Covid-19, nuova Ordinanza del ministro Speranza per contenere la diffusione del virus

Covid-19, nuova Ordinanza del ministro Speranza per contenere la diffusione del virus

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 14 maggio 2021, ha firmato una nuova Ordinanza, in vigore a partire da lunedì 17 maggio, che porta in zona gialla le Regioni Sicilia e Sardegna.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 17 maggio 2021 è la seguente:

  • zona rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma)
  • zona arancione: Valle d’Aosta
  • zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto
  • zona bianca: (nessuna Regione e Provincia autonoma)

Leggi 

Consulta

Fonte: Ministero della Salute

Privacy: Convenzione 108: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che ratifica in Italia il Protocollo di modifica

Convenzione 108: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che ratifica in Italia il Protocollo di modifica
Più garanzie e diritti per le persone per affrontare le sfide poste dall’era digitale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, è stata pubblicata la legge n. 60 del 22 aprile 2021 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018”.

Con il Protocollo di modifica si propone l’ammodernamento e l’armonizzazione della Convenzione 108, per affrontare al meglio le sfide poste dallo sviluppo tecnologico e dalla globalizzazione dell’informazione in materia di tutela della vita privata, e per rafforzarne l’applicazione.  

Aperta alla firma nel 1981, molto tempo prima dell’era di Internet e delle comunicazioni elettroniche, la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale” (Convenzione 108) aveva come obiettivo la tutela del diritto al rispetto della vita privata ed è l’unico accordo multilaterale giuridicamente vincolante nell’ambito della protezione dei dati personali.

La Convenzione 108 svolge un ruolo fondamentale nel diffondere il “modello europeo di protezione dei dati” a livello mondiale, essendo spesso utilizzata come fonte di ispirazione dai Paesi che intendono adottare nuove normative in materia di rispetto della vita privata o armonizzare quelle già esistenti con gli standard internazionali.

Nel Protocollo di modifica viene definito in maniera più specifica il principio di liceità del trattamento (con particolare riferimento ai requisiti relativi al consenso) e viene ulteriormente rafforzata la protezione delle categorie speciali di dati (che vengono al contempo estese a quelle riconosciute come categorie particolari di dati personali nel diritto dell’Unione).

La convenzione aggiornata prevede, inoltre, ulteriori garanzie per le persone fisiche alle quali si riferiscono i dati personali trattati (in particolare, l’obbligo di valutare il probabile impatto di un’operazione di trattamento dei dati che si intende effettuare, l’obbligo di adottare le opportune misure tecniche e organizzative e l’obbligo di segnalare gravi violazioni dei dati) e consente di rafforzare i loro diritti (in particolare, trasparenza e accesso ai dati).

Sono stati introdotti, poi, nuovi diritti degli interessati:, non essere sottoposti a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che arrechi un pregiudizio significativo alle persone; opporsi al trattamento e disporre di un ricorso in caso di violazione dei diritti della persona.

La convenzione aggiornata prevede la designazione di una o più Autorità indipendenti incaricate di garantire il rispetto delle disposizioni, con poteri supplementari, come ad esempio quello di emanare decisioni riguardo a violazioni della stessa e di imporre sanzioni amministrative. L’Autorità di controllo per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.

Fonte: Autorità Garante Privacy

Banca d’Italia: gli effetti della pandemia sulla situazione finanziaria delle imprese

Banca d’Italia: gli effetti della pandemia sulla situazione finanziaria delle imprese

Alessio De Vincenzo, Capo del Servizio Stabilità finanziaria della Banca d’Italia, è intervenuto sugli effetti della pandemia sulla situazione finanziaria delle imprese nel corso dell’evento virtuale “Situazione e prospettive delle imprese a livello regionale. Analisi dei principali risultati del Censimento permanente delle imprese e delle Indagini speciali Covid” organizzato dall’ISTAT.

Fonte: Banca d’Italia

Istat: nota mensile sull’economia italiana (aprile 2021)

Istat: nota mensile sull’economia italiana (aprile 2021)

La ripresa economica internazionale, caratterizzata da dinamiche molto eterogenee fra paesi e settori produttivi, si continua ad associare a una vivace dinamica degli scambi mon-diali.

In Italia, nel primo trimestre, il Pil ha segnato una flessione, inferiore a quella dell’area euro, a sintesi di un aumento del valore aggiunto dell’industria e di una diminuzione di quello dei servizi.

Il mercato del lavoro mostra contenuti segnali di miglioramento, in un contesto caratterizzato da elevati livelli di incertezza soprattutto sulle tempistiche di modifica delle misure relative al mantenimento dei contratti di lavoro.

Ad aprile, è proseguita la risalita dell’inflazione, con un aumento di tre decimi di punto ri-spetto al mese precedente.

La stabilizzazione delle vendite al dettaglio, il miglioramento delle attese della domanda di lavoro da parte delle imprese e della fiducia di famiglie e imprese concorrono a determinare prospettive favorevoli per i prossimi mesi.

Fonte: ISTAT

D.L. 30/2021 convertito in Legge: misure per lavoro agile, congedi e bonus baby-sitting

D.L. 30/2021 convertito in Legge: misure per lavoro agile, congedi e bonus baby-sitting

È stata pubblicata sulla G.U. n. 112 del 12 maggio 2021, la L. 61 del 6 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30/2021, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In particolare, la norma contiene disposizioni in tema di lavoro agile, congedi per genitori con figli in DAD o in quarantena e bonus baby-sitting. Nella stessa G.U. è riportato anche il testo del D.L. 30/2021 coordinato con la L. 61/2021.

Viene previsto che il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale beneficio è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali, in tutti i casi previsti sopra ovvero nel caso in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Una delle novità della conversione in Legge è la possibilità di fruire del congedo in forma giornaliera o oraria. Per i periodi di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino alla data di entrata in vigore del D.L. 30/2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui sopra, con diritto all’indennità descritta e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14 per cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o per infezione da SARS-CoV-2 o per quarantena del figlio, possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è anche riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure descritte.

Tutte le misure previste si applicano fino al 30 giugno 2021.

Fonte: Euroconference – Centro Studi Lavoro e Previdenza

Qui il dossier parlamentare

Covid-19, ministro Speranza firma nuove Ordinanze per contenere la diffusione del virus

Immagine per aree e livelli di rischio

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 7 maggio 2021, ha firmato nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 10 maggio.

Le prima ordinanza classifica in area arancione la Val d’Aosta, la seconda rinnova la zona arancione per la Sicilia e la terza porta in zona gialla Basilicata, Calabria e Puglia. 

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 10 maggio 2021 è la seguente:

  • zona rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma)
  • zona arancione: Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna
  • zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto
  • zona bianca: (nessuna Regione e Provincia autonoma)

Leggi

Consulta

Fonte: Ministero della Salute

Protocollo COVID-19: ci sono novità sulla sorveglianza sanitaria?

Protocollo COVID-19: ci sono novità sulla sorveglianza sanitaria?

Le novità del protocollo condiviso del 6 aprile 2021 relativo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Focus su sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente.

di Tiziano Menduto

Fonte: Punto Sicuro

COVID-19: formazione in videoconferenza, lavoro agile e altre proroghe

COVID-19: formazione in videoconferenza, lavoro agile e altre proroghe

Indicazioni sulle novità relative alla proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021. Focus sull’equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza, sul lavoro agile e sulla sorveglianza sanitaria eccezionale.

di Tiziano Menduto

Fonte: Punto Sicuro

INPS: esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale

INPS: esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale

INPS Messaggio n. 1836 del 6 maggio 2021: Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Chiarimenti. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

L’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la circolare n. 24 dell’11 febbraio 2021 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione del suddetto esonero contributivo.

Come già chiarito nella richiamata circolare, il comma 16 del citato articolo 12 specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863), e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Pertanto, nel far presente che l’efficacia delle disposizioni riguardanti l’esonero di cui all’articolo 12 citato è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, si rende noto che il predetto aiuto è stato autorizzato con Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021.

Con riferimento all’ambito di applicazione della misura si precisa che, come previsto dal “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C (2020) 3156 dell’8 maggio 2020:“Gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario.

Il suddetto principio è stato richiamato anche dalla Decisione C (2021) 1376 final del 23 febbraio 2021. Pertanto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell’esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario. Le imprese escluse sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” – Financial and insurance activities.

Si ricorda che la sezione “K” della NACE (ossia la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea), con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’ATECO 2007. Tutti i codici ATECO (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della divisione “K” della classificazione ATECO 2007.

Sono, inoltre, esclusi dalla possibilità di fruire dell’esonero in trattazione i datori di lavoro del settore agricolo, come espressamente previsto dall’articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020.

Ciò premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

Il ruolo della sicurezza privata in una pandemia: intervista a Renato Mongillo (Security Service srl)

0

Il ruolo della sicurezza privata in una pandemia: intervista a Renato Mongillo (Security Service srl)

Abbiamo incontrato il dott. Mongillo della Security Service srl al quale abbiamo posto queste domande:

  1. La pandemia da Covid 19 ha cambiato il vostro lavoro?
  2. Alcuni osservatori ritengono che il settore della sicurezza privata abbia subito contraccolpi economici non paragonabili ad altri comparti. D’altronde, anche le aziende che hanno dovuto chiudere hanno avuto necessità di un continuo controllo da parte della vigilanza privata, così come è difficile immaginare che i proprietari di prime e seconde case abbiano rescisso i contratti con la vigilanza, in un momento nel quale in alcune zone d’Italia non era possibile andare a causa dei lockdown e le forze dell’ordine erano impegnate in maniera massiccia a far rispettare i divieti. Condivide quest’analisi? 
  3. La sua azienda è stata impegnata in prima linea in quest’anno di Covid nel presidio ospedaliero. Cosa ci può raccontare di questa esperienza? 

Buona visione!