Webinar ASSIV – Edenred Italia sul Welfare Aziendale. Martedì 23 settembre, ore 14:30

Il welfare aziendale è sempre più un asset strategico per il benessere dei lavoratori e la competitività delle imprese.

ASSIV, in collaborazione con Edenred Italia, organizza un webinar previsto per il giorno 23 settembre 2025 alle ore 14:30 per approfondire i temi del welfare aziendale e dei buoni pasto, con un focus sulle soluzioni operative e vantaggi fiscali.

Un appuntamento utile per orientarsi nel quadro normativo attuale e comprendere come integrare efficacemente il welfare nei modelli organizzativi delle aziende.

Per info e iscrizioni: [email protected]

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ICMQ: I criteri vincenti nella predisposizione dell’offerta economicamente più vantaggiosa Come redigere un’offerta vincente in un appalto – 26/09/2025 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

ICMQ organizza il corso di formazione

Il Corso offre ai partecipanti la formazione per completare e predisporre un’offerta vincente per un appalto di servizi e/o lavori aggiudicato tramite l’offerta economicamente più vantaggiosa.


Si terrà in modalità online sincrona il 26 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00.


Il corso vuole guidare i partecipanti nel destreggiarsi tra le clausole, richieste e documentazioni necessarie al corretto inoltro di un’offerta completa e vincente.


Il Corso offre ai partecipanti la formazione per completare e predisporre un’offerta vincente per un appalto di servizi e/o lavori aggiudicato tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.


Il corso intende guidare i partecipanti nel destreggiarsi tra le clausole, richieste e documentazioni necessarie al corretto inoltro di un’offerta completa e vincente.


Saranno affrontate le previsioni in materia di offerta economicamente più vantaggiosa di cui al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 36/2023, che delinea i possibili criteri e le metodologie di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per appalti di servizi di progettazione e DL, nonché per appalti di progettazione e/o costruzione e per appalti di servizi ispettivi.


La predisposizione di una completa ed esaustiva relazione metodologica, detta anche Piano di Gestione Qualità, coerente con le prescrizioni richieste dalla Stazione Appaltante, potrà esprimere in modo opportuno nell’offerta CHI, COSA, DOVE, QUANDO, PERCHE’, COME e QUANTO (trattasi dunque, di un’offerta gestita con le metodologie di Project Management).

Verrà studiata l’offerta con le succitate metodologie e tecniche di Project Management; Agli elementi qualitativi, sono attribuiti il massimo punteggio; Il D.lgs 36/2023 non prevede più un punteggio nell’offerta economica con il limite del 30%. Prevede comunque un equilibrio tra i punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

Da parte del relatore, sarà illustrata anche la richiesta sempre più frequente di offerte con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, che dovrà ormai comprendere la metodologia BIM e le fondamentali interazioni tra BIM – Project Management e Life Cycle Costing.

A tal riguardo, infatti, sempre più spesso, molte Stazioni Appaltanti pubbliche in relazione ad appalti di progettazione, costruzione e di servizi attinenti all’ingegneria e l’architettura, vengono evidenziati tra gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa “professionalità e adeguatezza dell’offerta” e “caratteristiche metodologica dell’offerta” da esplicitarsi tutte tramite la relazione metodologica (o Piano di Qualità). Non esiste più il riferimento di legge, se pure come esempio, dei criteri di riferimento per l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per la progettazione, non c’è più la progettazione definitiva, e quella esecutiva è a cura dell’impresa. In gara lo studio di fattibilità tecnico economico.

La frequenza del corso conferisce 8 crediti formativi per il mantenimento della certificazione Project Manager secondo la norma UNI 11648.

Info e iscrizioni disponibili a questo link.

Sicurezza in Italia: luci e ombre dal Dossier Viminale Ferragosto 2025

Il Dossier Viminale Ferragosto 2025 è stato pubblicato il 15 agosto e offre un’analisi dettagliata della sicurezza in Italia dai primi sette mesi dell’anno (1° gennaio–31 luglio). (Gli Stati Generali).

1. Trend Generale della Criminalità

2. Omicidi e Femminicidi

3. Allarmanti Casi di Stalking e Violenza Domestica

4. Immigrazione e Politiche di Controllo

5. Criminalità Organizzata e Antimafia

6. Cybercrime, Antiterrorismo e Sicurezza

7. Sicurezza Urbana, Trasporti e Interventi Stradali

  • “Zone rosse” urbane: controllate oltre 928.000 persone, con più di 6.100 allontanamenti (gran parte stranieri) Gli Stati Generali+3Criminologia I.C.I.S.+3Il Tempo+3.
  • Investimenti per sicurezza locale:
    • 71,5 milioni di euro per 451 comuni (controllo disagio giovanile, aree degradate, “mala movida”)
    • 108,6 milioni destinati alla videosorveglianza (490 progetti finanziati)
    • 4 milioni per contrasto truffe agli anziani (109 comuni destinatari) CyberSecurity Italia+6Il Tempo+6Sky TG24+6.
  • Sicurezza ferroviaria: controllate 2.780.956 persone (+ 3,4 %), denunce aumentate, arresti diminuiti (662 vs 752), 21 kg di droga sequestrati (– 36,4 %), armi sequestrate aumentate (226 vs 212) Il Tempo.
  • Incidenti stradali: – 2,1 % (41.315 vs 42.182), morti – 6,7 % (710 vs 761), feriti – 4,1 % Gli Stati Generali+1

Conclusione

Il Dossier Viminale Ferragosto 2025 racconta un’Italia che migliora sotto molti aspetti: criminalità in calo, investimenti mirati, maggiore controllo del territorio, e avanzamenti nell’antimafia. Tuttavia, emergono criticità alarmanti: lo stalking è in forte crescita, la violenza di genere resta un’emergenza reale, e gli omicidi non arretrano. L’evoluzione del cybercrime richiede un passo avanti nelle strategie di difesa nazionale.

Scarica il Dossier Viminale Ferragosto 2025

Garante Privacy: Colloquio e questionario al rientro dopo la malattia. Azienda sanzionata

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Società che sottopone i lavoratori ad un colloquio con il proprio responsabile al rientro da periodi di assenza per malattia, redigendo un questionario contenente anche dati relativi alla salute, risulta non conforme alla disciplina di protezione dei dati personali.   

Con il provvedimento 390/2025 il Garante Privacy ha sanzionato un’azienda a seguito di segnalazione sindacale nella quale veniva evidenziato una pratica diffusa all’ interno dell’azienda : dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario. Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all’Ufficio Risorse Umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall’azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative. Una prassi gestionale che, secondo gli scritti difensivi dell’ azienda,  sarebbe volta a garantire il corretto adempimento dei propri doveri di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori ai sensi dell’ art. 2087 C.C. .

Nonostante i buoni propositi, durante l’ istruttoria il Garante ha però riscontrato numerose violazioni, tra cui :

1.       In violazione di quanto previsto dall’ art. 13 e art. 5, parag. 1, lett. a) del Reg. UE/2016/679, l’assenza di un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti in merito allo specifico trattamento dei propri dati ;

2.       In violazione degli art. 6 e 9 del Reg. UE/2016/679 l’ assenza di un’idonea condizione di liceità. Il trattamento posto in essere con la compilazione del questionario è risultato privo di base giuridica in quanto non rientrante nell’attività di sorveglianza sanitaria , attività che, comunque è, per espressa previsione normativa , di competenza esclusiva del medico competente e non del datore di lavoro;

3.       La condotta posta in essere della società ha violato anche il principio di minimizzazione enunciato all’ art. 5, parag. 1, lett. c) del Reg. UE/2016/679, con un’inutile duplicazione dell’acquisizione di dati rispetto a quelli che l’ ufficio del personale avrebbe dovuto già legittimamente possedere;

4.       In violazione degli art. 5, parag. 1, lett. e) e art. 88 Reg. UE/2016/679, l’Autorità ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore per un lasso di tempo ( 10 anni ) sproporzionato rispetto alle finalità per cui venivano raccolti.

Il Garante ha dunque ordinato all’azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati. Nel comminare la sanzione di 50 mila euro, l’Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il trattamento abbia riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell’azienda.

Fonte; WST Law & Tax – Lavorosi.it

Convertito in legge il decreto Ilva, le misure in materia di lavoro e politiche sociali

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.180/2025 la legge primo agosto 2025 n. 113, di conversione, con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92, recante “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”.

Nell’iter di conversione, il testo ha accolto alcune disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, inserite all’interno del Capo II (“Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali”). In particolare si segnala l’inserimento nel provvedimento originale di disposizioni a tutela delle imprese e dei lavoratori e lavoratrici in caso di emergenze climatiche, estese anche agli operai agricoli a tempo determinato (articolo 10-bis), nonché del contributo straordinario dell’Assegno di inclusione per i nuclei familiari che nel 2025 concludano le prime 18 mensilità del beneficio (articolo 10-ter).

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Huffington Post, Maria Cristina Urbano: Subito una revisione del Codice dei contratti pubblici

Stato ed enti locali devono tornare a considerare la gara pubblica come la regola, non l’eccezione. Le scorciatoie devono restare tali: strumenti eccezionali, motivati e sotto controllo. Meno ambiguità, soglie più basse per gli affidamenti diretti, regole più semplici ma anche più stringenti. E soprattutto controlli veri

Il Codice dei contratti pubblici è uno degli strumenti fondamentali attraverso cui lo Stato e le pubbliche amministrazioni gestiscono l’affidamento di lavori, servizi e forniture. È la “regia” che stabilisce come spendere una parte importante delle risorse pubbliche, con effetti diretti sull’efficienza dell’amministrazione, sulla qualità dei servizi e sull’uso corretto del denaro pubblico.

Nonostante le recenti modifiche, però, questo strumento continua a presentarsi come un impianto normativo complesso, frammentato e spesso aggirabile. E proprio qui sta il problema: ciò che dovrebbe essere l’eccezione – ovvero il ricorso a procedure non ordinarie – rischia sempre più di diventare la norma.

Il punto più critico riguarda l’indebolimento del principio della gara pubblica, che dovrebbe essere il cuore del sistema. La concorrenza tra operatori economici, garantita da procedure aperte e trasparenti, è infatti l’unico modo per assicurare scelte imparziali, servizi di qualità e un uso efficiente delle risorse. Eppure, negli anni, sono aumentate a dismisura le deroghe: affidamenti diretti, procedure negoziate senza bando e altri strumenti “semplificati” che, da soluzioni straordinarie, stanno diventando prassi quotidiana.

Lo denunciamo da tempo come Assiv, ma stavolta a lanciare un segnale forte è stato il presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, nella sua relazione 2025: “sul totale delle acquisizioni di servizi e forniture del 2024 (l’incidenza numerica degli affidamenti diretti) è risultata essere di circa il 98%. Preoccupa, soprattutto, il crescente addensamento degli affidamenti non concorrenziali tra 135.000 e 140.000, a ridosso della soglia. […] Numerosi risultano i casi di frazionamenti artificiosi degli appalti”. Dati che parlano chiaro – e che preoccupano.

Spesso si tirano in ballo l’urgenza, la necessità di spendere in fretta i fondi pubblici, o la volontà di semplificare. Ma la verità è che il ricorso a modalità non competitive è ormai strutturale, non più legato a contesti di emergenza. Questo approccio non solo mette a rischio la trasparenza, ma spalanca la porta a inefficienze, conflitti d’interesse e distorsioni del mercato, quando non ad infiltrazioni criminali.

Busia lo ha detto chiaramente: «La concorrenza non è un ostacolo, ma una garanzia». E ha ragione. Una gara ben fatta, trasparente e accessibile è la miglior tutela dell’interesse pubblico. Permette di scegliere l’offerta migliore (intesa non meramente come prezzo più basso), di garantire condizioni eque per tutti e di restituire fiducia ai cittadini. Insistere sugli affidamenti diretti e sulle scorciatoie, invece, allontana le imprese serie, abbassa la qualità dei servizi e mina la credibilità delle istituzioni.

È il momento di cambiare rotta. Stato ed enti locali devono tornare a considerare la gara pubblica come la regola, non l’eccezione. Le scorciatoie devono restare tali: strumenti eccezionali, motivati e sotto controllo.

Serve anche una revisione del Codice: meno ambiguità, soglie più basse per gli affidamenti diretti, regole più semplici ma anche più stringenti. E soprattutto, controlli veri. Non servono più norme: servono norme più chiare e davvero applicate. Perché l’interesse pubblico non si difende con le scorciatoie, ma con regole chiare, certe e applicate con coerenza.

Se vogliamo davvero una pubblica amministrazione moderna, efficiente e credibile, la gara pubblica deve tornare ad essere il perno del sistema. Non per burocrazia, ma per garantire che ogni euro speso sia davvero al servizio dei cittadini – e non di interessi opachi o discrezionali. E’ una battaglia culturale, oltre che giuridica ed economica, che deve essere vinta perché non possiamo permetterci altro.

Leggi l’articolo sull’Huffington Post

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Agenzia delle Entrate sul Welfare: Tassate le indennità obsolete convertite in benefits

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 195/2025

Con la risposta n. 195/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla tassazione di alcune indennità ritenute obsolete in ambito contrattuale e quindi sostituite dal datore di lavoro, tramite accordi sindacali, con prestazioni di welfare aziendale.

Nel caso affrontato dall’ Agenzia, una società ha previsto, in attuazione di una clausola contenuta nel nuovo contratto collettivo nazionale applicato in azienda, la soppressione dal 2025 di alcune indennità ritenute obsolete. Ai dipendenti già percettori è stata offerta la possibilità di convertirle in prestazioni di welfare aziendale, beneficiando di un incremento percentuale dell’importo.

Secondo la ricostruzione dell’ istante, la previsione contrattuale, essendo destinata solo a coloro che percepivano tali indennità, consente l’ individuazione di una categoria omogenea di lavoratori come richiesto dalla normativa che disciplina la concorrenza o non alla formazione del reddito di lavoro dipendente di beni, opere, servizi, prestazioni o rimborsi percepiti in relazione al rapporto di lavoro. L’ istante ritiene, dunque, che le prestazioni di welfare, frutto della conversione , non assumerebbero una connotazione strettamente reddituale in quanto utilità ulteriori accordate in sede sindacale.

Di diverso avviso l’ Agenzia che in risposta alla richiesta di parere evidenzia come l’accoro sindacale, più che consentire l’accesso a prestazioni di welfare in favore della generalità dei dipendenti, mira a sostituire voci imponibili della retribuzione. Ciò trova conferma nel fatto che, ai dipendenti che non hanno espresso la propria preferenza per la corresponsione delle indennità obsolete sotto forma di welfare aziendale, verrà erogata in loro sostituzione una somma pari al 100 % del valore medio percepito negli ultimi 5 anni.  

L’ Agenza conclude evidenziando come questi meccanismi contrattuali costituiscano un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro, in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività della tassazione.  

La quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite su scelta del dipendente interessato in prestazioni di welfare, non può fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’ art. 51, commi 2 e 3, del  TUIR, in quanto la conversione tra remunerazione monetaria e benefits è al di fuori delle condizioni fissate dalla Legge di Stabilità 2016,  ossia :   

·       ­ le somme devono costituire premi di risultato o utili riconducibili al regime agevolato ( art. 1, comma 182, della legge di Stabilità per il 2016);

·       ­ la contrattazione di secondo livello deve riconoscere al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’ art. 51 del TUIR. 

WST Law & Tax – Lavorosi.it

Agenzia delle Entrate: Sulla corretta tassazione delle misure compensative del TFR

Agenzia delle Entrate – Risposta 198/2025

Con la risposta n. 198/2025 , l’ Agenzia delle Entrate conferma che le somme erogate una tantum, in conseguenza di una modifica regolamentare del trattamento previdenziale riservato ai dipendenti, possono fruire del regime fiscale a tassazione separata in quanto considerate equipollenti al TFR.

Nel caso esaminato l’istante  rappresenta di aver sottoscritto un nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale e di aver previsto un nuovo regime previdenziale che prevede un diverso trattamento di fine rapporto denominato Indennità di fine rapporto (IFR).

Il nuovo regime stabilisce che, in sede di corresponsione delle spettanze di fine rapporto, ai dipendenti in servizio alla data del 7 aprile 2020 che optino per uno dei regimi previsti (vale a dire IFR, TFR + fondo di previdenza complementare o solo TFR), l’Istante dovrà corrispondere misure compensative relative al periodo 1° gennaio 2020 31 dicembre 2024 volte a neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale.

Tali misure compensative – secondo l’ istante – essendo corrisposte unitamente alle spettanze di fine rapporto rientrano nel campo di applicazione dell’art. 17 del TUIR e quindi possono fruire del regime della tassazione separata. con l’applicazione dell criterio della media aritmetica basata sul numero di anni di maturazione ai sensi dell’ art. 19, comma 2-bis del TUIR.

Tenuto conto delle finalità e delle modalità di determinazione delle misure compensative, l’Agenzia delle Entrate è concorde con quanto sostenuto dall’istante.

A tal fine richiama il testo dell’art. 17, c. 1, lett. a) del TUIR secondo cui sono soggette a tassazione separata il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.

L’ Amministrazione , altresì, precisa che l’equipollenza non può che corrispondere al ”equivalenza”, con la conseguenza che vi rientrano senza esclusioni tutte le indennità che vengono corrisposte ”in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato” (ex art. 2120, primo comma).

Pertanto – conclude l’Agenzia – le somme compensative, riconducibili ad un’ipotesi di cessazione del rapporto previdenziale anche se non sempre contestuale alla cessazione del rapporto di lavoro, sono legittimamente assoggettabili a tassazione separata anche se erogate in costanza di rapporto di lavoro, in quanto strettamente connesse alla maturazione di un trattamento di fine servizio.

Nel caso di specie, la qualifica delle somme compensative come indennità equipollenti trova la sua giustificazione nel fatto che : 

• sono corrisposte una tantum e una sola volta nel corso del rapporto, in connessione con un mutamento normativo dell’assetto previdenziale;

• sono commisurate alla durata del servizio prestato nel periodo 2020–2024;

• hanno una funzione sostitutiva, finalizzata a colmare la perdita derivante dal passaggio da un regime previdenziale ad un altro ;

• sono stabilite da una delibera regolamentare.

Consulta dei Servizi: Aperto il tavolo tecnico del MIT sulla revisione dei prezzi nei contratti di servizi

Si è aperto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Tavolo tecnico dedicato alla revisione dei prezzi nei contratti di servizi, alla presenza del Vice Ministro Edoardo Rixi.

L’iniziativa, promossa dalla Consulta dei Servizi, risponde alla necessità di garantire equilibrio contrattuale e corretta applicazione delle clausole di revisione dei prezzi previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 60).

ASSIV, membro della Consulta dei Servizi, partecipa ai lavori per tutelare il comparto della vigilanza privata, settore ad alta intensità di manodopera, contribuendo a definire indirizzi operativi che salvaguardino imprese, lavoratrici e lavoratori, oltre alle stazioni appaltanti.

La notizia è stata ripresa oggi da Il Sole 24 Ore, che ha sottolineato l’appello urgente della Consulta dei Servizi per una revisione delle soglie, proponendo di abbassare l’attuale limite dal 5% al 3%, così da tutelare imprese, occupazione e qualità dei servizi.

Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali (II trimestre 2025)

Alla fine di giugno 2025, i 44 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 56,3% dei dipendenti – circa 7,4 milioni – e corrispondono al 54,0% del monte retributivo complessivo.

Nel corso del secondo trimestre 2025 sono stati recepiti dieci contratti: cinque nel settore industriale, due nei servizi privati e tre nella pubblica amministrazione.

A fine giugno 2025, i contratti in attesa di rinnovo sono 31 e coinvolgono circa 5,7 milioni di dipendenti, il 43,7% del totale.

Il tempo medio di attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto, tra giugno 2024 e giugno 2025, è passato da 27,3 a 24,9 mesi; per il totale dei dipendenti aumenta da 9,8 a 10,9 mesi.

La retribuzione oraria media nel periodo gennaio-giugno 2025 è cresciuta del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2024.

L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie a giugno 2025 segna un aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 2,7% rispetto a giugno 2024; l’aumento tendenziale è stato del 2,3% per i dipendenti dell’industria, del 2,7% per quelli dei servizi privati e del 2,9% per i lavoratori della pubblica amministrazione.

I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono: ministeri  (+6,9%), militari-difesa e energia elettrica (+6,7%) e forze dell’ordine (+5,8%). L’incremento è invece nullo per farmacie private e telecomunicazioni.

Il commento

L’attività negoziale nel secondo trimestre del 2025 è risultata particolarmente intensa facendo registrare il recepimento di dieci accordi. Nel settore privato, alla fine di giugno, poco meno di tre dipendenti su dieci sono in attesa del rinnovo del CCNL, mentre nel settore pubblico tutti i dipendenti risultano in attesa di rinnovo, in quanto gli accordi siglati sono relativi al triennio 2022-2024.

L’andamento tendenziale delle retribuzioni contrattuali si è confermato robusto, ma in rallentamento rispetto al precedente trimestre; la decelerazione osservata per il settore privato non è stata compensata dall’accelerazione registrata per la pubblica amministrazione. Le retribuzioni contrattuali in termini reali a giugno 2025 restano ancora al di sotto di circa il 9% dei livelli di gennaio 2021.

Qui il testo integrale e la nota metodologica

Fonte: ISTAT