Inail: Sorveglianza sanitaria eccezionale, prorogati i termini

Inail: Sorveglianza sanitaria eccezionale

Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.


Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

ALLEGATI

Fonte: INAIL

Inps, Greenpass50+: la verifica del green pass nei luoghi di lavoro

Inps, Greenpass50+: la verifica del green pass nei luoghi di lavoro

Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.

Un servizio per le aziende sia private che pubbliche con più di 50 dipendenti. Consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Il servizio Greeenpass50+ prevede tre distinte fasi:

  • la prima, di accreditamento, in cui i datori di lavoro potranno accreditare l’azienda al servizio di verifica del green pass e indicare i verificatori, che verificheranno appunto il possesso del green pass;
  • la seconda, elaborativa, in cui l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale DGC per il recupero dell’informazione del possesso del green pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
  • la terza, di verifica, in cui i verificatori accederanno al servizio per la verifica del possesso del green pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green pass.

Scarica il manuale utente

Accedi al Servizio Greenpass50+

Fonte: INPS

Sui limiti dei cd controlli difensivi, a seguito del nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori

Sui limiti dei cd controlli difensivi, a seguito del nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori

di Federico Ubertis

Fonte: ADAPT

Consiglio di Stato 8340/2021 sulla legittimità dell’obbligo vaccinale del personale sanitario

Consiglio di Stato 8340/2021 sulla legittimità dell’obbligo vaccinale del personale sanitario

Bilancio dello Stato per il 2022

Bilancio dello Stato per il 2022

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024 (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024.

La legge di bilancio per il 2022 si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al Def, che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La legge di bilancio si articola in diversi interventi che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell’economia italiana. Di seguito i principali punti di intervento.

FISCO

Per ridurre il cuneo fiscale e l’Irap è previsto un intervento da complessivi 8 miliardi di euro, di cui 6 con un nuovo stanziamento di bilancio e 2 miliardi già assegnati in precedenza. Con uno stanziamento di 650 milioni, la plastic tax e la sugar tax sono rinviate al 2023. L’aggio sulla riscossione per le operazioni successive al primo gennaio sarà posto interamente a carico dello Stato. Viene ridotta dal 22% al 10% l’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Vengono stanziati 2 miliardi di euro nel 2022 per contenere l’aumento dei costi dell’energia.

INVESTIMENTI PUBBLICI

Vengono stanziati circa 70 miliardi per gli investimenti delle amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036: le risorse sono destinate al completamento delle infrastrutture ferroviarie, per le metropolitane delle grandi aree urbane, per le infrastrutture autostradali già avviate e per la loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, nonché interventi per la tutela del patrimonio culturale e per l’edilizia scolastica. Vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030 con complessivi 23,5 miliardi. Sono rifinanziati con circa 6 miliardi gli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite dal sisma in Centro Italia.

INVESTIMENTI PRIVATI E IMPRESE

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari privati, gli incentivi al 50% e al 65% e le relative maggiorazioni sono prorogati fino al 2024 alle medesime aliquote. Gli incentivi al 110% sono estesi al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Per le altre abitazioni, l’incentivo al 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto Isee. Gli incentivi per le facciate sono confermati anche nel 2023 con una percentuale agevolata pari al 60%.

Sono prorogate e rimodulate le misure di Transizione 4.0 fino al 2025. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi (per 3 miliardi di euro), la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese. La possibilità di trasformare le Deferred Tax Assets (DTA) in crediti di imposta viene estesa fino al 30 giugno 2022, con la medesima percentuale e un tetto massimo per singola operazione.

SANITÀ

Per il 2022 sono previsti circa 1,8 miliardi per l’acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid. Il Fondo Sanitario Nazionale viene finanziato con 2 miliardi di euro aggiuntivi ogni anno fino al 2024. Ulteriori risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi, per complessivi 600 milioni nel triennio. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono significativamente aumentate e portate in via permanente a 12.000 l’anno. Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza.

SCUOLA, RICERCA E UNIVERSITÀ

Viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia. Sono accresciuti i fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il contributo alle spese di ricerca delle imprese, ora previsto fino al 2022, viene rimodulato ed esteso fino al 2031. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19. Sono previste risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti. E’ finanziata l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria per classi di quarta e quinta elementare.

REGIONI ED ENTI LOCALI

Vengono stanziati complessivamente circa 1,5 miliardi per, fra le altre misure, incrementare il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e prevedere risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per gli asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.

POLITICHE SOCIALI

Il Reddito di cittadinanza è finanziato con un ulteriore miliardo di euro ogni anno, confermando l’importo del finanziamento sui livelli del 2021: vengono rafforzati i controlli e introdotti correttivi alle modalità di corresponsione, che prevedono una revisione della disciplina delle offerte di lavoro congrue, un decalage del beneficio mensile per i soggetti occupabili, sgravi contributivi per le imprese che assumono i percettori del reddito e benefici fiscali per gli intermediari.

Sono attuati interventi in materia pensionistica, con una misura di durata annuale e con un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi. Viene prorogata ‘Opzione Donna’ e prorogata e allargata l’APE sociale ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi.

Con una spesa di circa 3 miliardi di euro nel 2022 si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali, con un aumento dei sussidi di disoccupazione e un’estensione degli istituti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio. Sono previsti incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà e la proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione con l’estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

GIOVANI

È previsto il finanziamento permanente del Bonus Cultura per i diciottenni. Sono estesi per tutto il 2022 gli incentivi fiscali previsti per l’acquisto della prima casa da parte degli under36 e finanziati il Fondo affitti giovani e il Fondo per le politiche giovanili.

PUBBLICO IMPIEGO

Vengono disposti il finanziamento permanente di un fondo per le assunzioni con 250 milioni di euro e l’incremento del trattamento economico accessorio per 360 milioni. Sono previste ulteriori risorse per la formazione dei dipendenti pubblici.

Fonte: governo.it

Qui il testo del Disegno di legge

Ecobonus automotive: dal 27 ottobre riaprono le prenotazioni

Ecobonus automotive: dal 27 ottobre riaprono le prenotazioni

Giorgetti: “Siamo soddisfatti. Al lavoro per accompagnare nostra industria verso transizione green”

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Dalle ore 10 di mercoledì 27 ottobre sarà possibile prenotare sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, dopo che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto fiscale che ha rifinanziato per il 2021 il fondo automotive con ulteriori 100 milioni di euro.

Siamo soddisfatti per questo rifinanziamento degli ecobonus auto, che abbiamo voluto fortemente venisse inserito nel decreto fiscale”, dichiara il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che aggiunge: “È un altro segnale concreto dell’attenzione che mettiamo per favorire la transizione verso il green agevolando i consumatori. Come Mise lavoriamo anche per accompagnare la nostra industria nel percorso di riconversione del settore automotive, tenendo conto che le richieste del mercato si stanno posizionando su produzioni elettriche e a basse emissioni”.

Le nuove risorse vengono ripartite destinando:


• 65 milioni per acquistare i veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti in leasing e si differenzia a seconda della fascia di emissioni (0-20 o 21-60) e per la presenza di un veicolo da rottamare. In particolare, per i veicoli elettrici con emissioni comprese tra 0-20 g/km è riconosciuto un contributo fino 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione, mentre per i veicoli ibridi con emissioni comprese tra 21-60 g/km è riconosciuto un contributo fino a 2.500 euro con rottamazione e 1.500 euro senza rottamazione.

• 20 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici. Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 8.000 euro e si differenzia in base alla “Massa Totale a Terra – MTT” e all’alimentazione.

• 10 milioni per acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2. E’ riconosciuto un contributo di 1.500 euro;

• 5 milioni per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2. E’ riconosciuto un contributo fino 2.000 euro, calcolato in base alla fascia di emissione. Per usufruire del contributo è necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l’ecobonus.

ecobonus.mise.gov.it

Fonte: Mise

Decreto Fiscale: il primo segnale di attenzione per ridurre gli infortuni

Decreto Fiscale: il primo segnale di attenzione per ridurre gli infortuni

di Tiziano Menduto (Punto Sicuro)

Il decreto-legge fiscale con le norme in materia di salute e sicurezza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sono le norme giuste per ridurre gli infortuni? Migliorerà la vigilanza? Cosa manca? Ne parliamo con l’avvocato Lorenzo Fantini.

Fonte: Punto Sicuro

Nuove misure a tutela del lavoro: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146

Nuove misure a tutela del lavoro: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Di seguito le principali novità disposte dal provvedimento in materia di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 8)

Intervenendo sull’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), il nuovo Decreto Legge prevede che:

  • fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020);
  • dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per le tutele disposte dall’art. 26 del D.L. n. 18/2021, i datori di lavoro del settore privato, con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (eccetto i datori di lavoro domestico), hanno diritto ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. In particolare, per ciascun anno solare, è riconosciuto il rimborso di euro 600,00 una tantum per ogni singolo lavoratore e solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking (art. 26, comma 7 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).

Congedi parentali (art. 9)

  • fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori con figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena oppure in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o in caso di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio. Inoltre, tale congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e, per i periodi di astensione, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura della contribuzione figurativa (commi 1 e 2);
  • gli eventuali periodi di congedo parentale (di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001), fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o di quarantena del figlio, possono essere convertiti nel congedo di sopra descritto, con diritto alla relativa indennità, e non sono computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale (comma 3);
  • in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni sopra descritte (comma 1, primo periodo), di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (comma 4);
  • i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per i figli conviventi minori di 14 anni, con riconoscimento di un’indennità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS (comma 6).

Trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e blocco dei licenziamenti per motivi economici (art. 11)

  • I datori di lavoro indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) possono presentare – per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge – domanda di Assegno ordinario e di Cassa Integrazione salariale in deroga (di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale (comma 1). Il trattamento spetta ai datori a cui sia stato già autorizzato interamente il periodo di 28 settimane di cui all’art. 8, comma 2, del Decreto Sostegni (comma 3);
  • i datori di lavoro di cui all’art. 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021) possono presentare – per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge – domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale (comma 2). Il trattamento spetta decorso il periodo autorizzato ai sensi dell’art. 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis (comma 3);
  • Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015) provvedono ad erogare l’Assegno ordinario secondo le modalità previste dal presente Decreto Legge (comma 6);
  • ai datori di lavoro sopra menzionati, per la durata della fruizione del trattamento, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, nonché – indipendentemente dal numero dei dipendenti – il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Tali preclusioni e sospensioni non trovano applicazione nelle ipotesi di: licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività oppure per cessazione dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile; accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; fallimento (commi 7 e 8).

Integrazione salariale per i lavoratori Alitalia in amministrazione straordinaria (art. 10)

  • al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito, si dispone che il trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 7, comma10 ter, del D.L. n. 148/1993 (convertito con modificazioni in L. n. 236/1993) è concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi (comma 1);
  • il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 212,2 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 2).

Infine, si segnalano le disposizioni introdotte dal nuovo Decreto Legge, in modifica del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13).

Per tutte le informazioni, consulta il Decreto Legge.