Assiv: nuove tecnologie e servizi di vigilanza privati

Assiv: nuove tecnologie e servizi di vigilanza privati

di Monica Bertolo – 28 Febbraio 2022

ASSIV, l’Associazione Italiana di Vigilanza e servizi fiduciari, che rappresenta il comparto in Confindustria, per tramite della sua presidente Maria Cristina Urbanesprime la propria posizione relativamente ad un tema molto importante per la categoria, legato all’utilizzo delle bodycam da parte delle Guardie Particolari Giurate (GPG), in situazioni di particolare rischio.

Nell’approfondimento che segue a cura di Stefano Manzelli, Laura Biarella, Gianluca Sivieri, componenti del gruppo di ricerca www.sicurezzaurbanaintegrata.it viene presentato nel dettaglio il tema, con la chiosa a cura di Assiv.

Buona lettura!

Le guardie giurate potranno utilizzare telecamere indossabili in situazioni critiche, ma prima occorrerà inquadrare bene l’aspetto formale tra privacy, TULPS e diritti dei lavoratori.

Le bodycam d’istituto potranno essere messe a disposizione anche degli operatori della vigilanza privata muniti della qualifica di guardia particolare giurata impegnati in particolari scenari operativi. Servirà però circoscrivere preventivamente il perimetro delle attività a rischio ed effettuare una approfondita valutazione di impatto privacy, oltre che richiedere un nulla osta preventivo alla questura competente. Ed eventualmente confrontarsi anche con le organizzazioni sindacali, trattandosi di un dispositivo che potrebbe interferire con l’attività lavorativa. È una bella opportunità di tutela individuale e di trasparenza per gli operatori della vigilanza privata poter attivare dispositivi finalizzati alla prevenzione e cattura di immagini nel contesto operativo. Ma la cautela è d’obbligo su una materia delicata come questa, dove di certo non è ammissibile l’uso di dispositivi privati indossati durante il servizio da operatori che solo in determinate circostanze possono essere abilitati a riprendere situazioni di pubblico interesse.

Le indicazioni del Garante per Polizia di Stato e Carabinieri

Correva l’estate 2021 quando, attraverso due distinti pareri, il Garante per la Protezione dei Dati ha dato l’ok al Viminale e al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, all’impiego delle bodycam, finalizzato a documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni. L’Autorità aveva chiesto al ministero di specificare che il sistema non consentisse l’identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona. Il Viminale, con la Circolare 18 Gennaio 2022, ha quindi sintetizzato lo schema operativo in indicazioni di massima, richiamando l’attenzione agli aspetti afferenti ai dati personali, essendo evidente l’operatività e l’applicabilità in questo caso non del regolamento europeo bensì del D.Lgs n. 51/2018 (attuazione della direttiva 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali) che, in determinati e limitati contesti operativi potrebbe interessare anche le guardie giurate. Va tuttavia osservato che le disposizioni operative diramate dal Viminale risultano strettamente circoscritte agli operatori di polizia e ai carabinieri di specifici reparti. Quindi non interessano concretamente le guardie particolari giurate.

Le telecamere con le gambe in dotazione anche alla Polizia Locale

Sono numerosi i comuni che hanno affidato agli operatori di Polizia Locale le bodycam con finalità di tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità degli operatori. In questo caso la disciplina di riferimento resta sostanzialmente molto simile a quella indicata dal Viminale con la Circolare del 18 Gennaio 2022. In estrema sintesi, le videocamere indossabili d’Istituto (mai private) vengono assegnate all’operatore per ogni singola operazione da portare a termine, volta per volta, e non risultano configurabili dal medesimo, potendo essere attivate unicamente quando sussista la necessità di registrare eventi. Salvo casi eccezionali, nessuno potrà avere accesso alle riprese nell’immediato. Alla fine del turno ogni bodycam verrà spenta e i filmati esportati in automatico dalla memoria locale, quando il dispositivo viene depositato sulla docking station. Le immagini verranno conservate all’interno del server e saranno custodite gelosamente.

La necessità di una regolamentazione ad hoc per le bodycam a servizio delle guardie giurate

Quando le guardie giurate sono chiamate ad effettuare sopralluoghi in occasione di possibili scenari a rischio, come per esempio la verifica di un allarme attivo in un’azienda isolata in orario notturno, avere a disposizione una bodycam per raccogliere le immagini potrebbe agevolare l’eventuale raccolta di elementi investigativi e probatori, per un eventuale giudizio a carico dei responsabili. Sempreché un crimine, consumato o tentato, si sia verificato. La questione non è disciplinata, tuttavia facendo ricorso all’analogia e all’analisi della legislazione di pubblica sicurezza e privacy vigente, si rintraccia la strada normativa praticabile. Anzitutto con un occhio al principio di “liceità” dell’eventuale trattamento, trovando aggancio giuridico nelle stesse finalità operative delle guardie giurate, delineate dagli articoli 133 e 134 del TULPS, che le prepone alla vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari, poi ampliate col D.M. n. 85/1999 e in seguito specificate ad opera del D.M. n. 154/2009. La gestione di situazioni particolarmente rischiose per l’incolumità dell’operatore, quali ad esempio gli interventi in presenza di attivazione di sistemi antifurto o antintrusione, ma anche i servizi di vigilanza di attività commerciali, trasporto valori, istituti di credito e mezzi di trasporto, richiedono senza dubbio una particolare tutela, senza che ciò tuttavia pregiudichi i diritti di terzi in materia di protezione dei dati personali. In questi termini è necessario che gli istituti di vigilanza interessati ad impiegare sistemi di videoripresa indossabili e mobili propongano al questore competente, l’aggiornamento del regolamento tecnico di servizio, al fine di prevedere tali dispositivi tra le dotazioni effettivamente impiegabili, in relazione agli standards minimi previsti dalla normativa vigente. Altro aspetto fondamentale è l’adozione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati prevista dall’articolo 35 del regolamento europeo e dall’articolo 23 del D.Lgs n 51/2018, necessaria ogni qual volta il trattamento preveda l’uso di nuove tecnologie che, anche in relazione alla natura, all’oggetto e al contesto del trattamento, possa presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche che potrebbero essere video e audio-riprese. A maggior ragione laddove, le esigenze concrete dell’intervento o del servizio, prevedano che vi sia una sorveglianza sistematica di zone accessibili al pubblico. Infine, ma da non sottovalutare, è la questione connessa alla tutela dei lavoratori: l’articolo 4 della Legge 300/1970, più nota come “statuto dei lavoratori”, prevede che l’adozione di strumenti audiovisivi dai quali possa derivare anche possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti, sia soggetta al previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali. In mancanza di questo, l’impiego dovrà essere autorizzato dalla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

BODYCAM E GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

  • Gli operatori potranno essere dotati di strumenti professionali d’Istituto da attivare solo in determinate circostanze operative e nel pieno rispetto della protezione dei dati personali con sistemi criptati, non consultabili dall’addetto, in grado di riversare immediatamente i filmati catturati all’interno di un server protetto per eventuali azioni giudiziarie o di tutela del patrimonio.
  • Per ammettere gli operatori all’impiego di questi particolari strumenti di tutela personale e di aiuto all’azione di prevenzione dei reati gli istituti dovranno aggiornare i regolamenti interni, farli approvare dalla questura e valutare attentamente tutti gli aspetti privacy relativamente al corretto trattamento dei dati personali con una preventiva valutazione di impatto.
  • Gli strumenti potranno essere attivati solo in determinate circostanze critiche e dovranno essere anche previamente valutate tutte le azioni a tutela dei diritti dei lavoratori in particolare se si tratta di telecamere munite di GPS e di cattura dell’audio e video dell’operatore. Non è possibile permettere all’operatore di utilizzare ordinariamente dotazioni personali private.

A cura di Stefano Manzelli, Laura Biarella, Gianluca Sivieri.

Stefano Manzelli, Laura Biarella e Gianluca Sivieri

La posizione di ASSIV

ASSIV, l’Associazione Italiana di Vigilanza e servizi fiduciari, che rappresenta il comparto in Confindustria, per tramite della sua presidente Maria Cristina Urbano plaude all’iniziativa. “Riteniamo – sottolinea Urbano – di estrema importanza il combinato disposto tra il parere del Garante della Privacy della scorsa estate e la circolare del Ministero dell’Interno del 18 gennaio, a proposito dell’utilizzo delle bodycam per le Forze dell’Ordine. Lavoreremo alacremente in tutte le sedi opportune affinché si possa dirimere in tempi rapidi, e senza il rischio di dover ricorrere di volta in volta ad un giudice, la possibilità del loro utilizzo anche da parte delle guardie particolari giurate in situazioni di particolare rischio, nelle quali esse si possano trovare”, conclude.

Maria Cristina Urbano

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Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e Trento in zona gialla. Campania, Lombardia, Veneto, Bolzano in zona bianca.

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Ordinanza Ministero della Salute 25 febbraio 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nelle regioni Lazio, Liguria,  Molise,  Sicilia  e  nella Provincia autonoma di Trento continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona  gialla». 

Nelle regioni  Campania,  Lombardia,  Veneto  e  nella Provincia autonoma di Bolzano cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla», e si applicano le  misure  di  cui  alla c.d. «zona bianca». 

Fonte: Ministero della Salute

Proroga al 31 dicembre 2022 dei servizi antipirateria

Proroga al 31 dicembre 2022 dei servizi antipirateria

Poco fa il Senato – con 196 voti favorevoli e 26 contrari- ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il decreto Milleproroghe.

La proroga dei servizi antipirateria  è diventata legge.   Fino al 31 dicembre 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria sono esentate dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell’interno.

Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria GPG che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa (ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011).

Ricordiamo ancora una volta che si tratta di una misura che consente al nostro comparto di continuare ad essere pienamente operativo in un’attività di estrema importanza e delicatezza per la tutela del nostro naviglio e del personale su questo imbarcato, finalizzata al contrasto di attività criminose che spesso si caratterizzano per una significativa gravità.

L’attività di sensibilizzazione delle istituzioni, svolta da  Assiv, ha trovato riscontri positivi da più parti.

Ringraziamo il Partito Democratico e Fratelli d’Italia  per il fondamentale contributo alla definizione della proroga.

Sicurezza 2021: intervista a Giulio Iucci, Presidente di ANIE Sicurezza

Sicurezza 2021: intervista a Giulio Iucci, Presidente di ANIE sicurezza

Dopo 2 anni siamo riusciti ad organizzare in presenza l’edizione 2021 di Fiera Sicurezza a Milano.

Abbiamo chiesto al Presidente di ANIE Sicurezza Giulio Iucci le sue impressioni sulla tre giorni milanese dedicata alla sicurezza e alla tecnologia.

Buona visione!

COVID-19: pubblicata la Legge 18 febbraio 2022, n. 11

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COVID-19: pubblicata la Legge 18 febbraio 2022, n. 11

In Gazzetta Ufficiale la conversione in Legge del cosiddetto Decreto Natale

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

In sede di conversione del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (c.d. Decreto Natale), oltre alla conferma della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 (art. 1, D.L. n. 221/2021), si segnalano le seguenti previsioni: 

  • il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);
  • lavoratori fragili (di cui all’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa  in  modalità  agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o  area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);
  • per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2,del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione  lavorativa  non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);
  • congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021).

Si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (articoli 5 quinquies e 5 septies, D.L. n. 221/2021).

Per maggiori informazioni, consulta la Legge.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Mille occhi sulla città e la pubblica sicurezza. L’auspicio e l’obiettivo di ASSIV

Mille occhi sulla città e la pubblica sicurezza. L’auspicio e l’obiettivo di ASSIV

Mille occhi sulla città è un protocollo d’intesa nato per iniziativa dell’allora Ministro dell’Interno Roberto Maroni, in tema di pubblica sicurezza. 

Avviato nel 2010, fu stipulato inizialmente tra il Ministero, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e le varie Associazioni del settore degli Istituti di Vigilanza Privata, al quale hanno poi aderito anche quasi tutte le prefetture del Paese.

“Infatti – specificano da Assiv – lo strumento diviene territorialmente operativo  quando la Prefettura si associa al protocollo nazionale rinnovato sottoscrivendone uno di sua competenza con quegli istituti di vigilanza operanti nel territorio che vengono invitati a partecipare, a titolo gratuito, al progetto”.  

Rinnovato da ultimo il 25 gennaio, in modalità a distanza a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, “ai sensi del documento – sottolineano da Assiv – gli Istituti di Vigilanza si impegnano nell’ottica della sicurezza complementare a collaborare con le forze dell’ordine, segnalando ogni anomalia rilevata che possa interessare l’ordine pubblico, non solo i reati perseguibili d’ufficio (obbligo già sancito dal codice penale per gli incaricati di pubblico servizio), ma anche fatti che possono pregiudicare la sicurezza urbana, stradale o i servizi pubblici essenziali, come eventuali fattori di degrado ambientale o sociale, disponendo inoltre sinergia tra le centrali operative e garantendo la trasmissione di dati e informazioni utili”. 

Come già evidenziato in più occasioni, anche in una recente audizione al Parlamento, “l’auspicio di Assiv – evidenziano dall’Associazione Vigilanza e Servizi Fiduciari – è che si possa cogliere una volta per tutte l’occasione del rinnovo per prevedere l’introduzione di meccanismi ed indirizzi coerenti e uniformi sul territorio nazionale, che includano gli Istituti di Vigilanza privata in un disegno organico di riforma della sicurezza. Mille occhi sulla città è infatti un progetto che prevede un rapporto di collaborazione tra Istituti di Vigilanza Privata, Polizia Locale e Forze di Polizia nazionali. Se non si cogliesse quest’ulteriore occasione si tratterebbe di una nuova mancanza per gli enti pubblici locali e nazionali ed un mancato riconoscimento per l’opera svolta quotidianamente dalle Guardie Particolari Giurate per garantire la sicurezza dei territori. GPG che da sempre svolgono con abnegazione e senso del dovere il proprio lavoro, da ultimo in occasione delle vicissitudini connesse alle misure di lockdown e distanziamento sociale, imposte dalla pandemia da covid-19”. 

L’obiettivo di Assiv, nella sua azione quotidiana a supporto delle istituzioni, quindi non cambia: sinergia pubblico-privato in un’ottica di sussidiarietà complementare con un occhio all’innalzamento complessivo dei livelli di sicurezza del Sistema-Paese.

di Monica Bertolo S News

CdP: Cosa succede alle materie prime?

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Cassa Depositi e Prestiti: Cosa succede alle materie prime?

“Cosa succede alle materie prime?”. Quali fattori sono alla base del forte rialzo dei prezzi? Che ruolo giocherà la transizione energetica nel determinare i fabbisogni futuri? E ancora, quali prospettive per l’Europa, particolarmente dipendente da Paesi terzi per l’approvvigionamento di materie prime “critiche”? Il documento analizza i fattori congiunturali, strutturali, geopolitici e speculativi che guidano l’attuale dinamica dei mercati, sottolineando le conseguenze e i rischi per l’Europa.

Fonte: Cassa Depositi e Prestiti

Al via obbligo Green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50. Nuova funzione dedicata su App VerificaC19

Al via obbligo Green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50. Nuova funzione dedicata su App VerificaC19

Dal 15 febbraio 2022 il green pass rafforzato, cioè esclusivamente per vaccinazione o guarigione, è richiesto a tutti i lavoratori pubblici e privati a partire dai 50 anni di età, per accedere ai luoghi di lavoro. L’obbligo resta in vigore fino al 15 giugno 2022.

Si ricorda che dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più.

Per semplificare la verifica di tutti i green pass durante l’ingresso ai luoghi di lavoro sarà disponibile una nuova tipologia di verifica sull’app VerificaC19. È sufficiente che i verificatori aggiornino l’applicazione sul proprio dispositivo mobile e selezionino la tipologia “LAVORO” prima di effettuare la scansione dei QR code. L’App considera validi, in modo automatico, i green pass generati da vaccinazione, da guarigione o da tampone fino ai 49 anni di età. Dai 50 anni compiuti in su, ammette solo i green pass generati da vaccinazione o da guarigione. L’App, inoltre, considera valide anche le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che possono essere presentate da chi è esente dalla vaccinazione per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate.

Dallo scorso 7 febbraio, infatti, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 vengono emesse esclusivamente in formato digitale. Chi è già in possesso di un precedente certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio 2022 per richiedere la nuova certificazione digitale con il QR code. Dopo tale data le certificazioni prive di QR code non potranno più essere utilizzate, neanche per accedere ai luoghi di lavoro.

Per saperne di più e scaricare la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 digitale vai su www.dgc.gov.it

Fonte: Ministero della Salute

INPS: Servizio “Greenpass50+” e verifica sugli ultracinquantenni

INPS: Servizio “Greenpass50+” e verifica sugli ultracinquantenni

Messaggio 721 del 14 febbraio 2022: Servizio verifica Certificazione verde Covid-19 (green-pass). Ulteriore funzionalità servizio “Greenpass50+”. Verifica green-pass per gli ultracinquantenni