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Collocamento obbligatorio, il DL Sicurezza sul lavoro rafforza lo strumento delle convenzioni

Nel complesso panorama degli adempimenti giuslavoristici, sono molte le aziende che sottovalutano, o addirittura ignorano, la possibilità di gestire le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili ex Legge 68/99 anche tramite stipula di apposite convenzioni, facilitando così l’assolvimento degli obblighi di legge e migliorando le chance di occupazione di lavoratori fragili e svantaggiati. 

Le convenzioni prevedono un programma personalizzato e finalizzato a facilitare la graduale e completa copertura delle assunzioni obbligatorie, attraverso il coinvolgimento dei servizi competenti al fine di favorire l’integrazione lavorativa.

La Legge di conversione del DL Sicurezza, pubblicata in Gazzetta lo scorso 30 dicembre, ha ulteriormente ampliato tale possibilità, intervenendo su due delle cinque convenzioni previste per il collocamento obbligatorio delle categorie protette.

Le modifiche riguardano sia le convenzioni per l’inserimento lavorativo, previste all’ art. 12-bis della L. 68/99, sia le convenzioni quadro su base territoriale stipulate, ai sensi dell’ art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003, dalle associazioni sindacali, le cooperative sociali, le imprese sociali e, a seguito delle modifiche, anche da enti del terzo settore non commerciali o società di benefit.

Le tipologie di convenzioni – Con le convenzioni ordinarie o di programma (art. 11, L. 68/99)  il datore di lavoro può pianificare le assunzioni con tempistiche più ampie, superando il termine ordinario di sessanta giorni dalla scopertura della quota di riserva.

Tra le modalità che possono essere convenute con i servizi per l’impiego territoriali vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo ( purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro ) e deroghe ai limiti di età e di durata nei rapporti di apprendistato.  

Rientrano in questa fattispecie anche le convenzioni di integrazione lavorativa di lavoratori disabili con particolari difficoltà di inserimento. Tali accordi devono dettagliare le mansioni assegnate e prevedere specifiche forme di tutoraggio, monitorate tramite verifiche periodiche.

La Legge sul collocamento obbligatorio prevede anche le cd. convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ( art. 12, Legge 68/99 ) . Tali accordi permettono di adempiere all’obbligo attraverso l’assunzione e il contestuale invio del lavoratore presso soggetti ospitanti (quali cooperative sociali di tipo b, le imprese sociali e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di assunzione) per finalità formative. La convenzione ha una durata massima di 24 mesi ( 12 + 12 ) e si basa su un meccanismo di scambio in cui il datore di lavoro garantisce commesse al soggetto ospitante, il quale si assume tutti gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali.

Per lavoratori con particolari difficoltà, convenzioni di inserimento ( art. 12-bis, Legge 68/99 ) posso essere stipulate dai datori di lavoro con più di 50 dipendenti, delegando l’assunzione al soggetto ospitante sulla base di un piano personalizzato della durata di tre anni, rinnovabile per altri due in alternativa all’ assunzione a tempo indeterminato. Condizione essenziale  anche in questo caso è che le commesse affidate coprano interamente i costi di gestione del personale.

In aggiunta agli strumenti predisposti dalla Legge 68/99 , la Legge Biagi (art. 14, D.Lgs. n. 276/2003) introduce le convenzioni su base territoriale. Tali accordi vengono stipulati tra organismi pubblici individuati dalle Regioni, parti sociali e associazioni delle cooperative. Si tratta di convenzioni quadro che regolano il conferimento di commesse a cooperative e imprese sociali da parte delle aziende aderenti, con l’obiettivo di favorire l’inserimento dei lavoratori svantaggiati.

Le novità del DL Sicurezza – In sede di conversione del DL 31 ottobre 2025, n. 159, la Legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha inserito il nuovo art. 14-bis, introducendo significative modifiche al collocamento mirato delle persone con disabilità , sia per quanto riguarda le convenzioni di inserimento lavorativo previste dall’ art. 12-bis della Legge 68/99, sia per le convenzioni quadro su base territoriale disciplinate dall’ art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003.

Con riferimento alle convenzioni di inserimento lavorativo previste all’art. 12-bis della Legge 68/99, tre sono le novità apportate dal Legislatore :

1.       la quota di assunzioni obbligatorie che può essere coperta attraverso le convenzioni trilaterali è stata innalzata dal 10 % al 60 % del numero complessivo dei lavoratori disabili da assumere;

2.       tra i soggetti ospitanti vengono inseriti anche gli enti del terzo settore non commerciali, diversi dalle imprese sociali, nonché le c.d. società di benefits così come individuate dalla Legge 208/2015;

3.       viene riconosciuta al soggetto ospitante la possibilità di distaccare uno o più lavoratori in via temporanea presso altro soggetto, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione.

Relativamente alla disciplina delle convenzioni quadro disciplinate dall’ art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003, tra le novità previste dal DL Sicurezza sul Lavoro sono da segnalare :

1.       L’allargamento delle convenzioni anche agli ETS non commerciali e società benefit ;

2.       Viene abrogato parte del comma 1 nella parte in cui era previsto l’obbligo di sentire il Comitato tecnico istituito presso le commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, sostituito dall’ Organismo presso i servizi di collocamento con le medesime funzioni.

Resta fermo che, per i nuovi soggetti come per tutti gli altri, la possibilità di coprire la quota di riserva è subordinata all’assolvimento degli obblighi di assunzione per le restanti quote a carico dell’impresa. 

Fonte: WST Tax & Law – Lavorosi.it

Inflazione in lieve aumento a dicembre 2025: prezzi al consumo al +1,2%

I dati definitivi ISTAT chiudono il 2025

Nel mese di dicembre 2025 l’inflazione registra una lieve accelerazione, tornando ai livelli di ottobre. Secondo i dati definitivi diffusi da ISTAT, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dell’1,2% su base annua, dal +1,1% di novembre.

Inflazione media 2025 in crescita rispetto al 2024

Nella media del 2025, i prezzi al consumo crescono dell’1,5%, in accelerazione rispetto al +1,0% registrato nel 2024.

L’inflazione di fondo, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si attesta al +1,9%, in lieve rallentamento rispetto all’anno precedente (+2,0%). L’inflazione al netto dei soli beni energetici registra invece una crescita media annua del 2,0%.

Le componenti che trainano l’aumento di dicembre

La lieve accelerazione dell’inflazione a dicembre è dovuta principalmente:

  • alla crescita dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,9% a +2,6%);
  • all’aumento dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +1,1% a +2,3%);
  • all’incremento dei Servizi vari (da +2,0% a +2,2%).

Rallentano invece i prezzi dei Beni non durevoli (+0,6%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+2,7%), mentre si accentua il calo degli Energetici regolamentati (-5,2%).

Inflazione di fondo e “carrello della spesa”

Nel mese di dicembre l’inflazione di fondo resta stabile al +1,7%, mentre quella al netto dei soli beni energetici sale lievemente al +1,8%.

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano (+1,9%), così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (+2,2%), confermando una pressione sui consumi quotidiani delle famiglie.

IPCA e indice FOI

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base mensile e dell’1,2% su base annua. Nella media del 2025, l’IPCA cresce dell’1,7%, rispetto al +1,1% del 2024.

L’indice FOI, al netto dei tabacchi, registra a dicembre un aumento dell’1,1% su base annua, con una crescita media nel 2025 pari a +1,4%.

Il commento ISTAT

A dicembre l’inflazione torna al +1,2%, mentre nella media del 2025 i prezzi al consumo risultano cresciuti dell’1,5%, in accelerazione rispetto all’anno precedente. Sull’andamento dell’inflazione media annua ha inciso in modo significativo la dinamica dei beni energetici regolamentati, degli energetici non regolamentati e degli alimentari non lavorati.

L’inflazione di fondo rallenta lievemente, attestandosi al +1,9%.

Scarica la nota ISTAT

Contratto a termine, nuove regole e sgravi contributivi per la sostituzione di maternità

Tra le misure destinate a favorire la conciliazione vita-lavoro contenute nella recente legge di Bilancio 2026, merita attenzione quella che consente di prolungare il contratto a termine per sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale.

Il comma 221 dell’art. 1 della Legge 199/2025 interviene sull’art. 4 del D.Lgs. 151/2001 riconoscendo la possibilità di prolungare il contratto a termine, stipulato per sostituire la lavoratrice in congedo, per un ulteriore periodo di affiancamento della dipendente sostituita, dopo il suo rientro in azienda, non superiore al primo anno di età del bambino.

La disciplina del Testo Unico – Il D.Lgs. n. 151/2001 rappresenta la fonte principale per la disciplina in argomento. All’art. 4 è riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro, in congedo di maternità o di paternità o parentale o per malattia del figlio (comma 1), anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, fatta salva la facoltà della contrattazione collettiva di prevedere durate superiori (comma 2).

Lo stesso articolo prevede inoltre che nelle aziende con meno di venti dipendenti, in caso di assunzione di personale con contratto a termine in sostituzione dei lavoratori in congedo, venga concesso uno sgravio del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro, fino al compimento del primo anno di età del figlio della lavoratrice o lavoratore in congedo oppure per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Quando il contratto è in somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società somministratrice le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. Alle medesime condizioni, il contratto di sostituzione, con il relativo sgravio, può essere utilizzato quando a dover essere sostituita è una lavoratrice autonoma (comma 3).

La novità della Legge di bilancio – La novità, prevista dal nuovo comma 2-bis dell’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001, avrà un impatto non solo organizzativo ma anche economico.

La vera svolta, introdotta dal nuovo comma , è la legittimazione del cosiddetto “affiancamento al rientro”.

Infatti, se da un lato la norma consente alla lavoratrice un rientro graduale senza rinunciare alla conciliazione vita-lavoro, d’altro canto l’affiancamento, sia in uscita che al rientro, rappresenta una maggiore garanzia per la continuità operativa dell’azienda.

Sul piano economico, il vantaggio è netto. La nuova norma formalizza il prolungamento del rapporto, evitando  i rischi legati “proseguimento di fatto” e le maggiorazioni previste dall’art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015 per lo sforamento del termine.  Trattasi, in particolare, di una maggiorazione prevista per tutti i contratti a termine del 20 % sino al decimo giorno di prosecuzione e del 40 % per ogni giorno ulteriore, con il rischio concreto che il contratto si trasformi in tempo indeterminato se la prosecuzione di fatto supera i termini di 30 giorni per contratti di durata inferiore a sei mesi e 50 giorni se superiore .


WST Law & Tax

Fonte: Lavorosi.it

Il futuro della vigilanza privata secondo Axitea: tecnologia, reti e visione integrata

La sicurezza non è più solo presidio fisico, telecamere o pattuglie. Sta diventando un sistema intelligente, capace di interpretare i contesti, anticipare i rischi e intervenire solo quando serve davvero. In questa intervista Marco Bavazzano, CEO di Axitea Spa, spiega perché le videoronde digitali basate su intelligenza artificiale rappresentano una svolta per il settore della vigilanza privata e perché il futuro passerà da modelli integrati, partnership e reti di competenze in grado di unire tecnologia, territorio e capacità di risposta.

Le videoronde digitali con IA sono una svolta. Perché rappresentano un cambiamento strutturale per il settore?

Le videoronde digitali basati su intelligenza artificiale non sono un semplice miglioramento dei servizi esistenti, sono una nuova generazione di soluzioni che cambiano il modo di proteggere aziende e infrastrutture e che cambiano i paradigmi della vigilanza.
Il punto non è aggiungere tecnologia, il punto è offrire un servizio più intelligente, capace di leggere ciò che accade e di trasformarlo subito in decisioni operative. Oggi la sicurezza non può limitarsi a registrare: deve anticipare, riconoscere un rischio, dare priorità alle informazioni e permettere di intervenire quando è davvero necessario.

Questa capacità di “capire” il contesto fa la differenza. Significa avere un servizio continuo, attento, che unisce persone, processi e strumenti in un’unica regia. È ciò che intendiamo per sicurezza integrata: una visione unica, coerente, capace di offrire al cliente una protezione reale e costante.

Per il settore della vigilanza privata questo passaggio rappresenta una trasformazione profonda. Il valore non sta più nel numero di telecamere, nel numero di ispezioni o nel numero di pattuglie, ma nella qualità delle informazioni che le centrali operative processano e delle relative risposte.
Chi abbraccia questo approccio potrà crescere e restare competitivo. Chi continuerà a basarsi solo su modelli tradizionali rischia di non riuscire a tenere il passo con un mercato che chiede servizi più evoluti e più integrati.

In definitiva, la videoronda digitale non aggiorna la sicurezza: la ripensa. E apre al settore nuove opportunità che possiamo cogliere solo con una cultura più moderna e una visione condivisa del futuro.

In cosa la videoronda digitale si distingue davvero dalla videosorveglianza evoluta “tradizionale”?

La videosorveglianza evoluta ha portato negli anni più qualità delle immagini e più telecamere. Il limite però è sempre stato lo stesso: tutto viene filtrato dall’occhio umano. La videoronda con IA, invece, introduce un’intelligenza che interpreta e capisce il contesto. Questa soluzione con IA seleziona gli eventi rilevanti, riconosce situazioni anomale e presenta agli operatori solo ciò che merita attenzione. Il lavoro delle centrali operative diventa più focalizzato e la risposta è più rapida e precisa. L’operatore non insegue decine di segnali, si dedica a quelli che richiedono un intervento reale.

È un modo più evoluto e responsabile di fare sicurezza. Il risultato è un servizio più credibile agli occhi dei clienti, perché riduce la complessità e aumenta la qualità delle decisioni e la trasparenza del servizio offerto. In definitiva, non è una “versione aggiornata” della videosorveglianza, è un nuovo modo di erogare sicurezza, vicino alle esigenze del presente e del futuro.

Quali benefici concreti vedono i clienti nella gestione degli allarmi e degli interventi?

Il primo beneficio è evidente: trasformare le telecamere da elemento passivo ad elemento attivo in grado di individuare un’intrusione, senza necessariamente procedere ad una nuova installazione di dispositivi sul posto. Il secondo è la rapidità nell’individuazione degli allarmi, minimizzando i falsi: l’allarme arriva già qualificato, con le informazioni che servono per decidere subito. Il terzo è la precisione: l’intervento sul campo è mirato, avviene solo su allarme verificato, con aumento dell’efficacia per il cliente.

C’è anche un valore che spesso passa in secondo piano: la sostenibilità. Eliminare spostamenti a vuoto che si hanno con i tradizionali pattugliamenti o con gli interventi su allarme su falsi allarmi significa ridurre costi operativi e impatto ambientale. È sicurezza che fa bene al business e alla comunità. E soprattutto migliora la fiducia. Un servizio che seleziona e agisce con criterio viene percepito come serio, moderno, affidabile.

Per gli istituti di vigilanza, questo cambiamento cosa significa dal punto di vista organizzativo e strategico?

Significa una cosa molto chiara: la vigilanza privata è entrata in una fase di grande trasformazione.
Il modello tradizionale basato esclusivamente sul presidio fisico non sarà sufficiente per rispondere alle esigenze di sicurezza dei prossimi anni. Gli istituti dovranno fare scelte coraggiose:

  • investire in infrastrutture in grado di erogare questi servizi, in processi di delivery strutturati, governate da risorse con competenze specialistiche,
  • ripensare la propria organizzazione interna e il nuovo posizionamento sul mercato,
  • inserirsi in reti collaborative per condividere capacità e know‑how.

Questo percorso, però, richiede risorse importanti, umane ed economiche. Non tutti potranno sostenerlo da soli. E qui entra in gioco il concetto di rete.

Ing Marco Bavazzano

Appunto, la rete. Qual è il ruolo delle partnership nella trasformazione del settore?

Io sono convinto che il futuro della sicurezza sarà costruito da reti di competenze, non da singoli attori isolati. Gli istituti che sapranno valorizzare le partnership potranno accedere a piattaforme, servizi e conoscenze altrimenti inaccessibili.

Da sempre esiste una forma di collaborazione tra gli istituti di vigilanza, a volte un vero e proprio network, utile per offrire servizi di intervento e pattugliamento in aree geografiche non direttamente presidiate. Oggi questo modello deve evolvere e abbracciare anche le nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Gli istituti che non possono permettersi investimenti significativi in sistemi di videosorveglianza avanzata possono comunque cogliere questa opportunità grazie a partnership con realtà più strutturate, in grado di erogare il servizio in modo centralizzato.

Axitea, per esempio, ha già compiuto gli investimenti necessari—nell’IA, nelle competenze, nel SOC, nella governance dei processi—e può metterli a disposizione degli istituti che vogliono evolvere senza dover affrontare da soli costi insostenibili.

Non si tratta di “sostituire” la vigilanza tradizionale, ma di rafforzarla con una rete di valore che unisce territorio, competenze, tecnologia e capacità di risposta integrata.

Chi saprà muoversi in questo ecosistema avrà un ruolo da protagonista nel mercato del futuro.

Un messaggio diretto agli istituti di vigilanza che oggi osservano questo cambiamento con curiosità, ma anche con legittima preoccupazione.

Il futuro non va temuto: va guidato. Bisogna però essere sinceri, un modello basato solo sulla vigilanza tradizionale, sui servizi come il pattugliamento, nel lungo periodo, non potrà sostenere l’evoluzione del mercato. Le esigenze dei clienti cambiano più velocemente dei modelli organizzativi storici.

C’è però una buona notizia. Nessuno è chiamato a fare questo salto da solo. Le partnership, la condivisione di competenze, l’uso di piattaforme già pronte e mature permettono di abbracciare il cambiamento senza stravolgere la propria identità.

Io credo profondamente in una visione di rete: istituti radicati sul territorio uniti a un partner tecnologico che offre soluzioni, conoscenze e aggiornamento continuo. È così che si costruisce un settore più forte, più moderno, più credibile agli occhi delle imprese e delle istituzioni.

Da dove può partire, concretamente, un istituto che vuole evolvere?

Il primo passo è che la direzione creda profondamente in questo cambiamento: la trasformazione deve essere guidata dall’alto e diventare un motore per tutti i livelli aziendali.

Sarà poi fondamentale approfondire la soluzione tecnologica per comprenderne logiche, funzionamento e impatti operativi, anche attraverso simulazioni e test sul campo che permettano di sperimentare direttamente il modello delle videoronde digitali.

Parallelamente, è importante avviare un percorso di formazione condivisa che coinvolga la rete vendita che deve essere pronta a spiegare ai clienti il nuovo servizio.

CONCLUSIONE

«La sicurezza del futuro è integrata e intelligente. Gli istituti che sceglieranno di entrare in una rete di valore, investendo nella propria evoluzione o affidandosi a partner tecnologici già maturi, non solo resteranno competitivi: diventeranno protagonisti del nuovo mercato della sicurezza.

Axitea è pronta a fare questo percorso insieme, con visione, responsabilità e un forte senso di servizio verso il settore.»