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Inail: Covid-19, tra gennaio e ottobre 2022 denunciati oltre 100mila contagi sul lavoro

Covid-19, tra gennaio e ottobre 2022 denunciati oltre 100mila contagi sul lavoro

Lo rileva il 30esimo report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, che registra un incremento di 8.589 casi rispetto al monitoraggio di fine agosto (+2,9%). Le infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto dall’inizio della pandemia sono 305.395, pari a circa un quinto del totale degli infortuni registrati a partire dal gennaio 2020

ROMA – I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 ottobre sono 305.395, pari a circa un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute all’Istituto dal gennaio 2020 e con un’incidenza dell’1,3% sul complesso dei contagiati nazionali comunicati alla stessa data dall’Istituto superiore di sanità. Rispetto alle 296.806 denunce registrate dal monitoraggio dello scorso 31 agosto, le infezioni in più sono 8.589 (+2,9%), di cui 3.630 riferite a ottobre e 2.150 a settembre, con i restanti casi riconducibili ai mesi precedenti. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni prima non disponibili.

Nel 2022 oltre un terzo dei casi. A fornire il quadro aggiornato dei contagi da Covid-19 di origine professionale è il 30esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’Inail, da cui emerge che con 107.602 infezioni lavoro-correlate denunciate nei primi 10 mesi, il 2022 pesa al momento per il 35,2% sul totale dei contagi sul lavoro segnalati all’Istituto dall’inizio della pandemia. Il 2020, con 148.986 infezioni, raccoglie invece il 48,8% di tutti i casi, mentre il restante 16,0% (48.807) è concentrato nel 2021. Il nuovo report della Csa conferma anche il trend in netta diminuzione dei casi mortali. Gli 886 decessi da Covid-19 denunciati all’Inail dall’inizio della pandemia, infatti, sono concentrati quasi esclusivamente nel 2020, che con 586 contagi con esito mortale raccoglie il 66,3% del totale, e nel 2021, con 290 casi mortali (32,6%). L’incidenza media dei decessi da Covid-19 sul totale di tutti i casi mortali denunciati all’Istituto nel 2020 è stata di circa una denuncia ogni tre, scendendo a circa una su sei nel 2021 e contraendosi considerevolmente nei primi 10 mesi di quest’anno.

Milano, Roma e Torino le province più colpite. L’analisi territoriale, che è possibile approfondire attraverso le schede regionali aggiornate, evidenzia una distribuzione dei contagi sul lavoro denunciati pari al 40,4% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 23,5%), al 21,7% nel Nord-Est (Veneto 10,7%), al 16,8% al Centro (Lazio 8,3%), al 14,8% al Sud (Campania 7,5%) e al 6,3% nelle Isole (Sicilia 4,5%). Le province con il maggior numero di infezioni lavoro-correlate da inizio pandemia sono quelle di Milano (9,5%), Roma e Torino (6,6% ciascuna), Napoli (4,6%), Genova (3,1%), Brescia (3,0%), Venezia (2,2%), Verona e Treviso (2,1% ciascuna), Vicenza e Monza e Brianza (2,0% ciascuna), Firenze e Varese (1,9% ciascuna) e Bologna (1,8%). La provincia di Torino è quella che ha registrato il maggior numero di contagi sul lavoro nello scorso mese di ottobre, seguita da Milano, Brescia, Roma, Genova, Monza e Brianza, Cuneo, Napoli, Venezia, Treviso, Salerno, Savona e Lecco. Le province che hanno registrato gli incrementi percentuali maggiori rispetto al monitoraggio di fine agosto sono invece quelle di Isernia (+17,9%), Imperia (+8,0%), Messina (+7,8%), Brescia (+6,8%), Savona e Salerno (+6,2% per entrambe), Viterbo (+5,9%) e Cuneo (+5,6%).

L’età media dei contagiati in aumento nell’ultimo mese di rilevazione. L’età media dei contagiati dall’inizio della pandemia è di 46 anni, ma nel solo mese di ottobre è salita a 48 anni. Il 41,8% del totale delle denunce riguarda la classe 50-64 anni, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,1%), under 35 anni (20,0%) e over 64 anni (2,1%). Gli italiani sono l’88,5%, mentre il restante 11,5% delle denunce riguarda lavoratori stranieri. Le nazionalità più colpite sono quelle rumena (20,7% dei contagiati stranieri), peruviana (12,3%), albanese (7,9%), svizzera (4,6%), moldava (4,4%) ed ecuadoriana (4,0%). La maggioranza delle infezioni di origine professionale colpisce le donne. La quota delle lavoratrici contagiate sul totale dei casi, infatti, è pari al 68,3%. La componente femminile supera quella maschile in tutte le regioni, con le sole eccezioni della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne sul totale dei contagi denunciati all’Inail è, rispettivamente, del 49,9% e del 49,0%. A morire, però, sono soprattutto gli uomini (82,8%). L’età media dei deceduti è di 58 anni (57 per le donne, 59 per gli uomini), con il 71,3% dei decessi concentrato nella fascia tra i 50 e i 64 anni.

La sanità e assistenza sociale prima anche per numero di decessi. Il 63,2% delle denunce da Covid-19 riguarda il settore della sanità e assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili…), al primo posto anche per numero di decessi (21,1% dei casi mortali codificati). Seguono l’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali) con l’8,7% dei contagi denunciati, il trasporto e magazzinaggio con l’8,2%, il noleggio e servizi di supporto (servizi di vigilanza, di pulizia, call center…) con il 4,0%, il commercio all’ingrosso e al dettaglio con il 2,7%, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione con il 2,2% e il settore manifatturiero con il 2,0%.

Circa tre quarti delle denunce riguardano il personale dell’ambito sanitario. L’analisi per professione dell’infortunato conferma come il personale dell’ambito sanitario sia il più colpito dai contagi, a partire dalla categoria dei tecnici della salute, in cui si concentra il 37,8% delle denunce (in tre casi su quattro donne), l’82,3% delle quali relative a infermieri. Seguono gli operatori socio-sanitari con il 16,0% (l’80,7% donne), i medici con il 9,4% (oltre la metà donne), gli operatori socio-assistenziali con il 5,4% (l’85,3% donne) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (circa l’80% ausiliari, ma anche portantini, barellieri) con il 4,4% (72,8% donne). Le altre professioni più coinvolte sono quelle degli impiegati amministrativi con il 5,8% delle infezioni denunciate (i due terzi donne), degli impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta con il 2,3% (oltre la metà donne), degli addetti ai servizi di pulizia con l’1,9% (oltre i tre quarti donne), degli impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro con l’1,5% (circa due terzi donne), dei conduttori di veicoli con l’1,2% (con più di nove contagi su 10 maschili), dei professori di scuola primaria con l’1,2% (oltre il 97% donne) e degli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia con l’1,1% (quasi un terzo donne).

Fonte: INAIL

Ministero dell’Interno: Chiarimenti sulla procedura di rilascio del tesserino degli investigatori privati

Ministero dell’Interno: Chiarimenti sulla procedura di rilascio del tesserino degli investigatori privati

Circolare del 23 novembre 2022: Chiarimenti in ordine alla procedura di rilascio dei tesserini di riconoscimento degli investigatori privati (5571PAS/L11015714f10190(13).

Si fa seguito agli atti di indirizzo del 19 agosto e del 23 settembre uu.ss., meglio indicati in riferimento, con i quali sono state rassegnate indicazioni relativamente all’applicazione del D.M. 18 maggio 2022 concernente le caratteristiche e le modalità di rilascio del tesserino per gli investigatori privati e per gli investigatori dipendenti.

In questo periodo di prima applicazione del menzionato provvedimento, sono pervenuti alcuni quesiti con i quali sono state richieste delucidazioni in ordine alla definizione della platea dei destinatari del cennato documento e alla procedura di esecuzione.

Le tematiche evocate hanno formato oggetto di attento approfondimento, che hanno consentito di individuare la soluzione più idonea da applicare.

Considerato che i quesiti sollevati possono risultare di interesse generale, si ritiene opportuno, con il presente atto di indirizzo, mettere a disposizione dell’intera “rete” delle Autorità provinciali di p.s. gli esiti delle riflessioni svolte.

Individuazione dei soggetti che possono conseguire il tesserino degli investigatori

Un primo tema evocato attiene all’esatta individuazione dei soggetti abilitati a conseguire il tesserino di riconoscimento, tenuto conto del fatto che l’art.134 TULPS, tra le tipologie di attività da autorizzare, contempla, per quanto qui di interesse, oltre a quella di investigazione, anche quella di raccolta di informazioni per conto dei privati.

In primis giova evidenziare come la figura dell’investigatore privato in Italia è sostanzialmente disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n.773) e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635-Quest’ultimo demanda ad un apposito regolamento l’individuazione delle caratteristiche minime e dei requisiti richiesti. Infatti, in ottemperanza alle disposizioni del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento, è stato emanato il Decreto Ministeriale 1° dicembre 2010, n.269.

Ciò premesso, chi intende eseguire in Italia investigazioni e ricerche per conto di privati in qualità di titolare di un istituto ha l’obbligo di chiedere al Prefetto il rilascio del titolo di polizia di cui all’art. 134 T.U.L.P.S.

L’art. 134 T.U.L.P.S recita infatti al comma 1: “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.

Con il citato D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, sono state classificate le tipologie di attività in cui si può estrinsecare l’investigazione privata.

I requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per poter presentare l’istanza di cui sopra sono indicati nell’art. 4 del D.M. n. 269/2010 e più specificatamente sono riportati negli allegati G e H del medesimo decreto, del quale costituiscono parte integrante.

In particolare, 1’art.4 del citato decreto, nel rinviare per il dettaglio agli Allegati G ed H, definisce le caratteristiche ed i requisiti organizzativi e professionali che gli istituti di inve­stigazione privata e di informazioni commerciali devono possedere e classifica anche le tipo­logie di attività in cui si può estrinsecare l’investigazione privata come di seguito:

a) investigatore privato titolare di istituto;

b )informatore commerciale titolare di istituto;

c) investigatore autorizzato dipendente;

d) informatore autorizzato dipendente.

Il medesimo art. 4 stabilisce che “sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare – in possesso del tesserino previsto dal D.M. di cui all’art.  254 comma 3 del Regolamento di esecuzione – ad operare su tutto il territorio nazionale”.

Il suddetto D.M. del 18 maggio 2022, alla lettera d) del comma 2 dell’art. 1 reca la definizione di “titolare di istituto di investigazione privata”, individuandolo in colui che esegue investigazioni o ricerche o raccoglie informazioni per conto di privati.

Di conseguenza la circolare indicata sub b), nella parte rubricata “I soggetti che possono conseguire il tesserino degli investigatori”, dispone che “la categoria dei “titolari degli istituti di investigazione privata” ricomprende i soggetti cui sia stata rilasciata la licenza ex art. 134 TU.L.P.S. per svolgere, attraverso un istituto, attività di investigazione,  ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali, nel settore commerciale. Non rientrano, invece, in queste categorie i dipendenti degli istituti di investigazione che svolgono attività di natura diversa (ad es. amministrativa o contabile), con la conseguenza che nei loro confronti non potrà essere rilasciato il tesserino degli investigatori”.

Cosicché può agevolmente ritenersi che tra i soggetti legittimati alla richiesta di rilascio del tesserino di cui al D.M. del 18 maggio 2022 rientra a pieno titolo anche la figura dell’investigatore commerciale/informatore, titolare o dipendente, la cui attività risulta soggetta alle autorizzazioni prescritte dall’art. 134 del medesimo T.U.L.P.S..

Diverso è il caso disciplinato dall’art. 258 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 che così statuisce: “Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell’art. 115 della Legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall’art. 134 della Legge stessa”.

Si tratta delle c.d. “Agenzie d’Affari” che svolgono attività di intermediazione in possesso della licenza ex art. 115 T.U.L.P.S..

Le Agenzie di intermediazione ex art. 115 T.U.L.P.S. sono legittimate esclusivamente allo svolgimento di attività di intermediazione, finalizzata a mettere in contatto due parti contraenti, con la categorica esclusione della facoltà di svolgere direttamente l’attività propria degli Istituti di Vigilanza Privata (in assenza delle imprescindibili autorizzazioni prescritte dall’art. 134 del medesimo T.U.L.P.S.).

Nell’ipotesi enucleata dall’art. 258 del Regolamento non potrà, dunque, trovare applicazione la disciplina di cui al DM del 18 maggio 2022 relativa al rilascio del tesserino attestante la qualità di titolare di istituti di investigazione privata e di investigatore privato dipendente, facoltà questa riservata esclusivamente ai titolari di licenza ex art 134 T.U.L.P.S..

Chiarimenti in ordine alla procedura di rilascio del tesserino

  • Per quanto riguarda la fototessera del titolare, inserita tra la documentazione da allegare all’istanza di rilascio del tesserino, come si legge nelle Linee guida predisposte dall’Istituto Poligrafico ed allegate alla circolare indicata di seguito sub b), la medesima dovrà essere “conforme alle raccomandazioni ICAO, applicata in originale con colla o biadesivo evitando dunque di spillarla con puntine metalliche. Qualora il richiedente si presenti con foto in formato digitale, il Poligrafico non garantisce la qualità della stessa stampata sulla tessera”.

Si raccomanda, pertanto, di attenersi scrupolosamente all’indicazione fornita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, anche in ragione del fatto che il tesserino di riconoscimento, in quanto rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e munito di fotografia del relativo titolare, costituisce un documento personale di riconoscimento, al quale, quindi, è intimamente connessa l’esigenza di preservare la pubblica fede.

  • Per quanto concerne la compilazione del modulo di richiesta, disponibile in formato pdf interattivo, nel quale vanno riportate tutte le informazioni che saranno poi stampate sul tesserino, si segnala che, tra i campi presenti, v’è quello relativo al “codice Prefettura”.

Ai fini di un’agevole reperibilità di tale dato e di una più immediata compilazione del modulo, si allega al presente atto di indirizzo un prospetto riepilogativo dei codici identificativi di tutte le Prefetture – Uffici territoriali del Governo (A11.1).

Infine, si raccomanda di compilare in ogni sua parte il predetto modulo indicando il nome e cognome dell’Autorità che rilascia il tesserino ( Prefetto o suo delegato) con la firma “leggibile” e per esteso.

Servizi antipirateria, corsi di formazione specialistica per l’abilitazione delle guardie giurate ai servizi di protezione del naviglio nazionale

Il ministero dell’interno ha pubblicato il 22 novembre 2022 la circolare relativa ai corsi di formazione specialistica per l’abilitazione delle guardie giurate ai servizi di protezione antipirateria del naviglio nazionale (circolare 557/PAS/U/015519/12982 del 21 novembre 2022). Tali corsi sono organizzati dal ministero della difesa, in particolare, dalla marina militare ai sensi dell’art. 6 del DM 154/2009.

Considerata l’approssimarsi della scadenza del regime transitorio fissato al 31 dicembre pv in virtù del quale le prestazioni antipirateria in parola possono essere disimpegnate esclusivamente da operatori giurati che abbiano partecipato, per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi, la marina militare, nel rendere effettivo il passaggio al regime ordinario della formazione e dell’impiego di guardie giurate ai servizi antipirateria ai sensi del DM 154/2009,  ha organizzato per l’anno in corso due corsi specialistici presso il Battaglione Scuole “Caorle” della Brigata Marina San Marco di Brindisi  nei seguenti periodi:

  • 1 corso, 29 novembre  – 1 dicembre 2022;
  • 2 corso, 13 dicembre – 15 dicembre 2022.

Nella circolare viene anche ricordato che il novellato art. 4, co. 1, lett. a) del DM 139/2019 dispone che, per le GpG che abbiano effettuato nei tre anni precedenti un periodo cumulativo non inferiore a novanta giorni d’impiego effettivo in servizio antipirateria, la certificazione di idoneità ad eseguire tali servizi è rilasciata automaticamente dalle Commissioni prefettizie senza sostenere alcuna prova di esame. Sarà pertanto onere dell’interessato ai fini del rilascio alle segreterie delle Commissioni prefettizie (art. 6, DM 154/2009) produrre un’apposita attestazione, concernente i servizi antipirateria svolti, rilasciata dall’armatore ovvero dagli Istituti di vigilanza. Il ministero comunica altresì che in questa prima fase, fino al 31 dicembre pv,  potranno essere considerate equivalenti  le dichiarazioni, sottoscritte ai sensi dell’art. 47, DPR 445/2000, con le quali gli armatori o i titolari di istituti di vigilanza attestano l’impiego effettivo in servizio antipirateria.  Questo per agevolare al massimo, in considerazione dei tempi ristretti, la partecipazione ai corsi, comunque obbligatoria per le GPG che verranno, dopo il 31 dicembre 2022, comandate in servizi antipirateria.  

Ministero dell’Interno: Report sulla violenza sulle donne della direzione centrale della Polizia criminale

Ministero dell’Interno: Report sulla violenza sulle donne della direzione centrale della Polizia criminale

Rai 2 – TG 2

SKY – TG 24

Fonte: Ministero dell’Interno