Al via il contributo di Non Autosufficienza 2024 per le lavoratrici e i lavoratori della Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza

Al via il contributo di Non autosufficienza 2024 per le lavoratrici e i lavoratori della Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza

EBINVIP (Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza privata) ha previsto un intervento riferito al tema della “non autosufficienza”, un problema che colpisce molte persone, da cui derivano anche pesanti ripercussioni economiche: per questo si è ritenuto opportuno offrire un sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici della Vigilanza Privata e dei Servizi di Sicurezza che vivono quotidianamente le difficoltà legate alla disabilità.

L’Ente mette in campo le proprie risorse per aiutare i lavoratori e le lavoratrici con disabilità al 100% o in possesso della legge 104/92 art. 3 comma 3 per sé o per l’assistenza prestata in modo continuativo ad un parente (entro il secondo grado) con disabilità in situazione di gravità, anche non convivente.

La misura del contributo è stabilita in euro 300,00 (trecento/00) e, nel caso di un figlio minore, la misura del contributo sale ad euro 500,00 (cinquecento/00), erogabili una sola volta nel corso dell’anno di riferimento e per un solo parente disabile.


Presenta la domanda, vai su www.ebinvip.it, nell’area > Attività Sociali, clicca su: > Contributo di non autosufficienza e segui la procedura indicata per la compilazione della richiesta on line.

Scarica il Regolamento del contributo Non Autosufficienza 2024

Legge 23 febbraio 2024 n. 18 : Il Decreto Milleproroghe è convertito in legge

Legge 23 febbraio 2024 n. 18 : Il Decreto Milleproroghe è convertito in legge.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione del DL 30 dicembre 2023 n. 215 ( cd. Decreto Milleproroghe ). [TESTO COORDINATO ]

Previsto al suo interno lo slittamento di alcuni termini legislativi e disposizioni urgenti inerenti a diversi settori. Di seguito si segnalano le principali novità in materia di lavoro e previdenza inserite durante l’ iter di conversione  :

Rottamazione quater ( art. 3-bis ) – Differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della cd. “rottamazione quater”, di cui all’art. 1, c. 231 e 232, L. 197/2022. Il pagamento entro la suddetta data, o con un ritardo di massimo 5 giorni, evita la decadenza dal beneficio della definizione agevolata per i casi di omesso versamento nei termini.

Collocamento a riposo del personale medico ( art. 4, c. 6-bis ) – E’ prorogato al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale  gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) hanno la possibilità di trattenere in servizio, su base volontaria, i dirigenti medici, sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziale fino a 72 anni. Dirigenti e docenti trattenuti in servizio non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

Assemblee societarie da remoto ( art. 3, c. 12 duodecies ) – Prorogate al 30 aprile 2024 l’efficacia delle diposizioni sulle modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni.

IRPEF agricola ( art. 13 ; c. 3-bis ; c. 3-ter ; c. 3-quater )  – Prorogata per gli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, previsto dall’art. 1, c. 44, L. 232/2016. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti misure: a) fino ad € 10.000 per lo zero per cento; b) tra € 10.000 ed € 15.000 al 50%; c) oltre € 15.000 al 100%.

Contratti a termine nel settore privato ( art. 18, comma 4-bis ) – Estesa  dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi.

Assunzione persone disabili ( art. 18, c. 4 ter e quater ) – Viene anticipato dal 01.08.2022 al 01.08.2020 il termine iniziale, e differisce dal 31.12.2023 al 30.09.2024 il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell’apposito Fondo, dell’incentivo all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette del cd. “collocamento obbligatorio” di cui alla L. 68/1999.

Disposizioni relative al lavoro sportivo ( art. 14, c. da 2-bis a 2 quater ) – E’ prorogata  dal 30.01.2024 al 31.03.2024 il termine entro cui, nella fase di prima applicazione delle riforma del lavoro sportivo, possono essere rese senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni ai centri per l’impiego e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche  inerenti agli incarichi e ai compensi dei direttori di gara operanti nell’area dilettantistica, relativamente alle sei mensilità tra luglio-dicembre 2023. Inoltre è differito al 30.06.2024 il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale. Quanto ai premi erogati agli sportivi, le associazioni saranno esonerate dall’applicazione delle ritenute alla fonte del 20%, previste dall’art. 30, c. 2, DPR 600/1973, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge e sino al 31/12/2024, se di importo complessivamente inferiore ad € 300. 

Fonte: Lavorosi – Gazzetta Ufficiale

Gare d’appalto: non possono esserci penali se non per ritardo nell’esecuzione della prestazione

Gare d’appalto: non possono esserci penali se non per ritardo nell’esecuzione della prestazione

Intervento Anac su affidamenti di progettazione dell’ampliamento arrivi dell’aeroporto Capodichino.

In una gara d’appalto non può essere prevista una clausola penale che scatta in caso di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivamente stimato dall’amministrazione. Nell’ordinamento italiano, infatti, non sono ammesse ipotesi di penale svincolate dall’inadempimento della prestazione. Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell’esecuzione della prestazione.

E’ quanto ha stabilito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 73 del 17 gennaio 2024, intervenendo in merito agli affidamenti di progettazione dell’ampliamento ‘Arrivi’ dell’aeroporto di Napoli Capodichino. Sulla base di un ricorso della Fondazione architetti e ingegneri di Inarcassa, l’Autorità ha stabilito “non conforme alla procedura di legge” la decisione della Società di gestione dei servizi aeroporti campani Spa di applicare una penale alla società aggiudicataria dell’appalto per “l’eventuale incremento dell’importo delle opere progettate” rispetto al budget previsto.

La società campana aveva previsto a carico dell’affidatario “l’applicazione di una penale pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata per ogni incremento dell’uno per cento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del servizio”.

I rilievi Anac

Secondo Anac ciò introduce un’ipotesi di penale non contemplata nell’ordinamento italiano, e non coerente con la normativa degli appalti e civilistica. L’Autorità, poi, ricorda che “la clausola penale disciplinata dall’articolo 1382 del Codice civile, è la clausola con cui si conviene il pagamento di una somma di denaro/l’esecuzione di una determinata prestazione in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, producendo l’effetto di limitare il risarcimento della prestazione oggetto del contratto, ed assolvendo ad una funzione risarcitoria”.

“Secondo la giurisprudenza amministrativa, inoltre – continua Anac – la clausola penale soddisfa una funzione sanzionatoria comminando, in caso di inadempimento, una pena ‘privata’, in funzione di coercizione all’esatto adempimento (ex multis: Consiglio di Stato n. 6094/2014)”.

“Nell’ambito dei contatti pubblici, il Codice appalti dispone l’applicazione delle penali a carico dell’esecutore nel solo ed unico caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. In particolare, la penale deve essere commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso, e viene calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.

Per questo Anac sottolinea che “il connotato essenziale della clausola penale sia nei contratti pubblici, sia nel Codice civile riguardante tutti i contratti, sia rappresentato dall’inadempimento, essendo legata, la prima, al ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale, mentre la norma civilistica fa menzione, in senso più ampio, all’inadempimento o ritardo nell’adempimento”.

Le conclusioni dell’Autorità

La penale, dunque, non è configurabile qualora sia collegata all’avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all’obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall’autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale. In tal senso – ricorda Anac – si esprime la giurisprudenza civile che in applicazione di tale principio ha escluso che fosse qualificabile come clausola penale la previsione, inserita in un contratto di ‘leasing’ concernente una autovettura, con la quale al concedente era riconosciuto il diritto ad un indennizzo nel caso di furto o perdita del veicolo”.
Ora G.E.S.A.C. spa, società di gestione dei servizi aeroporti campani ha trenta giorni di tempo per comunicare come intenda adeguarsi.

Scarica la Delibera n. 73 del 17 gennaio 2024.pdf

Fonte: ANAC

Istat, il fatturato dei servizi del 2023

Istat, il fatturato dei servizi del 2023

Nella media del 2023 si è registrata una crescita dell’indice del fatturato delle imprese dei servizi del 3,9%, in marcato rallentamento rispetto ai due anni precedenti. In termini congiunturali si sono registrati incrementi in quasi tutti i trimestri dell’anno, salvo il secondo.
Permane una marcata differenziazione tra i settori. La crescita nel corso del 2023 è stata particolarmente robusta nei settori legati al turismo e in quello del commercio di autoveicoli, mentre si registra una forte flessione nel magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti.

Per i servizi di vigilanza e investigazione (Ateco N 80) si registra una variazione tendenziale I – IV trimestre 2023/I – IV trimestre 2022 è pari a +2.9%.

Scarica la nota ISTAT

Fonte: ISTAT

Inflazione ISTAT, a febbraio resta ferma allo 0.8%

Inflazione ISTAT, a febbraio resta ferma allo 0.8%

A febbraio, secondo le stime preliminari, l’inflazione resta ferma allo 0,8%. La stabilizzazione del ritmo di crescita dei prezzi al consumo si deve principalmente all’affievolirsi delle tensioni sui prezzi dei Beni alimentari, non lavorati e lavorati, i cui effetti compensano l’indebolimento delle spinte deflazionistiche provenienti dal settore dei beni energetici. In particolare, si attenua la flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici, che a febbraio risale al -17,3% (dal -20,5% di gennaio). Si riduce il tasso di crescita in ragione d’anno dei prezzi del “carrello della spesa” (+3,7%), mentre l’inflazione di fondo si attesta al +2,4% (da +2,7% del mese precedente).

Scarica la nota ISTAT

Fonte: ISTAT

Il mercato del lavoro a gennaio 2024

Il mercato del lavoro a gennaio 2024

A gennaio 2024 l’occupazione cala, rispetto a quella di dicembre 2023, per effetto della diminuzione dei dipendenti a termine (che scendono a 2 milioni 953mila) e degli autonomi (5 milioni 45mila).
Il numero degli occupati – pari a 23 milioni 738mila – è superiore a quello di gennaio 2023 di 362mila unità, come sintesi dell’incremento di 373mila dipendenti permanenti e di 22mila autonomi e della diminuzione di 33mila dipendenti a termine.
Su base mensile, il tasso di occupazione scende al 61,8%, quello di inattività sale al 33,3% mentre il tasso di disoccupazione è stabile al 7,2%.

Scarica la nota Istat

Fonte: ISTAT

Videosorveglianza integrata nel territorio della Comunità del Friuli orientale

Videosorveglianza integrata nel territorio della Comunità del Friuli orientale

Approvato in prefettura il progetto che prevede l’installazione di ulteriori 69 punti di video rilevamento negli 8 comuni dell’ente

Sarà potenziato con l’aggiunta di 69 ulteriori punti di video-rilevamento il sistema di videosorveglianza già operativo nel territorio degli 8 comuni che compongono la Comunità del Friuli orientale. 

Lo prevede il progetto approvato ieri nella prefettura di Udine dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Domenico Lione.

Il progetto, finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito dei programmi contributivi in materia di sicurezza urbana, ha lo scopo di potenziare il presidio del territorio attraverso il supporto delle tecnologie, come – ad esempio – attraverso l’installazione di telecamere nella zona della stazione ferroviaria di Cividale del Friuli, tra gli obiettivi prioritari da realizzare.

Le nuove telecamere si aggiungeranno ai 26 lettori di targhe automobilistiche già operativi negli stessi comuni, i quali saranno presto a loro volta implementati con altri 4 punti di vigilanza.

Le immagini acquisite grazie alla videosorveglianza saranno trasmesse in tempo reale alla sala operativa della Polizia locale, a sua volta in collegamento con le Forze dell’Ordine, il tutto disciplinato da un regolamento già approvato dal comune. 

Le nuove dotazioni consentono di innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza anche attraverso l’integrazione tra le tecnologie, utile ad esempio per la sicurezza stradale. A questo proposito il prefetto Lione ha infatti chiesto che il sistema di videosorveglianza con lettura targhe possa essere armonizzato con la pianificazione dei presidi di controllo presso gli snodi nevralgici della viabilità locale, già individuati dall’Arma dei Carabinieri.

Fonte: Ministero dell’Interno

Sicurezza nelle banche del reatino: protocollo prefettura-Abi per innalzare la prevenzione

Sicurezza nelle banche del reatino: protocollo prefettura-Abi per innalzare la prevenzione

Rischio cyber, truffe agli anziani e circolarità delle informazioni tra i punti più rilevanti dell’accordo

Consolida la cooperazione tra istituzioni e mondo bancario il protocollo d’intesa per la sicurezza negli istituti di credito sottoscritto questa mattina a Rieti dal prefetto Pinuccia Niglio e dal coordinatore nazionale del Centro ricerca dell’Associazione bancaria italiana (Abi) sulla sicurezza anticrimine (Ossif) Marco Iaconis.

Il protocollo per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela nella provincia di Rieti, rinnovando il precedente, prevede una serie di misure ad ampio raggio a tutela della cosiddetta “cyber physical security” contro il rischio aggressioni, rapine, atti vandalici e terroristici.

Tra gli investimenti in impianti tecnologici da parte delle banche ci sono l’implementazione della videosorveglianza e dei sistemi di custodia valori ad apertura ritardata ed erogazione temporizzata delle banconote, e misure di protezione dei bancomat. L’intesa, che attua il protocollo nazionale siglato tra ministero dell’Interno e Abi, riserva particolare attenzione anche al contrasto delle truffe, in particolare ai danni di persone anziane, e ai cosiddetti rischi multivettoriali, laddove la violazione è accompagnata da attacchi informatici.

Fondamentale anche la tempestività e completezza delle informazioni da parte delle banche alle Forze dell’ordine sia per quanto riguarda eventuali rischi per la sicurezza sia per le rapine subite, in un contesto locale nel quale – sottolinea la prefettura – si rileva comunque una diminuzione di questo tipo di reati.

Fonte: Ministero dell’Interno

Decreto Anziani: L’invecchiamento attivo passa anche attraverso le buone pratiche aziendali

Decreto Anziani : L’invecchiamento attivo passa anche attraverso le buone pratiche aziendali

Lo schema di decreto legislativo recante politiche di favore delle persone anziane, attuativo della legge delega 33 del 23 marzo 2023, (Atto Governo 121) è stato pubblicato sul sito del Senato in data 5 febbraio 2024.

Le norme della legge delega, riprese dal decreto, coprono un vasto ambito di temi riguardanti la condizione degli anziani, degli anziani non autosufficienti e con disabilità, attraverso il riordino, la semplificazione, la integrazione e il coordinamento della normativa in materia di assistenza sociale sanitaria e socio sanitario degli anziani, anche in attuazione delle missioni 5 C2 e 6 C1 del PNRR.

Si tratta di un impegno di riordino e di riforma di grande importanza, la cui regia è affidata a un comitato interministeriale (CIPA), incaricato di promuovere la programmazione integrata delle politiche per gli anziani, specie dei più fragili, e che ha come compito di adottare a tal fine piani triennali con aggiornamenti annuali.

I contenuti della normativa e dei piani operativi riguardano in massima parte la inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità della popolazione anziana, la assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza; ma comprendono anche la adozione di un piano nazionale per l’invecchiamento attivo con l’obiettivo di integrare la persona anziana nel tessuto sociale ed evitare la sua esclusione.

La bozza di decreto dà seguito ai principi della legge su questo ultimo tema agli artt. 4, 5 e 6.

La partecipazione al lavoro delle persone anziane

Prima di commentare questi articoli va rilevato che essi sono condizionati da un limite della legge delega, cioè dal fatto che essa, pur considerando molti aspetti utili per un invecchiamento attivo, fra cui l’impegno in attività di utilità sociale e volontariato, nonché il tutoraggio e la cura di altre fasce di età all’interno delle famiglie e nell’ associazionismo, si occupa solo marginalmente della partecipazione degli anziani ad attività di lavoro dipendente o autonomo.

Tale limite riflette il fatto che il focus prevalente della normativa è sulle tematiche sanitarie e assistenziali, riferite a soggetti over 65 (soglia della età anziana secondo la legge), ma anche il fatto che la partecipazione al lavoro è tradizionalmente concentrata in età inferiori.

E’ significativo al riguardo che le ricerche nazionali e internazionali sull’invecchiamento attivo nel lavoro si occupano generalmente dei lavoratori maturi, variamente definiti in età comprese fra 50 e 65 anni. 

Ma se questo è vero nella tradizione e ancora oggi in assoluto, ciò non giustifica la scarsa considerazione per la partecipazione al lavoro delle persone anziane, anche over 65.

Infatti già attualmente tale partecipazione è prevista come normale nel settore pubblico come nel privato, fino ad età superiori a 65 anni; limite che con tutta probabilità è destinato a salire, come si registra già in altri paesi. Inoltre sono sempre più numerose le persone anziane che continuano a lavorare oltre a tale soglia.

I dati Istat registrano da anni un forte aumento della occupazione nella fascia di età 50-64 (arrivata al 63,7%), che contrasta con la drammatica debolezza della partecipazione al lavoro dei giovani (il tasso di occupazione della fascia di età 15-34 è in continua decrescita (dal 50,3% del 2008 al 41% del 2018).

Inoltre le stesse rilevazioni Istat segnalano un aumento del tasso di occupazione anche fra le persone over 65: nel 2018 questo è arrivato al 5% fra i soggetti con età fra 65 e 69 anni (5,8% nel Mezzogiorno) e allo 0,5% fra i soggetti con età fra 70 e 74 anni.

I dati Istat indicano anche che il tasso di occupazione della fascia di età fra 50 e 74 anni è arrivato al 44,2% e quello della fascia 50/89 al 34,1% (4° trimestre 2022).

D’altra parte le ricerche mostrano come una attività lavorativa in condizioni appropriate (ergonomiche, di orario, di ambiente) che tengano contro delle condizioni degli anziani, contribuisca all’invecchiamento attivo e in buona salute; oltre a essere utile per la economia del paese, anche ma non solo per compensare la drammatica crisi di natalità.

Inoltre oggi più che mai la partecipazione e la esperienza dei lavoratori anziani sono fondamentali non solo per trasmettere competenze preziose alle giovani generazioni, ma anche per supplire alla carenza di molte professionalità disponibili sul mercato.

Buone pratiche aziendali

La responsabilità per favorire l’invecchiamento attivo nel lavoro spetta in primo luogo alle imprese, anche d’intesa con le organizzazioni sindacali, che devono predisporre le condizioni ambientali, organizzative, di orario, di sicurezza per renderlo possibile. Ma questo non esclude la necessità di interventi normativi e di politica lavoro finalizzati a promuovere lo stesso obiettivo.

Sono anni che le ricerche europee e la documentazione della Unione raccolgono sia le buone pratiche aziendali sia le normative in materia di active aging e ne segnalano la utilità per promuovere l’invecchiamento attivo anche nel lavoro.

C’è da augurarsi che la conoscenza di queste buone pratiche si diffonda e che induca il nostro legislatore a occuparsi del tema, magari traendo stimolo dall’ occasione, ora in parte mancata, del decreto in esame.

Detto questo va però rilevato che il decreto contiene alcune norme, quelle sopra ricordate, che sono comunque utili al nostro fine.

L’art. 4 prevede lo svolgimento di campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di stile di vita sano e attivo, di prevenzione sanitaria e di sicurezza dell’ambiente domestico.

Campagne così finalizzate hanno grande importanza, ed è positivo che siano promosse dalle istituzioni, e dalle parti sociali, perché è ampiamente riconosciuto che adottare un simile stile di vita contribuisce positivamente alla qualità dell’invecchiamento, alla salute delle persone e quindi anche alla loro capacità di essere attivi nel lavoro.

Ne è conferma il fatto che iniziative di vario genere per la promozione di stili di vita attiva sono presenti in molte aziende e sono inserite fra le misure di welfare da queste adottate, favorite dalle agevolazioni fiscali e contributive normalmente previste, fin dalla legge di stabilità del 2016 .

Sicurezza sul lavoro e lavoro agile

L’articolo 5 del decreto è quello più direttamente attinente all’ occupazione degli anziani, perché reca disposizioni di principio e richiami normativi in materia di sicurezza sul lavoro e di lavoro agile.

Il decreto richiama opportunamente che tale norma rientra nel principio di delega, in quanto questa prevede “la promozione della salute e della cultura attraverso campagne informative e iniziative in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro”.

Il primo comma dell’art. 5, nel richiamare la importanza della cultura della prevenzione per la sicurezza, conferma gli obblighi del datore di lavoro previsti dal decreto 81/2008, in particolare quello dell’art. 28, a tenere conto nella valutazione dei fattori di rischio sul lavoro degli aspetti relativi alla età dei lavoratori.

Lo stesso comma 1 stabilisce che nell’ adempimento di tali obblighi si tenga conto del modello cosiddetto WHP sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro (Workplace Health Promotion) e delle indicazioni contenute nel Piano nazionale della prevenzione (PNP), relative all’attivazione di processi e interventi intesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane (anche attraverso idonei cambiamenti organizzativi).

Un riferimento specifico alla età e alla condizione di vulnerabilità del lavoratore anziano è contenuto nell’articolo 176 del decreto 81 relativo alla sorveglianza sanitaria degli addetti ad attività comportanti l’uso di video terminali.

Le migliori pratiche aziendali, come le indicazioni dell’Inail, segnalano che le attività di prevenzione e di contrasto dei rischi alla sicurezza sul lavoro devono tener conto in generale non solo delle condizioni del contesto oggettivo in cui si svolge il lavoro, ma anche delle caratteristiche personali del lavoratore, a cominciare dalla età.

In realtà il cambiamento dei rischi per la sicurezza sul lavoro indotto dalle innovazioni tecnologiche e dalle modifiche del contesto ambientale sta da tempo sollecitando la necessità di una revisione complessiva del decreto 81/2008. Il decreto in esame potrebbe dare un segnale in questa direzione (almeno) affermando come principio generale la necessità che la sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dei rischi sul lavoro tengano sempre conto delle condizioni (di fragilità) dei lavoratori anziani.

Il comma 2 dell’art. 5 prevede che il datore di lavoro adotti ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento anche parziale della prestazione lavorativa in modalità agile nel rispetto della disciplina dei contratti collettivi nazionali di settore applicabili

Il rinvio ai contratti collettivi è significativo in quanto la loro normativa, soprattutto a livello aziendale, si occupa ampiamente della regolazione del lavoro agile, anche se non risulta che questa abbia dedicato sufficiente attenzione ad adattare le regole per tenere conto delle condizioni dei lavoratori anziani.

In realtà le indagini recenti riscontrano un’attenzione modesta della contrattazione, anche decentrata, nei confronti dei “lavoratori maturi”. Con questo termine ci si riferisce agli over 50 o 55 anni, mentre non si fa cenno agli over 65.

Qualche contratto collettivo nazionale si occupa di aspetti specifici, ad es. di come limitare le possibilità di trasferimento di questi lavoratori e dare precedenza alla stabilizzazione dei loro rapporti a termine .

Alcuni contratti di grandi aziende hanno indicazioni più generali ad es. sull’impegno a promuovere pratiche positive di age management, a favorire l’integrazione fra generazioni e il ricambio generazionale, anche con scambio di esperienze e tutoraggio, nonché l’agevolazione del part time per over 55 .

Part time e scambio intergenerazionale

Anche il riferimento dell’art. 5 al possibile svolgimento della prestazione a tempo parziale è significativo perché la fase finale della vita lavorativa si presta bene alla uscita graduale dal lavoro, appunto con forme di part time.

In vari paesi tali modalità graduali di uscita sono favorite perché permettono sia un migliore adattamento delle persone nel passaggio dalla piena attività alla quiescenza, sia una possibile staffetta con le generazioni giovani che entrano al lavoro, cui gli anziani possono fare da tutor.

Oltretutto l’art 6 del decreto in commento menziona fra le misure per favorire l’invecchiamento attivo, oltre alla promozione dell’impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, anche lo scambio intergenerazionale.

Risulta chiaro anche dalla comune esperienza che tale scambio può essere promosso utilmente non solo nelle attività sociali, ma anche nello svolgimento delle prestazioni di lavoro.

Tentativi di promuovere forme di staffetta generazionale, fra giovani e anziani, sono stati fatti in passato anche nel nostro ordinamento, sia pure con poco esito. La scarsa attrattiva dell’istituto è dipesa probabilmente da una formulazione troppo restrittiva delle condizioni normative e dalla mancanza di garanzie e incentivi soprattutto ai fini dell’ammontare della pensione, sufficienti a contrastare le resistenze alla adozione del part time in uscita.

Ritengo che il tema andrebbe ripreso in considerazione tenendo conto delle possibilità fornite dalle tecnologie di offrire lavori adatti a una popolazione anziana, e anche probabilmente di nuovi atteggiamenti delle persone anziane nei confronti del pensionamento e delle sue modalità (vedi gli accordi sindacali sopra citati).

La formazione

Una norma del decreto indirettamente rilevante anche al nostro tema è quella dell’art.19 che prevede attività in favore delle persone anziane di formazione delle competenze digitali e di supporto nell’utilizzo dei servizi in via digitale delle pubbliche amministrazioni.

L’urgenza di promuovere l’alfabetizzazione informatica è sottolineata espressamente dall’Action Plan europeo attuati o del Pillar of Social Rights che pone l’obiettivo di fornire basic digital skills all’ 80% della popolazione, compresi gli anziani.

D’ altra parte il principio di delega della legge sottolinea opportunamente che la promozione di tale obiettivo è finalizzata a favorire la autonomia degli anziani nella gestione della propria vita e la loro partecipazione civile e sociale, nella quale si deve ritenere compresa anche la partecipazione al lavoro.

Le pratiche aziendali danno non pochi esempi di iniziative dirette a diffondere le competenze informatiche fra i dipendenti, di cui si sente una evidente necessità.

Ma le ricerche in materia mostrano che la popolazione anziana riceve meno occasioni di partecipare ad attività formative, sia generali sia specifiche, di quelle offerte al resto dei dipendenti, a riprova della persistenza di stereotipi tradizionali che considerano improduttivo investire su soggetti come gli anziani ritenuti meno capaci di apprendere.

Non mancano iniziative delle imprese che contrastano tali stereotipi investendo con successo sulle competenze e sulla formazione dei lavoratori senior.

Diffondere pratiche simili di formazione sul lavoro, lungo tutto il corso della vita, come si usa dire, costituisce una responsabilità non solo delle aziende, ma anche delle istituzioni pubbliche.

Questo perché si tratta di un compito essenziale per mettere i lavoratori in grado di seguire le sempre più rapide evoluzioni dei mestieri e di acquisire le conoscenze necessarie per svolgere efficacemente i propri compiti.

In realtà accrescere e aggiornare le proprie conoscenze è necessario per le persone di ogni età, al fine di sapersi meglio orizzontare e vivere nella attuale complessità sociale.

Così pure risulta chiaro che gli stessi obiettivi, metodi e contenuti della formazione continua, non solo di quella digitale, dovranno evolvere per sostenere le nuove sfide delle transizioni e dello sviluppo sostenibile.

In realtà nella nuova economia in rapidissima transizione e ad alta complessità, la formazione assume un ruolo diverso e molto più importante del passato; costituisce non un accompagnamento occasionale della vita lavorativa, ma un investimento necessario alla attività produttiva o anzi, una nuova forma di lavoro, indispensabile per le persone che operano nell’attuale contesto economico e sociale. 

Prof. Avv. Tiziano Treu, Of Consuel Fieldfisher 

Fonte: Lavorosi

Decreto-legge e pacchetto sicurezza sul lavoro: quali sono le novità?

Decreto-legge e pacchetto sicurezza sul lavoro: quali sono le novità?

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto-legge sull’attuazione del PNRR che contiene un pacchetto sicurezza sul lavoro che contiene varie novità. Focus sulla qualificazione, sulla “patente a crediti”, sugli appalti e le ispezioni.

Roma, 27 Feb  – Come sempre nel nostro Paese gli acceleratori normativi in materia di sicurezza e salute, quei pungoli che portano finalmente i legislatori a muoversi, sono i gravissimi incidenti sul lavoro. È stato così, lo sappiamo, con l’onda di fuoco che fra il 5 e il 6 dicembre 2007 ha investito sette uomini alla Thyssenkrupp di Torino, ed è successo ancora per il terribile crollo di venerdì 16 febbraio 2024 a Firenze, che è costato la vita a cinque lavoratori.

Peccato che, in realtà, a spingere e a raccogliere l’attenzione mediatica e politica non siano invece i numeri costanti di più di 1000 morti per lavoro l’anno o anche, semplicemente i dati che la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone ha ricordato nella sua informativa al Consiglio dei ministri dello scorso 21 febbraio: “per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110%”. Dati che sono disponibili sempre e che dovrebbero essere il vero motore per arrivare a norme più efficaci.

Comunque, al di là di quale sia l’acceleratore e volendo guardare più ai risultati che al modo di arrivarci, su PuntoSicuro abbiamo dato notizia ieri dell’ incontro del Governo con le parti sindacali e datoriali e all’ipotesi di una prima risposta alle tante richieste già nel Consiglio dei ministri del 26 febbraio.

È così è stato anche se si è scelto di veicolare le novità in materia di salute e sicurezza attraverso lo schema del decreto-legge PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), un provvedimento molto ricco di contenuti – quasi una sorta di decreto “omnibus” – che al momento conta una cinquantina di articoli (49 nella bozza allegata all’articolo).

Quello che ci può interessare, in relazione all’esito degli incontri di ieri, è, in particolare, il “pacchetto sicurezza sul lavoro” (così chiamato durante l’incontro) contenuto nel decreto. Un “pacchetto” che comprende, tra l’altro, la cosiddetta “ patente a crediti” per le imprese, l’aumento dei controlli con sanzioni penali per appalti e subappalti, ma, anche, meno controlli per le imprese più virtuose.

Vediamo di provare a conoscere meglio queste novità che, ricordiamo, sono all’interno di uno schema di decreto-legge che, benché approvato, non si esclude possa avere qualche successiva modifica.

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

Il pacchetto sicurezza sul lavoro: le novità su qualificazione e patente a punti

Partiamo da quanto indicato semplicemente nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 25 febbraio 2024 riguardo allo schema di decreto-legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Si indica che “si introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili”.

Parliamo della “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi, un processo di qualificazione che era già, invero, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ma che era rimasto inattuato. Una novità che, indica la ministra Calderone, sarà sviluppata “con le parti sociali e le organizzazioni di categoria dell’edilizia, con l’obiettivo di far crescere questo percorso e inserire altre attività”.  Ma al momento «l’attenzione specifica è sui cantieri».

Riprendiamo dalla bozza dello schema di decreto-legge quanto indicato all’articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Si indica che a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 6 – nel comma 6 si segnala che le “informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso” – sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di vari requisiti indicati nell’articolo.

Inoltre la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

E la patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: 10 crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati

nell’Allegato XI: 7 crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

  1. la morte: 20 crediti;
  2. un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
  3. un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

E nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Segnaliamo subito che le misure, approvate dal Consiglio dei ministri, non hanno trovato il consenso di tutte le imprese e parti sociali. Ad esempio, Pierpaolo Bombardieri (segretario generale della UIL), ha sottolineato che non è possibile che una vita valga 20 crediti e che necessita un ulteriore confronto sul sistema delle sanzioni. E critiche alla patente a punti arrivano anche da varie associazioni di categoria.  

Il pacchetto sicurezza sul lavoro: appalti, subappalti, sanzioni e conformità

La ministra del lavoro Calderone ha poi sottolineato, negli incontri di ieri, che l’approccio nel provvedimento, e nel pacchetto sicurezza sul lavoro, segue le tre C: “controlli, contrasto e compliance“.

Nello schema di decreto sono previsti sia un coordinamento delle attività ispettive che un intervento sulla somministrazione illecita di manodopera con subappalti con il ritorno delle sanzioni penali, sanzioni che erano state tolte nel 2016, per coloro che entrano nella catena degli appalti senza le qualifiche previste.

Ci sono poi riduzioni delle sanzioni civili per chi si “ravvede” mentre le aziende più virtuose finiranno nella «Lista di conformità INL».

Nell’articolo 32, comma 7, dello schema di decreto-legge, si indica che “all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL»”.

I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

È – indica la ministra Calderone – un «percorso di compliance», per un «accompagnamento alle regolarizzazioni, a un comportamento regolare delle aziende».

Il pacchetto sicurezza sul lavoro: l’aumento degli ispettori e delle ispezioni

Un altro punto trattato nel pacchetto sicurezza sul lavoro riguarda poi l’aumento degli ispettori e delle ispezioni.

Da parte del Governo è stato promesso il 40% in più di controlli nei cantieri nel 2024, ma per farlo è necessario aumentare il numero degli ispettori. Nell’informativa della ministra Calderone si parlava di una situazione attuale pari a 3.198 ispettori civili, dei quali 846 tecnici, a cui si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell’Inps e dell’Inail.

Il decreto-legge prevede lo sblocco delle assunzioni per avere poco meno di 500 nuovi ispettori più un nuovo concorso per altri 250 all’INL, più altri 50 del nucleo ispettivo Carabinieri.

Infatti, a titolo esemplificativo, segnaliamo che l’articolo 34 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro) indica che al fine di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e dall’articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.

E l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024-2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, posizione economica F1, con corrispondente incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.

Concludiamo questa breve panoramica delle novità in materia di salute e sicurezza, che saranno poi approfondite e commentate dai nostri lettori e collaboratori, segnalando che il provvedimento, di cui noi alleghiamo una bozza, contiene, tra le altre cose, anche la nomina di un commissario straordinario contro il caporalato e alcune misure che vogliono favorire l’emersione del lavoro domestico.

Tiziano Menduto

Scarica il documento citato nell’articolo:

Schema del decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,

 Fonte: Punto sicuro