PMI: Ministero dello sviluppo economico stanzia 678 milioni per investimenti 4.0 e risparmio energetico

PMI: Ministero dello sviluppo economico stanzia 678 milioni per investimenti 4.0 e risparmio energetico

Risorse da React-Eu e fondi coesione

Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha istituito un nuovo regime di aiuti per sostenere con 678 milioni di euro gli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella realizzazione di progetti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico.

E’ quanto prevede il decreto firmato dal titolare del Mise che disciplina i finanziamenti garantiti dal programma d’investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Le PMI interessate potranno presentare domanda nei termini e nelle modalità che verranno definite con un successivo provvedimento ministeriale.

Fonte: MISE

Ispettorato: da quando si applicano le novità in materia di formazione?

Ispettorato: da quando si applicano le novità in materia di formazione?

di Tiziano Menduto

Le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’applicazione delle novità in materia di formazione sulla sicurezza. A parte gli obblighi di addestramento esiste un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

Fonte: Punto Sicuro

Sulla indennizzabilità dell’infortunio occorso a un lavoratore in pausa

Sulla indennizzabilità dell’infortunio occorso a un lavoratore in pausa

di Gerardo Porreca

È da escludere la indennizzabilità dell’infortunio subito da un lavoratore mentre si reca al bar nella pausa caffè dato che, esponendosi a un rischio non legato all’attività lavorativa, viene interrotta la connessione fra la stessa e l’incidente.

Fonte: Punto Sicuro

Ministero del Lavoro: Circolare per semplificazioni procedurali ammortizzatori sociali

Ministero del Lavoro: Circolare per semplificazioni procedurali ammortizzatori sociali

La Circolare n. 3 del 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali semplifica le modalità di presentazione dell’istanza all’INPS per l’accesso all’ammortizzatore sociale riconosciuto dal FIS, rendendo quindi possibili tempi di deposito delle domande più celeri, con una conseguente ricaduta positiva sui tempi di ricezione del trattamento di integrazione salariale da parte dei lavoratori in un contesto emergenziale ancora in corso.

L’attuale congiuntura economica e l’ingresso nel campo di applicazione del FIS di nuovi soggetti datoriali, almeno in una fase transitoria, coincidente appunto con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, rende possibile prevedere che i nuovi oneri e adempimenti posti dalla Legge di Bilancio 2022 siano per tale periodo oggetto di procedura semplificata.

Anche nell’ottica di un graduale adeguamento alle nuove previsioni normative, in particolare, l’istanza potrà per tale periodo essere presentata all’INPS anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14 del Decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di informazione e consultazione sindacale, fermo restando che la informativa deve essere  espletata e comunicata all’INPS e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto.

In caso di richiesta di pagamento diretto, la richiesta sarà valutata sulla base di documentazione semplificata che faccia riferimento al fatto notorio della crisi pandemica e alle conseguenze che la medesima ha avuto sul singolo datore di lavoro dal punto di vista finanziario. Allo stesso modo, nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali, la situazione di difficoltà – si pensi, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato – potrà desumersi alla luce della congiuntura economica e delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica.

Circolare n. 3 del 16 febbraio 2022: Fondo di integrazione salariale. Informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015) pagamento diretto (articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015) e causali di accesso. Semplificazioni procedurali.

Messaggio INPS 18 febbraio 2022, n. 802: Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Semplificazioni procedurali. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3/2022. Istruzioni operative

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Inail: focus sul binomio pandemia-infortuni

Inail: focus sul binomio pandemia-infortuni

approfondimento che il periodico statistico dedica agli anni del Covid conferma il forte condizionamento dell’emergenza sanitaria sull’andamento infortunistico e tecnopatico rilevato dall’Istituto

ROMA – Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro la fine del 2021 sono state 555.236, 896 in più (+0,2%) rispetto alle 554.340 del 2020, sintesi di un decremento nel trimestre gennaio-marzo (-11%), di un incremento nel semestre aprile-settembre (+21%) e di un nuovo calo nel trimestre ottobre-dicembre (-16%), nel confronto tra i due anni. A rilevarlo è il primo numero del 2022 di Dati Inail, mensile curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, che concentra l’attenzione sul tragico binomio pandemia-infortuni. Il riferimento agli infortuni, precisa la Csa, non è casuale. Da sempre, infatti, le patologie infettive contratte in occasione di lavoro – tra le quali, oltre al Covid-19, rientrano per esempio anche l’epatite, la brucellosi, l’Aids e il tetano – sono state inquadrate e trattate dall’Inail come infortunio sul lavoro, poiché la causa virulenta è equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestano dopo un certo periodo di tempo.

Con la ripresa delle attività netto incremento degli incidenti in itinere. L’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus ha dunque fortemente condizionato l’andamento infortunistico del 2020 e 2021, che devono quindi essere considerati anni “anomali” e poco rappresentativi per i confronti temporali. I dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un aumento degli infortuni in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+29,2%, da 62.217 a 80.389 casi), che sono diminuiti del 32% nel primo bimestre del 2021 e aumentati del 50% nel periodo marzo-dicembre, complice il massiccio ricorso allo smart working nel 2020, a partire proprio dal mese di marzo, e un decremento del 3,5% (da 492.123 a 474.847) di quelli avvenuti in occasione di lavoro, che sono calati dell’11% nel primo trimestre 2021, aumentati del 18% nel semestre aprile-settembre e calati di nuovo nel trimestre ottobre-dicembre (-22%).

I decessi in occasione di lavoro in calo del 7,9%. Le denunce di infortuni con esito mortale, più di quelle in complesso, risentono di una maggiore provvisorietà anche in conseguenza della pandemia da Covid-19, con il risultato di non conteggiare tempestivamente alcuni casi mortali da contagio. Tenendo conto di questa avvertenza, i dati rilevati al 31 dicembre di ciascun anno evidenziano un aumento solo dei decessi avvenuti in itinere, passati dai 214 casi del 2020 ai 248 del 2021 (+15,9%), mentre quelli in occasione di lavoro sono diminuiti del 7,9% (da 1.056 a 973). Il decremento rilevato tra il 2021 e il 2020 è legato sia alla componente femminile, i cui casi mortali denunciati sono passati da 138 a 126 (-8,7%), sia a quella maschile, che è passata da 1.132 a 1.095 casi (-3,3%).

Le malattie professionali tornano ad aumentare. Nel 2020 la pandemia ha fortemente condizionato anche l’andamento delle malattie professionali denunciate all’Inail, che nel 2021 sono state 55.288, oltre 10mila in più rispetto all’anno precedente (+22,8%), sintesi di un calo del 26% nel periodo gennaio-febbraio, di un aumento del 54% in quello di marzo-settembre, di un lieve calo dello 0,4% a ottobre e di un nuovo incremento del 18% nel bimestre novembre-dicembre. In ottica di genere si rilevano 7.436 denunce in più per i lavoratori, da 32.951 a 40.387 (+22,6%), e 2.829 in più per le lavoratrici, da 12.072 a 14.901 (+23,4%). Anche nel 2021 le prime tre patologie di origine professionale denunciate sono state quelle del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (36.163 casi), del sistema nervoso (6.337) e dell’orecchio (3.614), seguite dai tumori (1.702) che superano quelle del sistema respiratorio (1.643), le sole a registrare un calo rispetto al 2020.

Il confronto con il periodo pre-Covid. Il confronto tra i dati del 2021 con quelli di un anno pre-pandemia, il 2019, evidenzia come le 555.236 denunce di infortunio sul lavoro pervenute all’Inail nel periodo gennaio-dicembre 2021 siano in sensibile calo (-13,5%) rispetto alle 641.638 dello stesso periodo del 2019. Questo decremento è sintesi di una flessione degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro (-12,2%) e di un calo ancor più sostenuto di quelli in itinere (-20,3%). L’analisi per settori di attività economica mostra una riduzione generalizzata dei casi avvenuti in occasione di lavoro in quasi tutti i settori dell’Industria e servizi, a eccezione degli incrementi rilevati nella Sanità e assistenza sociale (+43,7%), nell’Amministrazione pubblica (+14%) e nei Servizi di informazione e comunicazione (+38,5%), dovuti essenzialmente ai contagi da Covid-19 ancora presenti l’anno scorso, anche se numericamente meno consistenti rispetto al 2020. Per i decessi, al contrario, l’incremento delle denunce rilevato tra il 2019 e il 2021 è stato del 12,1%, da 1.089 a 1.221 casi, sintesi di una crescita degli infortuni mortali avvenuti in occasione di lavoro (+24,3%) e di una flessione di quelli occorsi in itinere (-19%). Al netto dei contagi da Covid-19, però, nel 2021 i decessi sono diminuiti del 5% rispetto al 2019.

Le infezioni di origine professionale nel biennio 2020-2021. Il nuovo numero di Dati Inail mette a confronto anche le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 rilevate al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2020 e 2021, che sono state rispettivamente 131.090 e 42.561. Dal punto di vista territoriale, in entrambi gli anni si evidenzia un maggior numero di contagi di origine professionale nel Nord-Ovest, con alcune differenze: se nel 2020 erano quasi la metà le infezioni denunciate (47,5%), nel 2021 sono poco più di un terzo (34,1%). Resta stazionario il Nord-Est, con circa il 23% dei casi in entrambi gli anni, mentre nel 2021 è aumentata la quota delle altre ripartizioni geografiche, a dimostrazione di come i contagi manifestatisi dapprima nel Nord abbiano successivamente coinvolto in maniera più marcata anche le altre aree del Paese. Al netto dei casi ancora da determinare, la Sanità e assistenza sociale si conferma al primo posto per numero di contagi da Coronavirus. Rispetto al 2020, però, nel 2021 il suo peso percentuale sul totale delle attività economiche è passato dal 68,8% al 52,5%. Dopo le riaperture quasi complete del 2021, invece, l’incidenza di altri settori è aumentata. È il caso in particolare del Trasporto e magazzinaggio, passato dall’1,8% al 10,7%, del Commercio (dall’1,8% al 3,5%), dell’Amministrazione pubblica (dal 9,1% del 2020 al 9,7% del 2021) e delle Attività manifatturiere (dal 3,1% al 3,8%).

  • Gennaio 2022
    Pandemia e infortuni: un tragico binomio – Infortuni sul lavoro e malattie professionali negli anni della pandemia – Due anni di Covid-19: confronto al 31 dicembre di ciascun anno – Andamento infortunistico 2021, confronto con il 2019 ante pandemia

Fonte: INAIL

Integrazione salariale, assegni, disoccupazione e fondi: importi 2022

INPS: Integrazione salariale, assegni, disoccupazione e fondi: importi 2022

La circolare INPS 16 febbraio 2022, n. 26 riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, dell’importo massimo del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del Credito.

Inps: indennità per quarantene e tutela dei lavoratori fragili

Inps: indennità per quarantene e tutela dei lavoratori fragili

Messaggio n. 679 dell’11 febbraio 2022: Tutele previdenziali di cui al comma 1 (per i lavoratori in quarantena) e al comma 2 (per i lavoratori c.d. fragili) dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 679 dell’11 febbraio 2022, affermando che non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche Covid-19 per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili.

Dal 1 gennaio di quest’anno, infatti, chi si trova in questa situazione non ha più diritto all’indennità di malattia riconosciuta dall’INPS. Anche per i lavoratori fragili, pubblici e privati, l’assenza dal lavoro a causa di una patologia certificata non è più assimilata al ricovero ospedaliero, e quindi non dà diritto all’indennità economica.

Al fine di consentire comunque l’individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l’anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all’acquisizione dei certificati cartacei.

Fonte: INPS e IPSOA

Dalla bicicletta alla cybersecurity: la trasformazione della vigilanza privata

Dalla bicicletta alla cybersecurity: la trasformazione della vigilanza privata

La vecchia e quasi romantica figura della guardia giurata che fa il suo giro di ronda notturna in bicicletta lasciando dietro di sé una testimonianza di attenzione e controllo fra marcature e bigliettini, non rappresenta più ormai da anni il vero volto della vigilanza privata. E’ destinata all’album dei ricordi.

Oggi un settore importante come quello della sicurezza privata esige competenze serie e capacità organizzative  in linea  con le mutate esigenze di tutela, che incrociano servizi di sicurezza attiva con servizi disarmati e di safety, integrati da un formidabile apporto tecnologico.

Una brevissima storia per immagini, fino alla crisi pandemica. Una testimonianza per tutti gli operatori del nostro settore.

Maria Cristina Urbano

(Presidente ASSIV)

Inps: Aspetti contributivi della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro

Inps: Aspetti contributivi dellla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro

Messaggio 637 del 9 febbraio 2022: Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Aspetti contributivi

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, commi da 191 a 220,ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L’impianto della riforma si fonda su un principio di protezione sociale universale, c.d. universalismo differenziato, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, l’Istituto, con la circolare n. 18/2022, ha illustrato le novità introdotte dalla suddetta legge di Bilancio.

Con il presente messaggio si forniscono ulteriori indicazioni di carattere generale relativamente alle disposizioni che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva.


1. CONTRATTO DI APPRENDISTATO E LAVORATORI A DOMICILIO

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.lgs n. 148/2015 tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca (cfr., rispettivamente, gli articoli 43, 44 e 45 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81), nonché i lavoratori a domicilio (cfr. l’art. 2128 c.c. e l’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, così come modificato dall’art. 2 della legge 16 dicembre 1980, n. 858).

In particolare, per gli apprendisti, l’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015 – come novellato dalle disposizioni della legge di Bilancio 2022 – non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale; inoltre, non è più prevista l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

Il novellato articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, infatti, dispone al comma 1 che: “Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”.

In considerazione di quanto sopra, a decorrere dalla medesima data, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e/o dal Titolo II del D.lgs n. 148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.

L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla medesima data, di entrata in vigore della novella normativa.

Viceversa, non risultano novellate le disposizioni concernenti i dirigenti. Gli stessi, in particolare, restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I (cfr. l’art. 1, comma 1, del D.lgs n. 148/2015). In relazione ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei Fondi medesimi(cfr. l’art. 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015).

2. INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE (CIGO)

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono regolamentati dagli articoli 10 e 13 del D.lgs n. 148/2015, fatto salvo quanto precisato al precedente paragrafo 1 in ordine all’ampliamento della platea dei lavoratori tutelati.

In relazione al contributo addizionale, si rinvia a quanto illustrato al successivo paragrafo 5.

3. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE (CIGS)

La legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015 introducendo il comma 3-bis il quale prevede che: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all’articolo 21, comma 1”.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 (cfr. l’art. 20, comma 3-ter, del D.lgs n. 148/2015).

3.1 MISURA DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA

La legge di Bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’articolo 23 del D.lgs n. 148/2015.

Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

3.2 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ORDINARIA PER L’ANNO 2022

L’articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lettera c).

Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).

4. FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

La legge n. 234/2021 all’articolo 1, comma 207, lettera a), ha novellato l’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, inserendo il comma 2-bis che dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Si segnala, per completezza, che in applicazione del dettato di cui al citato articolo 29, comma 2-bis, del D.lgs n. 148/2015, dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del FIS e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici richiamati, nello specifico, al precedente paragrafo 3.

4.1 MISURA DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA

L’articolo 1, comma 207, della legge n. 234/2021 ha riformulato, alla lettera e), le disposizioni del comma 8 dell’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, concernenti la misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.

Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

4.2 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ORDINARIA PER L’ANNO 2022

L’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021 dispone, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.

Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:

– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);

– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);

– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);

– per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

5. CONTRIBUTO ADDIZIONALE

5.1 CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER LA CIGO E LA CIGS

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

Peraltro, per effetto dell’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge di Bilancio 2022, che ha inserito il comma 1-ter all’articolo 5 citato, viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione sulla contribuzione addizionale, al ricorrere degli specifici presupposti previsti dalla nuova disciplina.

5.2 CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER IL FIS

La misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS – analogamente a quanto sopra detto per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale – non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla legge n. 234/2021.

La stessa, infatti, rimane confermata, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs n. 148/2015, nella misura del 4% delle retribuzioni perse.

Si evidenzia, tuttavia, che il comma 8-bis – introdotto, nel sopra richiamato articolo 29, dall’articolo 1, comma 207, lettera f), della legge di Bilancio 2022 – prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% “a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale […] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”.

Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

6. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI DI CUI AGLI ARTICOLI 26, 27 E 40 DEL D.LGS N. 148/2015

L’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (cfr. l’art. 10 del D.lgs n. 148/2015), al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo. L’istituzione di detti Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Analogamente – per effetto delle modifiche apportate agli articoli 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 dalla legge di Bilancio 2022 – a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Conseguentemente, i Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Si segnala, infine, che, nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali disciplinanti i Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale.

7. LAVORATORI DELLA PESCA

L’articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022 ha esteso – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

Tali trattamenti possono essere riconosciuti solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca.

In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

8. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ELABORAZIONE DEI FLUSSI UNIEMENS

In considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, come sopra sinteticamente esposte, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.

Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni.

Fonte: INPS