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La gestione del Covid-19 nei luoghi di lavoro: le misure di sicurezza attualmente in vigore

La gestione del Covid-19 nei luoghi di lavoro: facciamo il punto sulle misure di sicurezza attualmente in vigore

di Giada Benincasa

Lo scorso 4 maggio 2022 i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dello Sviluppo Economico nonché l’INAIL e le Parti Sociali si sono incontrati al fine di definire la valenza delle misure di sicurezza contenute all’interno del Protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 e, da ultimo, aggiornato il 6 aprile 2021.
 
Oltre a confermare, come già era emerso nel precedente incontro, l’utilità del rispetto del protocollo nonostante lo stato di emergenza sia cessato al 31 marzo 2022, viene ribadita la necessità di continuare ad applicare alcune misure di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro: tra queste rileva la necessità di indossare le mascherine per i lavoratori.

Ed invero, nonostante la volontà progressiva di tornare ad una situazione di normalità “pre-pandemia”, è necessario ricordare come per talune categorie di lavoratori e in determinati contesti siano tuttora in vigore alcuni obblighi. È questo il caso, ad esempio, dell’obbligo di vaccinazione per i docenti delle Scuole fino al 15 giugno 2022 e/o per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2022 o, ancora, l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per chi accede ai mezzi di trasporto, cinema, teatri, etc.
 
Da questo punto di vista, anche i luoghi di lavoro non sanitari sembrano non essere esenti da misure di sicurezza che, ancora oggi, devono essere rispettate. Ed invero non possiamo trascurare la perdurante presenza del rischio da contagio nei luoghi di lavoro – considerato infortunio sul lavoro – che impone una certa cautela da parte degli addetti ai lavori. A tal proposito, stando a quanto disciplinato dalle Linee Guida contenute all’interno del Protocollo nazionale, è opportuno richiamare le seguenti misure di sicurezza:

– obbligo di informazione e comunicazione delle misure di sicurezza vigenti per contrastare la diffusione del Covid-19;

 divieto di accedere ai luoghi di lavoro in caso di positività al Covid-19 e/o in presenza di sintomi o con temperatura corporea superiore a 37,5°;

– la riammissione per i soggetti positivi al Covid-19 oltre il ventunesimo giorno dovrà essere subordinata al risultato negativo di un tampone (molecolare o antigenico) effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;

– individuazione delle misure di sicurezza specifiche per consentire l’accesso in sicurezza da parte di fornitori esterni, da estendere altresì in caso di appalto;

– pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro;

– obbligo di rispettare le precauzioni igieniche (in particolare per le mani);

 obbligo, per i lavoratori, di indossare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Sul punto, merita segnalare invece che per i soggetti esterni che accedono in un luogo chiuso per fruire dei servizi e non per effettuare attività lavorative (es. clienti di un supermercato/negozi, fruitori dei servizi bancari, postali, etc.);

– vige solo una raccomandazione di indossare correttamente le mascherine;

– la raccomandazione di evitare assembramenti e di rispettare, laddove possibile, il distanziamento fisico.
 
Tuttora attuale e centrale anche in prospettiva futura sembra rimanere il ruolo dei Medici Competenti, strategico nel coordinamento con le Autorità Sanitarie Locali (sebbene sia venuto meno, assieme alla quarantena dei contatti stretti, il tema del tracciamento), e la funzione dei Comitati aziendali e territoriali / settoriali per la applicazione, la verifica e l’aggiornamento delle misure di sicurezza individuate nei singoli contesti produttivi.
 
Di contro, merita ricordare che dal 1 maggio 2022, è invece venuto meno l’obbligo di possedere ed esibire il c.d. Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro.
 
Tuttavia, non sembrano poche quelle misure ancora presenti all’interno del Protocollo nazionale e che, a fronte delle novità legislative, appaiono progressivamente sempre più obsolete. È questo il caso, ad esempio, del secondo periodo dell’art. 2 (Modalità di ingresso in azienda) che precluderebbe l’accesso nei luoghi di lavoro a chiunque abbia avuto contatti con un soggetto risultato positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. Tale disposizione, stando anche alle ultime novità legislative inerenti alla gestione dei c.d. contatti stretti (per cui vi è ormai solo l’obbligo di auto-sorveglianza, essendo decaduto l’istituto della quarantena) sembra essere disapplicata de facto. Ancora, di dubbia attualità risultano quelle misure organizzative – fin troppo stringenti per l’attuale situazione sanitaria – su trasferte, presenze (favorendo, almeno sulla carta, il lavoro agile e da remoto), eventi, riunioni in presenza, etc. disciplinate agli art. 8, 9 e 10 del Protocollo.
 
Con particolare riferimento al lavoro agile, infatti, merita sottolineare l’intenzione, ancora tutt’altro che certa, di voler tornare ad un regime ordinario dell’istituto in parola. Ed infatti, con Comunicato del 29 aprile 2022, il Ministero del Lavoro ha recentemente annunciato l’emendamento approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera sulla proroga al 30 giugno del regime di tutela per i lavoratori fragili (garantendo dunque il diritto allo smart working per tutti i lavoratori fragili e, nel caso in cui questo non sia possibile, equiparando al ricovero ospedaliero) nonché del diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità, e, fino al 31 agosto, la proroga delle modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.
 
Ancora, di dubbia attualità risulta la disciplina sulla gestione dei c.d. contatti stretti contenuta all’interno del Protocollo nazionale e che, all’art. 11, richiama l’istituto della quarantena, ormai non più disciplinato all’interno del nostro ordinamento.
 
Dubbi che, tuttavia, potrebbero essere sciolti con un aggiornamento e una razionalizzazione dei contenuti dell’attuale Protocollo nazionale. A tal proposito le parti stipulanti il Protocollo nazionale hanno deciso di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.
 
Nel frattempo è opportuno ricordare che ogni organizzazione, nel far proprie e adattare al contesto specifico di riferimento le misure contenute all’interno delle Linee Guida del Protocollo nazionale mediante la stipula di protocolli aziendali, può opportunamente chiarire se ed in quali termini sono da ritenersi applicabili le misure di sicurezza sopra richiamate al fine di dipanare dubbi ed evitare possibili contenziosi in materia (che potrebbero comportare anche una responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro).
 
Giada Benincasa

Bollettino ADAPT n. 18

Centro Studi Confindustria: Il protrarsi del conflitto e delle tensioni sui prezzi delle commodity gela la produzione industriale: -2,0% a marzo e -2,5% ad aprile

Il protrarsi del conflitto e delle tensioni sui prezzi delle commodity gela la produzione industriale: -2,0% a marzo e -2,5% ad aprile

Il CSC stima un calo della produzione industriale italiana a marzo (-2,0%), dopo il rimbalzo statistico di febbraio (+4,0%) legato alla caduta a dicembre e gennaio. I prezzi delle commodity, in particolare quello del gas naturale (+698% in media ad aprile rispetto al pre-Covid) e del Brent (+56%), sono ancora elevati, frenando l’attività produttiva lungo tutte le filiere. Le indagini sul sentiment imprenditoriale e le ridimensionate dinamiche di ordini e attese delle imprese non lasciano intravedere miglioramenti significativi nel breve termine.

Come sta andando la produzione industriale in Italia

L’indagine rapida del CSC rileva a marzo una flessione della produzione industriale di -2,0%, dopo il rimbalzo registrato a febbraio (+4,0%), che ha seguito la caduta di gennaio (-3,4%) e dicembre (-1%). Nel 1° trimestre 2022, quindi, il CSC stima una diminuzione della produzione industriale di -1,6% rispetto al 4° trimestre del 2021. L’ulteriore calo della produzione rilevato dal CSC in aprile (-2,5%) porta la variazione acquisita per il 2° trimestre a -2,5%, pregiudicando la dinamica del PIL italiano nel 2° trimestre, dopo la flessione nel 1°. Gli ordini in volume diminuiscono a marzo di -0,6% su febbraio, ad aprile di -0,4%.

Dopo il dato positivo di febbraio, prevalentemente dovuto ad un effetto base statistico, continuano ad incidere i fattori che ostacolavano l’attività produttiva italiana già prima della guerra (rincari delle materie prime, scarsità di materiali), che nel 1° trimestre si sono confermati molto rilevanti. L’insufficienza percepita di impianti e/o materiali si è significativamente acuita. I giudizi sui principali ostacoli alle esportazioni sono ancora negativi. La percentuale di imprese manifatturiere che hanno segnalato difficoltà in termini di costi e prezzi più elevati e tempi di consegna più lunghi è rimasta elevata, sebbene in attenuazione rispetto al 4° trimestre del 2021.

Tali fattori hanno contribuito alla contrazione della fiducia delle imprese registrata tra marzo ed aprile (in particolare l’indice per quelle manifatturiere è arrivato a 110,0, il valore più basso da maggio 2021) e all’ulteriore flessione del PMI manifatturiero (fino a 54,5 punti, il punto di minimo da gennaio 2021). A questi fenomeni si è aggiunta una sensibile diminuzione nei giudizi e nelle attese sugli ordini (sia interni che esteri, questi ultimi in area di contrazione dopo cinque mesi consecutivi di espansione) e nei giudizi e nelle attese sui livelli di produzione delle imprese manifatturiere, il cui valore non toccava livelli così bassi da marzo dello scorso anno. L’indice delle attese sull’economia italiana ha registrato un crollo da +0,6 a inizio anno fino a -34,8 di aprile, valore comparabile a quello di dicembre 2020.

Il peggioramento dell’indice di incertezza della politica economica, che per l’Italia è salito a 139,1 punti a marzo per poi attestarsi su un valore poco inferiore in aprile (129,2 punti, +28,5% rispetto al 4° trimestre del 2021), accresce i rischi di un ulteriore indebolimento.

Fonte: Confindustria

Inps: Mobilità e CIG in deroga – Fruizione delle risorse residue

INPS: Mobilità e CIG in deroga – Fruizione delle risorse residue

Messaggio n° 1919 del 05-05-2022: Ammortizzatori sociali in deroga. Decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021. Risorse accantonate per la gestione delle posizioni non definite

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27, di accertamento delle risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, finalizzate al finanziamento di interventi destinati ad azioni di politica attiva del lavoro, nonché alla concessione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con particolare riferimento alla quantificazione delle sopracitate risorse, si evidenzia che gli importi accertati nel suddetto decreto sono da intendersi al netto delle somme relative ad accantonamenti finalizzati alla gestione di eventuali contenziosi e ulteriori posizioni pendenti sulla base delle dichiarazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome all’Istituto. Pertanto, al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome l’utilizzo di tali risorse accantonate, è stato implementato uno specifico flusso di gestione di cui, con il presente messaggio, si forniscono le istruzioni operative di dettaglio.

1. Flusso per la valutazione della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti che vengono imputati alle risorse accantonate

Prima di procedere all’autorizzazione dei suddetti trattamenti, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tale fine devono inviare alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], le specifiche contenenti i seguenti dati:

1. elenco nominativo;

2. codice fiscale dei lavoratori interessati;

3. riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate (sentenza, ecc.);

4. durata del trattamento concesso;

5. costo della prestazione (in caso di mobilità in deroga utilizzando come parametro di stima l’importo medio mensile 2021, pari a € 1.929, corrispondente a un importo medio giornaliero di € 64,30, comprensivo di contributi figurativi e oneri, ove spettanti);

6. provvedimento che dà origine al trattamento (sentenza, ecc.);

7. nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.

Si evidenzia che i provvedimenti che danno origine ai trattamenti potrebbero quantificare direttamente la prestazione dovuta o in alternativa determinare solamente i periodi di concessione. In tale ultimo caso, il costo della prestazione deve essere stimato dalla Regione/Provincia autonoma (ad esempio, nel caso di mobilità in deroga, utilizzando i parametri sopra indicati).

Per permettere all’Istituto di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto concesso dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata, l’Istituto verifica che l’importo stimato del singolo provvedimento di concessione sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione/Provincia autonoma, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli provvedimenti.

La Direzione centrale Ammortizzatori sociali, laddove riscontri incongruità nella documentazione ricevuta, richiede le necessarie integrazioni e/o variazioni alla Regione o alla Provincia autonoma.

La documentazione inviata dalla Regione o dalla Provincia autonoma è oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento, sulla base delle risorse accantonate dalle stesse con propria dichiarazione in occasione della definizione della chiusura dei provvedimenti di concessione dei trattamenti in deroga.

Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare nel “Sistema Informativo Percettori” (SIP) il relativo provvedimento, secondo le istruzioni fornite ai punti successivi. Il controllo sulla sostenibilità finanziaria è effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sono, quindi, prese in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.

Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con comunicazione a mezzo PEC al medesimo recapito sopra indicato, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.

Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o della Provincia autonoma, l’Istituto non procede al rilascio del nulla osta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione o alla Provincia autonoma.

Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come impegnate e, come tali, vengono sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della Provincia autonoma per i successivi provvedimenti di concessione.

1.1 Flusso di gestione per i provvedimenti di mobilità

La trasmissione dei provvedimenti di concessione deve avvenire esclusivamente per il tramite del SIP, utilizzando il numero di decreto convenzionale “30005”.

Successivamente all’invioin SIP da parte della Regione/Provincia autonoma del provvedimento di concessione, lo stesso è visibile alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, che effettua il controllo sulla coerenza tra quanto inviato dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata alla Regione/Provincia autonoma stessa e procede con la validazione in SIP del provvedimento trasmesso, rendendolo visibile a tutte le Strutture territoriali interessate per i successivi adempimenti.

Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga le Strutture territoriali devono inserire nella procedura di pagamento della prestazione i codici d’intervento consueti, relativi all’annualità oggetto delle concessioni.

L’operatore di Sede, nel procedere al pagamento, deve controllare che il beneficiario non abbia già fruito del trattamento concesso.

In considerazione dell’esigenza per l’Istituto di procedere al monitoraggio della spesa, non è consentito il pagamento di provvedimenti di concessione inviati con modalità diverse. Si precisa che l’attività di monitoraggio delle risorse utilizzate è effettuata dall’Istituto rilevando, non appena completati i pagamenti, la spesa effettiva relativa alle prestazioni erogate, che sostituisce la spesa stimata nei report presenti nella Banca Dati Percettori.

1.2 Flusso di gestione dei provvedimenti di CIG in deroga

Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare in SIP il relativo provvedimento utilizzando il numero di decreto convenzionale “30005”, esclusivamente tramite il flusso B, indicando come data convenzionale “1.01.2022”, censito dall’Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” con il codice intervento “699” e codice evento “699”.

In considerazione dell’esigenza per l’Istituto di procedere al monitoraggio della spesa, non è consentito il pagamento di provvedimenti di concessione inviati con modalità diverse. Si precisa che l’attività di monitoraggio delle risorse utilizzate è effettuata dall’Istituto trascorso il termine di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rilevando la spesa effettiva relativa alle prestazioni erogate, che sostituisce la spesa stimata nei report presenti nella Banca Dati Percettori.

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Fonte: INPS

Salute e sicurezza sul lavoro dopo l’emergenza Covid

Salute e sicurezza sul lavoro dopo l’emergenza Covid

La pandemia ha avuto conseguenze importanti sulla salute e sulla sicurezza del lavoro. Non solo le trasformazioni indotte dallo smart working hanno determinato una riduzione importante del fenomeno infortunistico, in particolare dei casi in itinere; ma più in generale, l’emergenza ha fatto maturare una sensibilità diversa da parte delle aziende e dei lavoratori
verso un tema che non sempre, soprattutto nel passato, ha ricevuto la giusta attenzione.


Grandi, piccole e piccolissime realtà, tutte indistintamente, si sono confrontate con un cambiamento epocale. Da fattore percepito spesso nella sua “dimensione formale”, legata al rispetto di obblighi e adempimenti, la sicurezza del lavoro è diventata elemento sostanziale ai fini del proseguimento delle stesse attività imprenditoriali. Tutto ciò ha determinato una
evoluzione di attenzione, sensibilità e approccio verso tale tematica che in molti casi ha comportato una innovazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.


È quanto emerge dall’indagine realizzata tra il 6 e il 12 aprile 2022 su un campione di oltre 2.200 Consulenti del Lavoro che svolgono una funzione centrale nell’orientare e supportare le aziende in materia di salute e sicurezza su lavoro e, in alcuni casi, ricoprendo ruoli essenziali, come quello di Rspp (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione).


Ben il 44,3% degli intervistati riscontra infatti, rispetto al 2019, una crescita del livello generale di attenzione delle aziende verso tale aspetto. Un’attenzione che si concretizza soprattutto nel maggiore ricorso all’utilizzo di dispositivi di prevenzione (il 62,7% afferma che è aumentato l’uso) e un complessivo incremento dell’igiene e della salubrità degli ambienti di lavoro (62,5%): entrambi gli aspetti, fortemente sollecitati dall’introduzione di norme ad hoc nel corso dell’emergenza, sono quelli su cui si registra il cambio di passo più significativo.


Ma a migliorare è stata anche la comunicazione interna: il 55,8% dei Consulenti afferma come sia mediamente aumentata l’attenzione da parte di dipendenti e collaboratori, mentre il 52,7%, l’informazione da parte datoriale.
Cresce, secondo il 46,1% degli intervistati, anche l’orientamento verso la prevenzione e, complessivamente, il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro: secondo il 46,9% dei Consulenti del Lavoro, questo è più elevato di due anni fa.

A fronte di tali tendenze, che interessano abbastanza trasversalmente piccole e grandi imprese, emerge però una marcata variabilità settoriale. Sanità e istruzione (dove il 53,7% dei Consulenti indica una crescita di attenzione al tema della sicurezza sul lavoro) e alberghi e ristoranti (51,1%), sono i comparti dove si registra la maggiore crescita di attenzione verso la sicurezza. In altri, prevale invece un giudizio di invarianza: è il caso dell’agricoltura, dove “solo” il 20,6% indica un miglioramento. Ma anche del credito, informazione e comunicazione (25% circa), comparti dove presumibilmente i livelli di attenzione erano già elevati. Negli altri, il giudizio risulta più ambivalente: è il caso dell’edilizia, dove a fronte del 45,3% che reputa il livello di attenzione delle imprese aumentato, il 46,9% lo considera invariato.

In secondo luogo, a fronte del “cambiamento di clima” verso la materia, si evidenzia una maggiore difficoltà a tradurlo in misure operative. Se si escludono, infatti, gli interventi promossi dalla pandemia (dispositivi, igiene e salubrità dei luoghi, informazione ai dipendenti), su altre dimensioni, prevale un giudizio di stabilità rispetto al 2019.


“Solo” il 37,6% dei Consulenti segnala un miglioramento delle iniziative formative a favore dei dipendenti e il 33,7% della collaborazione tra le figure preposte alla sicurezza sul lavoro (medici, Rspp). Ancora, poco più di un quarto degli intervistati (28,2%) evidenzia un tendenziale aumento degli investimenti slegati dall’emergenza e il 23,1% un miglioramento delle procedure e dei modelli di gestione. Si tratta di aspetti cruciali che, sebbene più rari,
sono comunque indicativi di un’evoluzione del sistema di gestione che esce comunque rafforzato dall’esperienza pandemica.

Quanto tali dinamiche siano in grado di incidere effettivamente sulla dimensione del fenomeno infortunistico è difficile dirlo. Ancora nel 2021, i dati ufficiali divulgati dall’Inail, risultavano fortemente condizionati dalla pandemia, sia per l’associazione di molti eventi al Covid-19 (7,7% dei casi totali e 15,2% di quelli mortali) che per la diffusione delle misure
eccezionali legate al contenimento dei contagi, a partire dal lavoro agile.

Seppur si tratti di indicazioni da prendere quindi con le dovute cautele (l’ente registra tra le anomalie anche una elevata frequenza di denunce tardive), rispetto al 2019 si registra una riduzione dei casi di infortunio (-86.402, per un decremento del 13,5%) e un aumento di quelli con esito mortale (+132, per una crescita del 12,1%), dovuto principalmente al Covid, responsabile, nel 2021, del 15,2% delle morti sul lavoro.

Considerando però l’andamento del fenomeno al netto dei casi Covid, emergerebbe un decremento importante: sia dei casi denunciati (quasi 129 mila per un decremento del 20,1%) che di quelli mortali (-54 per un decremento del 5%).
La diffusione dello smart working, quale strumento principale di prevenzione alla diffusione dei contagi, oltre a contenere il rischio, è stato il fattore che ha maggiormente influenzato la dinamica infortunistica. Rispetto al 2019, gli infortuni in itinere sono diminuiti del 20,3%, mentre quelli con esito mortale, che nel 2019 hanno contribuito al 28,1% delle morti sul
lavoro, sono diminuiti del 19%, portando l’incidenza al 20,3%.

Un effetto di cui hanno beneficiato soprattutto le donne, maggiormente interessate dagli infortuni nel tragitto casa-lavoro. Nel 2019 questi hanno generato il 22,4% degli infortuni totali e ben il 51,1% di quelli con esito mortale, mentre nel 2021 i valori sono scesi rispettivamente al 19,3% e 27,8%.


Il ritorno al lavoro in presenza nel corso del 2021 ha, però, prodotto una ripresa del fenomeno rispetto all’anno precedente, con la crescita degli infortuni in itinere del 29,2% e delle morti correlate del 15,9%. Di contro, gli infortuni in occasione di lavoro hanno continuato a diminuire anche nel corso dell’anno, registrando un decremento dei casi del
3,5% e di quelli mortali del 7,9%.

Lo sviluppo del lavoro agile, pur utile al contenimento degli infortuni, rappresenta, tuttavia, una questione ancora aperta, in considerazione delle nuove sfide che pone anche in termini di sicurezza. La dislocazione dell’attività lavorativa dall’azienda ad altro luogo prevede infatti una responsabilizzazione del lavoratore, a cui è chiesto di collaborare per organizzare al meglio la propria postazione di lavoro domestico, al fine di garantire adeguata sicurezza e
prevenire l’accadimento di infortuni o l’insorgere di malattie.

Da questo punto di vista, se il 38% dei Consulenti del Lavoro pensa che il nuovo modello organizzativo abbia un impatto indiscutibilmente positivo sul rischio infortunistico, la metà (50%) fornisce una valutazione più ambivalente, evidenziando al tempo stesso, l’emergere di nuove criticità legate alla sicurezza degli ambienti domestici. Il 43,2% segnala come queste, stando alla loro esperienza, adottino misure ad hoc, che si concretizzano però principalmente in informative sui rischi (27,9%) e, in misura minore, in corsi di formazione specifici per i lavoratori agili (9,2%), o misure di prevenzione collegate al tecnostress e isolamento (9,6%), o richiesta di reportistica/autovalutazione dei rischi (8,3%).


Quello della sicurezza appare, all’indomani della pandemia, un cantiere ancora aperto, le cui direttrici sono molto incerte. Da un lato, le importanti novità relative all’innovazione dei modelli di lavoro potranno avere un impatto rilevante in termini di contenimento del fenomeno; dall’altro lato, la ripresa occupazionale e l’effetto traino che in questa sta avendo
un settore ad elevato rischio, come le costruzioni, rischia di presentare per l’anno in corso un
bilancio meno positivo del passato.

Secondo i dati diffusi dall’Inail, nel 2021 il settore edile ha registrato una crescita significativa sia del numero di infortuni (+17,1% tra 2020 e 2021) che dei casi mortali (11,4%), portando l’incidenza di questi ultimi sul totale della gestione Industria e Servizi, dal 12,2% del 2020 al 15,5% del 2021.

Anche l’aspetto normativo costituisce una variabile importante del sistema. Secondo la maggioranza (52,1%) dei Consulenti del Lavoro intervistati, la revisione della normativa esistente con la Legge n. 146 del 2021, pur avendo aspetti positivi, non interviene sui nodi strutturali che limitano l’attuale sistema. Per migliorare l’efficacia della normativa, il 67%
degli intervistati pensa che occorrerebbe semplificarla, con l’intento di renderla più accessibile anche a quelle realtà che incontrano maggiori difficoltà di attuazione proprio a causa delle ridotte dimensioni. A seguire, il 40,8% reputa necessari maggiori sostegni economici alle medie e piccole realtà, mentre il 33,7% una revisione del sistema sanzionatorio, che rischia di essere particolarmente rigido e penalizzante per la piccola impresa.

A seguire, per circa un quarto del campione (27%), il fattore ostativo è la scarsità di informazioni soprattutto con riferimento agli strumenti di sostegno economico a disposizione delle imprese, mentre il 23,6% pensa che l’intera normativa dovrebbe essere rivista, tenendo conto delle specificità settoriali e dimensionali che ne condizionano
l’applicazione.

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro