedito in questi anni di continue crisi economiche (pandemia, aumento materie prime, crisi internazionale) il dovuto recupero dei costi da parte delle imprese del settore. Questo ulteriore e definitivo taglio -sottolineando le Associazioni- mina seriamente la possibilità, in molti casi, di proseguire nell’esecuzione dei servizi e danneggia fortemente i lavoratori del settore, in gran parte donne, in quanto, senza il dovuto riconoscimento diventa sempre più difficile, in alcuni casi, adottare politiche di aumento dei salari”.

Le Associazioni sottolineano l’importanza di un intervento immediato per tutelare il lavoro di imprese e cooperative e artigiani che ogni giorno garantiscono servizi essenziali per il Paese. Pulizia di luoghi pubblici e di lavoro, igienizzazione degli ospedali, mense scolastiche e ospedaliere, raccolta e gestione dei rifiuti, vigilanza privata, fornitura di dispositivi medici, sanificazione e sterilizzazione di dispositivi medici tessili e strumentario chirurgico: queste sono alcune delle attività indispensabili che le imprese del settore assicurano con passione e professionalità, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, anche durante i festivi, occupando circa mezzo milione di lavoratrici e lavoratori per volume economico che varia a seconda degli anni di riferimento dal 30% al 50% di quanto bandito dalla pubblica amministrazione. 

“Riteniamo incredibile -dichiarano le Associazioni- che il percorso positivo di ascolto e condivisione attuato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini abbia prodotto questo esito. Evidentemente ha prevalso la logica di far ricadere su imprese, lavoratrici e lavoratori le variazioni al rialzo dell’aumento dei costi”.

“Chiediamo al Governo di rivedere urgentemente la norma, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, equiparando il settore dei servizi a quello dei lavori. – concludono le Associazioni – Solo così sarà possibile garantire la continuità e la qualità dei servizi essenziali per i cittadini e preservare il lavoro delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori che operano in questo settore fondamentale. Le regole devono essere un motore di sviluppo e di innovazione, mentre questo correttivo con questa formulazione sarà un freno”.

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Trasporto Valori: Decaduti gli obblighi di sosta e del cronotachigrafo

La Legge del 25 novembre 2024 n.177, che ha riformato il Codice della Strada, ha introdotto significativi aggiornamenti a numerose norme vigenti, ma un articolo in particolare interessa il settore della Vigilanza Privata, riferito ai servizi di Trasporto Valori.

L’art. 31, “Veicoli adibiti al trasporto di denaro e valori”, cita testualmente: “In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, l’articolo 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori nel territorio nazionale”.

Si tratta di una importante novità che esonera le Guardie Giurate, munite di patente C e CQC che guidano mezzi blindati di peso superiore ai 35q.li, dall’uso della carta tachigrafica e dal rispetto delle prescrizioni riferiti ai tempi di guida e riposo. Risulta così sanata una evidente anomalia che obbligava le GpG ad una sosta/riposo di 45’ dopo 4,5 ore di guida o, in alternativa, 2 soste da 15’ e 30’ nel medesimo arco di tempo, registrate dal cronotachigrafo. Norma che di fatto risultava essere in palese contrasto con le specifiche disposizioni di legge di settore – DM 269/2010 e ss.mm. – la quali prescrivono che “nell’espletamento del servizio (di trasporto valori) non è consentita nessuna sosta in luogo diverso da quello di destinazione…” (DM 269/2010 Allegato D sez. 3.1.2).

L’Italia peraltro, fino all’entrata in vigore della Legge in questione, risultava essere nel panorama dei paesi membri della Comunità Europea una delle poche Nazioni, insieme all’ Estonia, Lussemburgo, Malta e Svezia, che non si erano avvalsi della possibilità di deroga concessa dal Regolamento CE richiamata nell’articolo di Legge in argomento.

In verità tale deroga non era stata mai richiesta in precedenza in quanto non tenuta in particolare considerazione dagli Operatori del settore che per lungo tempo hanno impiegato furgoni blindati per i servizi di trasporto valori che risultavano essere ampiamente sotto i limiti dei 35q.li.

Oggi purtroppo la realtà è diversa. I sostanziali cambiamenti subiti dal quadro operativo generale nel corso degli anni, derivanti dall’evoluzione della minaccia che ha visto la comparsa di sodalizi criminali in grado di effettuare rapine a furgoni porta valori con armi e procedure d’azione spiccatamente paramilitari ed estremamente violente. Questo ha costretto gli Istituti ad adottare contromisure idonee, quali l’implementazione dei sistemi di protezione fisica dei veicoli per renderli idonei a resistere ad armi da guerra come l’AK-47, con un considerevole aumento dei pesi che hanno portato i mezzi impiegati a superare la soglia stabilità per legge dei 35 q.li.  

A causa di queste mutate esigenze uno dei maggiori Istituti di Vigilanza operante nel settore del trasporto valori, coadiuvato dall’importante apporto fornito da ASSIV (Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari), ha deciso di rendersi parte diligente, sottoponendo il problema all’attenzione delle Autorità competenti investendo in prima battuta il Questore ed il Prefetto competente per territorio.

ASSIV ha altresì provveduto alla presentazione di Istanze, ben argomentate e supportate da idonea documentazione, al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile – con la richiesta di idonei interventi correttivi.

Il risultato ottenuto, frutto anche del lavoro svolto da ASSIV, è pertanto un grande successo ascrivibile al Settore della Vigilanza Privata nel suo complesso che premia innanzitutto gli Operatori più virtuosi che investono, oltre che in formazione, in tecnologie e mezzi sempre performanti a tutela della sicurezza del proprio personale esposto a gravi rischi fisici nello svolgimento del loro lavoro quotidiano.  

Vincenzo Pergolizzi (Direttore Tecnico Vedetta 2 Mondialpol S.p.a.)

Messaggio INPS: Congedo obbligatorio paternità. Termine di decadenza e prescrizione annuale

Con il messaggio del 17.12.2024, n. 4301  l’ INPS fornisce chiarimenti sui termini  di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito T.U. sulla maternità e paternità). 

Quanto al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2, del medesimo testo unico.

Con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.  

Scarica il messaggio INPS 4301/2024

Fonte: INPS

AMBIENTE – Sostenibilità – Pubblicato regolamento UE sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)

Pubblicato nella GUUE L del 12 Dicembre 2024 il Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859

Questo il link al testo del regolamento che introduce un approccio normativo comune per le attività di rating ESG al fine di rafforzarne l’integrità, la trasparenza, la comparabilità ove possibile, la responsabilità, l’affidabilità, la buona governance e l’indipendenza, contribuendo così alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG e all’agenda dell’Unione in materia di finanza sostenibile.

Il regolamento mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing e altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l’introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai rating ESG e norme sull’organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.

Per maggiori info: Servizio Ambiente di ANIE.

Fonte: Federazione ANIE

“Riforma IRPEF-IRES: Novità sul Regime Impositivo dei Redditi con il D.Lgs. 192/2024”

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES), attuativo della Legge delega n. 111/2023, è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 294 del 16 dicembre 2024

Il provvedimento interviene sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano diverse categorie reddituali dai redditi agrari (art. 1 e 2) ai redditi di lavoro autonomo ( art. 5 e 6 ) sino ai redditi d’impresa (art. da 8 a 14) e ulteriori disposizioni per le operazioni societarie straordinarie (art da 15 a 18).

Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente gli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo apportano le seguenti modifiche agli artt. 10, c. 1, lett. e-ter) e 51 del TUIR :

1.       Deduzioni contributi assistenza sanitaria integrativa [ art. 3, comma 1, lett. a) e b) punto 1 ] – Il decreto modifica le condizioni per la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali, che dovranno operare secondo il principio di mutualità e solidarietà, oltre ad essere iscritti nell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi.  Per effetto delle modifiche, non concorrono alla formazione del reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN, in conformità a contratti collettivi di cui all’ art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 ( o di regolamento aziendale ), per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

2.       Polizze long term care LTC [Art. 3, comma 1, lett. b) punto 1.2] – La non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro sotto forma di benefits aziendali, anche in forma assicurativa per la copertura dal rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana viene estesa anche ai familiari fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2, TUIR.

3.       Determinazione del valore dei fringe benefit [Art. 3, comma 1, lett. b) punto 2.1] – Il decreto sostituisce il secondo periodo  del art. 51, comma 3 del TUIR il quale stabiliva che il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti era determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. La nuova formulazione prevede invece che, in deroga al comma 1 (che fa riferimento al valore normale), il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

4.       Aggiornata la soglia di esenzione dei fringe benefits [Art. 3, comma 1, lett b) punto 2.2] – L’ importo soglia di non imponibilità viene aggiornato da lire in euro 258,23.

5.       Indennità o rimborsi spese per trasferte [Art. 3, comma 1, lett. b) punto 3)] – Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore come nella versione ad oggi vigente dell’art. 51, comma 5, TUIR.

In tema di decorrenza delle nuove disposizioni viene precisato che le modifiche si applicano ai componenti di reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025. 

Fonte: Gazzetta UfficialeLavorosi.it

Lavoro – Convertito in legge il nuovo DL Flussi

Pubblicata nella GURI n. 289 del 10 Dicembre 2024 la Legge 9 dicembre 2024, n. 187 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

Questo il link al testo della legge  e questo al testo del DL coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

Questa la news pubblicata sul sito del MINLavoro.

Fonte: Federazione ANIE

Mille occhi sulla città, firmato a Rimini il protocollo d’intesa

Prevede lo cambio di informazioni tra istituti di vigilanza e Forze dell’ordine

E’ stato firmato in prefettura a Rimini il Protocollo “Mille occhi sulla città” tra il capoluogo, i comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e alcuni istituti di vigilanza privata della zona.

Con l’intesa si rinnova l’efficace sinergia già avviata tra le forze di Polizia, la Polizia locale e le strutture di vigilanza grazie alla quale le guardie giurate possono raccogliere elementi utili per la prevenzione e la repressione dei reati oltre che per la tutela dell’ordine pubblico.

L’accordo mira, attraverso la condivisione di informazioni, a sviluppare un sistema di sicurezza integrata e partecipata.

La sottoscrizione, ha sottolineato il prefetto Giuseppina Cassone, rappresenta una «ulteriore conferma della proficua collaborazione con il settore della vigilanza sussidiaria, importante tassello per garantire le ottimali condizioni di sicurezza alle comunità territoriali nonché la  piena vivibilità degli spazi urbani».

Fonte: Ministero dell’Interno

Ministero dell’Interno: aggiornata la check list per la certificazione dei centri di monitoraggio

Pubblichiamo il decreto del 14 novembre 2024 a firma del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, Vittorio Pisani,  che modifica il Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015.

In particolare, la Tabella 2 bis dell’allegato B in materia di check list per la certificazione dei centri di monitoraggio e ricezione allarme viene abrogata e sostituita integralmente dalla Tabella 2 tris,  allegata al presente decreto,  che ne costituisce parte integrante.

Il Ministero dell’Interno ha così accolto la nota del 24 settembre 2024 di ACCREDIA con la quale è stato richiesto l’aggiornamento della Tabella 2 bis richiamata, al fine di recepire la nuova  norma UNI CEI EN 50518:2023,  che sostituisce la norma UNI CEI EN 50518:2022.

Scarica il DM 14 novembre 2024