Info dalle regioni e dalle province autonome del 28 maggio 2020

Regione Abruzzo

Ordinanza n. 66 del 27 maggio 2020

Emergenza COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività produttive ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i. – Disposizioni tecnico-gestionali per il corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), provenienti dalle attività economico-produttive

 

Regione Calabria

Ordinanza n. 46 del 27 maggio 2020

  

Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: disposizioni in materia di trasporto pubblico.

 

 

Regione Lazio

Decreto n. 43 del 27 maggio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

 

Regione Piemonte

Decreto n. 64 del 27 maggio 2020

 

DispoS:????oni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020.

 

Regione Toscana

Decreto n. 60 del 27 maggio 2020

 

Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2

 

Huffpost, Maria Cristina Urbano: Utilizzare gli assistenti civici sarebbe un pericoloso azzardo

 

Maria Cristina Urbano: Utilizzare gli assistenti civici sarebbe un pericoloso azzardo

 

 

L’attività di vigilanza privata trova la sua disciplina nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza che limita il campo di attività alla tutela dei beni, previa stipula di un contratto tra il proprietario del bene e l’istituto di vigilanza privata a cui la guardia particolare giurata risponde. 

A partire dalle fine del 2007, a seguito di una condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea nei confronti dell’Italia, il settore ha conosciuto un profondo cambiamento normativo che ha posto a fondamento oggettivo del sistema una serie di requisiti minimi di qualità, sia a carico di imprenditori e istituti, sia per quanto attiene le singole guardie particolari giurate; in assenza di tali requisiti il ministero dell’Interno, amministrazione sotto il cui controllo operiamo, per il tramite delle Prefetture, non rilascia o rinnova la licenza, senza la quale non è possibile operare.

 

Nel corso degli anni, e per riserva di legge, altri e più delicati compiti sono stati riservati alle Guardie particolari Giurate, se non svolti direttamente dalle forze dell’ordine: sicurezza portuale, aeroportuale, nelle stazioni. Quale presidente di Assiv, l’associazione degli Istituti di Vigilanza Privata e servizi fiduciari maggiormente rappresentativa, ho ritenuto importante ricordare per sommi capi il perimetro operativo del comparto, alla luce di quanto annunciato alcuni giorni orsono dal ministro Boccia.

Il ministro per gli Affari Regionali ha lanciato l’idea di un bando per 60.000 assistenti civici volontari, rivolto per lo più a inoccupati e percettori del reddito di cittadinanza, il cui compito primario dovrebbe essere quello di controllo del territorio affinché siano rispettate le norme di contenimento del Covid, in particolare quelle sul distanziamento sociale e sull’uso delle mascherine.
Trovo l’iniziativa avventata e potenzialmente pregna di rischi.

Lungi da me assumere una posizione preconcettualmente difensiva di una posizione di mercato, anche perché ciò che rappresentano gli istituti di vigilanza privata nel contesto del sistema di sicurezza del Paese non è in alcun modo comparabile con la figura che vorrebbe introdurre il Ministro Boccia. E’ mia intenzione, al contrario, mettere a disposizione della politica l’esperienza e la professionalità che ci proviene dal lunghissimo operare nell’ambito della sicurezza, in funzione complementare alle Forze dell’Ordine.

Ebbene, tutto considerato, mi pare di poter affermare in piena onestà che immaginare di mandare sulle strade migliaia di persone senza un ruolo ben definito, che dovrebbe discendere per forza di cose anche dal possesso di caratteristiche e requisiti minimi di professionalità e formativi, costituisce un pericoloso azzardo. Peraltro in un momento grave per il Paese, nel quale l’azzardo è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno.

È evidente, infatti, che gli assistenti civici, nell’esercizio delle funzioni che si immagina di assegnare loro, non potranno essere equiparati né a pubblici ufficiali (come le forze dell’ordine), né a incaricati di pubblico servizio (come le guardie giurate), rimanendo semplici cittadini. Una versione certamente nobilitata della vecchia iniziativa delle ronde di cittadini, che tuttavia non potrà evitare di incorrere negli stessi problemi e rischi, connessi anche e soprattutto all’incolumità personale dei volontari, rischi che saranno anzi moltiplicati come conseguenza dell’enorme numero dei volontari.

Una semplice pettorina di colore sgargiante non può certo evitare la molteplicità di situazioni di rischio cui si esporranno più o meno consapevolmente. E in tutta questa vicenda, sembra che ad essere assente sia proprio la consapevolezza.
Il mondo della sicurezza privata già annovera le figure professionali che, in ragionevole sicurezza, potrebbero essere utilizzate dai comuni per i compiti di controllo e di verifica di cui parla il Ministro Boccia. Al mondo del volontario andrebbero invece lasciati i moltissimi compiti cui sempre ha dimostrato di sapere fornire efficace risposta, e nell’attuale contingenza purtroppo ha assunto nuova urgenza l’assistenza ad anziani e bisognosi.

Il problema, forse, consiste nel fatto che il servizio dei primi andrebbe pagato, quello dei volontari chissà… Sempre che, come qualcuno ha già ipotizzato, l’iniziativa promossa dal Ministro Boccia non costituisca premessa per una non troppo lontana strategia di assunzioni in massa, senza concorso, da parte degli enti locali. Quest’ultima ipotesi appartiene probabilmente al campo della semplice diatriba politica, ma su valutazioni ben più fondate e argomentate ci uniamo alle considerazioni già espresse dai Ministri Lamorgese e Guerini, contrari all’iniziativa, per chiedere al Ministro Boccia di soffermarsi sulle criticità e i rischi cui esporrebbe i volontari e la collettività.

Dopo tante norme, regolamenti, circolari e ogni altro orpello del quale è capace la nostra burocrazia, che hanno certamente permesso l’elevata qualificazione del comparto della vigilanza privata, gravando tuttavia imprenditori ed operatori di assai onerosi obblighi formativi, organizzativi e prestazionali, assistiamo con sconcerto alla facilità con la quale si propone di affidare compiti delicati a persone prive di ogni qualificazione. Un po’ di coerenza, per cortesia!

 Dal Blog di Maria Cristina Urbano Huffpost

Info dalle regioni e dalle province autonome del 27 maggio 2020

Dalle Regioni e dalle Province autonome

Regione Basilicata

Ordinanza n. 24 del 25 maggio 2020

 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

 

Regione Campania

Ordinanza n. 52 del 26 maggio 2020

 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 11. 833 in mate1ia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 ma1zo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.

 

 

Regione Liguria

Ordinanza n. 34 del 25 maggio 2020

 

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020.

 

Regione Marche

Ordinanza n. 31 del 26 maggio 2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 58 del 18 maggio 2020

 

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dl Rilancio: misure per i lavoratori e le famiglie

Dl Rilancio: misure per i lavoratori e le famiglie

Pubblichiamo la brochure informativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulle misure per i lavoratori e le famiglie, contenute nel DL “Rilancio”.

Il Ministero, fra l’altro, si è pronunciato in merito all’art. 93 del Dl Rilancio, a proposito di proroghe e rinnovi dei contratti a termine.

Per quanto riguarda la proroga ed il rinnovo senza causale dei contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio, si chiarisce che “La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.”

Scarica la brochure

Circolare ABI “Secondo Addendum all’accordo per il credito 2019 “

Circolare ABI “Secondo Addendum all’accordo per il credito 2019 “

Pubblichiamo il testo della circolare dell’ABI indirizzata alle banche in merito alle principali misure contenute nell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 (Moratoria Grandi imprese e Filiere).

Scarica la circolare

Circolare MISE n. 153147 del 26 maggio 2020

Circolare del MISE n. 153147 del 26 maggio 2020

Pubblichiamo la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.  153147 sulla rettifica alla circolare 16 gennaio 2020 n. 10088, recante “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali”, al fine di garantire la corretta applicazione di quanto normato dal decreto ministeriale 30 agosto 2019.

Fonte MISE

Scarica le circolari

Punto Sicuro: approfondimenti Covid 19

 Punto Sicuro: approfondimenti Covid 19

Segnaliamo due approfondimenti pubblicati sulla testata on line Punto Sicuro:

DPI e Covid 2019: quale dispositivo è davvero indispensabile a cura di Nicholas Giralico e Alfredo Gabriele di Placido  

L’assicurazione sul Computer Crime in tempi di COVID 19°  a cura dell’Ing. Adalberto Biasiotti 

Servizio Studi Senato della Repubblica e Servizio Studi Camera dei Deputati: Decreto Rilancio, note di lettura

Servizio Studi Senato della Repubblica e Servizio Studi Camera dei Deputati: Decreto Rilancio, note di lettura

 
Pubblichiamo il dossier di approfondimento: Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia (cd. “Decreto Rilancio”), a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e
 del Servizio Studi della Camera dei Deputati

Confindustria: Commento alla Circolare del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute

Confindustria: Commento alla Circolare del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute

Con circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, il Ministero della Salute ha ripercorso gli aspetti principali dell’attività di sanificazione di ambienti, superfici, indumenti e tessuti.
In precedenza, già la circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute ed i Rapporti ISS n. 5/2020, 19/2020 e, in particolare, 25/2020, si erano soffermati sulle caratteristiche dell’attività di sanificazione, fondamentale nel quadro delle misure per la lotta al COVID19.
In particolare, si sottolinea come il Rapporto n. 25/2020, aggiornato al 15 maggio, costituisca un valido strumento per orientare concretamente l’attività di sanificazione.
Con la circolare che si analizza, il Ministero presenta alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l’approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni, soffermandosi anche sul settore dell’abbigliamento.
Dopo una premessa di inquadramento generale delle azioni di disinfezione nell’ambito del D.lgs. n. 81/2008 e della legge 40/2007 (normativa che regola lo svolgimento dell’attività di sanificazione, disponendo sostanzialmente che essa si svolga nel rispetto del Dlgs n. 81/2008), la circolare ricorda opportunamente il ruolo fondamentale del distanziamento sociale e della igiene delle mani, ancora prima ed in aggiunta della corretta sanificazione di superfici e locali e della pulizia giornaliera.
La nota, per giustificare i prodotti da utilizzare perla sanificazione, espone le considerazioni sperimentali relative alle condizioni e tempi di permanenza del virus contenuto in materiali biologici sulle varie tipologie di superfici.
Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

Valutazione del contesto

Svolte queste considerazioni preliminari, ed iniziando ad analizzare il tema della sanificazione, la circolare evidenzia l’importanza della valutazione del contesto: tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.
Si tratta di osservazioni fondamentali, perché è determinante che la sanificazione riguardi in modo specifico le superfici e gli ambienti dove si può verificare la maggior concentrazione del virus, risultando altrimenti inadeguata.
Nelle attività commerciali, ma anche più in generale, nelle attività produttive, vengono valorizzate tre azioni molto importanti:
• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

Prodotti da utilizzare

In secondo luogo, si affronta il delicato tema dei prodotti da utilizzare – i cui riferimenti possono essere rinvenuti nel Rapporto n. 19/2020 e nel più recente Rapporto n. 25/2020 dell’ISS – che devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento alle tipologie di disinfettanti, la circolare rinvia al documento n. 19/2020 dell’ISS e raccomanda di prestare la massima attenzione alle etichette ed alle procedure da rispettare.
Fondamentale è anche il rinvio al Rapporto n. 25/2020, nella parte in cui descrive come orientarsi fra i disinfettanti autorizzati e richiama l’importanza di verificare l’efficacia virucida sull’etichetta del prodotto.

Ricordiamo che, ai fini ispettivi, le indicazioni dei luoghi sanificati, della cadenza temporale adottata e delle tipologie di disinfettanti (con allegazione dei documenti relativi ai prodotti adottati) è essenziale per dimostrare l’adeguata sanificazione.

La circolare indica, poi, le tipologie di prodotti consigliati in relazione alle superfici sulle quali intervenire:
Superfici Principi attivi
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno Detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Laddove in azienda dovessero essere presenti superfici o materiali di pregio storico/artistico, è possibile fare riferimento alle linee guida dell’Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT.

Misure organizzative

Una volta in individuati i prodotti, la circolare declina le misure organizzative da adottare, in esito alla valutazione del contesto, che si riportano in tabella per maggiore chiarezza.
Misure organizzative
Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.
Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di
prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020).
Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il
personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
– misure di igiene personale e collettiva
– criteri stabiliti dall’autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
– le linee guida per l’azione di fronte a un caso sospetto COVID-19

Altrettanto importante è che le procedure di sanificazione siano adottate nella corretta sequenza.
1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superficie oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l’infezione. L’uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.
5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell’etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
7. L’accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.
La circolare si sofferma poi sugli aspetti organizzativi della sanificazione in ambiente chiuso, evidenziando che “se il posto di lavoro, o l’azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali”.
Si tratta di un rilievo importante, soprattutto se posto in relazione con il Protocollo del 24 aprile 2020, allegato al DPCM 17 maggio 2020, nel quale è previsto che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.
La lettura congiunta dei due passaggi rende evidente che la sanificazione, per tutti gli esercizi che sono rimasti chiusi oltre i tradizionali 14 giorni cautelativi non abbisognano di particolari sanificazioni ma di semplice pulizia ordinaria, essendo la sanificazione riservata alle ipotesi individuate dall’Autorità in caso di particolare endemia o di presenza di un malato di COVID19.

L’attività di pulizia

Venendo alla pulizia, il Ministero svolge tre considerazioni:
– la maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria
– gli interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
– ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone: occorre disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.
Da sottolineare, quindi, la necessità di una previa valutazione complessiva per poter individuare adeguatamente i luoghi nei quali svolgere la pulizia.
Pulizia di cui il Ministero declina la procedura, nell’evidente presupposto che la disinfezione deve sempre essere proceduta dalla pulizia:
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l’oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)
Opportune anche le puntualizzazioni inerenti alle procedure da adottare in relazione ai diversi tipi di materiali con i quali è realizzato l’oggetto o la superficie da pulire.

Materiale Procedura

Materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica – preliminare detersione con acqua e sapone;
– utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
– utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);
Materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull’etichetta dell’articolo, utilizzando la temperatura dell’acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Sanificazione di abiti o tessuti

Altrettanto opportune le indicazioni relative alla sanificazione dei locali nei quali sono presenti abiti o tessuti.
A parte tutte le altre indicazioni, si sottolinea la soluzione adottata per la ordinaria sanificazione degli abiti: il vapore secco, al fine di tutelare abiti e tessuti.
Si rinvia al richiamato Rapporto ISS n. 25/2020, che si dilunga molto più dettagliatamente sulla sanificazione di questa tipologia di materiali.

Atre modalità di sanificazione non costituiscono, per ora, interventi di disinfezione

Infine, la circolare prende posizione in merito ad un quesito spesso posto con riferimento, in particolare, all’uso di alcune sostanze utilizzate in attività di sanificazione ricorrendo a tecniche di generazione in situ (con vaporizzazione). Si tratta dell’ozono, del cloro attivo e del perossido d’idrogeno applicati mediante vaporizzazione/aerosolizzazione.
Il Ministero – riducendo la portata del rapporto ISS n. 25/2020, che invece ne disciplina puntualmente le modalità di utilizzo – afferma che “tali procedure di sanificazione non assimilabili a interventi di disinfezione”: si tratta, infatti, di sostanze generate in situ che non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione”. “Solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ”.

Da rilevare che, nonostante tale posizione preclusiva (anche sul versante dei rischi nell’uso di queste sostanze), poi la circolare ne disciplina l’uso, affermando che “tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria” (quindi in una accezione differente da quella di sanificazione, che comprende, oltre la pulizia, anche la disinfezione, azione assente nelle procedure in esame).

Ambienti esterni

Per gli ambienti esterni (ad es. spazi antistanti i locali dell’azienda), la circolare ritiene sufficiente la normale pulizia e non ritiene necessaria la sanificazione, salvo che si tratti di aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, che possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all’aperto e oggetti spesso toccati da più persone
Si ricorda che per gli ambienti esterni, l’ISS ha emanato il Rapporto n. 7/2020

 

Fonte: Confindustria

Info dalle regioni e dalle province autonome 25 maggio 2020

Regione Abruzzo
Ordinanza n. 64 del 22 maggio 2020

“Emergenza epidemiologica da Covid- 19”
Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati

Ordinanza n. 65 del 22 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza.

 

 

Regione Basilicata
Ordinanza n. 23 del 22 maggio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Disposizioni correttive all’ordinanza del 17 maggio 2020, n. 22.

 

Regione Calabria
Ordinanza n. 45 del 20 maggio 2020

Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani anche correlate alla prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

 

Regione Campania
Ordinanza n. 50 del 22 maggio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell¶aUW.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33

Ordinanza n. 51 del 24 maggio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33.

 

Regione Emilia Romagna
Decreto n. 87 del 23 maggio 2020

Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid 19

 

Regione Liguria
Ordinanza n. 33 del 22 maggio 2020

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020

 

Regione Piemonte
Decreto n. 63 del 22 maggio 2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 58 del 18 maggio 2020

Regione Sardegna
Ordinanza n. 25 del 23 maggio 2020

Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

 

Regione Toscana
Ordinanza n. 59 del 22 maggio 2020

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Avvio della Fase 2

 

Regione Veneto
Ordinanza n. 50 del 23 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid 19. Ulteriori disposizioni

 

Provincia di Bolzano
Ordinanza n. 27 del 22 maggio 2020

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

 

Ordinanza n. 28 del 22 maggio 2020

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

Provincia di Trento
Ordinanza n. 33 del 22 maggio 2020

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 — Disposizioni provinciali sul servizio di trasporto pubblico locale a seguito dell’emanazione del Dpcm 17 maggio 2020