Ordinanza Ministero della Salute: proroga dell’obbligo delle mascherine fino al 10 febbraio

ORDINANZA Ministero della Salute 31 gennaio 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Covid 19, nuove norme su scuola e green pass

COVID-19, NORME SU FREQUENZA SCOLASTICA E GREEN PASS 

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (decreto-legge) 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. 

In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia. 

Scuola 

Nelle scuole per l’infanzia  

  1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza; 
  2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni. 

Nella scuola primaria  

  1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;  
  2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

  1. con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; 
  2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. 

Green Pass 

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.  

Circolazione stranieri in Italia 

A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone. 

Meno limitazioni ai vaccinati 

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. 

Fonte: governo.it

Istat: stima preliminare del PIL (IV trim. 2021)

Istat: stima preliminare del PIL (IV trim. 2021)

Nel quarto trimestre del 2021 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 6,4% in termini tendenziali.

Il quarto trimestre del 2021 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al quarto trimestre del 2020.

La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e di un aumento sia in quello dell’industria, sia in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.

Nel 2021 il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato del 6,5% rispetto al 2020 (nel 2021 vi è stato lo stesso numero di giornate lavorative del 2020). Si sottolinea che i risultati dei conti nazionali annuali per il 2021 saranno diffusi il prossimo 1 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 4 marzo.

La variazione acquisita per il 2022 è pari a +2,4%.

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Il mercato del lavoro in Italia a dicembre 2021

Istat: occupati e disoccupati (dicembre 2021)

A dicembre 2021, rispetto al mese precedente, la sostanziale stabilità degli occupati e degli inattivi si associa alla diminuzione dei disoccupati.

La stabilità dell’occupazione è sintesi della crescita del numero di occupati tra le donne, i dipendenti a termine e le persone con meno di 50 anni d’età e del calo tra gli uomini, gli autonomi e gli ultra 50enni. Il tasso di occupazione è stabile 59,0%.

La diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-1,3%, pari a -29mila unità rispetto a novembre) si osserva tra le donne e per tutte le classi d’età, con l’unica eccezione dei 35-49enni. Il tasso di disoccupazione scende al 9,0% nel complesso (-0,1 punti) e al 26,8% tra i giovani (-0,7 punti).

Anche la sostanziale stabilità del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni è frutto della crescita osservata per uomini e ultra 50enni e della diminuzione tra donne e individui con meno di 50 anni di età. Il tasso di inattività è stabile al 35,1%.

Confrontando il trimestre ottobre-dicembre 2021 con quello precedente (luglio-settembre), si osserva un livello di occupazione più elevato dello 0,3%, con un aumento di 70mila occupati.

La crescita dell’occupazione registrata nel confronto trimestrale si associa alla stabilità del numero di persone in cerca di occupazione e alla diminuzione di quello degli inattivi (-1,3%, pari a -178mila unità).

Il numero di occupati a dicembre 2021 è superiore a quello di dicembre 2020 del 2,4% (+540mila unità). Solo per i lavoratori tra i 35 e i 49 anni si osserva stabilità, ma per effetto della componente demografica. Il tasso di occupazione – in aumento di 1,9 punti percentuali – sale infatti per tutte le classi di età.

Rispetto a dicembre 2020, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-7,6%, pari a -184mila unità), sia l’ammontare degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-4,7%, pari a -653mila).

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Fonte: ISTAT

COVID-19: misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici

COVID-19: misure urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (cosiddetto “Decreto Sostegni Ter”).

Il provvedimento interviene a sostegno delle imprese e dell’economia in relazione all’emergenza da COVID-19. Si riportano, di seguito, le principali misure:

• rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, con 20 milioni di euro per l’anno 2022, destinato alle attività che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate con l’art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 (art. 1);

• istituzione nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico del Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto in favore delle imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, identificate con i codici ATECO elencati dal Decreto (art. 2);

• incremento di 20 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (di cui all’art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021) da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (art. 3);

• incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo Unico Nazionale Turismo di cui all’art. 1, comma 366, della Legge di Bilancio 2022 (art. 4, comma 1);

• esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali (di cui all’art. 7 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020), con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione (art. 4, comma 2);

• estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 del credito di imposta previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati (art. 5);

• esonero dal pagamento della contribuzione addizionale in materia di trattamenti di integrazione salariale (di cui agli artt. 5 e 29, comma 8, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in favore dei datori di lavoro dei settori individuati con i codici ATECO nell’Allegato I al Decreto, che – dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 – sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 7);

• proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022 (art. 22).

Il Decreto dispone, inoltre, importanti misure a sostegno del settore della cultura (art. 8), in materia di sport (art. 9), con riferimento al Piano di transizione 4.0 (art. 10), più alcune modifiche all’articolato del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (art. 23).

Per maggiori dettagli, consulta il Decreto.

Intervista al Dott. Stefano Manfredi (Istituto Nazionale dei Tumori di Milano) sulla sicurezza sanitaria

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Intervista al Dott. Stefano Manfredi (Istituto Nazionale dei Tumori di Milano*) sulla sicurezza sanitaria

Dopo la partecipazione alla Tavola Rotonda di ASSIV “Sanità in Sicurezza” a Fiera Milano, abbiamo incontrato il dott. Stefano Manfredi per approfondire ulteriormente le criticità e le possibili soluzioni di Safety & Security nel mondo della sanità.

* Attualmente il dott. Stefano Manfredi ricopre la carica di Direttore Generale del San Matteo di Pavia

Inps: proroga delle misure agevolative volte all’assunzioni di giovani e donne nonché al mantenimento dell’occupazione nel Mezzogiorno

Inps: proroga delle misure agevolative volte all’assunzioni di giovani e donne nonchè al mantenimento dell’occupazione nel Mezzogiorno

Messaggio INPS n. 403 del 26 gennaio 2022: Proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero
per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha, tra l’altro, disciplinato speciali misure agevolative volte all’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (articolo 1, commi da 10 a 15) e di donne svantaggiate (articolo 1, commi da 16 a 19), nonché al mantenimento dell’occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi da 161 a 168).

I suddetti esoneri, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 14, 18, 164 e 165 della legge n. 178/2020, sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d.Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione; pertanto, essi sono soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In conformità a quanto illustrato, le Autorità italiane hanno notificato le misure in trattazione alla Commissione europea, la quale ha autorizzato:

– la decontribuzione di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, con la decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

– l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;

– l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, con il presente messaggio si comunica che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Si precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori[1].

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.

Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) si precisa che, anche per la Decontribuzione Sud, come già indicato per l’esonero giovani e per l’esonero donne, dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).

Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, si precisa che, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2021, n. 402.

Si rinvia alle disposizioni già emanate dall’Istituto con riferimento alle modalità di fruizione delle misure in oggetto.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Fonte: INPS

Banca d’Italia: on line il primo bollettino economico del 2022

Banca d’Italia: on line il primo bollettino economico del 2022

La ripresa economica prosegue con andamenti differenziati fra paesi

Alla fine dello scorso anno la ripresa si è rafforzata negli Stati Uniti e in altri paesi avanzati, mentre nell’area dell’euro il prodotto ha decisamente decelerato. La recrudescenza della pandemia e le strozzature dal lato dell’offerta pongono rischi al ribasso per la crescita. L’inflazione è ulteriormente aumentata quasi ovunque; nell’area dell’euro è al massimo dall’avvio dell’Unione monetaria, a causa degli eccezionali rincari energetici; le previsioni dell’Eurosistema indicano un graduale rientro delle pressioni inflazionistiche nel corso dell’anno.

La politica monetaria della BCE resta espansiva; gli acquisti di titoli si ridurranno gradualmente

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ritiene che i progressi della ripresa economica e verso il conseguimento dell’obiettivo di inflazione nel medio termine consentano una graduale riduzione del ritmo degli acquisti di attività finanziarie. L’orientamento della politica monetaria resterà espansivo e la sua conduzione flessibile e aperta a diverse opzioni in relazione all’evoluzione del quadro macroeconomico.

In Italia la crescita ha rallentato; l’inflazione risente dei rincari energetici

Sulla base dei modelli della Banca d’Italia, nel quarto trimestre del 2021 il PIL avrebbe registrato una crescita attorno al mezzo punto percentuale, in rallentamento rispetto ai due trimestri precedenti, caratterizzati da una forte espansione dell’attività. È proseguito il recupero dell’occupazione. Le condizioni di offerta del credito restano distese; la qualità degli attivi bancari si mantiene elevata. L’inflazione è salita, sospinta dalle quotazioni dell’energia; al netto delle componenti volatili resta moderata. Gli aumenti dei costi di produzione si sono trasmessi finora in misura modesta sui prezzi al dettaglio.

La manovra di bilancio prevede interventi espansivi per il triennio 2022-24

Secondo le informazioni preliminari disponibili, nel 2021 l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche sarebbe sceso sia rispetto all’anno precedente sia rispetto alle ultime stime del governo; anche il rapporto tra il debito e il prodotto avrebbe registrato una dinamica più favorevole delle attese. La manovra di bilancio per il triennio 2022-24 è espansiva.

La crescita del PIL proseguirà nei prossimi tre anni; l’inflazione nel medio termine si ridurrà

Nel Bollettino si presentano le proiezioni macroeconomiche per l’Italia per il triennio 2022-24. Il PIL recupererebbe intorno alla metà di quest’anno i livelli precedenti la pandemia. In media d’anno il prodotto aumenterebbe del 3,8 per cento nel 2022 e a ritmi più bassi nel biennio successivo. I prezzi al consumo salirebbero del 3,5 per cento quest’anno per i rincari dei beni energetici, che tuttavia si attenuerebbero gradualmente esaurendosi verso la fine dell’anno; l’inflazione si attesterebbe su valori moderati nel biennio successivo. L’incertezza sulle proiezioni è elevata. Nel breve termine è connessa con l’evoluzione delle condizioni sanitarie e con le tensioni sul lato dell’offerta. Nel medio termine, le proiezioni rimangono condizionate alla piena attuazione dei programmi di spesa inclusi nella manovra di bilancio e alla realizzazione completa e tempestiva degli interventi previsti dal PNRR.

Bollettino Economico n. 1 – 2022

Fonte: Banca d’Italia

Il mobility manager e il piano degli spostamenti casa lavoro

Il mobility manager e il piano degli spostamenti casa lavoro

di Davide Biasco

Una nuova figura professionale è chiamata a contribuire in modo utile e significativo alla svolta sostenibile delle aziende: il mobility manager. La normativa, il piano degli spostamenti casa lavoro, gli strumenti operativi e le competenze.

Fonte: Punto Sicuro

Incentivi occupazionali 2022: quali opportunità per le imprese?

Incentivi occupazionali 2022: quali opportunità per le imprese?

di Francesco Lombardo (ADAPT)

Quali sono gli incentivi occupazionali disponibili per le imprese nel 2022?
 
La legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021 n. 234) non ha introdotto incentivi occupazionali generalizzati, al pari degli anni precedenti; diversamente, per quest’anno il legislatore si è limitato a stanziare delle risorse per alcune tipologie di incentivi occupazionali già vigenti.
 
In particolare, è stato esteso l’incentivo all’occupazione giovanile (di cui all’art. 1 co. 10 dell’art. 1 della legge n. 178/2020), ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati (di qualsiasi età) provenienti da imprese in crisi, per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il MISE (art. 1 comma 119).
 
Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS ricompreso nel nuovo accordo di transizione occupazionale, invece, è destinato un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore (art. 1 comma 243 e ss.).
 
In via sperimentale, per l’anno 2022, vengono ridotti del 50 % i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità (art. 1, comma 137).
 
Viene, poi, riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico delle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022 (art. 1 commi 253-254).
 
Inoltre, è stato confermato lo sgravio contributivo al 100% per i contratti di apprendistato di primo livello per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti (art. 1 comma 645).
 
Nonché, per tutto il 2022, resta disponibile anche per il 2022, l’incentivo all’occupazione giovanile (di cui all’art. 1 co. 10 dell’art. 1 della legge n. 178/2020). Altresì, fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire dell’incentivo alle assunzioni di donne (di cui ai commi 16-19 dell’art. 1 della legge n. 178/2020).
 
Infine, è ancora utilizzabile l’esonero contributivo per l’occupazione in aree svantaggiate, c.d. decontribuzione sud (di cui ai commi 161-168 della legge n. 178/2020), che non ha natura di incentivo all’assunzione (per eventuali cumulabilità v. circolare INPS 22 febbraio 2021 n. 33), mirante ad aumentare l’occupazione in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia. L’esonero in questione, graduale nel tempo, è pari: al 30% dei complessivi contributi previdenziali, fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2026 e 2027; al 10% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2028 e 2029.
 
Alla luce del quadro appena delineato, per effettuare una scelta ponderata non si deve operare una reductio ad unum, incentrata meramente sul risparmio relativo al costo del lavoro ma occorre confrontare i diversi strumenti che l’ordinamento offre sulla base di differenti criteri.
 
Volendo riferirsi alle ipotesi agevolative per assunzioni destinate a tutti i datori di lavoro di qualunque territorio, è qui utile confrontare gli incentivi all’assunzione di giovani e di donne con l’apprendistato professionalizzante.

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Fonte: Bollettino Adapt 24 gennaio 2022, n. 3