Certificazioni esenzioni vaccinazione anti Covid-19: ora vanno acquisite in formato digitale

Certificazioni esenzioni vaccinazione anti Covid-19: ora vanno acquisite in formato digitale

Ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2022 le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 sono emesse, dal 7 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le Certificazioni verdi COVID-19 (“Green Pass”) e avranno validità sul solo territorio nazionale.

Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi COVID-19. Fino al 27 febbraio sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19.

L’attestazione di esenzione con il codice CUEV, che genera la certificazione di esenzione con il QR code, è rilasciata, a titolo gratuito e su richiesta dell’assistito, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, da medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e dai medici USMAF o medici SASN operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Alla certificazione è associato un codice univoco di esenzione dalla vaccinazione (CUEV) attraverso cui si potrà scaricare la certificazione di esenzione digitale con il QR code. Verrà inoltre inviato, via SMS o email, ai recapiti indicati dall’assistito, un codice AUTHCODE, che può essere utilizzato in alternativa al codice CUEV per scaricare la certificazione attraverso gli stessi canali attualmente utilizzati per ottenere il Green Pass.

La APP verificaC19 è già predisposta per il loro riconoscimento in piena sicurezza. Si tutela in questo modo il diritto alla privacy dei cittadini esenti e si rendono più rapide le operazioni di verifica.

Hanno diritto al certificato di esenzione tutti coloro che, per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, non possono essere vaccinati o per cui la vaccinazione debba essere differita.

La validità delle certificazioni di esenzione dipende dalla specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio ed è indicata nella certificazione stessa. In caso di sopravvenuta positività a SARS-CoV-2 anche le certificazioni di esenzione sono revocate e poi riattivate automaticamente con la guarigione.

Fonte: Ministero della Salute

Covid-19, in media per ogni contagiato un mese di assenza dal posto di lavoro

INAIL – Covid-19, in media per ogni contagiato un mese di assenza dal posto di lavoro

Il 23esimo report della Consulenza statistico attuariale Inail, pubblicato oggi insieme alle schede regionali aggiornate, per la prima volta riporta anche il dato delle infezioni di origine professionale riconosciute e indennizzate dall’Istituto dall’inizio della pandemia alla data del 31 dicembre 2021

I contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 31 dicembre sono 191.046, pari a un sesto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e al 3,1% del complesso dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Rispetto ai 185.633 contagi del monitoraggio di fine novembre, i casi in più sono 5.413 (+2,9%), di cui 4.490 riferiti a dicembre, 613 a novembre e 60 a ottobre scorsi, mentre gli altri 250 casi sono per il 62,4% riferiti agli altri mesi del 2021 e il restante 37,6% al 2020. Il consolidamento dei dati, infatti, permette di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni e nei mesi precedenti.

Nel 2021 i casi mortali in calo del 57,2% rispetto al 2020. Come rilevato dal 23esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, nel 2021 i casi di contagio denunciati all’Istituto, benché non consolidati, sono diminuiti del 71,3% rispetto all’anno precedente, mentre il calo dei casi mortali è stato del 57,2%. Nel dettaglio, i decessi sul lavoro da nuovo Coronavirus segnalati all’Istituto dall’inizio della pandemia sono 811, pari a un quarto degli infortuni sul lavoro con esito mortale denunciati da gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,6% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da Covid-19 comunicati dall’Iss alla stessa data. Rispetto ai 797 rilevati dal monitoraggio mensile precedente, i casi mortali sono 14 in più, di cui solo uno avvenuto a dicembre e i restanti 13 riconducibili ai mesi precedenti (otto avvenuti nel 2021 e cinque nel 2020).

Più di un terzo dei decessi è concentrato nel Nord-Ovest. La netta maggioranza dei decessi riguarda gli uomini (82,5%) e i lavoratori nelle fasce di età 50-64 anni (71,0%), over 64 anni (18,6%) e 35-49 anni (9,8%), mentre tra gli under 35 si registra solo lo 0,6% dei morti. I lavoratori stranieri sono il 9,6% del totale, con le comunità peruviana (15,4% dei decessi occorsi agli stranieri), albanese (11,5%) e rumena (7,7%) ai primi tre posti. Oltre un quarto delle morti (25,8%) è avvenuto tra il personale sanitario e socio-assistenziale. A livello territoriale, più di un terzo dei casi mortali è concentrato nel Nord-Ovest (36,1%), seguito da Sud (26,1%), Centro (18,1%), Nord-Est (12,9%) e Isole (6,8%). Le province che contano più decessi da inizio pandemia sono quelle di Napoli (8,0%), Roma (7,8%), Milano (6,5%), Bergamo (6,3%), Torino (4,1%), Brescia (3,9%), Cremona e Genova (2,3% ciascuna), Bari, Caserta e Palermo (2,1% ciascuna), Parma e Salerno (2,0% ciascuna).

La quota femminile è pari al 68,3%. Prendendo in considerazione tutti i contagi sul lavoro, il rapporto tra i generi si inverte. La quota delle lavoratrici contagiate sul totale dei casi denunciati, infatti, è pari al 68,3%. La componente femminile, in particolare, supera quella maschile in tutte le regioni, a eccezione della Calabria, della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne sul complesso delle infezioni di origine professionale è pari, rispettivamente, al 49,1%, al 46,1% e al 44,4%. Il dettaglio per classe di età mostra come il 42,3% del totale delle denunce riguardi la classe 50-64 anni, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,6%), under 35 anni (19,2%) e over 64 anni (1,9%).

L’83% di tutte le denunce è stato riconosciuto positivamente. Per la prima volta il report della Csa riporta anche il dato delle infezioni di origine professionale riconosciute e indennizzate dall’Inail dall’inizio della pandemia. Al 31 dicembre 2021, l’83% di tutte le denunce è stato riconosciuto positivamente, generando nel 96% dei casi un indennizzo. Per i decessi, invece, la percentuale di riconoscimento si attesta provvisoriamente al 63%. Il 99% degli indennizzi sono inabilità temporanee, con le menomazioni permanenti pari allo 0,7% e le rendite a superstiti per casi mortali allo 0,3%. L’inabilità temporanea riconosciuta per ogni tipo di indennizzo ha raggiunto complessivamente quasi quattro milioni di giornate, con un numero medio di giorni di assenza dal lavoro, compresi i tre di franchigia, pari a 30. L’assenza media dal posto di lavoro di un infortunato da Covid-19 è dunque di un mese.

Fonte: INAIL

Istat: l’andamento dell’economia italiana a gennaio 2022

Istat: l’andamento dell’economia italiana a gennaio 2022

La fase di ripresa dell’economia mondiale è caratterizzata da minore dinamismo ed elevata e diffusa inflazione.

Nel quarto trimestre 2021, il Pil italiano ha segnato un’ulteriore incremento a sintesi di un aumento del valore aggiunto dell’industria e dei servizi. Dal lato della domanda, si segnala il contributo negativo della componente estera netta.

La crescita acquisita per il 2022 è pari al 2,4%.

A dicembre, il mercato del lavoro ha evidenziato segnali di stabilizzazione. I tassi di occupazione e inattività sono rimasti sui valori del mese precedente, mentre si è ridotto marginalmente quello di disoccupazione. Dal lato delle imprese permangono difficoltà nel reperire lavoratori con competenze adeguate.

A gennaio, l’inflazione ha mostrato una ulteriore crescita. Il valore acquisito per l’anno corrente è +3,4%. Il differenziale con l’area dell’euro è diventato positivo.

Il calo di fiducia di famiglie e imprese riflette il peggioramento delle attese sulla situazione economica e i giudizi negativi degli operatori nei servizi di mercato e, in misura decisamente più contenuta, nella manifattura. Al contrario, le imprese del settore delle costruzioni hanno mantenuto un orientamento favorevole.

Questi segnali potrebbero configurare un ulteriore rallentamento dell’attività nei prossimi mesi.

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Fonte: ISTAT

Ministero del Lavoro: il gruppo di studio “Lavoro agile” presenta la relazione conclusiva

Ministero del Lavoro: il gruppo di studio “Lavoro agile” presenta la relazione conclusiva

È disponibile online la relazione del Gruppo di studio “Lavoro agile”, istituito dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, lo scorso 13 aprile 2021, con la firma del Decreto ministeriale n. 87, per “analizzare gli effetti dello svolgimento dell’attività di lavoro in modalità di agile, in vista della prospettazione di soluzione alle criticità riscontrate nell’ambito delle dinamiche lavorative, sia riguardo al settore privato che della pubblica amministrazione”.

L’istituzione del Gruppo ha tratto origine dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che, si legge nella premessa alla relazione, “ha determinato un eccezionale fenomeno di riorganizzazione del lavoro, che ha avuto, fra i suoi tratti qualificanti, il ricorso massiccio alla modalità agile di esecuzione della prestazione. Pur con caratteristiche differenti, in funzione dei diversi settori produttivi (quali, ad esempio, servizi o manifattura, terziario o filiera agro-alimentare, lavoro privato o lavoro pubblico), il lavoro agile ha coinvolto una platea di lavoratori e di lavoratrici che si colloca fra i 5 e gli 8 milioni“.

La relazione è il frutto dell’intenso confronto avviato con le parti sociali per giungere “a un Protocollo congiunto al fine di individuare punti di convergenza sulle questioni più spinose e non regolate in modo efficace dalla legge”.

Il Protocollo che è scaturito, ricordano i componenti del Gruppo di lavoro, “ha tenuto ben in conto le esigenze evidenziate dalle Parti sociali, cercando di fare sintesi tra le diverse posizioni, talvolta non proprio coincidenti” e “rappresenta, in Europa, una delle prime ipotesi di regolazione condivisa con le parti sociali, differentemente da altri Paesi, come, ad esempio, il Portogallo”.

Infatti, la strada intrapresa dal ministro Orlando, conclude la relazione, “è stata quella del dialogo sociale, anche per favorire lo sviluppo di un moderno sistema di relazioni industriali. In questa prospettiva, il Protocollo ben può rappresentare un testo fondamentale per la disciplina del lavoro agile“.

Leggi il testo completo della relazione del Gruppo di studio Lavoro agile e del Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Ministero della Salute: fino al 31 marzo obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso

Ministero della Salute: fino al 31 marzo obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso

È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private fino al 31 marzo 2022

Ordinanza 8 febbraio 2022

Fonte: Ministero della Salute

Inps: Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Messaggio 8 febbraio 2022, n. 606: Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 sono state illustrate le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e sono stati indicati i termini per la trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalle richiamate disposizioni di legge.

Facendo seguito a quanto indicato nel paragrafo 8 della menzionata circolare, a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande si comunica che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio.

In relazione a segnalazioni pervenute da parte di associazioni di categoria datoriale e dai consulenti del lavoro, riguardo agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, richiamando le istruzioni operative fornite con il messaggio n. 3777 del 18 ottobre 2019, si conferma che non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato articolo 14, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo articolo 14 sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del decreto ministeriale n. 95442/2016.

Fonte: INPS

Istat: Situazione e prospettive delle imprese dopo l’emergenza sanitaria Covid 19

Istat: Situazione e prospettive delle imprese dopo l’emergenza sanitaria Covid 19

In chiusura d’anno il sistema delle imprese recupera solidità

Oltre l’80% delle imprese, che rappresentano più del 90% del valore aggiunto, prevedono di trovarsi in una situazione di completa (41,3%) o parziale (39,5%) solidità entro la prima metà del 2022. Poco più del 3% si giudica invece gravemente a rischio.

Il 9,4% delle imprese ha aumentato il personale nella seconda metà del 2021 mentre un altro 12,1% sta assumendo. Ma tra queste quasi i due terzi segnalano difficoltà a reperire le competenze necessarie.

Per quasi un quarto delle imprese i fattori di rischio per la crescita sono l’indebolimento della domanda e gli ostacoli nell’acquisire gli input produttivi.

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Fonte: ISTAT

Ordinanza Ministero della Salute 4 febbraio 2022: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana in zona gialla

Ordinanza Ministero della Salute 4 gennaio 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana

Confindustria: il caro energia colpisce la produzione a dicembre (-0,7%) ma soprattutto a gennaio (-1,3%)

Confindustria: il caro energia colpisce la produzione a dicembre (-0,7%) ma soprattutto a gennaio (-1,3%)

La produzione industriale italiana è stimata in forte caduta a gennaio, -1,3%, dopo -0,7% a dicembre. La contrazione è dovuta al caro-energia (elettricità +450% a dicembre 2021 su gennaio 2021) e al rincaro delle altre commodity che comprimono i margini delle imprese e, in diversi casi, stanno rendendo non più conveniente produrre. A questo si sommano le persistenti strozzature lungo le catene globali del valore. Tale dinamica mette a serio rischio il percorso di risalita del PIL avviato lo scorso anno.

Come sta andando la produzione industriale in Italia

L’indagine rapida del CSC rileva un forte calo della produzione industriale in gennaio (-1,3%), che segue la flessione di -0,7% in dicembre. Con queste stime nel 4° trimestre del 2021 si registrerebbe un aumento di appena +0,5% sul 3°, con una variazione acquisita nel 1° trimestre 2022 di -1,1%. Gli ordini in volume aumentano in gennaio dello 0,3%, in rallentamento rispetto all’incremento di dicembre sul mese precedente (+0,5%).

L’inversione di tendenza della dinamica dell’attività industriale è coerente con l’andamento dei principali indicatori congiunturali che negli ultimi mesi hanno segnalato un’attenuazione della favorevole performance economica. L’affievolirsi della fiducia delle imprese manifatturiere, in particolare il calo delle attese produttive, riflette principalmente l’acuirsi degli ostacoli alla produzione che, nel 4° trimestre, hanno penalizzato enormemente l’attività economica. L’insufficienza di materiali e la scarsità di manodopera hanno toccato i valori massimi degli ultimi dieci anni. Significativi anche gli aumenti senza precedenti dei costi di esportazione e dei tempi di consegna.

Il perdurante incremento dei prezzi delle commodity ha contribuito ad erodere i margini delle imprese, penalizzando l’attività industriale. Secondo gli ultimi dati PMI del settore manifatturiero, l’indicatore, pur confermando un quadro espansivo per il diciannovesimo mese consecutivo, registra un rallentamento a gennaio, dato peggiore in 12 mesi, a causa della persistenza di interruzioni sulle catene di approvvigionamento.

La dinamica della produzione industriale riflette le tensioni parzialmente emerse anche per i nostri partner (produzione tedesca scesa a novembre di -0,1%, quella francese -0,2% a dicembre). L’Eurozone Recovery Tracker segnala, per la componente produttiva, una diminuzione pari a 2,8% nelle prime due settimane di gennaio rispetto alle due precedenti, cui si aggiunge l’accresciuta incertezza di politica economica.

Grafico e tabella produzione industriale italiana - Indagine rapida gennaio 2022

Fonte: Centro Studi Confindustria

Riforma degli ammortizzatori sociali: la Legge di Bilancio 2022 e il Decreto Sostegni ter

Riforma degli ammortizzatori sociali: la Legge di Bilancio 2022 e il Decreto Sostegni ter

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, l’INPS illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 7) in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

In apertura, il provvedimento chiarisce che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Di seguito, le principali novità illustrate dall’Istituto.

Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali e anzianità di effettivo lavoro
Ampliando la platea dei destinatari delle integrazioni salariali, la Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Inoltre, viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell’integrazione.

Importo dei trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si introduce un unico massimale (per l’anno 2021, pari a € 1.199,72), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
La Legge di Bilancio 2022 prevede il rispetto di termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto; decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Computo dei dipendenti
Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, devono essere compresi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
A seguito delle modifiche apportate, il lavoratore beneficiario che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, o di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte. Invece, qualora il lavoratore esegua attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
Quanto alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’Istituto precisa che la disciplina non subisce sostanziali modifiche, chiarendo che continuano ad essere applicate le previsioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015.

Il Decreto Sostegni ter (art. 23) introduce, invece, delle novità in merito agli aspetti di tipo regolamentare, nonché la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della Cassa Integrazione Ordinaria in capo all’INPS.

La Riforma riduce l’ammontare del contributo addizionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale viene determinata secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
L’INPS evidenzia che la CIGS è uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In relazione al campo di applicazione, la Riforma prevede che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015;
b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Inoltre, si allarga significativamente la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in quanto vengono attratti dalla relativa disciplina, in relazione alle dimensioni occupazionali medie semestrali, oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli operanti in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Riguardo alle causali di intervento, la Legge di Bilancio 2022 amplia la causale di “riorganizzazione aziendale”, ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.

Vengono, altresì, apportate modifiche alle disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, stabilendo che il recupero occupazionale possa essere realizzato anche mediante la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

In merito al contratto di solidarietà, la norma riformata innalza le percentuali di riduzione previste per ricorrere all’istituto contrattuale.

Infine, anche per la CIGS, il Decreto Sostegni ter (art. 23) interviene su aspetti di tipo regolamentare.

Ulteriori disposizioni in materia di intervento straordinario di integrazione salariale
Al fine di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la Legge di Bilancio 2022 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria (art. 1, commi 200 e 216), di seguito riportati.

• L’accordo di transizione occupazionale: per sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili;
• l’intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica: si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Fondi di solidarietà bilaterali
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la Riforma prevede la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015). Inoltre, i nuovi Fondi di solidarietà dovranno obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno 1 dipendente. La novella interessa, inoltre, anche le disposizioni concernenti l’importo dell’assegno di integrazione salariale e la durata del trattamento.

Per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023.

Fondo di integrazione salariale (FIS)
È estesa la platea dei soggetti tutelati poichè, dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10) e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015).
L’Istituto illustra, altresì, le specifiche disposizioni introdotte con riguardo alle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, alle imprese del sistema aeroportuale, ai partiti e movimenti politici.
Peraltro, la Riforma interviene anche sulla tipologia e sulla durata della prestazione assicurata dal FIS, per i cui dettagli si rimanda al provvedimento.

Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 217) interviene anche su alcuni aspetti della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di CISOA è esteso anche: ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, inclusi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca (L. 13 marzo 1958, n. 250); agli armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dagli stessi gestita.

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ai sensi del Decreto Sostegni ter
Il Decreto Sostegni ter (art. 7, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) consente ai datori di lavoro operanti nei settori specificatamente individuati – che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022 – di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.

Per tutti i dettagli, consulta la Circolare.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali