Barletta Andria Trani, controlli rafforzati su locali e movida

Definite in prefettura le linee operative per intensificare la vigilanza sul territorio provinciale

Rafforzare la sicurezza pubblica e prevenire situazioni di rischio nei luoghi di aggregazione e negli esercizi pubblici. Sono questi gli obiettivi al centro dell’azione di controllo avviata su tutto il territorio della provincia di Barletta Andria Trani.

Le linee di indirizzo sono state definite nel corso di una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal prefetto, Flavia Anania, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine.

Durante l’incontro è stato effettuato un approfondito punto della situazione: l’attenzione è stata concentrata in particolare sulle fasce orarie serali e notturne e sui contesti caratterizzati da un significativo afflusso di persone. Sulla base delle indicazioni emerse sono stati disposti controlli capillari sul territorio, secondo un modello operativo coordinato e integrato.

L’azione è finalizzata a garantire il pieno rispetto delle norme in materia di ordine e sicurezza, vigilanza dei luoghi aperti al pubblico e tutela della quiete e dell’incolumità delle persone, con particolare riguardo ai profili organizzativi e alle eventuali problematiche connesse allo svolgimento di eventi.

«È in campo una vera e propria squadra Stato, impegnata come sempre in prima linea, in modo coordinato e costante, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica senza trascurare alcun profilo di attenzione. L’obiettivo è assicurare un equilibrato bilanciamento tra l’attrattività e la vitalità dei luoghi di aggregazione, che rappresentano una componente importante della vita sociale ed economica del territorio, e il rigoroso rispetto delle condizioni di legalità, affinché sia sempre garantita la sicurezza di chi vi partecipa e, più in generale, dell’intera collettività», ha dichiarato il prefetto.

Fonte: Ministero dell’Interno

Il rischio cibernetico delle imprese non finanziarie e le implicazioni per il merito creditizio

La Banca d’Italia pubblica Il rischio cibernetico delle imprese non finanziarie, nuovo numero della collana “Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento”.
Lo studio introduce un indicatore di vulnerabilità al rischio cibernetico per le imprese non finanziarie italiane, sviluppato attraverso l’impiego di tecniche di elaborazione del linguaggio naturale e modelli avanzati di intelligenza artificiale applicati ai bilanci societari, alle notizie di stampa e ai rapporti del settore della sicurezza informatica.

L’indicatore si fonda su una tassonomia originale, costruita per il contesto italiano, che integra in un quadro metodologico unitario dimensioni del rischio cibernetico finora analizzate separatamente. La tassonomia consente di rilevare, su un campione ampio ed eterogeneo di imprese, sia il verificarsi di attacchi informatici, sia il grado di conformità alla regolamentazione vigente, nonché l’adozione di tecnologie di difesa e di certificazioni in materia di sicurezza cibernetica.

L’inclusione del rischio cibernetico nei modelli di valutazione del merito creditizio è motivata dall’evidenza empirica di un aumento degli attacchi informatici in Italia a partire dal 2019. I risultati mostrano che l’impatto negativo di un incidente informatico sulla vulnerabilità dell’impresa è immediato e superiore, nel breve periodo, ai benefici derivanti dalle misure difensive, i cui effetti richiedono tempo per manifestarsi pienamente. Inoltre, le imprese tendono ad arricchire le informazioni sul rischio cibernetico nei documenti ufficiali prevalentemente a seguito di un attacco subito, piuttosto che in via preventiva.

Nel complesso, l’analisi evidenzia come il rischio cibernetico possa incidere in modo significativo sulla continuità aziendale e fornisce solide indicazioni a favore della sua integrazione sistematica nei processi di valutazione del merito creditizio.


Russia, Medio Oriente e IA: la sicurezza spiegata da Alberto Pagani

Prosegue la pubblicazione degli episodi di “Dal Punto Podcast ASSIV” realizzati in occasione di Sicurezza 2025 – Fiera Milano, evento di riferimento per il settore della sicurezza.

Tra i nuovi contenuti disponibili, l’intervista ad Alberto Pagani, già parlamentare della Repubblica e oggi attivo nel settore della sicurezza, offre un’analisi articolata degli scenari di sicurezza internazionale. Il confronto prende avvio dalla crisi in Medio Oriente e dal ruolo delle Nazioni Unite, soffermandosi sulle difficoltà dei processi di stabilizzazione in contesti caratterizzati da attori non statali, milizie e poteri informali.

Nella seconda parte dell’episodio l’attenzione si sposta sulle minacce ibride: disinformazione, cyber attacchi, guerra economica e utilizzo strategico delle nuove tecnologie, elementi sempre più centrali nei conflitti contemporanei e nella destabilizzazione dei sistemi democratici.

La serie di podcast registrati a Sicurezza 2025 continuerà nelle prossime settimane, con nuovi contributi e voci qualificate dal mondo della sicurezza.

Bodycam e informativa privacy: le recenti precisazioni della Corte di giustizia UE

L’uso di telecamere mobili (c.d. bodycam) da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato economico è in continua crescita.

Non costituisce più un fenomeno raro vedere agenti di pubblica sicurezza, personale medico all’interno di ospedali o operatori del trasporto pubblico dotati di microcamere apposte sulle loro divise.

Le bodycam, come accade osservando un telegiornale o un video pubblicato sul web, consentono di ricostruire con precisione la dinamica di un evento, anche grazie alla possibilità, spesso da escludere nel caso di utilizzo di telecamere fisse, di acquisire le registrazioni dei dati audio.

Avv. Tommaso Coretto

Riflessi nel campo della privacy

L’utilità fornita dalle bodycam, anche a tutela della pubblica sicurezza, non può giustificare un loro uso al di fuori del sistema di regole predisposto dalla normativa prevista per la protezione della privacy delle persone.

Infatti, il Garante della privacy, pur non avendo emesso uno specifico provvedimento regolatorio delle bodycam, si è più volte pronunciato in relazione alle corrette modalità del loro utilizzo, indicando, tra gli altri, i necessari presupposti per la loro adozione, i principi della normativa privacy da rispettare, gli adempimenti da osservare etc.

Proprio in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa privacy, uno degli aspetti più rilevanti riguarda il rispetto dell’obbligo della trasparenza, vale a dire della necessità di informare ogni persona (c. d. “interessato”) dell’esistenza di un trattamento dei suoi dati personali.

Pertanto, il soggetto (c.d. titolare del trattamento) che, al di fuori di un ambito domestico, riprende una persona tramite le bodycam dovrà fornirgli tutte le informazioni necessarie a garantire la correttezza del trattamento dei dati quali, tra le altre, l’identità del titolare, le finalità che si intendono realizzare, i tempi di conservazione delle immagini, quali soggetti potranno accedere ai dati, quali sono i diritti della persona filmata etc.

Tutte le informazioni da comunicare all’interessato, nella maggior parte dei casi, sono contenute in quel documento comunemente indicato come ”informativa privacy”.

Normativa di riferimento

L’art. 12 del Reg. UE 679/2016 (di seguito “GDPR”) indica le modalità di comunicazioni di queste informazioni, obbligando il titolare a fornirle in modo accessibile e comprensibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

Successivamente il GDPR distingue due possibili situazioni di comunicazione dell’informativa, differenti a seconda che i dati oggetto del trattamento siano ottenuti presso l’interessato o meno.

Nel primo caso, disciplinato dall’art. 13 del GDPR, il titolare raccoglie i dati personali direttamente dall’interessato che costituisce, quindi, la fonte del trattamento.

Si pensi, ad esempio, ai casi in cui una persona rediga un contratto inserendo i propri dati, compili un modulo per iscriversi ad una associazione o selezioni una casella per accedere ad un sito internet.

L’art. 14 del GDPR, invece, indica quali informazioni fornire  quando il titolare non raccoglie i dati personali tramite l’interessato bensì attraverso un’altra fonte.

è possibile, infatti, che il titolare acquisisca i dati personali in quanto gli siano stati comunicati da altro titolare o perché i dati siano di pubblico dominio (ad es. gli atti pubblicati su registri immobiliari).

Obbligo di comunicazione dell’informativa privacy

La corretta individuazione della fonte dei dati (l’interessato o altra fonte) ha delle conseguenze sul piano pratico, relativo al momento della trasmissione dell’informativa privacy.

Infatti, nel caso di acquisizione dei dati direttamente dall’interessato le informazioni devono essergli comunicate “nel momento in cui i dati personali sono ottenuti” (art. 13 del GDPR).

Per ritornare ad uno degli esempi elencati in precedenza, nel caso di stipula di un contratto per la fornitura di un servizio, nell’atto in cui saranno inseriti i dati personali dell’acquirente dovrà essere presente una parte dedicata all’informativa privacy.

Di contro, nell’ipotesi di dati ottenuti da fonti diversi dell’interessato, l’informativa privacy dovrà essere comunicata con una tempistica diversa e più articolata, “in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati” (art. 14 del GDPR e considerando n. 61 del GDPR):

  • entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati, ma al più tardi entro un mese;
  • al momento della prima comunicazione all’interessato, quando la finalità della raccolta dei dati consiste nel comunicare con l’interessato;
  • nel caso di comunicazione dei dati ad altro destinatario, al momento in cui si esegue tale comunicazione.

Un’azienda che abbia acquisito i dati di un candidato tramite un’agenzia interinale, al momento della prima comunicazione inviata all’interessato (ad es. per ottenere ulteriori informazioni rispetto al curriculum), dovrà allegare anche l’informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali, indicando tutte le informazioni elencate all’art. 14 del GDPR.

Inoltre, un’ulteriore differenza tra le due ipotesi di informative riguarda il loro contenuto.

Nel caso disciplinato dall’art. 14 del GDPR, l’informativa dovrà indicare anche la fonte da cui sono ottenuti i dati, essendo questa sconosciuta all’interessato. Di contro, nel caso previsto dall’art. 13 del GDPR, poiché i dati sono stati acquisiti direttamente dall’interessato, non sarà necessario indicare tale ulteriore elemento.

Il caso dell’uso delle bodycam della società di trasporto pubblico svedese

Conclusa questa opportuna spiegazione relativa al momento della comunicazione dell’informativa privacy all’interessato, possiamo tornare al tema del trattamento delle immagini acquisite tramite le bodycam.

In che modo rispettare gli obblighi relativi alle modalità ed ai tempi di comunicazione dell’informativa privacy quando il titolare del trattamento procede a registrare le immagini di una persona tramite videocamere indossabili?

Di recente, una risposta a questo quesito è stata fornita dalla sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito “CGUE”), intervenuta nella causa C-422/24 a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Corte suprema amministrativa svedese.

Il caso sottoposto all’attenzione della CGUE riguarda una società di trasporto pubblico svedese (di seguito “Società”) che, tramite i suoi controllori dotati di bodycam, filmava i viaggiatori sprovvisti dei biglietti.

Durante la verifica del possesso di un valido biglietto di viaggio, i controllori potevano attivare le bodycam ricevute in dotazione, in particolare qualora fosse stato necessario prevenire o documentare minacce o violenze che potessero subire nel momento in cui sanzionare i passeggeri non autorizzati.

Il Garante privacy svedese, che per primo ha esaminato la validità del trattamento, ha inflitto una rilevante sanzione pecuniaria alla Società, ritenendo che l’acquisizione delle immagini dei passeggeri, durante l’esecuzione dei controlli, non fosse preceduta dalla comunicazione dell’informativa privacy, violando in tal modo l’art. 13 del GDPR.

Il Tribunale amministrativo, di fronte al quale la Società ha impugnato il provvedimento del Garante privacy svedese, ha confermato la violazione dell’art. 13 del GDPR.

Successivamente, a seguito di impugnazione da parte della Società, la Corte di appello svedese ha annullato la sentenza di primo grado in quanto ha ritenuto non applicabile l’art. 13 del GDPR.

La questione giungeva, infine, presso la Corte suprema amministrativa svedese che sospendeva il giudizio, ritenendo essenziale, al fine di risolvere la controversia, stabilire se in caso di acquisizione di immagini tramite bodycam l’obbligo di fornire l’informativa privacy sia regolato dall’art. 13 o dall’art. 14 del GDPR.

A tal proposito la Corte suprema svedese proponeva domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE chiedendole di fornire la corretta interpretazione degli artt. 13 e 14 del GDPR e quale di essi applicare nel caso di trattamento di dati tramite l’uso di bodycam.

La decisione della Corte di giustizia UE

La CGUE, tenuto conto sia degli scopi alla base della normativa privacy sia del contesto e delle caratteristiche del trattamento in esame, ha stabilito che l’acquisizione di immagini tramite bodycam comporta l’applicazione dell’art. 13 del GDPR.

Inoltre, la nozione di “raccolta dei dati” indicata all’art. 13 del GDPR si riferisce ad un’attività specifica che è eseguita esclusivamente dal titolare del trattamento e che non prevede alcuna attività da parte dell’interessato.

Infatti, anche nel caso di registrazioni video e audio tramite bodycam, il trattamento dei dati si attiva al momento dell’accensione della telecamera e prescinde da un’azione dell’interessato.

Questa impostazione, come indicato nella sentenza, è confermata anche dalle Linee guida sulla trasparenza ai sensi del GDPR, adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 (wp260), nell’ultima versione del 11 aprile 2018, secondo le quali si applica l’art. 13 del GDPR sia quando l’interessato fornisce consapevolmente i propri dati al titolare, sia quando il titolare raccoglie i dati presso l’interessato tramite un’attività di osservazione, compreso l’utilizzo di videocamere.

L’importanza dell’individuazione della fonte del trattamento

La sentenza della CGUE ribadisce un principio fondamentale.

L’unico criterio per distinguere l’ambito di applicazione degli artt. 13 e 14 del GDPR consiste nell’individuare correttamente la fonte di provenienza dei dati personali.

Nel momento in cui i dati personali sono acquisiti direttamente dall’interessato, tramite un conferimento intenzionale o inconsapevole, troverà applicazione l’art. 13. Ciò obbligherà il titolare a comunicare l’informativa privacy all’interessato nello stesso momento in cui acquisisce i dati.

Nel caso in cui il titolare non è in contatto diretto con l’interessato ma raccoglie i dati da un’altra fonte, troverà applicazione l’art. 14.

In quest’ultimo caso, la “distanza” tra interessato e titolare, che determina la difficoltà o l’impossibilità di  consegnare immediata dell’informativa privacy, giustifica il differimento della comunicazione delle informazioni ad un tempo successivo rispetto al momento della raccolta dei dati, secondo la tempistica indicata dall’art. 14.

Tutela del principio della trasparenza

Qualora erroneamente si ritenesse applicabile l’art. 14 del GDPR al trattamento delle immagini acquisite tramite bodycam, si cadrebbe nella contraddizione di consentire al titolare di attivare la registrazione delle immagini, omettendo l’immediata comunicazione dell’informativa, pur trovandosi in presenza dell’interessato (fonte del trattamento).

Questa possibilità determinerebbe un grave rischio per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, legittimando l’esecuzione di pratiche di sorveglianza occulte.

La CGUE sottolinea, pertanto, l’obbligo di conferire l’informativa privacy nel momento stesso in cui si acquisiscono le immagini dei passeggeri tramite le bodycam.

Approccio scalare della comunicazione dell’informativa nel trattamento tramite bodycam

Una volta chiarito che il trattamento di dati tramite dispositivi di registrazione indossabili comporta l’applicazione dell’art. 13 del GDPR, sorge il legittimo dubbio relativo alle corrette modalità di conferimento dell’informativa all’interessato.

Come è possibile comunicare alla persona che si riprende l’intero contenuto delle informazioni elencate all’art. 13 del GDPR?

La CGUE si è pronunciata anche su tale aspetto, confermando di procedere ad un conferimento dell’informativa tramite un approccio a più livelli.

La Corte richiama quanto indicato nelle Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito “EDPB”) il 29 gennaio 2020.

L’EDPB, pur incentrando l’attenzione su dispositivi di videosorveglianza fissi, prevede in generale che il titolare, nell’adempiere all’obbligo di informare dell’attivazione di un sistema di videoregistrazione, possa “seguire un approccio scalare, optando per una combinazione di metodi al fine di assicurare la trasparenza”.

In concreto, sempre considerando il caso trattato dalla CGUE, l’approccio scalare si realizza mediante le seguenti attività.

Per prima cosa, è necessario dotare i mezzi di trasporto o le zone pertinenti di una segnaletica di avvertimento (informativa di primo livello), ben visibile e leggibile, in modo da comunicare alle persone, prima del loro accesso sui mezzi di trasporto, che i controllori sono dotati di bodycam.

L’informativa di primo livello deve comunicare i dati più importanti relativi al trattamento (ad es. finalità, identità del titolare, diritti dell’interessato, modalità di attivazione delle bodycam, tempi di conservazione dei dati).

Tale segnaletica potrà avvalersi anche di icone per facilitare la comprensione delle indicazioni.

Successivamente è necessario predisporre una informativa di secondo livello contenente tutte le informazioni obbligatorie elencate all’art. 13 del GDPR, prestando attenzione a renderla facilmente accessibile, anche tramite un codice QR o un indirizzo web presenti nell’informativa di primo livello.

Infine, pur non essendo stato segnalato dalla CGUE, tenuto conto della particolarità del trattamento tramite bodycam, si ritiene opportuno che il soggetto autorizzato ad attivare il dispositivo di registrazione, al momento della sua accensione, provveda ad informare oralmente l’interessato dell’inizio del trattamento, rinviando alla cartellonistica di primo livello e avendo cura che tale comunicazione sia registrata dalla bodycam.

Conclusioni

L’utilizzo di tecnologie di videosorveglianza mobile, in relazione all’attività imprenditoriale esercitata, può costituire una risorsa per le aziende in termini di tutela dell’incolumità fisica dei propri dipendenti e clienti contro aggressioni o incidenti, salvaguardia del patrimonio aziendale, supporto probatorio in sede di tutela legale dei diritti nonché conseguire un effetto deterrente contro il verificarsi di eventi illeciti.

La riprova di tali vantaggi è confermato, rimanendo nel campo del trasporto pubblico, dall’avvio di diverse attività di sperimentazione dell’utilizzo di bodycam, come testimoniato dalle recenti iniziative promosse sia da ATAC S.p.A. presso il Comune di Roma, sia da Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. presso il Comune di Torino.

La sentenza della CGUE, applicabile in qualsiasi attività in cui sia ritenuto lecito l’utilizzo della bodycam, ribadisce l’importanza del rispetto della normativa privacy al fine di consentire un corretto trattamento dei dati personali.

Tommaso Coretto – Avvocato esperto in Privacy e Compliance Aziendale


Per approfondire le condizioni e le modalità di utilizzo delle bodycam nell’esercizio delle attività di vigilanza privata, è possibile consultare “Bodycam nella vigilanza privata – Linee guida e tutela della privacy”, disponibili su richiesta scrivendo all’indirizzo email [email protected]

Vigilanza privata, consulenza tecnica e gestione dei sinistri: intervista a Paul Amos

Continua la diffusione dei podcast ASSIV, registrati in occasione di Fiera Sicurezza 2025, dedicati all’analisi del ruolo della consulenza tecnica specializzata nel settore della vigilanza privata.

L’episodio ospita Paul Amos, consulente attivo nel campo delle perizie e della gestione dei sinistri per gli istituti di vigilanza, e approfondisce il contributo che uno studio altamente specializzato può offrire alle imprese di sicurezza nella gestione dei reclami, nella ricostruzione tecnica degli eventi e nella tutela contrattuale e assicurativa nei confronti della clientela.

Dalla gestione del reclamo al contenzioso

Nel podcast viene descritto il processo di analisi dei sinistri, dalla fase stragiudiziale fino all’eventuale contenzioso civile.
L’attenzione si concentra sulle dinamiche di responsabilità che emergono in caso di furti, danni o presunti inadempimenti contrattuali e sul ruolo della consulenza tecnica nel:

  • ricostruire i fatti in modo oggettivo
  • valutare le cause dell’evento
  • gestire correttamente le richieste di risarcimento
  • supportare i legali nelle azioni giudiziarie

Un approccio metodologico che consente di riequilibrare il rapporto tra istituto di vigilanza e cliente, riducendo il rischio di contenziosi impropri o di attribuzioni di responsabilità non corrette.

Responsabilità, tecnologia e intelligenza artificiale

Un passaggio rilevante dell’intervista è dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie avanzate sui servizi di vigilanza.
Se da un lato l’innovazione apre nuove opportunità operative, dall’altro può generare nuove fonti di rischio quando sistemi non adeguatamente progettati o governati producono errori, false aspettative o fraintendimenti contrattuali.

Nel podcast si approfondisce la necessità di distinguere con precisione:

  • le responsabilità dell’istituto di vigilanza
  • quelle del cliente
  • il ruolo di impianti carenti, mal progettati o non correttamente gestiti

con particolare riferimento a sistemi di videosorveglianza evoluti, piattaforme di analisi e processi automatizzati.

Un contenuto utile per imprese, legali e assicuratori

Il podcast si rivolge in modo particolare a:

  • istituti di vigilanza
  • responsabili legali e compliance
  • risk manager
  • compagnie e intermediari assicurativi

offrendo spunti concreti per strutturare meglio la gestione del rischio operativo, migliorare la relazione con la clientela e rafforzare la difesa tecnica in caso di sinistro.

Per ASSIV, la diffusione dei podcast di Fiera Sicurezza rappresenta un’occasione per rilanciare analisi e contributi di interesse per le imprese di vigilanza e sicurezza privata, favorendo informazione e approfondimento su temi strategici per il settore.

Ascoltare le voci raccolte in fiera significa mantenere vivo il dialogo su innovazione, organizzazione e futuro della sicurezza privata, proseguendo il confronto avviato nel contesto fieristico.

Dove ascoltare i podcast

I podcast sono disponibili sul sito di ASSIV (www.assiv.it), che ospita la playlist completa di tutti i podcast registrati in occasione di Sicurezza.

Collocamento obbligatorio, il DL Sicurezza sul lavoro rafforza lo strumento delle convenzioni

Nel complesso panorama degli adempimenti giuslavoristici, sono molte le aziende che sottovalutano, o addirittura ignorano, la possibilità di gestire le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili ex Legge 68/99 anche tramite stipula di apposite convenzioni, facilitando così l’assolvimento degli obblighi di legge e migliorando le chance di occupazione di lavoratori fragili e svantaggiati. 

Le convenzioni prevedono un programma personalizzato e finalizzato a facilitare la graduale e completa copertura delle assunzioni obbligatorie, attraverso il coinvolgimento dei servizi competenti al fine di favorire l’integrazione lavorativa.

La Legge di conversione del DL Sicurezza, pubblicata in Gazzetta lo scorso 30 dicembre, ha ulteriormente ampliato tale possibilità, intervenendo su due delle cinque convenzioni previste per il collocamento obbligatorio delle categorie protette.

Le modifiche riguardano sia le convenzioni per l’inserimento lavorativo, previste all’ art. 12-bis della L. 68/99, sia le convenzioni quadro su base territoriale stipulate, ai sensi dell’ art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003, dalle associazioni sindacali, le cooperative sociali, le imprese sociali e, a seguito delle modifiche, anche da enti del terzo settore non commerciali o società di benefit.

Le tipologie di convenzioni – Con le convenzioni ordinarie o di programma (art. 11, L. 68/99)  il datore di lavoro può pianificare le assunzioni con tempistiche più ampie, superando il termine ordinario di sessanta giorni dalla scopertura della quota di riserva.

Tra le modalità che possono essere convenute con i servizi per l’impiego territoriali vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo ( purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro ) e deroghe ai limiti di età e di durata nei rapporti di apprendistato.  

Rientrano in questa fattispecie anche le convenzioni di integrazione lavorativa di lavoratori disabili con particolari difficoltà di inserimento. Tali accordi devono dettagliare le mansioni assegnate e prevedere specifiche forme di tutoraggio, monitorate tramite verifiche periodiche.

La Legge sul collocamento obbligatorio prevede anche le cd. convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ( art. 12, Legge 68/99 ) . Tali accordi permettono di adempiere all’obbligo attraverso l’assunzione e il contestuale invio del lavoratore presso soggetti ospitanti (quali cooperative sociali di tipo b, le imprese sociali e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di assunzione) per finalità formative. La convenzione ha una durata massima di 24 mesi ( 12 + 12 ) e si basa su un meccanismo di scambio in cui il datore di lavoro garantisce commesse al soggetto ospitante, il quale si assume tutti gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali.

Per lavoratori con particolari difficoltà, convenzioni di inserimento ( art. 12-bis, Legge 68/99 ) posso essere stipulate dai datori di lavoro con più di 50 dipendenti, delegando l’assunzione al soggetto ospitante sulla base di un piano personalizzato della durata di tre anni, rinnovabile per altri due in alternativa all’ assunzione a tempo indeterminato. Condizione essenziale  anche in questo caso è che le commesse affidate coprano interamente i costi di gestione del personale.

In aggiunta agli strumenti predisposti dalla Legge 68/99 , la Legge Biagi (art. 14, D.Lgs. n. 276/2003) introduce le convenzioni su base territoriale. Tali accordi vengono stipulati tra organismi pubblici individuati dalle Regioni, parti sociali e associazioni delle cooperative. Si tratta di convenzioni quadro che regolano il conferimento di commesse a cooperative e imprese sociali da parte delle aziende aderenti, con l’obiettivo di favorire l’inserimento dei lavoratori svantaggiati.

Le novità del DL Sicurezza – In sede di conversione del DL 31 ottobre 2025, n. 159, la Legge 29 dicembre 2025, n. 198 ha inserito il nuovo art. 14-bis, introducendo significative modifiche al collocamento mirato delle persone con disabilità , sia per quanto riguarda le convenzioni di inserimento lavorativo previste dall’ art. 12-bis della Legge 68/99, sia per le convenzioni quadro su base territoriale disciplinate dall’ art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003.

Con riferimento alle convenzioni di inserimento lavorativo previste all’art. 12-bis della Legge 68/99, tre sono le novità apportate dal Legislatore :

1.       la quota di assunzioni obbligatorie che può essere coperta attraverso le convenzioni trilaterali è stata innalzata dal 10 % al 60 % del numero complessivo dei lavoratori disabili da assumere;

2.       tra i soggetti ospitanti vengono inseriti anche gli enti del terzo settore non commerciali, diversi dalle imprese sociali, nonché le c.d. società di benefits così come individuate dalla Legge 208/2015;

3.       viene riconosciuta al soggetto ospitante la possibilità di distaccare uno o più lavoratori in via temporanea presso altro soggetto, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione.

Relativamente alla disciplina delle convenzioni quadro disciplinate dall’ art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003, tra le novità previste dal DL Sicurezza sul Lavoro sono da segnalare :

1.       L’allargamento delle convenzioni anche agli ETS non commerciali e società benefit ;

2.       Viene abrogato parte del comma 1 nella parte in cui era previsto l’obbligo di sentire il Comitato tecnico istituito presso le commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, sostituito dall’ Organismo presso i servizi di collocamento con le medesime funzioni.

Resta fermo che, per i nuovi soggetti come per tutti gli altri, la possibilità di coprire la quota di riserva è subordinata all’assolvimento degli obblighi di assunzione per le restanti quote a carico dell’impresa. 

Fonte: WST Tax & Law – Lavorosi.it

Inflazione in lieve aumento a dicembre 2025: prezzi al consumo al +1,2%

I dati definitivi ISTAT chiudono il 2025

Nel mese di dicembre 2025 l’inflazione registra una lieve accelerazione, tornando ai livelli di ottobre. Secondo i dati definitivi diffusi da ISTAT, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e dell’1,2% su base annua, dal +1,1% di novembre.

Inflazione media 2025 in crescita rispetto al 2024

Nella media del 2025, i prezzi al consumo crescono dell’1,5%, in accelerazione rispetto al +1,0% registrato nel 2024.

L’inflazione di fondo, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si attesta al +1,9%, in lieve rallentamento rispetto all’anno precedente (+2,0%). L’inflazione al netto dei soli beni energetici registra invece una crescita media annua del 2,0%.

Le componenti che trainano l’aumento di dicembre

La lieve accelerazione dell’inflazione a dicembre è dovuta principalmente:

  • alla crescita dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,9% a +2,6%);
  • all’aumento dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +1,1% a +2,3%);
  • all’incremento dei Servizi vari (da +2,0% a +2,2%).

Rallentano invece i prezzi dei Beni non durevoli (+0,6%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+2,7%), mentre si accentua il calo degli Energetici regolamentati (-5,2%).

Inflazione di fondo e “carrello della spesa”

Nel mese di dicembre l’inflazione di fondo resta stabile al +1,7%, mentre quella al netto dei soli beni energetici sale lievemente al +1,8%.

I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano (+1,9%), così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (+2,2%), confermando una pressione sui consumi quotidiani delle famiglie.

IPCA e indice FOI

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base mensile e dell’1,2% su base annua. Nella media del 2025, l’IPCA cresce dell’1,7%, rispetto al +1,1% del 2024.

L’indice FOI, al netto dei tabacchi, registra a dicembre un aumento dell’1,1% su base annua, con una crescita media nel 2025 pari a +1,4%.

Il commento ISTAT

A dicembre l’inflazione torna al +1,2%, mentre nella media del 2025 i prezzi al consumo risultano cresciuti dell’1,5%, in accelerazione rispetto all’anno precedente. Sull’andamento dell’inflazione media annua ha inciso in modo significativo la dinamica dei beni energetici regolamentati, degli energetici non regolamentati e degli alimentari non lavorati.

L’inflazione di fondo rallenta lievemente, attestandosi al +1,9%.

Scarica la nota ISTAT

Contratto a termine, nuove regole e sgravi contributivi per la sostituzione di maternità

Tra le misure destinate a favorire la conciliazione vita-lavoro contenute nella recente legge di Bilancio 2026, merita attenzione quella che consente di prolungare il contratto a termine per sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale.

Il comma 221 dell’art. 1 della Legge 199/2025 interviene sull’art. 4 del D.Lgs. 151/2001 riconoscendo la possibilità di prolungare il contratto a termine, stipulato per sostituire la lavoratrice in congedo, per un ulteriore periodo di affiancamento della dipendente sostituita, dopo il suo rientro in azienda, non superiore al primo anno di età del bambino.

La disciplina del Testo Unico – Il D.Lgs. n. 151/2001 rappresenta la fonte principale per la disciplina in argomento. All’art. 4 è riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro, in congedo di maternità o di paternità o parentale o per malattia del figlio (comma 1), anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, fatta salva la facoltà della contrattazione collettiva di prevedere durate superiori (comma 2).

Lo stesso articolo prevede inoltre che nelle aziende con meno di venti dipendenti, in caso di assunzione di personale con contratto a termine in sostituzione dei lavoratori in congedo, venga concesso uno sgravio del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro, fino al compimento del primo anno di età del figlio della lavoratrice o lavoratore in congedo oppure per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Quando il contratto è in somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società somministratrice le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. Alle medesime condizioni, il contratto di sostituzione, con il relativo sgravio, può essere utilizzato quando a dover essere sostituita è una lavoratrice autonoma (comma 3).

La novità della Legge di bilancio – La novità, prevista dal nuovo comma 2-bis dell’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001, avrà un impatto non solo organizzativo ma anche economico.

La vera svolta, introdotta dal nuovo comma , è la legittimazione del cosiddetto “affiancamento al rientro”.

Infatti, se da un lato la norma consente alla lavoratrice un rientro graduale senza rinunciare alla conciliazione vita-lavoro, d’altro canto l’affiancamento, sia in uscita che al rientro, rappresenta una maggiore garanzia per la continuità operativa dell’azienda.

Sul piano economico, il vantaggio è netto. La nuova norma formalizza il prolungamento del rapporto, evitando  i rischi legati “proseguimento di fatto” e le maggiorazioni previste dall’art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015 per lo sforamento del termine.  Trattasi, in particolare, di una maggiorazione prevista per tutti i contratti a termine del 20 % sino al decimo giorno di prosecuzione e del 40 % per ogni giorno ulteriore, con il rischio concreto che il contratto si trasformi in tempo indeterminato se la prosecuzione di fatto supera i termini di 30 giorni per contratti di durata inferiore a sei mesi e 50 giorni se superiore .


WST Law & Tax

Fonte: Lavorosi.it

Il futuro della vigilanza privata secondo Axitea: tecnologia, reti e visione integrata

La sicurezza non è più solo presidio fisico, telecamere o pattuglie. Sta diventando un sistema intelligente, capace di interpretare i contesti, anticipare i rischi e intervenire solo quando serve davvero. In questa intervista Marco Bavazzano, CEO di Axitea Spa, spiega perché le videoronde digitali basate su intelligenza artificiale rappresentano una svolta per il settore della vigilanza privata e perché il futuro passerà da modelli integrati, partnership e reti di competenze in grado di unire tecnologia, territorio e capacità di risposta.

Le videoronde digitali con IA sono una svolta. Perché rappresentano un cambiamento strutturale per il settore?

Le videoronde digitali basati su intelligenza artificiale non sono un semplice miglioramento dei servizi esistenti, sono una nuova generazione di soluzioni che cambiano il modo di proteggere aziende e infrastrutture e che cambiano i paradigmi della vigilanza.
Il punto non è aggiungere tecnologia, il punto è offrire un servizio più intelligente, capace di leggere ciò che accade e di trasformarlo subito in decisioni operative. Oggi la sicurezza non può limitarsi a registrare: deve anticipare, riconoscere un rischio, dare priorità alle informazioni e permettere di intervenire quando è davvero necessario.

Questa capacità di “capire” il contesto fa la differenza. Significa avere un servizio continuo, attento, che unisce persone, processi e strumenti in un’unica regia. È ciò che intendiamo per sicurezza integrata: una visione unica, coerente, capace di offrire al cliente una protezione reale e costante.

Per il settore della vigilanza privata questo passaggio rappresenta una trasformazione profonda. Il valore non sta più nel numero di telecamere, nel numero di ispezioni o nel numero di pattuglie, ma nella qualità delle informazioni che le centrali operative processano e delle relative risposte.
Chi abbraccia questo approccio potrà crescere e restare competitivo. Chi continuerà a basarsi solo su modelli tradizionali rischia di non riuscire a tenere il passo con un mercato che chiede servizi più evoluti e più integrati.

In definitiva, la videoronda digitale non aggiorna la sicurezza: la ripensa. E apre al settore nuove opportunità che possiamo cogliere solo con una cultura più moderna e una visione condivisa del futuro.

In cosa la videoronda digitale si distingue davvero dalla videosorveglianza evoluta “tradizionale”?

La videosorveglianza evoluta ha portato negli anni più qualità delle immagini e più telecamere. Il limite però è sempre stato lo stesso: tutto viene filtrato dall’occhio umano. La videoronda con IA, invece, introduce un’intelligenza che interpreta e capisce il contesto. Questa soluzione con IA seleziona gli eventi rilevanti, riconosce situazioni anomale e presenta agli operatori solo ciò che merita attenzione. Il lavoro delle centrali operative diventa più focalizzato e la risposta è più rapida e precisa. L’operatore non insegue decine di segnali, si dedica a quelli che richiedono un intervento reale.

È un modo più evoluto e responsabile di fare sicurezza. Il risultato è un servizio più credibile agli occhi dei clienti, perché riduce la complessità e aumenta la qualità delle decisioni e la trasparenza del servizio offerto. In definitiva, non è una “versione aggiornata” della videosorveglianza, è un nuovo modo di erogare sicurezza, vicino alle esigenze del presente e del futuro.

Quali benefici concreti vedono i clienti nella gestione degli allarmi e degli interventi?

Il primo beneficio è evidente: trasformare le telecamere da elemento passivo ad elemento attivo in grado di individuare un’intrusione, senza necessariamente procedere ad una nuova installazione di dispositivi sul posto. Il secondo è la rapidità nell’individuazione degli allarmi, minimizzando i falsi: l’allarme arriva già qualificato, con le informazioni che servono per decidere subito. Il terzo è la precisione: l’intervento sul campo è mirato, avviene solo su allarme verificato, con aumento dell’efficacia per il cliente.

C’è anche un valore che spesso passa in secondo piano: la sostenibilità. Eliminare spostamenti a vuoto che si hanno con i tradizionali pattugliamenti o con gli interventi su allarme su falsi allarmi significa ridurre costi operativi e impatto ambientale. È sicurezza che fa bene al business e alla comunità. E soprattutto migliora la fiducia. Un servizio che seleziona e agisce con criterio viene percepito come serio, moderno, affidabile.

Per gli istituti di vigilanza, questo cambiamento cosa significa dal punto di vista organizzativo e strategico?

Significa una cosa molto chiara: la vigilanza privata è entrata in una fase di grande trasformazione.
Il modello tradizionale basato esclusivamente sul presidio fisico non sarà sufficiente per rispondere alle esigenze di sicurezza dei prossimi anni. Gli istituti dovranno fare scelte coraggiose:

  • investire in infrastrutture in grado di erogare questi servizi, in processi di delivery strutturati, governate da risorse con competenze specialistiche,
  • ripensare la propria organizzazione interna e il nuovo posizionamento sul mercato,
  • inserirsi in reti collaborative per condividere capacità e know‑how.

Questo percorso, però, richiede risorse importanti, umane ed economiche. Non tutti potranno sostenerlo da soli. E qui entra in gioco il concetto di rete.

Ing Marco Bavazzano

Appunto, la rete. Qual è il ruolo delle partnership nella trasformazione del settore?

Io sono convinto che il futuro della sicurezza sarà costruito da reti di competenze, non da singoli attori isolati. Gli istituti che sapranno valorizzare le partnership potranno accedere a piattaforme, servizi e conoscenze altrimenti inaccessibili.

Da sempre esiste una forma di collaborazione tra gli istituti di vigilanza, a volte un vero e proprio network, utile per offrire servizi di intervento e pattugliamento in aree geografiche non direttamente presidiate. Oggi questo modello deve evolvere e abbracciare anche le nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Gli istituti che non possono permettersi investimenti significativi in sistemi di videosorveglianza avanzata possono comunque cogliere questa opportunità grazie a partnership con realtà più strutturate, in grado di erogare il servizio in modo centralizzato.

Axitea, per esempio, ha già compiuto gli investimenti necessari—nell’IA, nelle competenze, nel SOC, nella governance dei processi—e può metterli a disposizione degli istituti che vogliono evolvere senza dover affrontare da soli costi insostenibili.

Non si tratta di “sostituire” la vigilanza tradizionale, ma di rafforzarla con una rete di valore che unisce territorio, competenze, tecnologia e capacità di risposta integrata.

Chi saprà muoversi in questo ecosistema avrà un ruolo da protagonista nel mercato del futuro.

Un messaggio diretto agli istituti di vigilanza che oggi osservano questo cambiamento con curiosità, ma anche con legittima preoccupazione.

Il futuro non va temuto: va guidato. Bisogna però essere sinceri, un modello basato solo sulla vigilanza tradizionale, sui servizi come il pattugliamento, nel lungo periodo, non potrà sostenere l’evoluzione del mercato. Le esigenze dei clienti cambiano più velocemente dei modelli organizzativi storici.

C’è però una buona notizia. Nessuno è chiamato a fare questo salto da solo. Le partnership, la condivisione di competenze, l’uso di piattaforme già pronte e mature permettono di abbracciare il cambiamento senza stravolgere la propria identità.

Io credo profondamente in una visione di rete: istituti radicati sul territorio uniti a un partner tecnologico che offre soluzioni, conoscenze e aggiornamento continuo. È così che si costruisce un settore più forte, più moderno, più credibile agli occhi delle imprese e delle istituzioni.

Da dove può partire, concretamente, un istituto che vuole evolvere?

Il primo passo è che la direzione creda profondamente in questo cambiamento: la trasformazione deve essere guidata dall’alto e diventare un motore per tutti i livelli aziendali.

Sarà poi fondamentale approfondire la soluzione tecnologica per comprenderne logiche, funzionamento e impatti operativi, anche attraverso simulazioni e test sul campo che permettano di sperimentare direttamente il modello delle videoronde digitali.

Parallelamente, è importante avviare un percorso di formazione condivisa che coinvolga la rete vendita che deve essere pronta a spiegare ai clienti il nuovo servizio.

CONCLUSIONE

«La sicurezza del futuro è integrata e intelligente. Gli istituti che sceglieranno di entrare in una rete di valore, investendo nella propria evoluzione o affidandosi a partner tecnologici già maturi, non solo resteranno competitivi: diventeranno protagonisti del nuovo mercato della sicurezza.

Axitea è pronta a fare questo percorso insieme, con visione, responsabilità e un forte senso di servizio verso il settore.»