DM Interno 21 gennaio 2025: Il Ruolo Chiave della Vigilanza Privata nella Sicurezza Pubblica

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2025, introduce, a distanza di oltre sette anni dalla norma da cui derivano (DL 113/2018 cd Decreto Sicurezza 2018), le linee guida per la prevenzione di atti illegali e situazioni di pericolo nei pressi degli esercizi pubblici, o, per essere più precisi, il provvedimento detta i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, cui dovranno uniformarsi i protocolli di sicurezza stipulati a livello provinciale tra i Prefetti e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei gestori degli esercizi pubblici cui detto provvedimento si rivolge, ovvero quelli di cui all’art. 86 del TULPS (locali di somministrazione di alimenti e bevande, stabilimenti balneari, strutture ricettive, sale pubbliche di giochi leciti, locali di intrattenimento e spettacolo).

Siamo in presenza di un provvedimento in linea con  i concetti di “sicurezza integrata” e di “sicurezza urbana” contenuti nel D.L 14/2017 (c.d. decreto Minniti): il primo relativo agli interventi messi in campo da Stato, Regioni, Enti locali ed altri soggetti anche privati, con lo scopo di realizzare un sistema unitario di sicurezza, ed il secondo che definisce la sicurezza quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città.

Due a mio avviso gli elementi da sottolineare con soddisfazione: il ruolo previsto per le associazioni di categoria, che tornano interlocutrici  fattive e partecipi del progetto sicurezza ed il potenziamento del concetto di collaborazione tra pubblico e privato.

Ultimo, ma non ultimo, il riconoscimento del ruolo della vigilanza privata come strategico nella gestione della sicurezza urbana. Infatti una delle principali novità del DM è l’obbligo, per i gestori degli  esercizi pubblici definiti, di installare sistemi di videosorveglianza, il cui monitoraggio può essere affidato a istituti di vigilanza privata, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il decreto prevede anche la figura del referente della sicurezza, incaricato di interfacciarsi con le Forze di Polizia per garantire un costante scambio di informazioni sulle criticità emergenti. L’impiego di addetti alla sicurezza privata, regolamentato dalla normativa vigente, permette di incrementare la tutela di clienti e lavoratori, dissuadendo la criminalità e assicurando interventi tempestivi in caso di necessità.

Con queste disposizioni, il DM 21 gennaio 2025 riconosce anche la vigilanza privata come un elemento fondamentale nella costruzione di un sistema di sicurezza integrata, capace di migliorare la qualità della vita nei contesti urbani e commerciali.

Maria Cristina Urbano

Scarica il DM 21 gennaio 2025

CONFINDUSTRIA: Gennaio: migliorano le aspettative nell’industria

Dalla pagina ufficiale del Centro Studi CONFINDUSTRIA.

Di seguito il link per leggere il comunicato completo.

  • La rilevazione di gennaio segnala un miglioramento delle aspettative tra le grandi imprese industriali associate a Confindustria. Più di un quarto delle imprese intervistate (28,7%) prevede una espansione della produzione industriale rispetto all’ultimo quarto del 2024. La maggioranza delle imprese continua a stimare una produzione stabile (59,9%) e solo l’11,4% degli intervistati anticipa una contrazione sia essa significativa o moderata. (Grafico 1).
  •  La domanda e gli ordini si confermano, secondo gli industriali intervistati, essere i principali punti di forza a sostegno della produzione nei prossimi mesi. Il saldo tra la quota di imprese che li considera fattori trainanti e quella che invece li ritiene ostacoli diminuisce ma resta comunque in attivo, attestandosi al +2,1% dal +4,8% di dicembre (Grafico 2).
  • La visione delle imprese sulla disponibilità di manodopera nei prossimi mesi resta pressoché stabile nelle rilevazioni di dicembre e gennaio con oscillazioni inferiori al punto percentuale (da +0,6% a -0,9%).
  • I costi di produzione continuano a preoccupare le grandi imprese industriali, complice il marcato aumento dei costi dell’energia. Il saldo migliora rispetto al -5,0% di dicembre ma resta ancora in negativo (-2,8%).
  • Restano positivi i giudizi relativi alle condizioni finanziarie (+1,4% da +3,9% rilevato a dicembre).
  • Negativo il giudizio sulla disponibilità di materiali: saldo pari a -2,2% a gennaio in miglioramento rispetto al -5,1% di dicembre.
  • Il sentiment sulla disponibilità degli impianti, che era già salito a dicembre (+0,7%), continua a migliorare toccando +2,4% nella rilevazione di gennaio.

CONFINDUSTRIA: A dicembre, moderata flessione di RTT

Dalla pagina ufficiale del Centro Studi CONFINDUSTRIA.

Di seguito il link per leggere il comunicato completo.

RTT, costruito in base ai dati sul fatturato, destagionalizzato e deflazionato, del campione di imprese clienti di TeamSystem, registra un moderato calo a dicembre (-1,2%). L’indicatore mostra ancora una riduzione nell’industria e nei servizi, mentre continuano a crescere le costruzioni.

Il dato aggregato di RTT per l’economia italiana

  • A dicembre, RTT indica una riduzione del fatturato a prezzi costanti delle imprese, pari a -1,2%, che fa seguito al calo di novembre (Grafico 1).
  • Nonostante ciò, grazie al dato molto positivo di ottobre, RTT suggerisce ancora per il 4° trimestre un aumento del fatturato, dopo il calo nel 3°.

RTT per i macro-settori produttivi

  • Il moderato calo di RTT nell’industria (-0,6% a dicembre) si somma a quello del mese precedente.
  • Lo stesso avviene nei servizi (-1,0%), con variazioni di poco più ampie rispetto all’industria (Grafico 2).
  • La variazione nel 4° trimestre, però, è negativa nell’industria (-1,4%) e positiva per i servizi (+4,3%), grazie al balzo molto più marcato in ottobre.
  • Nelle costruzioni, RTT prosegue l’aumento (+3,7% a dicembre), indicando espansione nel 4° trimestre.

RTT per le macro-aree e le dimensioni d’impresa

  • RTT registra a dicembre un calo in tutte le aree, come già a novembre; le maggiori flessioni si hanno nel Centro (-3,3%; Grafico 3) e nel Nord-Est (-1,8%).
  • Il calo di RTT, invece, è molto moderato sia nel Nord-Ovest (-0,9%) che soprattutto al Sud (-0,3%).
  • Il 4° trimestre resta positivo in quasi tutte le aree, grazie ai balzi di ottobre, tranne al Nord-Est (-0,1%).
  • RTT indica a dicembre forti flessioni per grandi (-5,1%) e medie imprese (-5,7%), più che a novembre.
  • Il calo per le piccole imprese è moderato (-0,6%). La variazione nel 4° trimestre è positiva agli estremi, per le piccole e le grandi imprese, cresciute molto a ottobre, mentre è negativa per quelle medie.

ICMQ: L’intelligenza artificiale nella psicologia delle masse – Corso di formazione online – 27 febbraio 2025 dalle 9:00 alle 18:00

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Corso di Formazione ICMQ

L’intelligenza artificiale nella psicologia delle masse:

aiuto o distorsione delle scelte inconsce della massa, in caso di emergenza?


Formazione a distanza (FAD) – 27 febbraio 2025, dalle 09:00 alle 18:00

Le persone hanno una propria identità ed un proprio modo di fare ed agire, se prese singolarmente.


Ma in presenza di un’emergenza che coinvolgerà più soggetti, quali saranno le risposte emotive e fisiologiche che emergeranno?


Quali saranno le strutture comportamentali , logiche o irrazionali che il singolo individuo metterà in atto?


E se un’intelligenza artificiale, utilizzando supporti meccanici, visivi e sonori, fosse in grado di modificare a livello inconscio le scelte dei singoli e quindi quello della massa, con il fine di mitigare ulteriormente il rischio?


Partendo da tesi scientifiche e massime esperienziali, l’aula analizzerà, assieme al docente, le variabili interconnesse alle scelte umane e le potenziali azioni e reazioni che ne potrebbero derivare a fronte di un intervento statistico matematico dell’AI, cercando di definirne il paradigma.


Saranno riconosciuti 8 crediti formativi validi per il mantenimento della certificazione UNI 10459 Professionisti della Sicurezza.

Tariffa ridotta per iscrizione entro il 07/02/2025

Le iscrizioni sono aperte fino al 21/02/2025 all’indirizzo [email protected]

Il programma del corso e la scheda di iscrizione sono disponibili a questo link.

Contribuzione e trasformazione contrattuale dell’apprendistato con il Collegato Lavoro


L’articolo 18 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha modificato il comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, relativo all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello o apprendistato scolastico). 

In particolare, la novellata disposizione, prevede la possibilità di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.

Si rammenta, al riguardo, che il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015, è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, e prevede che possano essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano “in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo” (cfr. l’art. 45, comma 1).

Pertanto, la “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale e, in particolare, ai sensi dell’articolo 45  comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

– al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;

– al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

– allo svolgimento di attività di ricerca;

– allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Si precisa in proposito che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 45, il datore di lavoro che intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale venga stabilita “la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro […]”. La medesima disposizione prevede altresì che la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale”.

La retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di primo livello (cfr. l’art. 45, comma 3). 

Si rileva infine che, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative indicate all’articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015. Ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo 45: “In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all’articolo 46, comma 1”. 

2. Regime contributivo. Precisazioni

Per il generale regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato, compresi i casi di trasformazione di cui al comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, si rinvia integralmente alla circolare n. 108 del 14 novembre 2018.

Come precisato con il messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019 in relazione all’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi del novellato comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, le riduzioni di cui all’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.

Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

3. Modalità di esposizione all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non ravvisandosi modifiche sotto il profilo procedurale, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.

Scarica il messaggio INPS 24 gennaio 2025, n. 285

Fonte: INPS

Collegato Lavoro: somministrazione più flessibile

Il Collegato Lavoro introduce rilevanti modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato, ampliando le possibilità di utilizzo e semplificando alcune norme per specifiche categorie di lavoratori.

Le novità, introdotte con l’art. 10 della Legge 203/2024, mirano a rendere più flessibile il mercato del lavoro mantenendo un equilibrio tra tutele dei lavoratori e aziende che ricorrono alla somministrazione di lavoro.

Soppresso il regime transitorio – Una prima modifica riguarda la soppressione del regime transitorio che consentiva fino al 30 giugno 2025 di superare il limite di 24 mesi per le missioni a termine di lavoratori somministrati, qualora fossero stati assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione e questa ne avesse comunicato la natura all’utilizzatore.  

Ampliate le ipotesi di esenzione dai limiti quantitativi – La seconda novità introduce importanti novità riguardo alle esenzioni dai limiti quantitativi per i lavoratori somministrati a tempo determinato. L’art. 31, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015 stabilisce che, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato dall’ utilizzatore, e fermo restando il limite del 20% di assunzioni a termine rispetto al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ciascum anno, il numero dei lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio presso l’azienda utilizzatrice. Tuttavia, questo limite non si applica esclusivamente ad alcune categorie specifiche, tra cui:

  • Soggetti in mobilità: lavoratori licenziati che si trovano in condizione di mobilità e possono essere riqualificati per il reinserimento nel mercato del lavoro ( art. 8, c. 2, Legge n. 223/91 ) ; 
  • Soggetti disoccupati che percepiscono da almeno sei mesi trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali: questa categoria include lavoratori che hanno avuto difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro e che necessitano di un sostegno maggiore.
  • Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, includono giovani senza esperienza lavorativa, persone con disabilità, lavoratori di età superiore ai 50 anni e altre categorie con difficoltà di integrazione lavorativa.

Il Collegato Lavoro amplia ulteriormente le categorie di lavoratori esenti dal limite del 30%, con la previsione di due nuove ipotesi:

1. le ipotesi di esenzione individuate dall’art. art 23, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, per i limiti quantitativi all’impiego con contratto a termine ( 20 % ), vengono ora estese ai lavoratori somministrati. Trattasi di lavoratori impiegati in

  • fase di avvio di nuove attività: per i periodi definiti dai contratti collettivi, che possono variare in base al settore e al territorio.
  • start-up innovative: per un periodo di quattro anni dalla costituzione della società o per un periodo inferiore se la società è già costituita.
  • attività stagionali: che comprendono lavori legati a specifiche stagioni, come il turismo estivo e invernale.
  • spettacoli specifici e programmi radiofonici o televisivi: dove è richiesta una professionalità particolare per determinati periodi.
  • sostituzione di lavoratori assenti: per garantire la continuità operativa in caso di maternità, malattia o altri eventi.
  • lavoratori over 50: che, a causa dell’età, potrebbero incontrare maggiori difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro.

2. Sono esenti dal computo i lavoratori somministrati con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il Lavoro e somministrati a tempo determinato presso un utilizzatore.  L’ esenzione mira in questo caso a rafforzare il ruolo potenzialmente strategico della somministrazione a tempo indeterminato ( cd. Staff Leasing ) come valido strumento per garantire flessibilità organizzativa sul medio-lungo termine con tutele elevate per i lavoratori.

Disciplina semplificata per i lavoratori svantaggiati – Particolarmente significativa, infine,  la modifica all’articolo 34, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 in materia di causali giustificative al contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi stipulato fra l’Agenzia del Lavoro ed il lavoratore. La norma esonera l’Agenzia del Lavoro dall’obbligo di indicare la ragione di apposizione del termine superiore a 12 mesi (art. 19, comma 1, D.lgs. n. 81/2015) qualora il contratto a termine riguardi l’impiego di:

  • soggetti disoccupati che percepiscono da almeno sei mesi trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali;
  • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che includono giovani con limitata esperienza lavorativa, persone con disabilità e lavoratori che necessitano di un reinserimento professionale agevolato.

In questa sede è importante ricordare che le facilitazioni normative connesse alle persone svantaggiate, quali l’esenzione dal calcolo dei limiti quantitativi e il nuovo regime di a-causalità, sono riservate alla sola somministrazione e non sono ammesse ai contratti a tempo determinato alle dirette dipendenze de datore di lavoro. 

Somministrazione e attività stagionali – Ulteriore novità, introdotta con il Collegato Lavoro è quella che riguarda l’utilizzo dei lavoratori in somministrazione per lo svolgimento delle attività stagionali.

Ai fini della qualificazione giuridica delle c.d. “attività stagionali”, e l’applicazione delle deroghe in materia di contratto a termine, l’art. 21, c. 2, DLgs 81/2015 rinvia alle ipotesi individuate da apposito decreto ministeriale, o in alternativa dalla contrattazione collettiva o, in carenza di entrambi le fonti, alle disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525.

Il Collegato Lavoro 2025, intervenendo all’ art. 11 con una norma di interpretazione autentica, chiarisce  che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR 1525/1963, anche ” le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi “ stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Viene in sostanza ampliata la nozione di stagionalità , con il collegamento , oltre che a determinati periodi dell’anno, anche a picchi di “cicli produttivi” che dovessero riguardare l’azienda datrice di lavoro e/o utilizzatrice. Una nozione di stagionalità che, per effetto del richiamo alla disciplina dei contratti a termine di cui si è detto, trova ora applicazione anche nella somministrazione a tempo determinato. 

Si rammenta che la disciplina derogatoria prevista all’articolo 21 dlgs n. 81/2015 per i lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato, consente di superare la maggior parte degli stringenti limiti normalmente previsti dalla disciplina sul contratto a termine tra cui l’individuazione di una causale giustificativa, il limite di durata massima di 24 mesi ed il c.d. “stop and go”, ovvero il rispetto di un intervallo di tempo minimo tra la cessazione di un rapporto a termine e la stipula del successivo. 

Tuttavia va evidenziato che la disposizione del Collegato Lavoro, e il tentativo di estensione dell’ambito di riferimento entro il quale ricondurre le attività stagionali, sembra porsi in evidente contrasto con l’orientamento fortemente restrittivo con cui la giurisprudenza di legittimità ha, soprattutto di recente ( cfr. Cass. 4 aprile 2023 n. 9243 ) tentato di restringere le sempre più numerose previsioni della contrattazione collettiva che avevano tentato di estendere il predetto ambito, ribadendo il carattere tassativo dell’elencazione del D.P.R. 

In attesa di valutare quale sarà la reazione della giurisprudenza a questa posizione estensiva del legislatore, emergono dubbi anche in ordine alla potenziale difformità dell’articolo 11 rispetto alle finalità della direttiva comunitaria in tema di contratto a termine n. 1999/70.

A tal proposito si pone, in particolare, il dubbio che la facoltà ammessa dall’art. 11 di far fronte a generici aumenti di produttività usufruendo del regime derogatorio del lavoro stagionale si possa porre in contrasto con la finalità primaria della direttiva europea di reprimere l’abuso dello strumento della successione di contratti a tempo determinato.

a cura di WST Law & Tax – Lavorosi

Legge di Bilancio: Trasferte e spese di rappresentanza solo con pagamenti tracciabili

La Legge di Bilancio ha introdotto a decorrere dal periodo di imposta 2025 nuove misure riguardanti la tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza riguardanti i rimborsi ai dipendenti. L’intento è quello di porre argine all’evasione fiscale.

In sintesi, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per la relativa deduzione – sia ai fini IRES che ai fini IRAP – devono essere sostenute con metodi tracciabili (i.e. bonifici, carte di debito, di credito e prepagate, assegni, ecc.):

  •           le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi/NCC nonché i rimborsi analitici delle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (art. 95, comma 3-bis, TUIR);
  •          le spese di rappresentanza, inclusi gli omaggi (art. 108, comma 2, TUIR).

Restano ovviamente fermi i limiti quantitativi previsti, dall’ordinamento tributario, per le citate tipologie di spese.

Allo stesso modo, in capo al percipiente, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi/NCC non concorrono a formare reddito a condizione che le relative spese siano state sostenute con i citati metodi tracciabili (restano comunque fermi gli oneri documentali per la detassazione degli importi erogati).

Ciò detto, nel caso in cui le citate spese siano sostenute in contanti (o manchi l’evidenza del pagamento effettuato con metodi tracciabili):

–          in capo alla società, le stesse non possono essere dedotte ai fini IRES ed IRAP e, pertanto, devono essere tracciate ai fini del calcolo delle imposte.

–          l’importo rimborsato al dipendente/collaboratore/professionista per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi/NCC, deve essere assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali (il lavoratore, pertanto, riceverà un importo inferiore a quanto da questi anticipato).

Si rileva, peraltro, che – in merito agli obblighi in esame – non sono state previste esclusioni o deroghe (es. Paesi esteri) così come l’applicazione di un “periodo transitorio” o di tolleranza e, pertanto, le nuove norme sono pienamente operative dal 1° gennaio 2025.

Tenuto conto di quanto sopra, è consigliabile di provvedere tempestivamente alla modifica della travel policy e di sensibilizzare i lavoratori al fine di assicurare:

  1. il sostenimento delle citate spese con metodi tracciabili ( carta di credito ; bancomat o bonifico bancario ).
  2. la raccolta e conservazione di adeguata documentazione di supporto per almeno cinque anni ;
  3. chiarezza nella rendicontazione attraverso l’indicazione dettagliata.

a cura di WST Law e TAX

INL: Collegato Lavoro, art. 19 norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

Facendo seguito alla nota n. 9740/2024, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le proprie istruzioni in merito alla novità introdotte dall’ art. 19 della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (cd. Collegato Lavoro) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenze ingiustificate.  

La nuova norma integra la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con l’aggiunta del comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introducendo nell’ordinamento la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti. 

La citata disposizione consente , in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro  su iniziativa del datore di lavoro, dandone comunicazione alla sede territoriale INL, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.  

La comunicazione ha l’effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro, valorizzando l’assenza ingiustificata come comportamento concludente indice della volontà del lavoratore di dimettersi.

La disciplina, che trova la sua ragion d’essere nella necessità di sollevare l’azienda dagli oneri derivanti da un licenziamento disciplinare, non trova applicazione  se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

La nota n. 579/2025 dell’ Ispettorato  fornisce istruzioni operative e procedurali ai datori di lavoro che intendono avvalersi di tale facoltà.  

Comunicazione alle sedi territoriali INL  – Il datore di lavoro è tenuto ad inviare preferibilmente a mezzo PEC una comunicazione all’ indirizzo istituzionale della sede territorialmente competente. La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni di cui si è a conoscenza , si tratta non solo di dati anagrafici ma anche di recapiti telefonici e di posta elettronica. Per semplificare l’adempimento l’ Ispettorato a messo a disposizione un modello di comunicazione.

Una volta ricevuta la comunicazione, l’ Ispettorato potrà procedere con la verifica della veridicità. Sulle modalità di verifica la nota n.579/2025 precisa che l’ Ispettorato, oltre a contattare il diretto interessato, potrà anche procedere all’intervista di altro personale impiegato o altri soggetti che possano fornire elementi utili ai fini dell’accertamento. In questo l’ Ispettorato garantisce la massima tempestività prevedendo un termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale espletare le dovute verifiche.  

Risoluzione del rapporto di lavoro – Una volta decorso il termine contrattuale o legale dell’assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all’ Ispettorato, il datore di lavoro può procedere con la comunicazione UNILAV della cessazione del rapporto di lavoro.

L’ Ispettorato evidenzia che il lavoratore, per evitare l’effetto risolutivo della procedura, ha l’onere di provare non tanto i motivi posti a base dell’assenza, quanto invece i motivi che hanno reso impossibile la loro comunicazione al datore di lavoro.

Laddove all’esito dell’accertamento è riscontrata la non veridicità della comunicazione datoriale, o il lavoratore dia prova dell’impossibilità di comunicare i motivi per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, l’ Ispettorato procede a comunicare la ricostituzione del rapporto ad entrambe le parti. Altrimenti, qualora il lavoratore pur contattato dall’ INL non fornisce giustificazioni, il rapporto si intende comunque risolto.  

Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate gravi inadempienze del datore di lavoro, tali da costituire gli estremi di giusta causa ( ad es. : mancato pagamento delle retribuzioni ), tra le prerogative dell’ Ispettorato ricade la facoltà di riqualificare le dimissioni da tacite in dimissioni per giusta causa.

Fonte: INL – LavoroSi

INL: Dimissioni di fatto per assenza ingiustificata – istruzioni sulla nuova procedura

Facendo seguito alla nota n. 9740/2024, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato le proprie istruzioni in merito alla novità introdotte dall’ art. 19 della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (cd. Collegato Lavoro) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenze ingiustificate.  

La nuova norma integra la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con l’aggiunta del comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introducendo nell’ordinamento la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti. 

La citata disposizione consente , in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro  su iniziativa del datore di lavoro, dandone comunicazione alla sede territoriale INL, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.  

La comunicazione ha l’effetto di risolvere automaticamente il rapporto di lavoro, valorizzando l’assenza ingiustificata come comportamento concludente indice della volontà del lavoratore di dimettersi.

La disciplina, che trova la sua ragion d’essere nella necessità di sollevare l’azienda dagli oneri derivanti da un licenziamento disciplinare, non trova applicazione  se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

La nota n. 579/2025 dell’ Ispettorato  fornisce istruzioni operative e procedurali ai datori di lavoro che intendono avvalersi di tale facoltà.  

Comunicazione alle sedi territoriali INL  – Il datore di lavoro è tenuto ad inviare preferibilmente a mezzo PEC una comunicazione all’ indirizzo istituzionale della sede territorialmente competente. La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni di cui si è a conoscenza , si tratta non solo di dati anagrafici ma anche di recapiti telefonici e di posta elettronica. Per semplificare l’adempimento l’ Ispettorato a messo a disposizione un modello di comunicazione.

Una volta ricevuta la comunicazione, l’ Ispettorato potrà procedere con la verifica della veridicità. Sulle modalità di verifica la nota n.579/2025 precisa che l’ Ispettorato, oltre a contattare il diretto interessato, potrà anche procedere all’intervista di altro personale impiegato o altri soggetti che possano fornire elementi utili ai fini dell’accertamento. In questo l’ Ispettorato garantisce la massima tempestività prevedendo un termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale espletare le dovute verifiche.  

Risoluzione del rapporto di lavoro – Una volta decorso il termine contrattuale o legale dell’assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all’ Ispettorato, il datore di lavoro può procedere con la comunicazione UNILAV della cessazione del rapporto di lavoro.

L’ Ispettorato evidenzia che il lavoratore, per evitare l’effetto risolutivo della procedura, ha l’onere di provare non tanto i motivi posti a base dell’assenza, quanto invece i motivi che hanno reso impossibile la loro comunicazione al datore di lavoro.

Laddove all’esito dell’accertamento è riscontrata la non veridicità della comunicazione datoriale, o il lavoratore dia prova dell’impossibilità di comunicare i motivi per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, l’ Ispettorato procede a comunicare la ricostituzione del rapporto ad entrambe le parti. Altrimenti, qualora il lavoratore pur contattato dall’ INL non fornisce giustificazioni, il rapporto si intende comunque risolto.  

Nell’ipotesi in cui vengano riscontrate gravi inadempienze del datore di lavoro, tali da costituire gli estremi di giusta causa ( ad es. : mancato pagamento delle retribuzioni ), tra le prerogative dell’ Ispettorato ricade la facoltà di riqualificare le dimissioni da tacite in dimissioni per giusta causa.

Fonte: INL Lavorosi.it

INPS: Fondi di solidarietà. Riduzione della contribuzione operativa

Con la Circolare 20.01.2025, n. 5 l’ INPS fornisce istruzioni in dettaglio per riduzione della contribuzione ordinaria dovuta per il finanziamento degli interventi dei fondi di solidarietà e della cassa integrazione.

In particolare, la circolare illustra le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte, a far data dal 1° gennaio 2025, dall’articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga e dai decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, in materia di Fondi di integrazione salariale (FIS) e Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative e contabili.

Scarica la circolare

Fonte: INPS