Ministero della Salute: Ordinanza del 31 dicembre 2021

Ministero della Salute: Ordinanza del 31 dicembre 2021

Ordinanza del 31 dicembre 2021: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano zona gialla

Approvata la Legge di Bilancio 2022: lavoro e politiche sociali in primo piano

Approvata la Legge di Bilancio 2022: lavoro e politiche sociali in primo piano

Con il definitivo via libera alla Camera dei Deputati, è stata approvata la Legge di Bilancio per il 2022 che include rilevanti misure per il lavoro e le politiche sociali

Il provvedimento contiene interventi che cambiano in modo significativo il quadro normativo vigente su numerosi tra i più importanti temi del lavoro e delle politiche sociali: riforma degli ammortizzatori sociali, gestione delle crisi aziendali, rilancio dell’apprendistato formativo e tirocini extracurriculari, riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro, interventi per giovani e donne, contrasto alla delocalizzazione, riforma del Reddito di cittadinanza, misure per la non autosufficienza.

In particolare, per quanto riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali – che interviene sulle disomogeneità esistenti e mira ad accrescere il grado di equità generale del sistema – l’obiettivo è che non vi siano lavoratori esclusi dal sistema di protezione sociale – sia in costanza di rapporto di lavoro sia in mancanza di occupazione – e che vi sia un miglioramento delle prestazioni, sia in termini di durata che di trattamento. In pratica, ci saranno nuove o maggiori protezioni sociali per 12,4 milioni di persone.

Tra le numerose altre misure presenti, importanti sono quelle previste sul sostegno all’occupazione femminile. Sarà incrementato di 50 milioni di euro, infatti, il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti le imprese che assicurino la parità di genere. Presso il Ministero, sarà anche istituito un fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022.

Importanti anche le misure per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per i giovani, la non autosufficienza, la riforma dei tirocini extracurricolari e la gestione delle crisi aziendali

Per il quadro completo delle misure per il lavoro e le politiche sociali inserite nella Legge di Bilancio 2022, vai alle slide di presentazione

Qui il testo della legge di bilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Ministero della Salute: Covid-19, ulteriori misure di contenimento dell’epidemia e nuove regole sulla quarantena

Ministero della Salute: Covid-19, ulteriori misure di contenimento dell’epidemia e nuove regole sulla quarantena

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge 229 del 30 dicembre 2021. Approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, il decreto introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Di seguito le principali misure.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato a una serie di attività anche all’ aperto. Sarà  inoltre necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena preventiva non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare.

Vedi la Circolare del 30 dicembre 2021

Consulta FAQ sul sito www.governo.it

Capienze per eventi e competizioni sportive

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Fonte: Ministero della Salute

Prorogata al 31 marzo 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale

Prorogata al 31 marzo 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale

Prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

Fonte: INAIL

Anac istituisce il Fascicolo digitale per gli operatori economici

Anac istituisce il Fascicolo digitale per gli operatori economici

Anac ha approvato la realizzazione del Fascicolo digitale per gli operatori economici, favorendo un’effettiva riduzione di oneri in capo agli operatori del settore. Si tratta di una delle misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal Pnrr e dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che ne ha affidato la realizzazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Qui il comunicato stampa dell’Autorità

Fonte: ANAC

Super Green pass e quarantena: le nuove regole. Pubblicato il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Super Green pass e quarantena: le nuove regole. Pubblicato il Decreto in Gazzetta Ufficiale

E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante: Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Qui le misure adottate dal Governo

Sì definitivo al Bilancio di previsione dello Stato

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Sì definitivo al Bilancio di previsione dello Stato

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (C. 3424​) e la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Qui il testo della manovra

Qui il testo della nota di variazione

Qui i dossier parlamentari

Fonte: Camera dei Deputati

Il Governo rafforza l’uso del super Green Pass: varato nuovo decreto legge

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Il Governo rafforza l’uso del super Green Pass: varato nuovo decreto legge

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Fonte: governo.it

Circolare ai prefetti sulle misure anti contagio previste dal decreto “festività”

Circolare ai prefetti sulle misure anti contagio previste dal decreto “festività” (decreto legge 221/2021)

Firmata dal capo di Gabinetto Frattasi, fornisce indicazioni anche sull’intensificazione dei controlli

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305, del decreto-legge di pari data n. 221 che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da Covid19 è stata emanata una circolare a tutti i prefetti, firmata dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi. 

Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, la circolare segnala disposizioni in materia di:

a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8);

b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4);

c) eventi, feste e discoteche (art. 6).

L’esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.

Fonte: Ministero dell’Interno

Decreto festività: qui le misure previste dal DL 221/2021

Proroga dello stato di emergenza e di ulteriori misure a tutela del lavoro

Proroga dello stato di emergenza e di ulteriori misure a tutela del lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Oltre a numerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell’epidemia, il Decreto Legge ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Inoltre, sono stati prorogati al 31 marzo 2022 i termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale (art. 16 che rinvia alle disposizioni elencate all’Allegato A), tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione dell’attività lavorativa in smart working.
L’art. 17 prevede, altresì, che le previsioni dell’art. 26, comma 2-bis, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), ai sensi del quale i cosiddetti “lavoratori fragili” svolgono, di norma, l’attività lavorativa in smart working, sono prorogate fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022.

Prorogate sino al 31 marzo 2022 anche le previsioni di cui all’art. 9 del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021 (c.d. Decreto Fiscale) che disciplinano i cosiddetti congedi parentali nel periodo emergenziale.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali