Soccorso istruttorio non percorribile se manca allegato a corredo dell’offerta. Il principio di parità tra i concorrenti impedisce che si possa rimediare in fase postuma

Non è possibile, attraverso il soccorso istruttorio, arrivare a sanare la completa assenza di uno specificato allegato, richiesto ai concorrenti a pena di esclusione, in sede di offerta economica e/o tecnica. Il mancato invio di un documento richiesto dalle prescrizioni della legge di gara rappresenta infatti una carenza dell’offerta a cui il principio di parità tra i concorrenti impedisce che si possa rimediare in fase postuma.

Lo specifica l’Anac con la delibera n. 573 del 10 dicembre 2024, nella quale si evidenzia come in ogni caso il ricorso al soccorso istruttorio non possa confliggere con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione. Ricade quindi sull’operatore economico la responsabilità di non aver trasmesso un modulo o un allegato richiesto in sede di offerta a pena di esclusione. La necessità di rispettare la scadenza per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente quindi di poter ammettere l’invio di un nuovo documento oltre i termini stabiliti.

La delibera in questione è relativa a un parere di precontenzioso richiesto all’Autorità da un concorrente che era stato escluso da una gara aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di serramenti da parte dell’Azienda Trasporti Messina. Nel caso specifico, l’esclusione era stata dovuta alla mancata presentazione da parte dell’operatore economico di un modulo che era richiesto dalla stazione appaltante, a pena di esclusione, per presentare i dettagli, in singole voci, delle caratteristiche dell’offerta economica e in particolare del computo del costo della manodopera. La stazione appaltante aveva ritenuto poi di non poter attivare il soccorso istruttorio, adducendo che secondo il Codice degli appalti questo non può riguardare profili e modifiche del contenuto dell’offerta economica

L’Autorità ha ritenuto che la stazione appaltante abbia agito correttamente, in modo conforme alla disciplina e ai principi in materia di contratti pubblici. Sul punto, nel parere viene analizzato l’impianto normativo del soccorso istruttorio alla luce del nuovo Codice degli appalti, che ne ha ampliato l’ambito, la portata e le funzioni, superando talune incertezze maturate nella prassi operativa. Nel dettaglio, spiega la delibera, è attualmente possibile identificare quattro tipologie di soccorso istruttorio, definite dalla giurisprudenza amministrativa seguendo i diversi punti dell’art. 101 del Codice: soccorso “integrativo o completivo”, che è volto a colmare, essenzialmente in termini quantitativi, carenze della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, con esplicita esclusione quindi della documentazione inerente l’offerta sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico; soccorso “sanante”, che è volto a rimediare, in termini qualitativi, a omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione, con esclusione di quella che compone l’offerta tecnica e/o economica; soccorso “istruttorio in senso stretto”, cosiddetto “procedimentale”, che consiste nella richiesta da parte della stazione appaltante di chiarimenti rispetto a documenti o contenuti dell’offerta tecnica e/o economica già completa, fermo il divieto di apportarvi qualunque modifica; soccorso “correttivo”, che abilita il concorrente a rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta prima dell’apertura delle buste, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta e fermo il rispetto dell’immodificabilità contenutistica.

Nel parere viene ricordato che, secondo il consolidato orientamento interpretativo dell’Autorità, formatosi già in vigenza del precedente Codice, il soccorso istruttorio può sì essere utilizzato per sanare incompletezze della domanda, ad esclusione però di quelle relative all’offerta tecnica ed economica. Altrimenti, si potrebbe arrivare alla possibilità di integrazione dell’offerta, circostanza che non è consentita. Nell’atto sono anche richiamate le pronunce giurisprudenziali secondo le quali una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.

Il caso specifico affrontato (mancata presentazione del modello da allegare) permette al parere di evidenziare che se vi è una carenza dell’offerta – incompleta rispetto alle prescrizioni della legge di gara e non integrabile, per espresso divieto, rispetto ai contenuti dell’offerta stessa – non sono percorribili il soccorso “integrativo” o il soccorso “sanante”. Ugualmente, se manca un documento che era richiesto, non è percorribile il soccorso “procedimentale”, che si può attivare chiedendo chiarimenti su documenti o contenuti già presenti nell’offerta.

Con riferimento alla nuova fattispecie di soccorso “correttivo”, il parere specifica che ciò che è possibile correggere è l’errore materiale “in cui è incorso l’operatore nella elaborazione dell’offerta (ad esempio, una incongruenza tra dati contenuti nella medesima offerta), di cui l’operatore si avvede spontaneamente prima dell’apertura dell’offerta”. Diversamente, “si consentirebbe all’operatore di utilizzare” il soccorso correttivo “strumentalmente per produrre, oltre i termini delle offerte, documenti o allegati dell’offerta necessari ai fini della valutazione della stessa”.

Su questo punto, il parere richiama anche quanto affermato dal Consiglio di Stato secondo cui “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)”.

Scarica il parere di precontenzioso 573/2024

Fonte: ANAC

Milleproroghe: Contratti a termine, causale individuata tra le parti utilizzabile fino al 31.12.2025

Il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 – “ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi “- (cosiddetto decreto milleproroghe 2025) – è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello stesso 27 dicembre ed è entrato in vigore il successivo 28 dicembre.

Fra i tanti termini prorogati nell’ambito delle diverse materie, uno riguarda la disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine.

Per comprendere la portata della proroga disposta al riguardo, è utile ricordare quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 81 /2015in tema di “ Apposizione del termine e durata massima “ del contratto a tempo determinato, secondo cui

-al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi;

-il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

a)nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dai  contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU);

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis), in sostituzione di altri lavoratori.

Il decreto milleproghe 2025, all’interno dell’art. 14 intitolato a Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo”, contiene un comma  3 che così stabilisce: “All’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato,  le  parole:  «31dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»”.

Da tale comma,  a prescindere dal titolo dell’articolo,  deriva una regola di valenza generale, non limitata alle imprese del settore turistico.

 I datori di lavoro nel settore privato, anche nell’anno 2025, potranno  stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi pur in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, ma subordinatamente alla sussistenza di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti individuali (datore di lavoro e lavoratore).

a cura di WST Law & Tax – Lavorosi

MIMIT: Aggiornate le FAQ sul Piano Transizione 5.0

Sostegno alla trasformazione digitale ed energetica delle imprese

E’ disponibile per il download la versione aggiornata in data 2 novembre 2024 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.

In particolare, l’aggiornamento riguarda:

  • La pubblicazione delle FAQ n. 2.14, 2.15 e 2.16, concernenti le procedure per l’accesso all’agevolazione nel caso in cui i beni oggetto del progetto di innovazione siano destinati a cantieri temporanei, i soggetti ammissibili al beneficio e la fase di conferma dell’avvio dell’investimento nel caso di contratti di leasing;
  • La modifica della FAQ n. 3.7 pubblicata in data 08 ottobre 2024, concernente la rimozione della documentazione della dismissione di un veicolo agricolo con motore di tipo Stage I (o precedente) attraverso il certificato di rottamazione;
  • La pubblicazione delle FAQ n.3.8, 3.9 e 3.10, concernenti la non obbligatorietà dell’alienazione del bene strumentale sostituito, gli impianti tecnici di servizio e le macchine agricole semoventi con motore endotermico alimentate a combustibile fossile;
  • La pubblicazione delle FAQ n. 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17, inerenti alle procedure di calcolo del risparmio energetico;
  • La pubblicazione delle FAQ n. 6.8, 6.9 e 6.10, riguardanti gli Impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • La pubblicazione delle FAQ n.10.1 e 10.2, concernenti l’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Le FAQ sono in continuo aggiornamento anche sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE.


Cos’è

Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.

Quadro normativo

L’articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Con Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

Il decreto direttoriale 6 agosto 2024  ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica «Transizione 5.0», accessibile dal sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE), per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il decreto direttoriale 11 settembre 2024  ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024 della piattaforma informatica sul sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE)  per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.

Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Il 16 agosto 2024 è stata Pubblicata sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Circolare Operativa “Transizione 5.0”, il cui scopo è fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.”

Come funziona

La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.

Quote d’investimento fino a 2,5 milioni di euro

% riduzione
consumi
energetici
% credito
d’imposta
Struttura produttiva: 3-6%
Processo: 5-10%
35%
Struttura produttiva: 6-10%
Processo: 10-15%
40%
Struttura produttiva: oltre 10%
Processo: oltre 15%
45%

Quote d’investimento da 2,5 a 10 milioni di euro

% riduzione
consumi
energetici
% credito
d’imposta
Struttura produttiva: 3-6%
Processo: 5-10%
15%
Struttura produttiva: 6-10%
Processo: 10-15%
20%
Struttura produttiva: oltre 10%
Processo: oltre 15%
25%

Quote d’investimento oltre 10 milioni di euro

% riduzione
consumi
energetici
% credito
d’imposta
Struttura produttiva: 3-6%
Processo: 5-10%
5%
Struttura produttiva: 6-10%
Processo: 10-15%
10%
Struttura produttiva: oltre 10%
Processo: oltre 15%
15%

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all’Agenzia delle entrate da parte del GSE. Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta maturato comunicato all’impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Procedura per l’accesso all’agevolazione

La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.

Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni

Ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Fasi della procedura

  1. Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
    Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €).
  2. Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e al 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
  3. A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

Maggiori informazioni e contatti

 Per le eventuali richieste di supporto tecnico e quesiti applicativi inerenti alla misura è possibile inviare una segnalazione tramite il servizio “Transizione 5.0” sul Portale di assistenza clienti del GSE

Documenti

FAQ

Le FAQ sono in continuo aggiornamento sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese.

Normativa

Fonte: MIMIT

Saggio degli interessi legali: determinazione per il 2025

Circolare INPS 3 gennaio 2025, n. 1: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2024, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024.

Variazione al 2 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Scarica la circolare

Istat: a dicembre 2024 l’inflazione rimane stabile a +1.3%

A dicembre, secondo le stime preliminari, l’inflazione è stabile a +1,3%. Nella media 2024, la crescita tendenziale dei prezzi al consumo si attesta all’1,0%, in forte calo rispetto al +5,7% del 2023. La netta attenuazione dell’inflazione nell’anno appena concluso è per lo più imputabile alla marcata discesa dei prezzi dei Beni energetici   (-10,1% da +1,2% del 2023). Anche nel settore alimentare si assiste a un rapido ridimensionamento della dinamica dei prezzi (+2,3% da +9,8%) che tuttavia resta ben al di sopra del tasso di inflazione. Nel 2024, l’inflazione di fondo si ferma a +2,0% (da +5,1% del 2023). A dicembre, il trascinamento dell’inflazione al 2025 è +0,3%.

Scarica la nota ISTAT

Fonte: ISTAT

Corsi di formazione per l’abilitazione delle GPG ai servizi di protezione antipirateria – Calendario corsi 2025

Segnaliamo la circolare del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2024, a firma del Direttore dell’Ufficio per l’Amministrazione generale del  Dipartimento della pubblica sicurezza, Prefetto Paola Mannella, in merito ai corsi di formazione specialistica per l’abilitazione delle Guardie Particolari Giurate ai servizi di protezione antipirateria.

La circolare rende noto che lo Stato Maggiore della Marina Militare ha programmato, per l’anno 2025, tre ulteriori corsi di formazione specialistica che si terranno a Brindisi, presso il Battaglione Scuole “Caorle” della Brigata Marina San Marco, nei seguenti periodi:

1° corso: 25 febbraio – 27 febbraio 2025;
2° corso: 8 aprile – 10 aprile 2025;
3° corso: 11 novembre – 13 novembre 2025.

Le istanze di partecipazione, corredate dalla certificazione di idoneità della GPG a svolgere i corsi specialistici antipirateria rilasciata dalle Commissioni Prefettizie di cui all’art. 6, comma 4, del DM 154/2009 conformemente alla normativa in vigore (ex art. 4, comma 1 lett. a), del DM 139/2019, come modificato dal DM 98/2022), dovranno essere inviate, a mezzo pec (agli indirizzi indicati nella circolare), a cura dell’Istituto di Vigilanza con il quale la GPG ha il rapporto di lavoro dipendente.

Gli Istituti di Vigilanza Privata, una volta comunicati i nominativi del personale, riceveranno dal Battaglione Caorle la comunicazione con le modalità di carattere amministrativo (v. anche la Circolare del 5 Dicembre 2023).

Scarica la circolare

Auto aziendali: Fringe benefit 2025 più cari

Il 30 dicembre scorso l’ Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle 2025 elaborate dall’Automobile Club d’Italia utili per la determinazione forfettaria delle retribuzioni in natura ( cd. fringe benefits ) derivanti dalla concessione in uso dei veicoli aziendali destinati ad uso promiscuo ai dipendenti per esigenze di lavoro o ad uso esclusivamente per uso privato. Le stesse tabelle sono utilizzate  per determinare i rimborsi chilometrici per i lavori autonomi. 

Ogni anno sono elaborate due tipologie di tabelle suddivise in due sezioni principali, per veicoli in produzione e fuori produzione, e altrettante sottosezioni per tipologie di alimentazione che riportano distintamente :

  1. i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
  2. e i costi chilometrici utilizzati per determinare l’imponibilità dei fringe benefits in capo al dipendente o collaboratore al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo anche ad uso privato  esclusivo.  

Per i nuovi veicoli eventualmente immessi in commercio nel corso dell’anno, e non ricompresi nelle tabelle sopra richiamate, l’ammontare del reddito va determinato prendendo a riferimento il veicolo che per le sue caratteristiche risulti più simile considerata la tipologia di alimentazione e/o emissioni di CO2 per kilometro.

Dal 2020, infatti, la Legge n. 160/2019 ha innovato il criterio da applicare per la quantificazione del valore fiscale e contributivo delle auto aziendali assegnate ai dipendenti. Se per le auto immatricolate e assegnate prima del 30.06.2020 si continua ad assumere come base di calcolo il 30 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km, per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 sono previsti valori percentuali  variabili in funzione del livello di emissione di CO2 :  

  1. per emissioni inferiori a 60 g/km di CO2 il 25 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila km per il costo desumibile dalla tabelle ACI ;
  2. per emissioni comprese tra 60 e 160 g/km il 30 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila km per il costo desumibile dalla tabelle ACI ;
  3. per emissioni comprese tra 160 e 190 g/km il 50 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila km per il costo desumibile dalla tabelle ACI ;
  4. per emissioni superiori a 190 g/km il 60 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila km per il costo desumibile dalla tabelle ACI.
  5. per le auto immatricolate e assegnate prima del 30.06.2020 si continua ad assumere come base di calcolo il 30 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km.

L’ art. 1, comma 48, della Legge 31 dicembre 2024 n. 207 ( Legge di bilancio 2025 ) interviene nuovamente sulla modalità di determinazione del fringe benefit per le auto aziendali assegnate in uso promiscuo, al fine di incentivare  in maniera ancora più decisa la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale per conseguire gli obbiettivi di sostenibilità e transizione ecologica.

In particolare è stato modificato l’art. art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR prevedendo che per gli autoveicoli ; motoveicoli e ciclomotori di nuova immatricolazione  ( indicati all’ art. 54, c. 1, lett. a) ; c) e m) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada ) , concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 :

  • si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente [ ( 15.000 KM x 50 % ) x costo kilometrico tabelle aci ] ;
  • la percentuale è ridotta al 20 % per i veicoli elettrici ibridi plug-in ;
  • la percentuale è ulteriormente ridotta al 10 % per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica

Il valore, determinato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, concorre alla formazione della base imponibile fiscale.

Dal valore determinato si deduce quanto eventualmente sostenuto dall’assegnatario per partecipazione alle spese del veicolo.

Diversamente, se l’auto è assegnata ad uso esclusivamente privato, il veicolo deve essere valorizzato utilizzando il criterio generale del “ valore normale “.

Il valore fiscale così determinato rientra nel contatore dei fringe benefits. Giova ricordare che anche nel  triennio 2025 – 2027, in virtù di quanto previsto all’ art.1, c. 390 delle L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) , trova applicazione l’’incremento della soglia di esenzione per i compensi in natura che il datore di lavoro concorda o attribuisce ai lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione in denaro.

Pertanto se il valore complessivo dei cd. fringe benefits riconosciuti al dipendente e/o collaboratore nel corso del 2025 non eccede 1.000 €, ovvero 2.000 € per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, l’importo risulterà esente da imposte e contributi sia per il dipendente che l’azienda.

La nuova norma trova la sua ragion d’esser nel taglio , per 3,5 miliardi di euro entro il 2030, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i sussidi ambientali dannosi ( SAD ) confermato anche dal nuovo  Piano Strutturale di Bilancio.

A farne le spese con una forte penalizzazione le auto aziendali ancora  più diffuse, ossia quelle alimentate a benzina e diesel con emissioni nocive medio-basse ricomprese tra 60 e 160 g/km. Per quest’ultime la percentuale per determinare la partecipazione al reddito passa dal 30 al 50 % mentre i veicoli appartenenti alla fascia di emissioni CO2 più inquinanti, sopra i 190 grammi di Co2 per km, andranno a risparmiare poichè il valore percentuale di riferimento passa dal 60 al 50 %.

Per evitare rincari nella gestione della flotta aziendale, sarà quindi necessario prediligere veicoli esclusivamente elettrici o quanto meno ibridi plug-in. Per giunta va segnalato che la norma così strutturata non incentiva sempre e comunque il rinnovo delle flotte aziendali, soprattutto quando a circolare sono veicoli assegnati prima del 1° luglio 2020 ai quali trova ancora applicazione la  base di calcolo del 30 % dell’ importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km senza rilevanza delle emissioni.

Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, ha stimato che questa variazione di normativa comporterà un aumento annuo medio del valore imponibile del benefit auto di circa 1.600 euro, spingendo le aziende a non procedere con nuovi ordini ma a confermare le auto già in uso per continuare a fruire della vecchia normativa.

A cura di WST Law & Tax

Tratto da: Lavorosi.it

Istat: Occupati e disoccupati – Novembre 2024

A novembre 2024, rispetto al mese precedente, il numero di occupati cala lievemente (-13mila unità), attestandosi a 24 milioni 65mila. La diminuzione coinvolge solamente i dipendenti a termine, che scendono a 2 milioni 652mila; aumentano invece i dipendenti permanenti, che salgono a 16 milioni 264mila, e sono sostanzialmente stabili gli autonomi, pari a 5 milioni 149mila.

L’occupazione è in crescita rispetto a novembre 2023 (+328mila occupati) per l’aumento dei dipendenti permanenti (+500mila) e degli autonomi (+108mila), a fronte del calo dei dipendenti a termine (-280mila).

Su base mensile, il tasso di occupazione è stabile al 62,4%, quello di disoccupazione scende al 5,7% e il tasso di inattività sale al 33,7%.

Scarica la nota ISTAT

CONFINDUSTRIA: “A novembre significativo calo di RTT”

Dalla pagina ufficiale del Centro Studi CONFINDUSTRIA.

Di seguito il link per leggere il comunicato completo.

RTT, costruito in base ai dati sul fatturato, destagionalizzato e deflazionato, del campione di imprese clienti di TeamSystem, registra un significativo calo in novembre (-3,4%). L’indicatore mostra le maggiori riduzioni nei servizi e nell’industria, mentre continuano a crescere moderatamente le costruzioni. 

Il dato aggregato di RTT per l’economia italiana

  • In novembre, RTT indica un calo del fatturato a prezzi costanti delle imprese, pari a -3,4%, che corregge al ribasso il livello dopo il balzo di ottobre (Grafico 1).
  • Nonostante il calo di novembre, RTT suggerisce per il 4° trimestre una dinamica positiva (+2,1% acquisito), dopo il calo registrato nel 3° (-1,3%). 

RTT per i macro-settori produttivi

  • Il calo di RTT nell’industria (-5,1% a novembre) annulla quasi per intero l’aumento del mese precedente.
  • Nei servizi l’andamento è analogo, ma la correzione al ribasso (-3,7%) è meno forte del balzo (Grafico 2).
  • Perciò, la variazione acquisita per il 4° trimestre è negativa per l’industria (-0,9%), positiva per i servizi.
  • Nelle costruzioni, RTT prosegue la fase di moderato aumento (+0,9% a novembre), indicando espansione per il 4° trimestre. 

RTT per le macro-aree e le dimensioni d’impresa

  • RTT registra a novembre un calo in tutte le aree, dopo gli aumenti di ottobre; una forte flessione si ha nel Nord-Ovest (-5,4%; Grafico 3), dove più ampio era stato l’aumento del mese precedente.
  • Il calo di RTT è significativo al Centro (-2,3%), moderato nel Nord-Est (-1,0%) e al Sud (-0,7%).
  • La variazione acquisita nel 4° trimestre resta positiva in tutte le aree, più ampia al Nord-Ovest (+2,7%).
  • Per le grandi imprese, RTT indica a novembre una forte flessione (-4,2%), dopo il balzo di ottobre.
  • Moderati i cali per le piccole imprese (-1,6%) e per le medie (-1,8%); la variazione acquisita per il 4° trimestre è positiva per le prime, cresciute molto in ottobre, mentre è negativa per le seconde. 

Bonus pubblicità

Dal 9 gennaio è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2024.

Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 dicembre 2024, il termine finale per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è stato prorogato dal 9 al 10 febbraio 2025.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove è possibile anche consultare il modello e le relative istruzioni

  1. Fonte: Agenzia delle Entrate