Prorogata al 31 marzo 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale

Prorogata al 31 marzo 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale

Prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dellโ€™Inail tramite lโ€™apposito servizio online.

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attivitร  produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, lโ€™art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dellโ€™etร , della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilitร  del lavoratore.

Lโ€™attivitร  di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come โ€œfragiliโ€ ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da piรน co-morbilitร , valutate anche in relazione dellโ€™etร , ritengano di rientrare in tale condizione di fragilitร .

Pertanto, il concetto di fragilitร  va individuato โ€œin quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito piรน grave o infausto e puรฒ evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinicoโ€.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dellโ€™art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilitร  di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale puรฒ essere richiesta ai servizi territoriali dellโ€™Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online โ€œSorveglianza sanitaria eccezionaleโ€, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato lโ€™apposito modulo โ€œMod. 06 SSE delegaโ€, reperibile nella sezione dedicata del portale โ€œModuli e modelliโ€.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale piรน vicina al domicilio del lavoratore.
Allโ€™esito della valutazione della condizione di fragilitร , il medico esprimerร  il giudizio di idoneitร  fornendo, in via prioritaria, indicazioni per lโ€™adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneitร  temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente allโ€™invio del giudizio di idoneitร , il datore di lavoro riceve una comunicazione con lโ€™avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta allโ€™Inail per singola prestazione effettuata รจ stata fissata in โ‚ฌ 50,85.

Fonte: INAIL

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