Prorogata al 31 marzo 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale
Prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dellโInail tramite lโapposito servizio online.
Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attivitร produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, lโart. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dellโetร , della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilitร del lavoratore.
Lโattivitร di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come โfragiliโ ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da piรน co-morbilitร , valutate anche in relazione dellโetร , ritengano di rientrare in tale condizione di fragilitร .
Pertanto, il concetto di fragilitร va individuato โin quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito piรน grave o infausto e puรฒ evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinicoโ.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dellโart. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilitร di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale puรฒ essere richiesta ai servizi territoriali dellโInail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online โSorveglianza sanitaria eccezionaleโ, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.
Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato lโapposito modulo โMod. 06 SSE delegaโ, reperibile nella sezione dedicata del portale โModuli e modelliโ.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale piรน vicina al domicilio del lavoratore.
Allโesito della valutazione della condizione di fragilitร , il medico esprimerร il giudizio di idoneitร fornendo, in via prioritaria, indicazioni per lโadozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneitร temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Successivamente allโinvio del giudizio di idoneitร , il datore di lavoro riceve una comunicazione con lโavviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta allโInail per singola prestazione effettuata รจ stata fissata in โฌ 50,85.
- Sorveglianza sanitaria eccezionaleModuli e modelli specifici di sezione.
- Guide e manuali operativiGuide manuali all’utilizzo di specifici servizi online.
- Faq
- Decreto interministeriale del 23 luglio 2020
- Circolare interministeriale n. 13 del 4 settembre 2020
- Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
Fonte: INAIL








