Il presente e il futuro della formazione in videoconferenza

Il presente e il futuro della formazione in videoconferenza

di Tiziano Menduto

I vantaggi e svantaggi della formazione in videoconferenza, la posizione del Coordinamento Interregionale, l’equiparazione alla formazione in presenza e la bozza Inail delle linee di indirizzo. Ne parliamo con Nicoletta Cornaggia e Donato Lombardi.

Fonte: Punto Sicuro

Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità del decreto legge fiscale?

Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità del decreto legge fiscale?

di Tiziano Menduto

Il decreto legge fiscale riporta nell’articolo diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche al Testo Unico, la sospensione dell’attività imprenditoriale, la vigilanza e il SINP.

Fonte: Punto Sicuro

Via libera del Consiglio dei Ministri alle modifiche del Decreto legislativo 81/2008

Via libera del Consiglio dei Ministri alle modifiche del Decreto legislativo 81/2008

Il Consiglio dei Ministri, su iniziativa del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha dato il via libera alle modifiche del Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, ha spiegato il ministro, “le modifiche sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche”.

Tra le misure, il coordinamento di INL e Asl dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007.
Inoltre, è stato stabilito che gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia prevenzionistica – analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl – vadano a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro così come l’individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi. In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un rilevante aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.

Previsto anche l’aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Vai alle slide illustrative sulle modifiche al Decreto legislativo 81/2008

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Consiglio dei Ministri approva il Decreto Fiscale

Consiglio dei Ministri approva il Decreto Fiscale

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, del Ministro degli affari esteri e del commercio internazionale Luigi Di Maio, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e del Ministro della famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti, ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

SICUREZZA SUL LAVORO

Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lavoro nero, più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista – come detto – la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Controlli, all’INL compiti di coordinamento

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

Più ispettori e più tecnologie

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.
Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Rafforzamento SINP

Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

FISCO

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, sono adottate alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà. In particolare:

  • È previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (cosiddetti “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”) originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza nel 2020 e in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.
  • Viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
  • Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa. 

Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. Inoltre sono previste semplificazioni della disciplina della patent box.

ALTRE NORME

Ecobonus auto elettriche

È rifinanziato nell’anno 2021 il fondo per il rinnovo del parco auto.

Quarantena

È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia.

Congedi parentali

I lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

Alitalia

Sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria.

Cassa Integrazione COVID-19

Il decreto inoltre ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19; a fronte dell’andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro per il Reddito di Cittadinanza.

Fonte: governo.it

On line il testo approvato del DPCM sulle verifiche del Green Pass in ambito lavorativo

Il Presidente Draghi su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.

Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Green pass, il Presidente Draghi firma il dpcm sulle verifiche in ambito lavorativo

Green pass, il Presidente Draghi firma il dpcm sulle verifiche in ambito lavorativo

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. 

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Fonte: governo.it

Lo schema di dpcm (da approvare) sulle verifiche green pass nel lavoro privato- Fonte: Italia Oggi

Green Pass, FAQ sui dpcm firmati dal Presidente Draghi

Green Pass, FAQ sui dpcm firmati dal Presidente Draghi

Di seguito le risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass?Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio
 
5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
 
6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.
 
7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.
 
8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.
 
9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
 
10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
 
11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Fonte: governo.it

Green pass, il Presidente Draghi firma il dpcm sulle linee guida per il personale della PA

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha adottato con dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre.

Chi è soggetto all’obbligo

Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo  i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. 

Sono esclusi soltanto gli utenti. 

I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.

Come viene effettuato il controllo

Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale.
Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.
Per le verifiche, sarà possibile usare l’applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università. 

Maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita

Ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze.
Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale.

Fonte: governo.it

Allegato: Corriere.it

Decreto capienze: le novità in materia di verifica dei green pass

Decreto capienze: le novità in materia di verifica dei green pass

di Tiziano Menduto

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 139/2021. La norma riporta nuove disposizioni in materia di verifica dei green pass. Le novità per il lavoro pubblico e privato e le indicazioni per le attività culturali, sportive e ricreative

Fonte: Punto Sicuro