Manovra 2021: profili di interesse della Commissione Lavoro

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Pubblichiamo il dossier parlamentare sui profili di interesse della XI Commissione Lavoro contenuti nella Legge di Bilancio 2021.

Il dossier è a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati

Manovra 2021: profili di interesse della Commissione Difesa

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Pubblichiamo il dossier parlamentare sui profili di interesse della IV Commissione Difesa contenuti nella Legge di Bilancio 2021.

Il dossier è a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati

Maria Cristina Urbano: Le aggressioni al personale medico in ospedale sono motivo di allarme sociale?

Huffington Post 26 nov. 2020 – Non sempre la percezione che si ha di un dato evento corrisponde più o meno esattamente al fatto “oggettivo”, spesso è vero anzi il contrario: ai nostri giorni si ha la sensazione che la comunicazione pervasiva e, direi, “invadente” che caratterizza l’era di internet e dei social media (grazie ai quali, citando il compianto Umberto Eco, si “dà diritto di parola a legioni di imbecilli”) amplifichi situazioni che sono sempre esistite, provocando un allarme sociale sproporzionato rispetto alla causa che lo ha determinato.

Provo a spiegare il punto di arrivo di questo mio breve ragionamento. Con una frequenza che si caratterizza per una progressione inquietante, gli organi di informazione e i talk show televisivi riferiscono di aggressioni ai danni di medici e infermieri, consumate negli ospedali e nei presidi sanitari del nostro Paese.

Per lo più si tratta di parenti insoddisfatti dell’operato di quanti hanno fatto della salvaguardia della vita altrui una ragione della propria, di vita. Si tratta di fatti oggettivamente aberranti, che testimoniano del degrado morale di chi li compie.

Tuttavia, e arrivo al punto, la domanda che ritengo sia utile porsi è la seguente: è sempre stato così, ma la società della comunicazione di massa contribuisce oggi ad aumentare la risonanza di tali accadimenti?

Secondo un documento depositato dall’ANAAO-ASSOMED (Associazione Medici Dirigenti) in occasione di una recente audizione al Senato non è così, infatti il primo caso di violenza fisica che degenera in omicidio ai danni di un medico risulta essere avvenuto nel 1989 a Potenza, quindi poco più di 30 anni fa. Pur se avessi l’ardire di avventurarmi in una spericolata analisi sociologica volta a valutare l’impatto che la fine della Guerra Fredda può avere avuto sui comportamenti dei singoli, credo di poter affermare senza tema di smentita che la coincidenza con la caduta del Muro di Berlino sia propria tale, una mera coincidenza… complottisti permettendo…

La verità è che in questo specifico caso i mass-media non stanno gonfiando il fenomeno, a beneficio dell’audience. Ciò che molto più semplicemente, e correttamente, occorre evidenziare è la probabile, se non certa, correlazione di causa-effetto tra i fenomeni di violenza in corsia e la rimozione dei presìdi delle forze dell’ordine negli ospedali, unita alla contemporanea perdita di quel sentimento nominato “alleanza terapeutica” che legava medico e paziente. Tagli lineari nella spesa della Pubblica Amministrazione, razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie, sottovalutazione di un rischio probabile che si è dimostrato invece concreto, queste sono le ragioni che hanno indotto a rinunciare ad un fondamentale strumento di deterrenza e prevenzione a tutela del personale medico e dell’utenza.

Parlo con cognizione di causa, nella veste prima di imprenditrice della vigilanza privata e ora di presidente della sua principale associazione di categoria, l’ASSIV.

La sussidiarietà e l’integrazione, infatti, tra pubblico e privato nei servizi di vigilanza hanno fatto sì che spesso la sicurezza nei presìdi sanitari sia affidata proprio alle guardie giurate, caratterizzate in teoria da alti livelli di qualificazione e professionalità e perfettamente in grado di assolvere al meglio ai compiti di prevenzione prima affidati alle forze dell’ordine.

E allora perché si registra questa recrudescenza nei fatti di cronaca in corsia? La risposta è al tempo stesso semplice quanto inquietante: perché non esistono linee guida specifiche per consentire alle direzioni amministrative degli ospedali di bandire in maniera appropriata i relativi bandi di gara! Dall’assenza di analisi di rischio effettive discende l’impossibilità di programmare e realizzare efficaci misure di sicurezza.

La questione è tutta qui. Se si pensa che l’effetto di deterrenza assicurato in passato dalle postazioni di polizia possa essere garantito dalla vigilanza privata non armata, si vive nel mondo dei sogni! Eppure nei capitolati di gara si fa riferimento quasi sempre alla vigilanza tout court, che si sostanzia spesso in personale non decretato, assimilabile per funzioni e qualificazione a quello di mera portineria.

Se la questione della scarsa qualificazione delle stazioni appaltanti è un refrain cui abbiamo dovuto nostro malgrado assuefarci, quale aggravante dobbiamo tristemente constatare che i bandi di gara prevedono costi di lavoro a base d’asta che non arrivano a 10 euro/ora. Ciò costringe le aziende di vigilanza, per non essere tagliate fuori dal mercato, a partecipare alle procedura ad evidenza pubblica proponendo personale meno caro, di conseguenza meno qualificato, certamente quindi non personale armato. Un vecchio detto recita che non possono farsi le nozze con i fichi secchi.

Esempi di gare bandite in modo poco accorto ne potremmo fare diversi: lo scorso anno Soresa per la Regione Campania, pur indicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’assegnazione di servizi di vigilanza nelle strutture sanitarie regionali, ha costruito i bandi in modo tale che la sproporzione fosse a vantaggio del prezzo, adottando in buona sostanza il criterio del massimo ribasso, mascherandolo, pur senza grande abilità.

Il nocciolo della questione può ridursi a questo: le aggressioni al personale medico in ospedale rappresentano o no motivo di allarme sociale? E pongono una questione di sicurezza degna di essere presa in debita considerazione, in ragione della natura dell’attività svolta e dalla situazione di oggettiva vulnerabilità che caratterizza chi purtroppo deve servirsi delle cure del nostro sistema sanitario nazionale. Se la risposta è affermativa, come noi riteniamo e come i media vogliono fare intendere, forse quegli stessi media e l’opinione pubblica dovrebbero adoperarsi affinché il legislatore ne tragga le dovute conseguenze.

Esistono norme che regolano il diametro dei frutti in commercio, appare folle che non vi sia l’obbligo di garantire requisiti minimi, e le necessarie risorse, per garantire l’incolumità fisica di medici e pazienti. Ma è sempre questione di priorità…

Segui il blog di Maria Cristina Urbano sull’Huffington Post: https://www.huffingtonpost.it/entry/le-aggressioni-al-personale-medico-in-ospedale-sono-motivo-di-allarme-sociale_it_5fbe425cc5b6e4b1ea475e32?ncid=other_homepage_tiwdkz83gze&utm_campaign=mw_entry_recirc

Manovra 2021: profili di interesse della I Commissione Affari Costituzionali

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Pubblichiamo il dossier parlamentare sui profili di interesse della I Commissione Affari Costituzionali contenuti nella Legge di Bilancio 2021.

Il dossier è a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati

Legge di Bilancio 2021: il testo della manovra

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La scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il testo della manovra 2021.
Il provvedimento  interviene in maniera incisiva, nell’attuale contesto economico, con importanti misure per la crescita.

Il testo introduce misure per il rilancio delle imprese, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori, per l’implementazione delle politiche sociali, nonché interventi settoriali mirati su sanità, scuola, università e ricerca, cultura, sicurezza, informazione, innovazione e trasporti.

Il disegno di legge è approdato in Parlamento. Attualmente le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato hanno avviato le audizioni sul disegno di legge.

Qui trovi il testo della manovra con la relazione illustrativa e una sintesi degli effetti del provvedimento a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati.

Il Fondo Nuove Competenze

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Il Fondo Nuove Competenze (FNC) è una delle misure emergenziali adottate dal Governo italiano per consentire la graduale ripresa dell’attività economica fortemente provata dalla pandemia da Covid 19.  Questa misura è stata introdotta dall’articolo 88 del cd Decreto Rilancio (Dl 34/2020) così come novellato dal l’art. 4 del Decreto Agosto (Dl 104/2020).

La finalità che si prefigge il Fondo è quella di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo al contempo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica.

Con il  Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del  9 ottobre 2020, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono individuati i criteri d’accesso e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse del Fondo.

Istituito presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) dispone di una dotazione per il biennio 2020 -2021  di 730 milioni di euro.

Gli interventi del FNC hanno ad oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritti a livello nazionale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, per i quali le ore in  riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori (art.88 Dl 34/2020 e art. 4 Dl 104/2020).   

Gli accordi collettivi di rimodulazione:

  • 1) devono essere sottoscritti, allo stato, entro il 31 dicembre 2020;
  • 2) devono prevedere progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, indicare il numero dei lavoratori coinvolti e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
  • 3) devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termine di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati;
  • 4) il limite massimo di ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250.

Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori 

Deve essere allegato a ogni istanza di contributo, individua gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata.  Inoltre, deve dare evidenza:

  • delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore,
  • delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento;
  • delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi di apprendimento.

Il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze è individuato dall’impresa all’interno del progetto formativo presentato in sede di accordo collettivo.

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi:

  • tutti gli enti accrediti a livello nazionale  e regionale,
  • tutti i soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione comprese:
    •  le Università statali e quelle non statali legalmente riconosciute,
    • gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
    • i Centri per l’Istruzione per Adulti (CPIA),
    • gli Istituti tecnici superiori,
    • i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione,
  • l’impresa stessa che ha presentato la domanda di contributo, laddove l’accordi collettivo lo preveda.

Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, ad oggi,  entro il 31 dicembre 2020, gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro. 

Chi può presentare la domanda di accesso al Fondo

Il Fondo determina l’importo massimo riconducibile al datore di lavoro, rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; ANPAL

Fondo di sostegno al Venture Capital: firmato il Decreto ministeriale

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E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che disciplina le modalità di impiego di ulteriori 200 milioni di euro destinati dal Decreto Rilancio al Fondo di sostegno al Venture Capital.

La misura mira a rafforzare le Startup e le PMI innovative presenti sul territorio nazionale, incentivando il co-investimento nel capitale da parte di investitori regolamentati o qualificati.

In particolare, il valore di ogni singola operazione effettuata dal Fondo non potrà essere superiore a massimo quattro volte l’investimento effettuato dagli investitori, nel limite complessivo di 1 milione di euro per singola Startup o PMI innovativa

Fondo da 200 milioni di euro per il sostegno alle start up e alle FMI innovative

Fonte MISE

Bankitalia: alcune stime preliminari degli effetti delle misure di sostegno sul mercato del lavoro

È online la nota “Alcune stime preliminari degli effetti delle misure di sostegno sul mercato del lavoro”, curata da Eliana Viviano, ricercatrice della Banca d’Italia.

Si calcola che in condizioni normali, in assenza dello shock collegato al Covid-19, nel 2020 in Italia si sarebbero avuti circa 500 mila licenziamenti per motivi economici, come nel 2019, quando vi avevano corrisposto circa 1,3 milioni di nuove assunzioni e trasformazioni. Tenuto conto che lo shock ha colpito in modo più intenso comparti nei quali la quota di lavoratori a tempo indeterminato è relativamente contenuta, si può stimare che, in assenza delle misure introdotte, nel 2020 lo shock pandemico avrebbe potuto causare ulteriori 200 mila licenziamenti, portando quindi il totale a circa 700 mila unità. Si può valutare che le misure di estensione della CIG, il sostegno alla liquidità delle imprese e il blocco dei licenziamenti abbiano impedito circa 600 mila licenziamenti nell’anno in corso; di questi, circa un terzo non si sarebbe probabilmente verificato, anche in assenza del blocco, grazie alle altre misure.

Fonte: Banca d’Italia

Istat: fatturato e ordinativi dell’industria (settembre 2020)

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Si interrompe a settembre la dinamica congiunturale positiva del fatturato dell’industria dei quattro mesi precedenti. Ciononostante, su base trimestrale, si registra una forte crescita sia per la componente interna sia per quella estera. Il confronto tendenziale, al netto degli effetti di calendario, continua a rimanere negativo per entrambi i mercati. Per i raggruppamenti principali di industria si rilevano risultati analoghi a quelli degli aggregati totali, in termini sia congiunturali (su base trimestrale), sia tendenziali (su base annuale).

Fonte: Istat

COVID-19: congedo dei lavoratori dipendenti per quarantena scolastica e DAD dei figli

Con la Circolare n. 132 del 20 novembre 2020, l‘INPS fornisce ulteriori indicazioni sul diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per genitori lavoratori in caso di quarantena scolastica e per sospensione della didattica in presenza dei figli, ai sensi dell’art. 21 bis, comma 3, del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), come modificato dall’art. 22 del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori).

Ferma restando l’operatività delle istruzioni contenute nella Circolare n. 116/2020, dopo aver richiamato la recente evoluzione normativa in materia, l’Istituto dà atto delle novità introdotte.

In particolare, con il novellato art. 21 bis del Decreto Agosto è stata prevista la possibilità di utilizzare il congedo, in alternativa al lavoro in smartworking, anche nelle ipotesi in cui la quarantena derivi da contatto avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico ed è stata elevata a 16 anni l’età del figlio in quarantena. Dunque, il contatto può essere avvenuto anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Al riguardo, l’Istituto evidenzia che per poter fruire del congedo è pur sempre necessario che la quarantena sia stata disposta con provvedimento della ASL territorialmente competente e che, nei casi di contatto diversi dal plesso scolastico, il congedo è fruibile solo a partire dal 14 ottobre 2020.

Il D.L Ristori ha, poi, ampliato la possibilità di avvalersi del congedo di cui all’art. 21 bis – sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione in modalità agile ed in alternativa a tale modalità – prevedendone la fruizione anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14 (comma 3).
In proposito, si specifica che è necessario che la sospensione della didattica in presenza venga disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche e che tale congedo può essere fruito solo a partire dal 29 ottobre 2020.

Inoltre, viene riconosciuto ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto ad alcuna indennità né alla contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tale ipotesi, l’INPS comunica che i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro.

Nella Circolare si rammenta che il congedo per quarantena scolastica del figlio e per sospensione della didattica in presenza non è compatibile con:

  1. il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di lavoro in smartworking, anche ad altro titolo;
  2. la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione della didattica in presenza di cui all’art. 21 bis, comma 3, del Decreto Agosto;
  3. il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.

Tuttavia, la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio o per la sospensione della didattica in presenza è consentita da parte dell’altro genitore nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui all’art. 21 bis, comma 1, 2 o 3, del Decreto Agosto.

Da ultimo, si precisa che la fruizione del congedo di cui all’art. 21 bis, comma 3, del Decreto Agosto è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in smartworking per altro figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. n. 104/1992.

Per maggiori dettagli, consulta la Circolare.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali