Agenzia delle Entrate – Risposta n. 89/2024: Fringe benefit – Omaggi ai dipendenti imponibili anche se promuovono l’azienda

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 89/2024 : Fringe benefit – Omaggi ai dipendenti imponibili anche se promuovono l’azienda

Con la risposta n. 89/2024 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefits offerti dal datore di lavoro ai dipendenti con l’intento di promuovere l’immagine aziendale costituiscono un arricchimento per i medesimi lavoratori se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Di conseguenza, se il valore dei benefits supera il limite previsto dall’art. 51, c. 3, del TUIR, pari a € 258,23, concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

Nella fattispecie in esame, la Società istante ha rappresentato di far parte di un gruppo quotato presso il mercato statunitense con punti vendita in diversi Paesi nel mondo e di operare nel campo de «la produzione e la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di caffè, the, e loro prodotti derivanti, affini e complementari, nonché di prodotti alimentari e bevande in genere ed accessori, sia nel mercato interno che in quello internazionale, con le attività industriali necessarie e conseguenti, gestione della proprietà di ristoranti, bar e caffè, negozi, chioschi e punti vendita al dettaglio in tutti i settori».

La stessa Società è proprietaria di una caffetteria in Italia che eroga alcuni benefits ai propri dipendenti. In particolare, si tratta di una bevanda gratis al giorno e un sacchetto di caffè selezionato mensilmente, ma  è in previsione anche la dotazione occasionale di prodotti di merchandising, come tazze, o spillette con il logo aziendale.

Nello specifico, la bevanda gratuita al giorno e il sacchetto in regalo sono costituiti dalle tipologie di caffè che i dipendenti hanno il compito di vendere o promuovere all’interno della caffetteria e, dunque, di prodotti la cui conoscenza approfondita e capacità di promozione nei confronti dei clienti fanno parte integrante della strategia di marketing dell’azienda. Per quanto riguarda il merchandising  i beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale e il motivo principale per la loro concessione è la volontà che i dipendenti diffondano l’immagine aziendale al di fuori della caffetteria con finalità di businessmarketing, promozione e diffusione dell’immagine aziendale.

Sulla base di questi presupposti la società istante ritiene che questi benefici non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei propri dipendenti, in quanto le somme non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, ma sono effettuati per un esclusivo interesse aziendale. L’istante si rifà in particolare alla risoluzione  n. 178/E del 2003, in cui è stato precisato che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente, tra l’altro, le “erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro”.

L’Agenzia osserva che i beni sono offerti a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta e che i dipendenti possono utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o anche decidere di non fruirne, considerata l’assenza di obblighi contrattuali specifici. 

Per questi motivi, l’Agenzia ritiene che in questo caso, qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti superi il limite di 258,23 €  ( terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir ), lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente e concorre alla formazione della base imponibile, quale bene in natura.

Scarica la risposta 89/2024 dell’Agenzia delle Entrate

Fonte: Agenzia delle Entrate Lavorosi

Fondo Nuove Competenze – Terza edizione 2024

Fondo Nuove Competenze – Terza edizione 2024

È in fase di definizione la terza edizione del Fondo Nuove Competenze, lo strumento a sostegno delle imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro.

A disposizione una dote di 800 milioni di euro per accrescere le skills dei lavoratori.

Ad annunciare il prossimo avvio del bando 2024 del Fondo nuove Competenze è il Ministero del Lavoro che, rispondendo ad un’interrogazione in Aula alla Camera, si è riproposto di fornire a breve i primi dettagli in merito allo stato di attuazione della misura e alle tempistiche per l’avvio della nuova edizione dello strumento rivolto alle imprese interessate ad accrescere le competenze dei propri lavoratori.  

Fonte : Ministero del Lavoro e delle Politiche socialiLavorosi

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (disegno di legge)

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile us, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).

Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi

Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione.
L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettivitàcompletezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.
In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede, che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche.
Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.

DISPOSIZIONI DI SETTORE

Sanità e disabilità 

1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. Si promuove la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario deve lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.

2. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario
trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.

3. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.

Lavoro

1. Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro
Si applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.

2. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro
Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. 

Pubblica Amministrazione

Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività amministrativa dando centralità al principio dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.

Attività giudiziaria 

Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Cybersicurezza nazionale

L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

1. Strategia nazionale
Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.

2. Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI.
AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.

3. Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale
Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.

4. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e quantum computing
Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.

Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore

1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale
Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento dell’AGCOM.

2.Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale
Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.

DISCIPLINA PENALE

Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in altre nazioni europee.
Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.
Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa.
Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:

  1. strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
  2. una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;
  3. una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
  4. una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.

Fonte: governo.it

“L’Italia che abiteremo by remind”: intervento di Giulio Gravina a Palazzo Ferrajoli

Segnaliamo l’intervento di Giulio Gravina, Cofondatore del Gruppo ITALPOL e Presidente sezione sicurezza urbana e sussidiaria
Remind, al convegno “L’Italia che abiteremo by Remind”, tenuto Roma, Palazzo Ferrajoli, il 22 aprile 2024.

Le nuove frontiere del welfare aziendale

    Le nuove frontiere del welfare aziendale

    “Leve strategiche di rilevante importanza” per le imprese che vogliono incentivare e fidelizzare i propri dipendenti, migliorando la produttività e il clima organizzativo. Welfare aziendale, fringe benefit e premi di risultato offrono alle aziende diverse opportunità per implementare politiche di beneficio per i lavoratori che vanno “oltre alla mera retribuzione economica, spaziando in ambiti quali salute, formazione, previdenza, sostegno alla famiglia e tempo libero”. L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina le recenti novità normative e di prassi legate al welfare aziendale, ai fringe benefit e ai premi di risultato, fornendo uno strumento di analisi e di aggiornamento. Nel documento dal titolo “Le nuove frontiere del welfare aziendale in virtù delle più recenti evoluzioni normative e di prassi” si passa dalla definizione di welfare aziendale all’individuazione delle categorie dei destinatari fino ad arrivare, esaminando le più recenti risposte a interpelli fornite dall’Agenzia delle Entrate, alle politiche di welfare come strumenti strategici per promuovere una cultura aziendale basata anche sul rispetto dell’ambiente, sull’equità sociale e sulla valorizzazione delle risorse umane. Spazio poi ai premi di risultato e ai fringe benefit con le novità e le previsioni della legge di Bilancio 2024.

    Leggi l’approfondimento

    Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

    Inps: Fondo di integrazione salariale, causale riorganizzazione – Chiarimenti

    Inps: Fondo di integrazione salariale, causale riorganizzazione – Chiarimenti

    Con il mess. n. 1509 del 17.04.2024 l’ INPS ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle tipologie di interventi strutturali che possono integrare la causale “riorganizzazione aziendale” nelle istanze di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS.

    Il Messaggio fa seguito alla circ. n. 109 del 5.10.2022 con cui l’ INPS aveva illustrato i criteri per l’esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal FIS per le causali straordinarie, così come disciplinate dal D.M. n. 33/2022 , in attuazione dell’art. 1, c. 199, della L. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), integrata dal D.L. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, nell’ambito della complessiva rivisitazione del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, con modifiche al D.M. n. 94033/2016 recante i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria (CIGS).

    Per quanto concerne il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), la riforma del 2022 è stata attuata nella direzione di un ampliamento delle tutele alle aziende con organici al di sotto dei 15 dipendenti, con il duplice obbiettivo di semplificare i criteri di ammissione all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi e ridurre gli oneri a carico delle aziende vista anche la limitata consistenza degli organici.  

    Sulla base di tale presupposto, l’ INPS ha fornito utili precisazioni relativamente alla causale di “ riorganizzazione aziendale” .

    L’ Istituto ha ricordato che detta causale si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale , commerciale , produttiva o di prestazione di servizi , all’interno di un programma finalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze al fine di valorizzare le professionalità dei propri dipendenti.

    La causale presenta elementi contraddistintivi  rispetto ad altre causali previste dal Fondo di Integrazione Salariale ( FIS ).  In primo luogo, la programmazione e predisposizione degli interventi da svolgere rende tale causale svincolata dal requisito dell’imprevedibilità generalmente richiesto per le altre causali di accesso al Fondo. Inoltre, non viene richiesto che il datore di lavoro versi in una situazione di crisi o andamento involutivo della produzione, anzi il datore di lavoro richiedente deve comunicare gli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione che intende adottare.   

    L’ INPS, in linea con la ratio della riforma , ha precisato che “ integrano la causale della riorganizzazione anche quegli interventi di ristrutturazione dei locali che generano un riammodernamento e/o un ampliamento della struttura, finalizzato a rispondere al meglio ai bisogni della propria clientela, rendendo il servizio offerto più funzionale e variegato e consentendo, così, all’azienda di posizionarsi ad un livello superiore nel mercato…. “.

    A titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano la causale interventi che vanno dall’ ampliamento  della superficie di camere e bagni privati; alla creazione di sale ed aree comuni; al  rinnovamento dell’arredo e della dotazione delle camere recanti un miglioramento della struttura ricettiva , sino alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo della struttura, tra cui il rifacimento della facciata ed i relativi infissi, e l’eliminazione di barriere architettoniche.  

    Queste azioni – secondo INPS – si configurano come strategie commerciali e di marketing volte alla rivalutazione dell’attività e consentono, quindi, all’azienda di superare un’arretratezza strutturale e produttiva, allineandosi agli standard di settore, accrescendo la propria competitività attraverso una maggiore qualità dei servizi offerti. 

    Fonte: INPS – Lavorosi

    Inps: Congedo parentale – Istruzioni operative 2024-2025

    Inps: Congedo parentale – Istruzioni operative 2024-2025

    Circolare INPS 18 aprile 2024, n. 57: Articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024. Istruzioni operative e contabili.

    Scarica la Circolare INPS 57/2024

    ANAC: Interdittiva antimafia, la stazione appaltante deve adeguarsi e annullare la gara in autotutela

    Interdittiva antimafia, la stazione appaltante deve adeguarsi e annullare la gara in autotutela

    In presenza di una informativa interdittiva, la Stazione appaltante deve adeguarsi agli accertamenti eseguiti dal Prefetto, e dunque procedere all’annullamento dell’aggiudicazione anche se l’esito dell’informativa interdittiva sia sopraggiunto successivamente.
    E’ quanto indicato da Anac con il Parere di precontenzioso n.159 del 26 marzo 2024, su richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione provinciale di Caserta, in Campania. L’intervento riguardava una procedura aperta di adeguamento sismico e messa in sicurezza del liceo scientifico Fermi di Aversa, per un importo a base di gara di quasi due milioni e mezzo.

    Anac ha evidenziato come la stazione appaltante debba conformarsi all’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto, “annullando in autotutela l’aggiudicazione disposta, per perdita in capo al concorrente del requisito dell’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa”. Questo anche se il provvedimento interdittivo è oggetto di impugnativa da parte dell’operatore economico aggiudicatario.

    “Sebbene le informazioni interdittive postume sopravvengano cronologicamente all’aggiudicazione – scrive Anac nel parere di precontenzioso -, nella struttura del procedimento di evidenza pubblica ne costituiscono tuttavia un antecedente logico, un atto presupposto con efficacia viziante e non direttamente caducante, nel senso che le stesse aggiudicazioni non cadono automaticamente ma occorre appositamente rimuoverle. Il riferimento inequivocabile alla documentazione antimafia avente effetto interdittivo rilasciata dal Prefetto non lascia margini per ipotizzare esclusioni basate su accertamenti e valutazioni effettuate autonomamente dalla stazione appaltante”.

    Fonte: ANAC

    Anac: Pagamento fatture a 120 giorni? No, a 30 giorni. La stazione appaltante non può modificare la legge

    Anac: Pagamento fatture a 120 giorni? No, a 30 giorni. La stazione appaltante non può modificare la legge

    Una stazione appaltante può indicare nel contratto di un appalto di servizi che intende pagare le fatture a centoventi giorni, e non a trenta come stabilito dalla normativa?
    No, l’autonomia dell’ente non può condurre a discostarsi dalla normativa vigente. Pertanto, vale il termine dei trenta giorni per il pagamento delle fatture, e non 120 giorni.

    Lo ha stabilito Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere di funzione consultiva n.4 – 2024 rispondendo a una richiesta di parere sulla disciplina dei termini di pagamento.
    L’Anac ha ritenuto che la disciplina di gara nel caso di specie potesse essere eterointegrata dalla normativa di riferimento, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016. Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai sensi dell’articolo 1339 anche al contratto, la cui clausola sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento essenziale, non può essere apposta in violazione di una norma imperativa.

    Oltre ad avere indicato i termini di legge di riferimento, Anac “ha richiamato la stazione appaltante ad una più attenta formulazione della documentazione di gara, in linea con il quadro normativo e gli indirizzi interpretativi”.

    Fonte: ANAC

    400 nuove telecamere per rafforzare la sicurezza nella provincia di Isernia

    400 nuove telecamere per rafforzare la sicurezza nella provincia di Isernia

    In prefettura parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine pubblico ai progetti presentati da sedici Comuni

    Si è svolta oggi presso la prefettura di Isernia una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Franca Tancredi, all’esito della quale è stato espresso parere favorevole a sedici progetti sulla videosorveglianza presentati dai comuni del territorio.

    Gli stessi saranno ora trasmessi al dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno per l’approvazione della graduatoria e la successiva erogazione delle risorse. Prevista l’installazione di circa 400 telecamere che, in aggiunta a quelle già attive, consentiranno alle Forze di polizia di effettuare un presidio costante e coordinato del territorio e interventi più mirati e tempestivi nel contrasto alle attività illecite.

    Nel corso della riunione, il prefetto ha ribadito l’importanza dell’implementazione degli impianti di videosorveglianza comunali e intercomunali, quale strumento di dissuasione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nella provincia. Parimenti, si legge nella nota della prefettura, “la promozione di azioni integrate in materia di sicurezza urbana ed il rafforzamento dei sistemi di videocontrollo unitamente all’impiego di nuove tecnologie e alla collaborazione con le Polizie locali, garantiranno ulteriormente l’efficacia delle strategie di prevenzione e controllo territoriale”.

    Sono interessati i Comuni di Agnone, Bagnoli del Trigno, Capracotta, Castelpizzuto, Civitanova del Sannio, Fornelli, Longano, Pesche, Pietrabbondante, Pizzone, Rionero Sannitico, San Pietro Avellana, Scapoli, Sessano del Molise e Vastogirardi e l’associazione dei Comuni di Monteroduni e Colli a Volturno.

    Fonte: Ministero dell’Interno