A marzo prosegue la fase di rapido rientro dell’inflazione (scesa a +7,6%), guidata dalla dinamica dei prezzi dei beni Energetici, sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata (entrambe in netto calo su base congiunturale). Emergono inoltre, nonostante il permanere delle tensioni al rialzo nel comparto dei beni alimentari non lavorati e dei servizi, segnali di esaurimento della fase di accelerazione che, nei mesi scorsi, aveva caratterizzato la dinamica dei prezzi di ampi settori del paniere. Dopo la progressione che ha caratterizzato il 2022, l’inflazione di fondo si stabilizza al +6,3%. Infine, i prezzi del “carrello della spesa” rallentano su base tendenziale, scendendo a +12,6%.
ANPAL, Fondo Nuove Competenze: modalità di erogazione della formazione e attestazione delle competenze
La nota riguarda le modalità di erogazione della formazione e l’attestazione delle competenze.
Nel caso in cui le Regioni non abbiano ancora definito un elenco di enti titolati alla certificazione delle competenze, le imprese possono fare ricorso agli enti regionali accreditati alla formazione per erogare la formazione prevista dal Fondo nuove competenze e per rilasciare ai partecipanti l’attestazione finale, ferma restando la possibilità di fare ricorso agli enti titolati a livello nazionale.
Banca d’Italia: on line il 2° bollettino economico 2023
Nel 2023 l’economia mondiale rallenterebbe, ma meno di quanto previsto lo scorso autunno
Nei primi mesi dell’anno è proseguita la debolezza dell’economia mondiale e del commercio internazionale, connessa con la perdurante incertezza geopolitica e con la persistenza dell’inflazione su livelli elevati nelle principali economie avanzate. Le istituzioni internazionali confermano la prospettiva di un rallentamento del PIL globale per l’anno in corso, seppure meno pronunciato di quanto stimato nell’autunno del 2022.
Prosegue la restrizione monetaria nelle principali economie avanzate e sono emerse tensioni sui mercati internazionali
Nei primi mesi dell’anno la Federal Reserve e la Bank of England hanno deliberato ulteriori incrementi dei tassi di interesse di riferimento. Dalla metà di gennaio le condizioni sui mercati finanziari internazionali erano peggiorate, risentendo delle attese di rialzi dei tassi di policy più consistenti e prolungati; dalla fine della prima decade di marzo il dissesto di alcuni intermediari bancari negli Stati Uniti e in Svizzera ha portato a un repentino aumento dell’avversione al rischio e della volatilità.
Nell’area dell’euro l’attività cresce debolmente e l’inflazione diminuisce, ma sale la componente di fondo
L’attività economica dell’area dell’euro sarebbe tornata a crescere lievemente all’inizio dell’anno. L’inflazione al consumo è diminuita ulteriormente a causa del forte calo della componente energetica; quella alimentare e quella di fondo sono però ancora aumentate. Il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato i tassi ufficiali di 50 punti base sia nella riunione di febbraio sia in quella di marzo, portando al 3,0 per cento il tasso di riferimento. Ha inoltre comunicato che l’elevato livello di incertezza accresce l’importanza di adottare le decisioni di volta in volta e sulla base dei dati che si renderanno disponibili.
Nel primo trimestre del 2023 il PIL dell’Italia sarebbe cresciuto lievemente
Secondo i nostri modelli, in Italia l’attività economica sarebbe leggermente aumentata nel primo trimestre del 2023, sostenuta dal settore manifatturiero, il quale beneficia della discesa dei corsi energetici e dell’allentamento delle strozzature lungo le catene di approvvigionamento. La spesa delle famiglie sarebbe rimasta debole, a fronte di un’inflazione ancora alta. Proseguirebbe invece l’accumulazione di capitale. Nei primi mesi dell’anno, la dinamica delle esportazioni italiane si è mantenuta positiva, il saldo di conto corrente è tornato in attivo e l’occupazione ha continuato a salire.
Il calo dell’inflazione è trainato dalla componente energetica, mentre quella di fondo rimane elevata
Nella media del primo trimestre l’inflazione è diminuita (all’8,2 per cento in marzo), ma la componente di fondo è cresciuta, risentendo ancora della trasmissione ai prezzi finali dei maggiori costi connessi con gli shock energetici. La dinamica salariale si conferma moderata; i margini di profitto delle imprese sono lievemente aumentati.
I prestiti bancari diminuiscono marcatamente; le condizioni finanziarie risentono delle tensioni sui mercati internazionali
Il rialzo dei tassi ufficiali continua a trasferirsi al costo del credito. I prestiti bancari si sono contratti tra novembre e febbraio, in particolare quelli verso le imprese, per effetto della debolezza della domanda e di criteri di offerta più stringenti. Dalla metà di gennaio le condizioni dei mercati finanziari sono peggiorate anche in Italia. In marzo, le difficoltà di alcuni intermediari negli Stati Uniti e in Svizzera hanno determinato pressioni al ribasso sui corsi azionari, soprattutto nel comparto finanziario. Le banche dell’area dell’euro, comprese quelle italiane, si trovano in una condizione nettamente migliore di quella osservata in occasione di passati episodi di crisi, grazie all’alta patrimonializzazione, all’abbondante liquidità e a una redditività in forte recupero.
Nel 2022 sono migliorati i conti pubblici
Lo scorso anno l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è diminuito di un punto percentuale, all’8,0 per cento. Il peso del debito sul prodotto si è significativamente ridotto, anche grazie alla dinamica favorevole del differenziale fra onere medio del debito e crescita nominale del PIL.
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: a che punto siamo?
L’evoluzione dell’Rspp a 15 anni dal D.Lgs.81/2008
27 aprile 2023
15.30-17.30
Il mondo del lavoro è profondamente cambiato da quanto fu pubblicato il d.lgs.81/2008 dedicato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In questi 15 anni abbiamo visto nascere nuove figure professionali come HSE manager, il sistemista ISO, il compliance manager e lo specialista 231, così come forme alternative di lavoro: di conseguenza, il nondo della normazione si è adeguato facilitando tali cambiamenti, fornendo strumenti e linee guida per la corretta applicazione di conoscenze e competenze.
In occasione di questo importante traguardo, UNI, AIAS ed EPC organizzano per il prossimo 27 aprile 2023 un webinar dedicato all’evoluzione del ruolo dell’RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e alle figure che si sono sviluppate nei 15 anni del D.Lgs 81/2008.
Tra i temi trattati assieme a numerosi ospiti, il focus sulla norma UNI 11720:2018, la qualificazione internazionale dell’HSE manager, il ruolo HSE manager nell’ambito di un sistema integrato Salute, Sicurezza e Ambiente e l’evoluzione del ruolo dal SPP alla gestione trasversale di tutti gli ambiti H&S del Gruppo AdR.Tra gli altri interverrà Alessandro Foti, coordinatore del UNI/CT 016/GL 09 “Governance delle organizzazioni”. Il webinar è valido per il rilascio di un 1 ora di crediti formativi per le figure di RSPP/ASPP/CSP/CSE/Formatori.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Unione istante (di seguito anche l’Ente o l’Istante) rappresenta che, per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni del territorio, gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale dal 1° gennaio 2015. L’Ente rappresenta che il personale dipendente è stato allo stesso trasferito dal 2018 e che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entro il limite complessivo di euro 600,00, nell’ambito della contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022.
L’Istante precisa che uno dei Comuni aderenti alla convenzione citata, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione che nell’ambito dell’iniziativa di promozione di comportamenti virtuosi per la mobilità sostenibile prevede il riconoscimento di ”buoni mobilità” a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casalavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management.
L’Istante rappresenta che i suddetti ”buoni mobilità”, a valere su una disponibilità di fondi assegnati al predetto Comune dalla Regione, possono raggiungere l’importo procapite massimo di euro 40 mensili, e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all’iniziativa, con bonifico periodico all’IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta. Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all’iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell’Ente istante. Ciò posto, l’Istante chiede se i ”buoni mobilità” che i suoi dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), con conseguenti riflessi sull’importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l’anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3000 dall’articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Ente istante ritiene che «i bonus, riconosciuti dal Comune quali incentivi chilometrici a favore di cittadini lavoratori, non siano qualificabili come fringe benefit in capo ai singoli lavoratori dipendenti di tutte le aziende coinvolte, in quanto erogati nell’ambito delle politiche regionali e comunali di promozione della mobilità sostenibile e di sostegno alla transizione energetica, ed in alcun modo preordinati ad interferire o condizionare le autonome scelte di sostegno al reddito dei dipendenti e quindi la piena fruibilità della misura fiscale prevista dall’art. 12 del dl 115/2022 da parte di ogni singolo datore di lavoro, il quale non è conoscenza dell’ammontare dei bonus maturati individualmente dai propri dipendenti».
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’articolo 1 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, Tuir), costituisce presupposto di tassazione il ”possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamente indicate nel successivo articolo 6: «redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e redditi diversi». Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.
Nel caso di specie, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale riguardanti il Progetto finalizzato alla realizzazione di iniziative per la mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica nei 13 comuni con popolazione maggiore uguale a 50.000 abitanti delle zone territoriali interessate al superamento dei valori limite di qualità dell’aria e specificatamente del numero annuale di superamento del limite giornaliero del particolato pm10, il Comune richiamato nell’istanza ha pubblicato un «Avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune”».
La finalità del predetto avviso è di incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale, e prevede quindi che i ”buoni mobilità” sono destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzeranno la bicicletta per il tragitto casalavoro e lavorocasa, a partire indicativamente da giugno 2022 fino ad esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2023.
I ”buoni mobilità” sono fissati nella misura di 20 centesimi a km e nella misura massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente. I singoli lavoratori possono procedere a ”candidarsi” e registrarsi al verificarsi delle seguenti condizioni: il datore di lavoro ha aderito al programma in risposta al presente avviso; il Comune ha accettato l’adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio; il singolo lavoratore ha accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.
Il buono mobilità è destinato indistintamente ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune e, la circostanza che tra questi possano rientrare anche i dipendenti dell’Unione istante non ne modifica la natura di interesse generale quale incentivo chilometrico alla mobilità sostenibile.
Più precisamente, detto contributo non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l’Istante), bensì nella promozione da parte dell’amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casalavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».
Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del medesimo Testo Unico.
Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell’articolo 51 del Tuir.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
La vigilanza privata, nonostante la sempre più efficace integrazione tra uomo e tecnologia, rimane un comparto che si caratterizza per essere labour intensive. Per tali servizi, uno dei problemi più importanti dell’attuale codice è il criterio di aggiudicazione, spesso collimante con il minor prezzo.
Maria Cristina Urbano
Lo scorso 28 marzo il CdM ha approvato in via definitiva il nuovo Codice dei contratti pubblici. L’iter era partito lo scorso 16 dicembre quando il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’articolo 1 della legge delega del 21 giugno 2022, n. 78, aveva approvato in esame preliminare la riforma del codice degli appalti.
Dopo un attento esame da parte delle competenti Commissioni di Camera e Senato quindi, che hanno espresso parere positivo con raccomandazioni, il Codice è tornato all’attenzione della Presidenza del Consiglio e del Ministero dei Trasporti, i quali hanno recepito nel testo definitivo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari.
Tra queste indicazioni, è stato recepito anche parte di quanto contenuto all’interno della memoria che Assiv aveva inviato alle Commissioni e con la quale aveva offerto alla valutazione dei parlamentari il punto di vista di un comparto dalle caratteristiche affatto particolari.
La vigilanza privata, infatti, nonostante la sempre più efficace integrazione tra uomo e tecnologia, rimane un comparto che si caratterizza per essere labour intensive. Per tali servizi, uno dei problemi più importanti dell’attuale codice è il criterio di aggiudicazione, spesso collimante con il minor prezzo, problema in gran parte superato con il cd Decreto Sblocca Cantieri del 2019 che ha modificato l’art. 95, anche grazie a un intervento emendativo fortemente voluto da Assiv-Anie che ha novellato l’articolo.
Il problema, temiamo, non potrà tuttavia trovare soluzione definitiva sino a quando non si procederà alla adeguata qualificazione delle stazioni appaltanti, investimento di risorse pubbliche che tornerebbe decuplicato in termini di benefici economici per l’erario e di qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Sul tema, l’art. 63 di riforma del Codice non ci sembra quindi adeguato perché incentrato sulla fase di “qualificazione” senza tutelare il mercato nella fase “successiva”, vale a dire quella in cui una stazione appaltante indica procedure di gara gravemente illegittime. La soluzione da noi proposta suggeriva di prevedere il controllo da parte dell’ANAC sulla corretta redazione degli atti di gara. In tal modo, attraverso la creazione di un sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che hanno redatto una procedura di gara illegittima, si potrebbero limitare gli evidenti errori che ancora si rilevano.
Il nuovo codice degli appalti, invece, prova a risolvere l’annosa questione della revisione dei prezzi per i servizi (art. 60). Non abbiamo mai mancato di ribadire in ogni occasione che la struttura della revisione dei prezzi del nuovo codice era pensata solo per il mondo dei lavori, con ripercussioni negative su settori come quello dei servizi, aventi strutture esecutive e tempistiche di durata dell’appalto diverse tra loro. La nuova formulazione invece, dividendo i due settori, va nella direzione auspicata.
Un commento differente lo dobbiamo purtroppo fare per l’art. 62, che fa salva l’attuale normativa per il contenimento della spesa che disciplina gli obblighi di acquisto accentrato. Detta normativa, tuttavia, ha prodotto negli anni una situazione abnorme in cui per un medesimo servizio e su un medesimo territorio possono coesistere due o più convenzioni (si pensi alla coesistenza di convenzioni regionali e nazionali negli acquisti per il SSN).
Notiamo, infine, come l’art. 98 si prefigga il lodevole obiettivo di definire i casi in cui un operatore economico pone in essere un illecito professionale grave, superando la genericità della norma ora in vigore (art. 80, D.lgs. 50/2016) che ha comportato un elevato contenzioso e notevoli dubbi interpretativi in merito a quali fossero le fattispecie che integrassero un caso di illecito professionale. Siamo peraltro soddisfatti che il governo abbia fatto proprie le nostre preoccupazioni in proposito: la disposizione prevista dal comma 4, lettera i), presente nella prima versione del Codice e ora abolita, avrebbe infatti vanificato lo sforzo perché avrebbe reintrodotto un riferimento indefinito a condotte ulteriori rispetto quelle elencate nei punti precedenti.
Non possiamo fare a meno quindi di sottolineare, come considerazione generale, che il contributo predisposto da Assiv abbia contribuito a consolidare un nuovo Codice a vantaggio degli operatori economici e della Pubblica Amministrazione, per servizi ai cittadini sempre più efficienti, in un nuovo clima di fiducia e rispetto tra pubblico e privato che rappresenta la chiave di volta per ridare al Paese lo slancio cui questo anela da tempo.
Assiv proseguirà nella sua attività propositiva, fondata su una oggettiva analisi delle criticità che affliggono il settore della vigilanza privata e proponendo soluzioni equilibrate, in un dialogo franco e costruttivo con le istituzioni, nell’interesse del comparto che rappresenta ma senza mai perdere di vista l’interesse collettivo.
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Il 28 marzo il Consiglio dei Ministri ha, sottolineiamo come Assiv, finalmente approvato in via definitiva il nuovo Codice dei contratti pubblici. Dopo un attento esame da parte delle competenti Commissioni di Camera e Senato, che hanno espresso parere positivo con raccomandazioni, il Codice è tornato all’attenzione della Presidenza del Consiglio e del Ministero dei Trasporti, i quali hanno recepito nel testo definitivo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari.
L’iter era partito lo scorso 16 dicembre quando il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’articolo 1 della legge delega del 21 giugno 2022, n. 78, aveva approvato in esame preliminare la riforma del Codice degli appalti.
Nel comunicato stampa allora diramato dal Governo, si leggeva che il nuovo Codice “si muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli: il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”.
Assiv sul nuovo Codice dei contratti pubblici
Il risultato è apprezzabile, anche se perfettibile. Si tratta di una disposizione normativa coraggiosa, di sistema, che tenta di conciliare la complessità della materia con la non più rinviabile necessità di semplificazione delle procedure. Perché se una cosa si può dire con certezza relativamente a tutte le riforme del Codice è che l’eccessivo accento sull’aspetto formale a discapito di quello sostanziale, la paranoica complessità che caratterizza l’affidamento degli appalti pubblici, sono state non solo la causa degli attuali patologici ritardi nell’ammodernamento del Paese e nell’efficientamento dei servizi pubblici, ma hanno offerto l’occasione a funzionari infedeli e ad operatori economici truffaldini di compiere i tanti illeciti che la magistratura porta costantemente alla luce. Non sfuggirà il paradosso: norme e procedure complesse ed involute, pensate per contrastare la corruzione, hanno offerto la possibilità di creare i nodi per sciogliere i quali serve il favore. Nella semplicità e trasparenza risiede il vero antidoto all’illecito.
Il nuovo Codice si applica a tutte le nuove procedure a far data dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione del nuovo quadro normativo anche alle procedure già in corso.
Assiv ha inteso contribuire al dibattito presso le Commissioni parlamentari inviando una propria memoria riferita principalmente agli articoli del Codice in materia di servizi, offrendo alla valutazione dei parlamentari il punto di vista di un comparto dalle caratteristiche affatto particolari.
La vigilanza privata, infatti, nonostante la sempre più efficace integrazione tra uomo e tecnologia, rimane un comparto che si caratterizza per essere labour intensive. Per tali servizi, uno dei problemi più importanti dell’attuale Codice è il criterio di aggiudicazione, spesso collimante con il minor prezzo, problema in gran parte superato con il cd Decreto Sblocca Cantieri del 2019 che ha modificato l’art. 95, anche grazie ad un intervento emendativo fortemente voluto da Assiv-Anie che ha novellato l’articolo.
La ratio di tale intervento modificativo risiede nella considerazione che i servizi di vigilanza privata, guardiania e portierato hanno caratteristiche (alta intensità di manodopera, prestazioni standardizzate) che integrano tanto i requisiti per i quali il Codice dei contratti pubblici prevede l’obbligo di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quanto quelli richiesti per legittimare il ricorso al criterio del prezzo più basso. Sovente le stazioni appaltanti, per l’affidamento di tali servizi, ricorrono al criterio del minor prezzo nonostante giurisprudenza ed Autorità Nazionale Anti Corruzione abbiano chiarito che qualora un appalto sia da considerarsi labour intensive tale circostanza prevalga, ai fini della scelta del criterio di aggiudicazione, anche qualora ricorrano le caratteristiche della standardizzazione o ripetitività, dovendosi pertanto applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Evidentemente l’applicazione di quest’ultimo criterio presuppone una sufficiente qualificazione della stazione appaltante e una maggiore capacità di analisi dei contenuti qualificanti l’offerta, laddove tali capacità (per ragioni non sempre imputabili alla stazione appaltante) spesso sono carenti. Ma la messa a punto della norma ha contribuito a contenere il problema e, se fino all’entrata in vigore dello Sblocca cantieri ben oltre il 65% delle nostre segnalazioni sulle procedure di gara riguardavano anche il criterio di aggiudicazione, dopo il 2019, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto, la percentuale si è notevolmente ridotta. Il problema, temiamo, non potrà trovare soluzione definitiva sino a quando non si procederà all’adeguata qualificazione delle stazioni appaltanti, investimento di risorse pubbliche che tornerebbe decuplicato in termini di benefici economici per l’erario e di qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Art. 63 di riforma del Codice degli appalti pubblici
Sul tema, peraltro, l’art. 63 di riforma del Codice non ci sembra adeguato perché tutto incentrato sulla fase di “qualificazione” (attraverso i requisiti che la stazione appaltante deve possedere) senza tuttavia tutelare il mercato nella fase “successiva”, vale a dire quella in cui una stazione appaltante (anche se in possesso dei requisiti qualificanti) indica procedure di gara gravemente illegittime. La soluzione da noi proposta, pertanto, suggeriva di prevedere il controllo da parte dell’ANAC sulla corretta redazione degli atti di gara. In tal modo, attraverso la creazione di un sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che hanno redatto una procedura di gara illegittima, si potrebbero limitare gli evidenti errori che ancora si rilevano.
Art. 60
Il nuovo Codice degli appalti, invece, prova a risolvere l’annosa questione della revisione dei prezzi per i servizi (art. 60). Non abbiamo mai mancato di ribadire in ogni occasione che la struttura della revisione dei prezzi del nuovo Codice era pensata solo per il mondo dei lavori, con ripercussioni negative su settori come quello dei servizi, aventi strutture esecutive e tempistiche di durata dell’appalto diverse tra loro. La nuova formulazione invece, dividendo i due settori, va nella direzione auspicata.
Art. 62
Un commento differente lo dobbiamo purtroppo fare per l’art. 62, che fa salva l’attuale normativa per il contenimento della spesa che disciplina gli obblighi di acquisto accentrato. Detta normativa, tuttavia, ha prodotto negli anni una situazione abnorme in cui per un medesimo servizio e su un medesimo territorio possono coesistere due o più convenzioni (si pensi alla coesistenza di convenzioni regionali e nazionali negli acquisti per il SSN). Tale situazione costringe gli operatori economici a prendere parte a più di una procedura di gara avente ad oggetto il medesimo servizio per i medesimi Enti con inutile aggravio di spese, obbliga le Amministrazioni territoriali ad una non agevole comparazione tra le convenzioni disponibile e genera un aumento esponenziale del contenzioso.
Art. 98
Notiamo, infine, come l’art. 98 si prefigga il lodevole obiettivo di definire in maniera tassativa i casi in cui un operatore economico pone in essere un illecito professionale grave, superando la genericità della norma ora in vigore (art. 80, D.lgs. 50/2016) che ha comportato un elevato contenzioso e notevoli dubbi interpretativi in merito a quali fossero le fattispecie che integrassero un caso di illecito professionale. Siamo peraltro soddisfatti che il governo abbia fatto proprie le nostre preoccupazioni in proposito: la disposizione prevista dal comma 4, lettera i), ora abolita, avrebbe infatti vanificato lo sforzo perché avrebbe reintrodotto un riferimento indefinito a condotte ulteriori rispetto quelle elencate nei punti precedenti, riproducendo in sostanza lo stesso errore del Codice precedente.
Considerazioni finali di Assiv sul nuovo Codice dei contratti pubblici
Non possiamo fare a meno quindi di sottolineare, come considerazione generale, che il contributo predisposto da Assiv, avente il solo fine di concorrere alla redazione di un Codice funzionale agli obiettivi di crescita e ammodernamento del Paese, abbia contribuito a consolidare un nuovo Codice a vantaggio degli operatori economici e della Pubblica Amministrazione, per servizi ai cittadini sempre più efficienti, in un nuovo clima di fiducia e rispetto tra pubblico e privato che, in questo come in tanti altri ambiti, rappresenta la chiave di volta per ridare al Paese lo slancio cui questo anela da tempo.
E di questo siamo particolarmente soddisfatti. Assiv proseguirà nella sua attività propositiva, fondata su una oggettiva analisi delle criticità che affliggono il settore della vigilanza privata, al contempo proponendo soluzioni equilibrate, in un dialogo franco e costruttivo con le istituzioni, nell’interesse del comparto che rappresenta ma senza mai perdere di vista l’interesse collettivo. Siamo fermamente convinti, ora più che mai, che in questo si esplichi l’alto ruolo che la Costituzione ha riconosciuto ai corpi intermedi.
Istat: on line il conto trimestrale della PA, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società (IV trimestre 2022)
Nel quarto trimestre del 2022, l’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, pari a -5,6% del Pil, è risultato in peggioramento di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso trimestre del 2021. Migliora invece di 0,5 punti percentuali il saldo primario. La crescita del reddito disponibile delle famiglie (+0,8%), accompagnata da una crescita dei prezzi al consumo particolarmente forte nello stesso trimestre, ha comportato una significativa diminuzione del potere d’acquisto (-3,7%). La tenuta della spesa per consumi finali (+3% in termini nominali) si è quindi accompagnata ad una marcata flessione del tasso di risparmio.
Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere.
Inps: nuove disposizione sui permessi ex legge 104/1992
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001. Con la presente circolare si forniscono indicazioni amministrative per i dipendenti del settore privato sulle suddette disposizioni.
Scarica la circolare INPS del 4 aprile 2023, n. 39: Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. Modifiche alla disciplina in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Indicazioni amministrative per il riconoscimento dei benefici in esame ai lavoratori dipendenti del settore privato. Regime fiscale. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti