L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente fornito un parere rispetto alla legittimità della prassi, riscontrata in sede ispettiva, di anticipare mensilmente il TFR come rateo in busta paga, al di fuori del regime sperimentale previsto dalla Legge di stabilità 2015 per i periodi di paga 1 marzo 2015- 30 giugno 2018.
L’art. 1, comma 26 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha previsto in via sperimentale l’erogazione mensile della quota trattamento di fine rapporto per i periodi di paga 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018 e per il solo settore privato, con l’obbiettivo di aumentare la disponibilità finanziaria dei dipendenti tramite la liquidazione di una somma che generalmente matura di anno in anno ma la cui esigibilità, fatti salvi i casi di richiesta legittima delle anticipazioni, sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Con la nota prot. 616/2025 la Direzione centrale coordinamento giuridico e affari giuridici dell’ Ispettorato ha espresso il proprio parere in merito chiarendo se l’anticipazione del TFR, effettuato oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla Legge n. 190/2014 , limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, possa essere consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 c.c. e, per l’effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima. La nota chiarisce anche quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR.
La disciplina del TFR nel Codice Civile – Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
L’ Istituto del trattamento di fine rapporto è disciplinato dall’art. 2120 c.c. il quale nei primi cinque commi individua i criteri di calcolo e nei commi successivi da 6 a 11, disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, è consentita l’anticipazione del TFR in costanza di rapporto di lavoro. Le condizioni a cui è subordinata l’anticipazione sono le seguenti :
- il lavoratore deve avere maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (art. 2120 c.c., c. 6);
- l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70 % del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (art. 2120 c.c., c. 6);
- l’anticipazione deve essere altresì contenuta nei limiti del 10 % dei richiedenti aventi titolo e, comunque, del 4 % del numero totale dei dipendenti (art. 2120 c.c., c. 7);
- per ovvie ragioni di sostenibilità finanziaria, l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c., c. 9).
- La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte ad eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120 c.c., c. 8 lett. a) ; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (art. 2120 c.c., c. 8 lett. b) ;
- Attraverso specifiche previsioni di natura contrattuale, collettive o individuali, possono essere previste condizioni di miglior favore con criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione ( art. 2120 c.c., comma 10 ).
Al di fuori delle fattispecie contemplate dal Codice Civile, l’ anticipazione del TFR può essere concessa per far fronte a eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (art. 5 D.Lgs. 151/2001 e art. 7 Legge 53/2000). Si tratta dei congedi non retribuiti o parzialmente retribuiti connessi all’ astensione facoltativa dei genitori o per malattia del bambino e dei congedi per conseguimento dei titoli di studio o partecipazione ad attività formative extra – aziendali o per la c.d. formazione continua.
Anche in caso di conferimento del TFR alla previdenza complementare è possibile richiederne un’anticipazione subordinata alle medesime condizioni, ma in questo caso l’anticipazione è propriamente un’anticipazione delle prestazioni del Fondo.
Il TFR e le sue anticipazioni non costituiscono retribuzione imponibileai fini previdenziali e, pertanto, su tali somme non sono dovuti contributi previdenziali. Dal punto di vista fiscale trova applicazione il regime della tassazione separata, secondo l’aliquota teorica calcolata sul TFR alla data dell’anticipo , poi di riliquidazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Di contro per la parte di anticipazione del Fondo TFR riconducibile alla rivalutazione non è dovuta alcuna imposta. Diversamente le anticipazioni delle prestazioni dei Fondi pensione di previdenza complementare seguono le stesse motivazioni civilistiche ma ricevono un diverso trattamento fiscale a seconda dellemotivazioni di spesa.
I chiarimenti INL – L’ Ispettorato ricorda che ai sensi dell’art. 2120, comma 10 la contrattazione collettiva, o le parti del contratto mediante patti individuali, possono prevedere, oltre alle condizioni previste dai commi da 6 a 9, ulteriori condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione.
In mancanza delle predette condizioni l’erogazione non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata ad obbligo contributivo ( Corte di cassazione, ordinanza n. 4670 del 22.02.2021 ).
Da qui le valutazioni sulle implicazioni dell’ indebita anticipazione. In virtù della collocazione sistemica della disposizione del codice civile, l’ Ispettorato ritiene che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero trasferimento automatico del rateo mensile in busta paga, che costituirebbe una mera integrazione retributiva rilevante ai fini contributivi.
Del resto – ricorda l’ Ispettorato – dal 1° gennaio 2007 il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al Fondo Tesoreria dell’ INPS, istituito con la finalità specifica di erogare il TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, in sostituzione del datore di lavoro.
Tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo ad una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c., con la conseguenza che le quote di TFR versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.
Nelle descritte ipotesi di anticipazione indebita, con l’adozione di un provvedimento di disposizione ex art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote illegittimamente anticipate.
a cura di WST Law & Tax
Fonte: Lavorosi.it