Confindustria: Rapporto di previsione Centro Studi Confindustria – Guerre, dazi, incertezza: a rischio la crescita – Roma, 25 marzo 2026 ore 10

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Il 25 marzo 2026 alle ore 10.00, presso il Centro Congressi Roma Eventi – Auditorium Loyola (Piazza della Pilotta 4, Roma), sarà presentato il “Rapporto di Previsione – Primavera 2026″ del Centro Studi di Confindustria. L’evento sarà trasmesso anche in streaming sul sito di Confindustria.

L’incontro rappresenta uno dei principali appuntamenti di analisi economica promossi dal Centro Studi e offrirà una lettura aggiornata del quadro macroeconomico italiano e internazionale. Il Rapporto approfondisce l’andamento dell’economia, le prospettive di crescita e i principali fattori che incidono sulla competitività del sistema produttivo.

La presentazione sarà l’occasione per illustrare le principali evidenze dell’analisi del Centro Studi e per aprire un momento di confronto con imprese, istituzioni e stakeholder sulle prospettive dell’economia italiana nel contesto europeo e globale.

Maggiori Informazioni e Iscrizione al seguente link

Recenti interventi del Garante Privacy relativi all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza

Premesse

L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza costituisce, da tempo, una tra le modalità più diffuse per la tutela della vita delle persone, la salvaguardia dei propri beni o, in determinati contesti lavorativi, il miglioramento dell’organizzazione dell’attività operativa.

Le finalità che si intendono realizzare dipendono, innanzi tutto, dalla tipologia del soggetto che adotta il sistema di telecamere e procede all’acquisizione delle immagini.

Pubblica amministrazione, aziende, associazioni, condomini, persone fisiche sono tutti interessati a facilitare l’adempimento dei propri obblighi e garantire il rispetto dei propri diritti collocando impianti video che siano in grado di scoraggiare comportamenti illeciti o, in caso di loro realizzazione, agevolino la ricostruzione di quanto accaduto.

Un ente pubblico riesce a proteggere in modo più puntuale la sicurezza dei cittadini attraverso un sistema di videosorveglianza che segnali in tempi rapidi alle Forze dell’ordine dove intervenire.

Allo stesso modo, è sempre grazie ad un impianto video che un’azienda può capire in tempo reale come reagire ad un eventuale incidente che possa compromettere la sicurezza dei lavoratori all’interno della propria struttura.

Inoltre, se si riflette sull’evoluzione tecnologica che ha investito il settore della videosorveglianza, è indubbio che l’utilizzo delle videocamere consenta un sensibile miglioramento in termini di efficienza delle prestazioni e risparmio di risorse.

Tutto ciò, nel corso di questi ultimi anni, ha portato ad una proliferazione della presenza delle telecamere in diversi settori, interessando i cittadini durante svariati momenti della loro vita.

Infatti, nel corso dell’attività lavorativa, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in caso di utilizzo di mezzi di trasporto, nei momenti riservati al proprio tempo libero, perfino semplicemente camminando per strada, essere ripresi da una videocamera è diventata quasi una consuetudine.

Normativa di riferimento 

Fin dai primi esempi di utilizzo di impianti di videosorveglianza, al Garante Privacy è sembrato necessario fornire delle direttive che orientassero il corretto trattamento dei dati acquisiti tramite le videocamere.

Risale, infatti, al novembre del 2000 il “Il decalogo delle regole per non violare la privacy” che forniva i primi adempimenti da rispettare per garantire i diritti degli interessati oggetto di videosorveglianza.

Quelle prime indicazioni hanno segnato la via dei successivi provvedimenti adottati dal Garante Privacy nonché della normativa del legislatore europeo a tutela del corretto trattamento dei dati personali.

Individuazione delle finalità da perseguire, correttezza e liceità del trattamento, obblighi di trasparenza nei confronti degli interessati, rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti, limitazione del periodo di conservazione delle immagini, rispetto della normativa in caso di controllo a distanza dei lavoratori etc. costituiscono alcuni tra gli adempimenti da rispettare, rimasti presenti nei successivi provvedimenti emessi dal Garante Privacy.

Ad oggi, le fonti normative di riferimento sono:

  • il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( di seguito “GDPR”);
  • il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice Privacy”);
  • il Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 del Garante Privacy (di seguito “Provvedimento”);
  • le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del  Comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito “Linee guida”);
  • l’art. 4 della L. n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), richiamato dall’art. 114 del Codice Privacy e dal Provvedimento del 8 aprile 2010;
  • numerose note e circolari dell’Ispettorato nazionale del lavoro relative all’installazione di impianti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
  • diversi Provvedimenti del Garante Privacy relativi a singoli casi nonché le FAQ (risposte alle domande più frequenti) pubblicate sulla pagina web istituzionale del Garante nel dicembre 2020;
  • alcune pronunce giurisprudenziali che hanno chiarito e specificato vari aspetti relativi al trattamento dei dati tramite impianti di videosorveglianza.

Obblighi da rispettare per l’istallazione di sistemi di videosorveglianza

Qualsiasi trattamento di dati è tenuto a rispettare i principi indicati all’art. 5 del GDPR.

Pertanto, anche l’acquisizione di immagini tramite un sistema di videosorveglianza dovrà perseguire finalità lecite e corrette.

Il titolare del trattamento, inoltre, deve individuare una idonea base giuridica che giustifica l’installazione delle telecamere. A tal riguardo, in relazione agli enti privati, sia il Provvedimento sia le Linee guida propendono per il legittimo interesse del titolare – ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR – da bilanciare con gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti ripresi.

Il rispetto dell’obbligo di trasparenza implica che l’interessato deve essere consapevole di accedere ad una zona oggetto di videosorveglianza. Ciò comporta che, prima di essere sottoposta a riprese, ogni persona deve essere debitamente informata in relazione alle caratteristiche principali del trattamento in corso.

Il titolare può acquisire solo le immagini necessarie alle finalità prefisse, conservandole, in caso di loro registrazione, solo per il tempo essenziale al raggiungimento degli scopi previsti.

Questi principi generali si traducono in diversi adempimenti, cui è tenuto il titolare del trattamento, che di seguito si riassumono brevemente:

  • il rispetto della procedura indicata nell’art. 4 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) per l’installazione di impianti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
  • l’esecuzione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’art. 35 del GDPR;
  • l’installazione di idonee informative, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, di primo e secondo livello, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Linee guida;
  • l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione dei diritti e delle libertà degli interessati rispetto ai rischi di distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati acquisiti tramite la videosorveglianza (artt. 24, 25 e 32 del GDPR);
  • la nomina di eventuali responsabili del trattamento (art. 28 del GDPR) e autorizzati al trattamento (art. 29 del GDPR e art. 2-quaterdecies del Codice Privacy);
  • l’esecuzione della formazione del personale, se presente, che utilizza o ha accesso alle immagini;
  • l’aggiornamento del registro delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR).

Criticità riscontrate dal Garante Privacy

Pur essendo in presenza di un complesso di norme che indica con chiarezza gli obblighi da rispettare, il Garante Privacy non cessa di intervenire in relazione a trattamenti illeciti che, in alcuni casi, non rispettano anche le regole più elementari.

Talvolta gli inadempimenti riguardano l’obbligo di trasparenza nei confronti degli interessati. Spesso le informative privacy non sono complete, non rinviano a informazioni di “secondo livello” accurate, non sono facilmente accessibili o, addirittura, sono assenti.

In altre occasioni, il titolare ha trascurato una preventiva esecuzione di una valutazione d’impatto, non considerando il rischio di “monitoraggio sistematico” che può determinate l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza.

Tra le diverse illiceità riscontrate di recente dal Garante Privacy, in questa sede procederemo ad approfondire due aspetti di rilevante importanza, spesso tra loro connessi:

  • quali sono le aree che possono essere oggetto di videosorveglianza;
  • quali sono le procedure ed i limiti da rispettare nel caso di sistemi di videosorveglianza installati presso i luoghi di lavoro.

Aree oggetto di videosorveglianza

Per comprendere correttamente quali siano le aree fisiche che possono essere oggetto di ripresa da una telecamera è, prima di tutto, necessario delimitare il contesto in cui trova applicazione la normativa privacy.

Infatti, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. c) del GDPR, la normativa sulla protezione dei dati personali non trova applicazione in relazione alle immagini acquisite in ambito esclusivamente personale o domestico.

La deroga prevista dalla c.d. “eccezione domestica”, però, deve essere interpretata in modo restrittivo.

A tal riguardo, è bene richiamare quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 11 dicembre 2014, C-212-13 “Rynes vs Urad”.

Tale pronuncia, infatti, stabilisce che la videosorveglianza che si estende, anche se solo parzialmente, allo spazio pubblico, e pertanto è diretta verso l’esterno della sfera privata della persona che procede al trattamento, non può essere considerata un’attività esclusivamente “personale o domestica”.

L’inoperatività della clausola dell’”eccezione domestica” è stata di recente oggetto di trattazione da parte del Garante Privacy nel Provvedimento n. 758 del 18 dicembre 2025, proprio in riferimento ad un trattamento di dati tramite sistemi di videosorveglianza.

Il Garante ha ribadito l’applicabilità della normativa privacy nel caso in cui le telecamere, installate da un soggetto privato presso la propria abitazione, non si limitino ad acquisire immagini relative a spazi di pertinenza esclusiva del titolare (ingresso dell’edificio e aree private), ma coinvolgano ambiti pubblici ulteriori (strade, marciapiedi, zone di transito etc.) in modo da riprendere le persone di passaggio.

Compreso, pertanto, quando trova applicazione la normativa privacy, passiamo adesso ad analizzare con precisione quali luoghi possono essere ripresi.

L’argomento, di recente, è stato oggetto di trattazione da parte del Garante Privacy in numerosi provvedimenti (n. 8 del 16 gennaio 2026, doc. web n. 10216253; n. 9 del 16 gennaio 2026, doc. web n. 10214411; n. 83 del 13 febbraio 2026, doc web n. 10225084; n. 84 del 12 febbraio 2026, doc web n. 10226658; n. 85 del 12 febbraio 2026, doc web n. 10226120).

Nel rispetto delle disposizioni indicate dalla L. 300/1970 in caso di presenza di lavoratori, in generale il titolare del trattamento (ad es. una azienda, un libero professionista, un’associazione etc.) deve limitare l’oggetto della ripresa agli ambienti di sua proprietà.

Il problema, pertanto, si pone in relazione alle zone che non sono di esclusiva pertinenza del titolare.

Pensiamo, ad esempio, alle aree esterne alla sede di un’azienda (accessi e uscite di emergenza; zone di carico/scarico merci; spazi adibiti a parcheggi; fasce perimetrali dell’immobile etc.).

Sono tutte zone che, qualora non sia previsto un limite di accesso fisico, possono essere transitate da persone che possono essere riprese.

La normativa al riguardo dispone che la videosorveglianza:

  • deve essere eseguita “con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.)” (paragrafo n. 6.2.2.1 del Provvedimento);
  • per proteggere la proprietà di un titolare si arresta ai confini della proprietà stessa” (paragrafo n. 27 delle Linee guida).

Le ultime pronunce del Garante Privacy hanno ribadito tale orientamento, disponendo che;

  • la videosorveglianza non può incidere sulle libertà altrui;
  • le telecamere devono essere orientate in modo da non riprendere spazi pubblici;
  • la necessità di tutelare un immobile può consentire la ripresa degli spazi immediatamente antistanti alle vie di accesso ad esso, con esclusione delle aree circostanti in tutto, o in parte, di terzi.

Questi principi generali possono subire una eccezione.

Nel caso in cui la sola ripresa delle aree di proprietà del titolare risulta inefficace  a realizzare una effettiva protezione dei beni, allora, nel rispetto di determinati limiti, si potrà ampliare il raggio di azione della sorveglianza.

Le Linee guida, infatti, prevedono che “In alcuni singoli casi potrebbe essere necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell’area di proprietà”.

Pensiamo, ad esempio, ad un esercizio commerciale che abbia subìto più atti di vandalismo i quali, tenuto conto della disposizione dell’immobile, possano essere efficacemente monitorati solo riprendendo anche locali adiacenti appartenenti a terzi o parti di zone pubbliche circostanti.

Come deve muoversi il titolare del trattamento in questi casi?

L’elemento fondamentale da ricordare è che per un soggetto privato la base giuridica che giustifica l’adozione di un sistema di videosorveglianza consiste nel suo legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f del GDPR).

Questo comporta che il bilanciamento tra l’interesse del titolare a tutelare una sua posizione giuridica (ad es. protezione di un immobile), da un lato, e il diritto di una persona a non subire un’interferenza nella sua vita privata tramite la registrazione della sua immagine, dall’altro, deve essere valutato caso per caso.

Non è sufficiente fare riferimento a situazioni astratte o confrontare casi simili tra loro. Il titolare del trattamento deve valutare i rischi di interferenza nei diritti dell’interessato” (par. 32 delle Linee guida).

Al fine di realizzare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, il titolare deve valutare “l’intensità dell’intervento”, quindi comprendere in concreto le conseguenze che l’acquisizione delle immagini può avere rispetto alle libertà e agli interessi delle persone.

La videosorveglianza, pertanto, deve tenere conto della tipologia di immagini raccolte, del numero degli interessati coinvolti, dell’estensione territoriale delle zone riprese nonché della ragionevole aspettativa dell’interessato a ritenersi sottoposto a videosorveglianza.

Il monitoraggio anche di aree esterne alla propria pertinenza è vincolato alla corretta valutazione di tutti questi elementi.

Tornando all’esempio suindicato, si ritiene conforme alla tutela del legittimo interesse del titolare la ripresa di porzioni minime di edifici adiacenti all’immobile da proteggere che non prevedano il passaggio di persone.

Di contro, le videocamere che riprendano parti di una zona pedonale assiduamente frequentata, in prossimità di una scuola o di una struttura ospedaliera – comportando, pertanto, la possibile ripresa di minori o il trattamento di dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR – è certo che realizzeranno un trattamento illecito di dati.

In ogni caso, una volta eseguite le opportune valutazione, il titolare di un sistema di videosorveglianza che riprenda le immediate vicinanze dell’area da proteggere, dovrà utilizzare gli opportuni mezzi fisici e tecnici che consentano di acquisire solo le immagini necessarie a tutelare i suoi diritti, ad esempio bloccando o oscurando la ripresa delle zone non pertinenti e orientando l’angolo di ripresa delle telecamere in modo prevalente verso gli spazi nei quali è regolarmente esercitata l’attività commerciale.

Ciò detto, si ribadisce che la ripresa di spazi eccedenti rispetto a quelli di diretta pertinenza del titolare costituisce un’eccezione che deve trovare una solida base giuridica, anche opportunamente documentabile, idonea a dimostrare la necessità di quella particolare modalità di trattamento. 

Solo comprovate situazioni di rischio effettivo possono giustificare l’estensione della videosorveglianza ad aree esterne alle pertinenze del titolare che coinvolgano soggetti terzi.

Il Provvedimento n. 85 del 12 febbraio 2026 ci ricorda un limite essenziale: “la sistematica osservazione di spazi pubblici (unitamente alla registrazione delle immagini riprese), non può essere svolta in autonomia da soggetti privati, trattandosi di attività riservata a soggetti pubblici ai quali, all’interno di un articolato quadro di garanzie, la legge attribuisce compiti in materia di sicurezza pubblica o di accertamento nonché di prevenzione e repressione di reati”.

Coloro che trasgrediscono a tali disposizioni vanno incontro alla violazione dell’art. 5, par. 1 lett. a) (principio di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento) e lett. c) (principio di minimizzazione dei dati).

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro

In alcuni recenti provvedimenti il Garante Privacy ha prestato attenzione al trattamento effettuato all’interno dei luoghi di lavoro che, pertanto, coinvolge primariamente la figura dei lavoratori quali diretti interessati dalle riprese delle telecamere.

Le procedure che disciplinano tale modalità di trattamento sono indicate all’art. 4 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), richiamato dal Provvedimento e dall’art. 114 del Codice Privacy. Quest’ultimo articolo rappresenta la norma specifica nell’ordinamento italiano prevista a tutela dei dati personali dei lavoratori.

In base a quanto prescritto dalle norme suindicate, il datore di lavoro che intenda utilizzare un impianto di videosorveglianza che consenta, anche solo potenzialmente, di esercitare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, prima di installare le telecamere dovrà raggiungere un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali.

Qualora non si perfezioni tale accordo, il datore di lavoro potrà richiedere all’Ispettorato nazionale del lavoro competente territorialmente l’autorizzazione all’installazione.

Se l’installazione riguarda più unità produttive dislocate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, i soggetti cui il datore di lavoro potrà rivolgersi saranno le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o la sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il datore di lavoro non può liberamente scegliere tra la via dell’accordo sindacale o la richiesta all’Ispettorato del lavoro.

La nota dell’INL n. 4619 del 24 maggio 2017 indica l’intesa con i sindacati quale percorso preferenziale rispetto all’autorizzazione dell’INL, essendo quest’ultima solo eventuale e successiva al mancato perfezionamento dell’accordo.

Inoltre, a tale riguardo, con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, l’INL ha specificato che, in considerazione del carattere “primario” dell’accordo sindacale, l’istanza presentata all’INL dovrà contenere la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.

In relazione alle ragioni che possono giustificare l’installazione di un impianto di videosorveglianza in un ambiente di lavoro, l’art. 4 St. Lav. fornisce un elenco ristretto di possibilità.

Infatti, il datore di lavoro potrà avviare la procedura di accordo sindacale/richiesta autorizzazione solo per soddisfare le seguenti finalità:

  • esigenze organizzative e produttive;
  • sicurezza del lavoro;
  • tutela del patrimonio aziendale.

La normativa, quindi, consente un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, nel rispetto delle condizioni di garanzia previste, solo ed esclusivamente in via incidentale, “ossia in occasione del perseguimento di tali legittime finalità, così assumendo un carattere tipicamente indiretto e preterintenzionale” (Provvedimento n. 70 del 12 febbraio 2026, doc web n. 10226611).

L’ultimo comma dell’art. 4 St. Lav. obbliga il datore di lavoro a rispettare la normativa privacy in caso di utilizzo delle immagini “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, soffermandosi sulla necessità di fornire adeguata informativa ai lavoratori in relazione alle modalità d’uso degli impianti di videosorveglianza nonché ai possibili controlli che ne possono derivare.

L’interconnessione tra la normativa privacy e lo Statuto dei lavoratori ha richiamato in più occasioni il Garante Privacy all’esame dei trattamenti di dati dei lavoratori mediante la videosorveglianza.

Numerosi provvedimenti emessi anche di recente dal Garante Privacy (n. 772 del 12 dicembre 2024, doc web n. 10107146; n. 201 del 10 aprile 2025, doc web n. 10139433; n. 493 dell’11 settembre 2025, doc web n. 10183820; n. 628 del 23 ottobre 2025, doc web n. 10196164; n. 70 del 12 febbraio 2026, doc web n. 10226611; n. 83 del 13 febbraio 2026, doc web n. 10225084; n. 84 del 12 febbraio 2026, doc web n. 10226658) tracciano il seguente quadro di riferimento cui il titolare del trattamento deve attenersi:

  • i trattamenti di dati personali effettuati tramite impianti di videosorveglianza nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro devono essere conformi ai principi generali indicati dall’art. 5 del GDPR;
  • l’attivazione e la conclusione della procedura prevista dall’art. 4 St. Lav.:
  • costituisce una condizione indefettibile per l’installazione di un impianto di videosorveglianza;
  • rappresenta un presupposto di liceità del trattamento;
  • tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale (tra le altre, Cass. pen, sent. n. 50919 del 17 dicembre 2019);
  • il sistema di protezione dei dati, integrato con l’art. 4 St. Lav., tutela i dipendenti non solo quando i dispositivi di sorveglianza siano posti all’interno dei locali di lavoro ma anche in relazione alle aree esterne o perimetrali (ad es. accessi alla struttura e ai garage, zone di carico/scarico merci, ingressi carrai e pedonali);
  • la circostanza che l’accesso a dette zone esterne o perimetrali da parte dei lavoratori avvenga in maniera discontinua (ad es. solo per attività di transito o sosta) e per brevi archi temporali è irrilevante.

Pur in presenza di disposizioni sufficientemente chiare, non sono mancati casi di violazioni anche gravi.

A tal riguardo è opportuno segnalare il Provvedimento n. 107 del 24 febbraio 2026, doc web n. 10224096, che ha coinvolto Amazon Italia Logistica s.r.l.

L’ispezione effettuata dal Garante Privacy presso il magazzino di Passo Corese (RI) ha fatto emergere numerose illiceità relative al trattamento dei dati dei dipendenti.

Tra le diverse violazioni, si segnala l’utilizzo di una piattaforma digitale collegata al sistema di rilevazione delle presenze ed associata ad un algoritmo di gestione delle risorse umane, tramite la quale Amazon Italia Logistica ha eseguito un trattamento dei dati personali dei dipendenti, anche di natura sensibile (ad es. dati relativi alla salute, impegno in attività sindacali o partecipazione a scioperi, informazioni relative alla vita personale e familiare, dettagli relativi ai rapporti con i colleghi di lavoro), tale da determinare un controllo del lavoratore in violazione delle più elementari norme di garanzia previste dal legislatore.

Nelle more della prosecuzione degli accertamenti ancora in corso, il Garante Privacy, in ragione della gravità dei comportamenti, dell’elevato numero di interessati coinvolti, della durata di tempo delle violazioni nonché della particolare natura e delicatezza dei dati personali trattati, ha ritenuto necessario agire con urgenza disponendo un provvedimento di limitazione definitiva dei trattamenti ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f del GDPR.

Tra le violazioni eseguite da Amazon Italia Logistica che rilevano in questa sede, si segnala l’installazione di quattro telecamere, denominate con etichetta “BATHROOM”, posizionate e orientate in modo tale da rendere identificabili i soggetti che accedevano ai bagni e all’area ristoro.

Pur essendo attivata, nel sistema di riprese, una funzione di oscuramento delle immagini (c.d. privacy mask), risultava comunque possibile identificare i dipendenti che accedevano alle aree riservate ai lavoratori.

Nel corso dell’accertamento, gli ispettori hanno chiesto alla società quali fossero le finalità di carattere organizzativo e produttivo che giustificavano l’istallazione delle quattro telecamere e la ripresa delle aree riservate.

In risposta, Amazon Italia Logistica ha giustificato la presenza delle telecamere in questione in quanto “deputate a proteggere le aree comuni (corridoi, punti di passaggio verso uscite di emergenza, punti di passaggio verso diverse sezioni del sito) sulla base di criteri indicati in una policy interna che definisce le finalità (cd. use-case) del posizionamento delle telecamere”.

Tuttavia, all’esito del sopralluogo, è emerso che la posizione delle quattro telecamere non ha trovato una piena corrispondenza con i criteri di collocazione indicati nella policy della società.

Inoltre, i corridoi ed i punti di passaggio verso uscite di emergenza e le altre sezioni del magazzino sono risultati ampiamente sorvegliati tramite altre e diverse telecamere posizionate a distanza ravvicinata.

Pertanto, in base agli elementi raccolti ed in attesa di un provvedimento definitivo, sembra lecito dubitare che la funzione delle quattro telecamere fosse limitata alla semplice “protezione” delle aree comuni quanto, invece, con maggiore probabilità ad eseguire una “verifica” delle presenze nelle aree riservate ai lavoratori.  

In ragione di ciò, anche per il trattamento dei dati eseguito tramite le telecamere “BATHROOM”, il Garante Privacy ha disposto la misura della limitazione definitiva del trattamento al fine di salvaguardare la dignità dei lavoratori.

Conclusioni

In relazione al tema della videosorveglianza, dall’analisi dei provvedimenti emessi dal Garante Privacy, emerge che gli autori delle violazioni non sono soltanto enti privati di ridotte dimensioni o singoli cittadini ma anche enti pubblici e soggetti di rilevanza economica mondiale.

Sorprende in negativo che l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza da parte di un Comune, un esercizio commerciale o una multinazionale quale Amazon sempre più spesso abbia un’unica caratteristica comune: l’assenza del rispetto delle regole basilari della normativa privacy.

In un momento storico in cui l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e i rischi per la sicurezza informatica impongono alle aziende un impiego di risorse sempre crescente, anche in termini di tutela dei dati personali dei propri dipendenti e clienti, è auspicabile che certe violazioni rimangano un lontano ricordo.

Avv. Tommaso Coretto – Ufficio Studi ASSIV

🚨 Bisceglie: tentato furto in stazione sventato dalla vigilanza privata

Nella notte tra il 17 e il 18 marzo 2026, un tentativo di furto ai danni di un bar-tabaccheria all’interno della stazione ferroviaria di Bisceglie è stato sventato grazie al tempestivo intervento della vigilanza privata.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avevano forzato l’ingresso dell’esercizio commerciale con strumenti da taglio, ma l’azione è stata interrotta prima che potesse essere portata a termine. Sul posto sono successivamente intervenute anche le forze dell’ordine.

🛡️ Un presidio essenziale per la sicurezza

L’episodio conferma il ruolo centrale della vigilanza privata nella prevenzione e nel contrasto ai reati, in particolare in contesti sensibili come le infrastrutture di trasporto.

La rapidità di intervento e la capacità di presidio del territorio rappresentano elementi decisivi per limitare i danni e garantire maggiore sicurezza a cittadini e attività economiche.

🤝 Sicurezza integrata

La collaborazione tra vigilanza privata e forze dell’ordine si conferma un modello efficace di sicurezza integrata, fondamentale per la tutela delle aree ad alta frequentazione e delle infrastrutture strategiche.

ASSIV sottolinea il valore del contributo quotidiano degli operatori della sicurezza privata, sempre più parte attiva del sistema di sicurezza del Paese.

Fonte: Telesveva – “Bisceglie, assalto notturno alla stazione: la vigilanza privata sventa maxi furto in tabaccheria”

Studio AOR Avvocati: Webinar “Partenariato pubblico-privato: scenari applicativi dopo la sentenza della Corte di Giustizia” – 18 marzo 2026 ore 15:00 – 16:30

Lo Studio AOR Avvocati organizza un webinar dedicato agli scenari applicativi del partenariato pubblico-privato alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia.

Alla tavola rotonda interverranno gli Avvocati dello studio Antonella Favale, Angelo Annibali, Andrea Ruffini e Matteo Valente.

Data e Ora:

Mercoledì 18 marzo, dalle 15:00 alle 16:30.

La partecipazione è gratuita.

Per partecipare è possibile iscriversi inviando una mail a [email protected]

ICMQ: Corso Sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale – Requisiti e guida all’utilizzo- corso base – 8 e il 9 aprile 2026, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

La UNI ISO 39001:2016+A1:2024 specifica i requisiti per il sistema di gestione in sicurezza del traffico stradale (RTS – Road traffic safety). La finalità, per i soggetti che la applicano, è quella di contribuire alla riduzione delle morti e le lesioni gravi dovute agli incidenti stradali.

OBIETTIVI DEL CORSO

Comprendere la struttura, i requisiti ed i controlli previsti dalla UNI ISO 39001:2016+A1:2024, nonché i vantaggi della sua applicazione

Approfondire come tale norma può essere di supporto alle imprese operanti nel settore che in modo diretto o indiretto nell’ambito del traffico stradale.

PROGRAMMA DEL CORSO

La UNI ISO 39001:2016+A1:2024 specifica i requisiti per il sistema di gestione in sicurezza del traffico stradale (RTS – Road traffic safety). La finalità, per i soggetti che la applicano, è quella di contribuire alla riduzione delle morti e le lesioni gravi dovute agli incidenti stradali. Ciò si ottiene tramite l’applicazione dei requisiti e sugli elementi identificati sui quali, la stessa organizzazione è in grado di intervenire sia essa collegata in modo diretto che indiretto alla sicurezza nell’ambito del traffico stradale.

Tramite l’applicazione dello standard si possono identificare, implementare e valutare le misure poste in atto per condizionare il traffico stradale, avvalendosi delle misure e degli indicatori proposti.

La finalità primaria del modulo è quello di permettere a tali organizzazioni di comprendere i requisiti e valutarne l’applicazione nel proprio contesto, anche in relazione alla possibilità di competere in gare pubbliche che pongono la certificazione rispetti alla UNI ISO 39001:2016+A1:2024 come u requisito vincolante o preferibile. Inoltre, la sua applicazione, comporta altri vantaggi come la riduzione dei costi RC, un concreto impegno verso la responsabilità sociale.

Il corso si svolge l’8 e il 9 aprile 2026, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

QUOTA

Clienti ICMQ          150 Euro + IVA

Altri:                     200 Euro + IVA

È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 3 o più partecipanti.

Informazioni e iscrizioni disponibili a questo link

Rinnovo CCNL: svolta la seconda riunione del tavolo negoziale

Prosegue il confronto tra le parti sociali per il rinnovo del contratto nazionale del settore

Si è svolta il 16 marzo 2026 la seconda riunione plenaria del tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati, su richiesta delle organizzazioni sindacali, i temi delle relazioni sindacali, della formazione, delle coperture per malattia e infortunio, della previdenza integrativa e delle politiche di pari opportunità.

Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato la necessità di rafforzare il sistema di relazioni sindacali e di valorizzare la formazione, ritenuta centrale per la crescita del settore. È stata inoltre sottolineata l’esigenza di rivedere i meccanismi delle coperture assicurative e della previdenza integrativa, nonché di definire una più strutturata politica di pari opportunità.

Le associazioni datoriali hanno espresso disponibilità ad approfondire tutti i temi trattati, confermando l’impegno a elaborare una proposta sulle coperture assicurative e sulla previdenza integrativa.

Nel corso della riunione è stata inoltre evidenziata una criticità interpretativa relativa alla disciplina fiscale sugli aumenti contrattuali prevista dalla Legge di Bilancio 2026. A tal proposito, è stata proposta la possibilità di presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate.

Il confronto proseguirà nella prossima riunione, già fissata per il 2 aprile 2026.

ICMQ: Corso Il budget e il controllo di gestione, in azienda e per commessa – 13, 20 e 27 aprile 2026 ore 09:00 – 18:00

Tra gli strumenti di pianificazione e controllo di gestione il Budget ricopre un ruolo sempre più essenziale. Chi ha responsabilità in azienda deve essere in grado definire degli obiettivi e valutare in corso d’opera i risultati delle attività gestite per individuare, comprendere e correggere gli eventuali scostamenti rispetto ai target pianificati e condivisi.

OBIETTIVO

Il corso fornisce, con il primo modulo, le conoscenze necessarie per comprendere i meccanismi di un’efficiente pianificazione della gestione e per valutare gli aspetti economici/finanziari nonché quelli commerciali dell’area di business di competenza. Nel secondo modulo, attraverso la creazione dello strumento del Budget di commessa, fornisce una metodologia analitica del calcolo dei costi per portare l’azienda alla redditività desiderata e coerente con quella del più ampio sistema del Budget d’impresa.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso, della durata di 24 ore, si sviluppa i due moduli, nelle seguenti date e orari: 13, 20 e 27 aprile 2026 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

BUDGET IN AZIENDA (2gg) – Modulo 1

Tra gli strumenti di pianificazione e controllo di gestione il Budget ricopre un ruolo sempre più essenziale.

Chi ha responsabilità in azienda deve essere in grado definire degli obiettivi e valutare in corso d’opera i risultati delle attività gestite per individuare, comprendere e correggere gli eventuali scostamenti rispetto ai target pianificati e condivisi.

La nuova legge sulla Crisi d’impresa, Decreto legislativo 12/01/2019 n° 14 G.U. 14/02/2019 attribuisce implicitamente al budget e al sistema di forecast un ruolo ancora più importante rispetto al passato venendo chiesto alle aziende di dimostrare la indiscutibile capacità di far fronte, nel breve e nel medio periodo, agli impegni finanziari.

BUDGET DI COMMESSA (1gg) – Modulo 2

La commessa si caratterizza per un numero limitato e preciso di attività produttive che difficilmente si ripeteranno uguali a sé stesse nel corso del tempo. La commessa è qualcosa di unico e il suo Budget non può quindi prendere a riferimento qualcosa avvenuto nel passato. La tecnica della Cost Break Down Analysis focalizza l’attenzione sulle stime dei carichi di lavoro che caratterizzano le attività che compongono il progetto e sulla base di queste ne determina il valore economico. Attenzione particolare deve essere data anche ai costi di struttura e alla misura con cui questi vengono imputati alle attività che caratterizzano la commessa. Un’analisi poco attenta dei costi indiretti vanifica gli sforzi dell’efficienza produttiva.

QUOTA

E’ possibile l’iscrizione al corso completo (due moduli) o ad un solo modulo (modulo 1 o modulo 2).

• Clienti ICMQ, i due Moduli (24 h): Euro 500,00 + IVA

• Altri, i due Moduli (24 h): Euro 650,00 + IVA

• Clienti ICMQ, Modulo 1 (16h): Euro 350,00 + IVA

• Altri, Modulo 1 (16h): Euro 450,00 + IVA

• Clienti ICMQ, Modulo 2 (8h): Euro 150,00 + IVA

• Altri, Modulo 2 (8h): Euro 200,00 + IVA 

È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 2 o più partecipanti.

Info e iscrizioni disponibili a questo link

Vigilanza privata, un settore strategico: dalla ricerca EBIVER una riflessione sul futuro della sicurezza

Presentata a Bologna la ricerca IRES Emilia-Romagna promossa da EBIVER sulle condizioni di lavoro nella vigilanza privata e nei servizi di sicurezza. Al centro del confronto tra istituzioni, imprese e sindacati il riconoscimento del ruolo del settore, le condizioni di mercato e le prospettive di sviluppo.

Il 12 marzo 2026, al Teatro Baraccano di Bologna, si è svolto il convegno “Dentro la vigilanza privata e i servizi di sicurezza: conoscere il lavoro attraverso chi lo vive”, promosso da EBIVER – Ente Bilaterale Vigilanza Emilia-Romagna – con la presentazione della ricerca realizzata da IRES Emilia-Romagna sul settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali sulle trasformazioni in atto nel comparto e sulle prospettive di sviluppo della sicurezza privata in Italia.

I lavori sono stati introdotti e moderati da Silvia Avanzini, presidente EBIVER, mentre la ricerca è stata presentata da Davide Dazzi, ricercatore IRES Emilia-Romagna.

Nel primo panel sono intervenuti Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Giusy Sferruzza, segretaria nazionale Fisascat CISL, Maria Cristina Urbano, presidente ASSIV, e Marco Stratta, segretario generale ANIVP.

Al secondo panel hanno preso parte Simone Baglioni, professore ordinario di Sociologia all’Università degli Studi di Parma, Paola Bassetti, segretaria nazionale Filcams CGIL, Giuseppe Zimmari, segretario nazionale Uiltucs, e Paolo Raffaelli, delegato regionale per l’Emilia-Romagna di UNIV.

La ricerca EBIVER sul lavoro nel settore

La ricerca, curata da Davide Dazzi e Assunta Ingenito di IRES Emilia-Romagna, ha coinvolto 535 lavoratori e lavoratrici del settore, offrendo una fotografia significativa delle caratteristiche occupazionali e organizzative della vigilanza privata in Emilia-Romagna.

Dai dati emerge un comparto caratterizzato da una forte stabilità occupazionale – oltre il 96% degli intervistati ha un contratto a tempo indeterminato – e da una presenza significativa di operatori impegnati nei servizi di vigilanza privata, che rappresentano circa due terzi delle attività del settore.

L’indagine evidenzia inoltre la complessità organizzativa del lavoro, con una forte presenza di turnazioni e lavoro notturno e con orari che in molti casi superano le quaranta ore settimanali.

Accanto agli aspetti organizzativi, la ricerca mette in luce anche la dimensione identitaria del lavoro nella sicurezza privata: molti operatori riconoscono nel proprio ruolo una funzione di servizio alla collettività, contribuendo alla tutela della sicurezza delle persone, dei beni e delle infrastrutture.

Allo stesso tempo emerge il tema dello scarso riconoscimento sociale e professionale del lavoro svolto nel settore, che, insieme ai salari, ritenuti dalla quasi totalità dei lavoratori inadeguati o gravemente inadeguati, una questione che rappresenta uno degli elementi centrali della riflessione sul futuro del comparto.

Urbano (ASSIV): “La sicurezza privata è una infrastruttura del Paese”

Nel corso del confronto è intervenuta Maria Cristina Urbano, presidente di ASSIV, che ha sottolineato come la sicurezza privata rappresenti oggi una componente essenziale del sistema di sicurezza del Paese.

Il settore contribuisce quotidianamente alla protezione di infrastrutture, imprese, servizi pubblici e luoghi aperti al pubblico, svolgendo una funzione complementare e sussidiaria rispetto al sistema pubblico di sicurezza.

“La sicurezza privata – ha evidenziato la presidente Urbano – non è un comparto accessorio, ma una vera e propria infrastruttura del Paese, che garantisce continuità operativa, prevenzione e tutela in molti ambiti della vita economica e sociale”.

Nel suo intervento la presidente ha richiamato anche alcune criticità strutturali che incidono sulle condizioni di sviluppo del settore, in particolare nel mercato degli appalti.

Quando il prezzo diventa il criterio prevalente di aggiudicazione delle gare, soprattutto nel settore pubblico, lasciando spazio anche ai contratti pirata, il rischio è quello di comprimere i margini delle imprese e ridurre la capacità di negoziare salari più alti, investire in formazione, innovazione tecnologica e qualità dei servizi.

Per questo motivo, secondo ASSIV, il tema delle condizioni di mercato rappresenta oggi uno dei nodi centrali per il futuro della vigilanza privata. Garantire servizi di sicurezza efficaci e professionali, erogati da personale adeguatamente pagato, richiede infatti un sistema di appalti che riconosca i costi reali del servizio e il valore del lavoro.

Bilateralità, dialogo sociale e sviluppo del settore

Nella suo intervento la presidente Urbano ha anche sottolineato il ruolo della bilateralità come strumento di confronto e collaborazione tra imprese e organizzazioni sindacali.

Esperienze come quella di EBIVER dimostrano come il dialogo tra le parti sociali possa contribuire a promuovere iniziative utili per il settore, favorendo la formazione degli operatori, la qualificazione professionale e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

La bilateralità rappresenta infatti uno spazio importante di equilibrio tra le esigenze delle imprese e la tutela del lavoro, contribuendo a rafforzare la qualità complessiva del comparto.

Innovazione e prospettive future

Guardando al futuro, uno dei principali fattori di sviluppo del settore riguarda l’integrazione tra competenze professionali e innovazione tecnologica.

L’evoluzione dei sistemi di videosorveglianza, delle piattaforme di monitoraggio e degli strumenti di analisi dei dati sta trasformando profondamente il modo in cui vengono organizzati i servizi di sicurezza.

In questo scenario, il ruolo dell’operatore della sicurezza assume un contenuto professionale sempre più qualificato, richiedendo competenze tecniche, capacità relazionali e formazione continua.

Parallelamente emerge la necessità di aggiornare il quadro normativo che regola il settore, accompagnando l’evoluzione di un comparto che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel sistema della sicurezza.

Un confronto sul futuro della sicurezza privata

Il convegno promosso da EBIVER ha rappresentato quindi un’occasione importante per avviare una riflessione condivisa sul futuro della vigilanza privata.

Il rafforzamento del settore passa attraverso alcuni elementi chiave:

  • il riconoscimento del valore professionale degli operatori;
  • la sostenibilità economica delle imprese;
  • condizioni di mercato adeguate per garantire salari più alti e servizi di qualità;
  • il dialogo tra istituzioni, imprese e organizzazioni sindacali;
  • l’investimento in formazione e innovazione.

Solo attraverso questo percorso sarà possibile consolidare il ruolo della vigilanza privata come parte integrante del sistema di sicurezza del Paese, valorizzando il contributo che imprese e lavoratori offrono ogni giorno alla tutela della collettività.

La Vigilanza Privata non è un servizio isolato ma parte dei Servizi Integrati – S News

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S. News – Giovanni Di Nitto, Vicepresidente ASSIV e Presidente CDA Securducale Vigilanza, approfondisce in modo sistematico perché la Vigilanza Privata non debba essere vista come un servizio isolato, bensì come parte dei servizi integrati. Evidenzia inoltre che il mercato sta cambiando prospettiva e che il passo successivo è, all’interno della Vigilanza Privata, “farsi promotori di questo cambiamento” e, a tal fine, indica “3 mosse concrete”.

Buona lettura!

LA VIGILANZA PRIVATA NON È UN SERVIZIO ISOLATO: COME ENTRA NEI SERVIZI INTEGRATI E PERCHÉ IL SETTORE DEVE CAMBIARE PASSO

a cura di Giovanni Di Nitto

Quando parliamo di sicurezza, il pensiero corre subito alla prevenzione di intrusioni, furti, atti vandalici o eventi critici. Ma in molti contesti reali – trasporti, infrastrutture, sanità, siti industriali, luoghi ad alta affluenza, porti, aeroporti, stazioni – la sicurezza è qualcosa di più integrato: è la capacità di far funzionare un servizio senza interruzioni, garantendo ordine, regole chiare, tempi di risposta rapidi e procedure che si attivano correttamente quando serve. In altre parole, la sicurezza non tutela solo “da qualcosa”, ma tutela anche “per qualcosa”: per la continuità, la qualità e l’affidabilità del servizio. Un varco bloccato o un allarme gestito male diventano rapidamente un problema operativo.

All’interno di questa cornice, la Vigilanza Privata ha un ruolo decisivo, ma spesso rimane intrappolata in una percezione riduttiva: un servizio a sé, separato, misurato soprattutto in presenza e ore/uomo. La regolamentazione incide, ma l’isolamento dipende anche da come progettiamo i servizi, capitolati, processi e funzioni operative che non dialogano.

“Servizi Integrati”: cosa significa davvero? E perché il concetto di Servizi Integrati riguarda anche la Vigilanza?

Parlare di “facility” o, più in generale, di servizi integrati non significa parlare soltanto di edifici. Significa coordinare attività diverse che supportano un servizio principale: manutenzioni, pulizie, antincendio, gestione accessi e flussi, accoglienza, gestione segnalazioni e interventi, controllo del decoro. Questo vale ovunque: in un aeroporto, in un porto, in una stazione, lungo una rete di trasporto, in un impianto produttivo, in un ospedale, in un campus, in un grande evento.

La differenza tra una semplice “somma di servizi” e una gestione integrata sta nel modo in cui questi servizi lavorano: regole comuni, responsabilità chiare, canali di comunicazione condivisi, obiettivi misurabili. L’integrazione vera si vede quando un’anomalia rilevata sul campo non resta un fatto isolato, ma diventa un’azione: segnalazione, presa in carico, intervento, ripristino, tracciabilità. È un tema di regia e di processo, non solo di contratti.

Perché la vigilanza privata è ancora percepita come verticale e separata

La vigilanza privata è regolata e questo, di per sé, non è un problema: è una tutela per tutti. Il punto è che, nella pratica, regolamentazione e abitudine portano spesso a trattare la security come un “blocco separato”. Nei capitolati e nei linguaggi quotidiani, sicurezza e altri servizi vengono distinti con confini rigidi: “la vigilanza fa vigilanza”, “la manutenzione fa manutenzione”, “il cleaning fa cleaning”.

Quando questa divisione diventa un silos, succede una cosa: la presenza della guardia giurata viene valutata solo per ciò che fa in senso stretto (controllo, ronda, presidio, accessi), mentre non viene valorizzato ciò che potrebbe abilitare per l’intero contesto operativo. In quel momento la vigilanza diventa un costo “a ore”, isolato, e perde la possibilità di contribuire alla qualità complessiva.

Qualche segnale di cambiamento, però, inizia ad emergere. Negli ultimi tempi si osservano bandi di gara pubblici in cui la componente security è collegata anche alla manutenzione degli impianti d’allarme. È un passo ancora piccolo, perché l’impianto d’allarme rientra già nella “sicurezza tecnologica”. Ma è un passaggio culturalmente rilevante: nel sentire comune l’impianto – anche l’impianto d’allarme – è spesso percepito come “lavoro da elettricista”, non come responsabilità naturale di un istituto di vigilanza. Il messaggio è che sicurezza significa anche affidabilità delle tecnologie.

Integrazione non è commistione: ruoli diversi, regia comune

Integrare non significa confondere ruoli o far fare alla vigilanza privata attività che non le competono. Ogni funzione mantiene il suo perimetro: manutentori, addetti alle pulizie, antincendio, accoglienza hanno competenze specifiche che non vanno sovrapposte. L’integrazione riguarda la regia: definire chi osserva, chi segnala, a chi, con quali tempi ed evidenze, e come si attiva la catena di risposta.

In molti contesti complessi, la vigilanza privata è il servizio più continuo, spesso presente anche quando altri servizi non lo sono. Per questo può diventare l’anello che garantisce continuità: intercetta anomalie, mette in sicurezza un’area, attiva escalation, facilita l’intervento degli specialisti competenti.

Il salto di qualità, quindi, è culturale: smettere di considerare la presenza del vigilante come un “costo fisso per la sicurezza” e iniziare a vederla come un’opportunità. Un presidio intelligente, capace di interagire con più funzioni, rilevare criticità trasversali, attivare escalation e contribuire alla continuità operativa.

Per arrivarci serve una figura nuova: la guardia evoluta, che non rinuncia alla sua identità, ma acquisisce competenze di base su emergenze/antincendio, impianti, ambiente, cleaning e protocolli. Non solo presiede: vede, segnala, supporta e contribuisce al funzionamento quotidiano in un’ottica di facility intelligence. È questo il paradigma: non più un’isola operativa, ma un nodo attivo e interconnesso nell’ecosistema operativo.

Il valore per il mercato security: uscire dall’isolamento e crescere come industria di servizi

Questo cambio di prospettiva crea valore per l’intero mercato della sicurezza privata. Oggi il settore rischia di restare intrappolato nella logica delle ore/uomo, che porta inevitabilmente a competere sul prezzo, più che sulla qualità. È una trappola perché sulla sola presenza fisica è sempre più difficile generare margini: la presenza è necessaria, ma se rimane “misurata a ore” diventa un costo rigido. L’evoluzione è la condizione per spostare la security verso risultati misurabili.

Uscire dall’isolamento significa anche migliorare l’interlocuzione con i committenti, chiarendo dove si costruisce davvero la qualità: progettazione del presidio sul rischio reale, procedure ed escalation, lettura del contesto, formazione, uso consapevole della tecnologia, tracciabilità delle azioni. Se non sappiamo misurare e raccontare questi elementi, il cliente continuerà a comprare “ore”, e non risultati. In pratica significa passare da KPI di input (ore, presidi) a KPI di esito (tempi di risposta, riduzione disservizi, qualità delle segnalazioni).

Per questo l’evoluzione non può riguardare solo la guardia giurata o l’operatore sul campo: deve coinvolgere tutta la struttura dell’Istituto. Servono centrale operativa, responsabili di commessa, formazione, procedure, strumenti e cultura manageriale orientati al risultato. In sintesi: meno “ore”, più “governo del rischio” e continuità. Il percorso può sembrare lungo, ma i segnali sono chiari: committenti pubblici e soprattutto privati stanno maturando una domanda di maggiore qualità, chiedendo servizi più misurabili, più affidabili e più integrati.

Formazione: la leva decisiva, da “guardia” a “operatore di servizi”

Il salto non avviene con una riga in un capitolato: avviene con la formazione. Non per trasformare la guardia giurata in un manutentore o in un addetto alle pulizie, ma per darle competenze di base: riconoscere criticità, usare procedure condivise e attivare rapidamente gli interlocutori corretti.

La formazione che abilita il presidio multifunzionale ha due componenti. La prima è culturale e comportamentale: collaborazione, gestione del pubblico, consapevolezza del contesto, capacità di comunicare in modo chiaro. La seconda è pratica: basi di emergenze e antincendio, lettura delle anomalie più frequenti, decoro e igiene come indicatori operativi, gestione corretta delle segnalazioni e delle consegne.

Tecnologia e intelligenza artificiale: risposta realistica alla carenza di personale

C’è poi un fattore che rende questa evoluzione necessaria: la carenza di personale, in molte aree, è ormai strutturale. In questo scenario, aumentare la produttività e l’efficacia del presidio richiede un supporto tecnologico sempre più forte: strumenti per gestire accessi, allarmi e segnalazioni e piattaforme (anche su smartphone) per tracciare eventi e interventi.

L’intelligenza artificiale può aiutare a ridurre i falsi allarmi e dare priorità agli eventi (ad esempio nell’analisi video o nella classificazione degli alert), alleggerendo il carico operativo. Ma qui vale una regola: tecnologia avanzata senza formazione produce frustrazione; tecnologia avanzata con operatori formati produce valore. L’obiettivo è liberare tempo operativo per attività a maggior valore: presidio, relazione con l’utenza e gestione delle emergenze.

Cosa deve fare il settore: tre mosse concrete per rendere possibile il cambiamento

Se vogliamo che questa trasformazione sia reale, il settore deve aiutarsi da solo. Gli istituti di vigilanza possono fare almeno tre cose concrete.

Primo: investire in una formazione strutturata e continua, non episodica, con aggiornamenti, esercitazioni e valutazioni.

Secondo: accelerare sull’adozione di tecnologie interoperabili e semplici da usare, per ridurre dispersione e rendere tracciabili segnalazioni, allarmi e interventi.

Terzo: fare cultura di mercato e vendere la vigilanza non solo come “presidio”, ma come funzione che crea continuità e qualità del complessivo servizio di integrated facility management.

In conclusione, la vigilanza privata continuerà ad avere una specificità regolata, ed è giusto così. Ma può smettere di essere isolata. I segnali iniziali, come i bandi che avvicinano security e manutenzione degli impianti d’allarme, indicano che il mercato sta cambiando prospettiva. Il passo successivo è farsi promotori di questo cambiamento con formazione, tecnologia (inclusa l’intelligenza artificiale) e standard operativi chiari.
Così la sicurezza non perde identità: la rafforza, diventando parte riconosciuta dei servizi integrati e della continuità del servizio.

Giovanni Di Nitto. Vicepresidente ASSIV – Presidente CDA Securducale Vigilanza

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ICMQ: Corso Tecniche di intelligence applicate alla sicurezza nelle trasferte – inizio corso 22 aprile 2026

In un mondo sempre più complesso e interconnesso, il livello di resilienza di un’azienda si misura anche attraverso la capacità di proteggere il proprio personale. Ogni trasferta di lavoro, nazionale o internazionale, espone i dipendenti a un ventaglio di rischi – sanitari, criminali, politici, sociali e informatici – che non possono essere ignorati.   Questo corso intensivo supera l’approccio tradizionale alla sicurezza, ponendo al centro l’Open Source Intelligence (OSINT) come strumento strategico fondamentale.  ICMQ in collaborazione con Scuola Internazionale Etica & Sicurezza Milano – L’Aquila, ha organizzato un percorso formativo dedicato alla gestione del rischio nelle trasferte internazionali. E’ possibile seguire l’intero percorso o partecipare ad un singolo modulo.

OBIETTIVI

L’obiettivo è dotare ogni viaggiatore degli strumenti analitici per gestire proattivamente la propria sicurezza, in linea con i principi di diligenza del “Duty of Care” e dello standard internazionale UNI ISO 31030.

PROGRAMMA

Il corso, della durata di 4ore, si svolge dalle 9.00 alle 13.00, costituisce il Modulo B del percorso formativo di Travel Risk.

•L’approccio OSINT-Driven alla Travel Security
• Il cuore dell’OSINT: Metodologie e strumenti per l’analisi della destinazione 
• Dall’Intelligence all’azione: Utilizzare l’OSINT per la pianificazione e la mitigazione dei rischi
• OSINT sul campo e gestione delle emergenze
• Checklist operativa finale, Q&A e Conclusioni 

QUOTA

Clienti ICMQ          250 Euro + IVA

Altri:                       300 Euro + IVA

Per tutti i professionisti che si iscriveranno a due o più corsi del percorso di Travel Risk, verrà applicata la tariffa PROMO PIU’ (si veda la locandina allegata)

Maggiori informazioni e scheda di iscrizione al seguente link