Banca d’Italia: on line il primo bollettino economico del 2021

Banca d’Italia: on line il primo bollettino economico del 2021

La nuova ondata pandemica frena la ripresa globale, ma sono iniziate le vaccinazioni

La recrudescenza dei contagi dall’autunno ha indotto un rallentamento dell’attività economica globale alla fine del 2020. L’avvio delle campagne di vaccinazione si riflette favorevolmente sulle prospettive per il medio termine, ma i tempi e l’intensità del recupero restano incerti. Nell’area dell’euro il Consiglio direttivo della BCE ha ampliato e prolungato lo stimolo monetario, per assicurare condizioni di finanziamento favorevoli; è pronto a ricalibrare ancora i suoi strumenti se sarà necessario.

In Italia a un forte recupero del PIL è seguita una sua flessione alla fine del 2020

In Italia l’attività economica, dopo essere cresciuta più delle attese nel terzo trimestre, si è contratta nel quarto: sulla base degli indicatori disponibili, tale flessione è attualmente valutabile nell’ordine del -3,5 per cento, anche se l’incertezza attorno a questa stima è molto elevata. Il calo dell’attività è stato pronunciato nei servizi e marginale nella manifattura. Le nostre indagini segnalano che le imprese intendono espandere i propri piani di investimento per il 2021. Secondo le famiglie intervistate dalla Banca d’Italia sono i timori di contagio, più che le misure restrittive, a frenare ancora i consumi di servizi.

La crescita del credito rimane robusta

Gli annunci sulla disponibilità dei vaccini hanno rafforzato l’ottimismo sui mercati finanziari, che restano tuttavia sensibili agli sviluppi della pandemia. Le banche italiane hanno continuato a soddisfare la domanda di fondi da parte delle imprese. Le condizioni di offerta si sono mantenute nel complesso distese grazie al perdurare del sostegno proveniente dalla politica monetaria e dalle garanzie pubbliche.

Dalla primavera di quest’anno si tornerebbe a una crescita sostenuta, ma devono essere contrastati rischi ancora elevati

In questo Bollettino si aggiornano le proiezioni per l’economia italiana. Nell’ipotesi che l’emergenza sanitaria ritorni gradualmente sotto controllo e che prosegua il deciso sostegno della politica monetaria e di bilancio, il PIL tornerebbe a crescere in misura significativa dalla primavera. La possibilità di conseguire ritmi sostenuti di incremento del prodotto presuppone però che si manifestino appieno gli effetti espansivi degli interventi previsti nell’ambito della Next Generation EU, ancora in corso di definizione, che le misure di sostegno evitino ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria e che non tornino a peggiorare i timori sull’evoluzione della pandemia.

Fonte: Banca d’Italia

Fake news: Vaccino anti SARS Cov 2 obbligatorio per gli addetti alla sicurezza

Vaccino anti SARS Cov 2 obbligatorio per gli addetti alla sicurezza

Da qualche giorno girano in rete, e di conseguenza vengono ripresi da Istituti di Vigilanza, Guardie Particolari Giurate, Rappresentanti sindacali, etc. etc. i testi di Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che decretano “l’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 per tutte le Forze Armate, nonché per tutti gli addetti alla sicurezza pubblica e privata, nonché addetti al portierato e antitaccheggio”…..oppure per “addetti ai servizi  nei supermercati” che addirittura prevedono che “chi rifiuterà la vaccinazione entro Febbraio 2021 sarà denunciato per epidemia dolosa e condannato a 2 anni di carcere….”.

Ovviamente si tratta di fake-news.

Per leggere il provvedimento più recente in materia di politica vaccinale, potete cliccare sul link che trovate di seguito:

http://migr.assiv.it/ministero-della-salute-piano-strategico-per-la-vaccinazione-anti-sars-cov2/

Inoltre, Vi informiamo che in data 7 Gennaio u.s. è stata trasmessa al Ministero della Salute (e ad altri destinatari) la lettera datoriale a firme congiunte in cui le Associazioni chiedono l’inserimento in via prioritaria nelle liste vaccinali della categoria delle figure professionali delle Guardie Particolari Giurate e degli operatori fiduciari della sicurezza.

Istat: nota sull’andamento dell’economia italiana

Istat: nota sull’andamento dell’economia italiana novembre e dicembre 2020

Nelle ultime settimane del 2020, il riacutizzarsi dei contagi ha reso necessarie nuove misure di contenimento che hanno frenato la ripresa economica internazionale. Il lockdown in molti casi è stato parziale, determinando effetti eterogenei tra paesi e settori produttivi.

In Italia, gli indicatori congiunturali hanno mostrato un’evoluzione in linea con quella dell’area euro. A novembre, la produzione industriale e le vendite al dettaglio hanno segnato una flessione.

Segnali positivi hanno caratterizzato l’andamento del mercato del lavoro, con una ripresa della tendenza all’aumento dell’occupazione a cui si è accompagnata una decisa riduzione della disoccupazione.

A fine anno, si è attenuata la fase deflativa dei prezzi al consumo, come effetto di una minore deflazione per i beni energetici e di una moderata ripresa della core inflation.
Le aspettative per i prossimi mesi mantengono un elevato grado di incertezza, ma a dicembre la fiducia di famiglie e imprese ha registrato un miglioramento.

Fonte: Istat

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sul rinvio delle scadenze in ambito tributario

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sul rinvio delle scadenze in ambito tributario

Decreto Legge 15 gennaio 2021, n.3: Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari

Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021. 

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

Ministero della Salute: le regioni in area rossa e in area arancione

Ministero della Salute: le regioni in area rossa e in area arancione

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il 16 gennaio quattro nuove Ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita il 15 gennaio 2021.

Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 17 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta e in area rossa le Regioni Lombardia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 17 gennaio:

area gialla: Campania, Basilicata,  Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;
area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia,Umbria, Valle d’Aosta;
area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia. 

Restano in zona arancione, come da Dpcm del 14 gennaio 2021, le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

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Per conoscere le restrizioni

Fonte: Ministero della Salute

Guardie Particolari Giurate e piano Vaccinazione anti SARS- CoV-2

Guardie Particolari Giurate e piano Vaccinazione anti SARS- CoV-2

Le Associazioni datoriali della vigilanza privata scrivono al Ministero della Salute, al Commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, all’ISS, all’AIFA e all’Agenas per chiedere l’inserimento nel “Piano Strategico -Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” delle figure professionali delle Guardie Particolari Giurate e degli operatori fiduciari

Le Scriventi Associazioni (ASS.I.V., UNIV, Federsicurezza, ANIVP, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Federlavoro e Servizi, AGCI) rappresentative degli operatori del comparto Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, reputano doveroso avanzare istanza affinchè venga valutato l’inserimento nel “Piano Strategico -Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” delle figure professionali delle Guardie Particolari Giurate GpG) e degli Operatori fiduciari di sicurezza, come soggetti da sottoporre a vaccinazione in quella che il piano identifica come Fase 2, riferita a: insegnanti, personale scolastico, forze dell’ordine, personale delle carceri e dei luoghi di comunità.

Il piano strategico citato attua infatti una “strategia di tipo adattivo” aperto all’identificazione di ulteriori categorie da sottoporre a vaccinazione.

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Oggi in Italia le Guardie Particolari Giurate sono circa 50.000 soggetti, censiti dalle Prefetture che ne rilasciano il decreto di nomina. Le Guardie Particolari Giurate sono incaricati di un pubblico servizio (art. 138 Tulps) ed esercitano, tra gli altri, servizi di sicurezza sussidiaria-complementare a quelli svolti dalle FF.OO, operando in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, mezzi pubblici, presidi ospedalieri, uffici pubblici (tribunali, musei etc.).

Evidenziamo poi come le Guardie particolari giurate siano gli unici a poter effettuare l’attività di trasporto valori che, per obbligo normativo, costringe più persone all’interno dello stesso autoveicolo blindato.

Vigilanza Privata

Il ruolo delle Guardie Particolari Giurate, nel corso dell’attuale pandemia, è stato peraltro espressamente riconosciuto dal Presidente della Repubblica con l’attribuzione ad una Guardia Giurata addetta ad un servizio di vigilanza presso un presidio ospedaliero dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI).

Anche gli operatori fiduciari di sicurezza operano in contesti “a rischio” quali presidi ospedalieri, RSA od in ogni caso presso committenti che erogano servizi pubblici essenziali (quali istituti di credito, supermercati, impianti di produzione di energia, uffici pubblici etc.), molto di frequente sono specificatamente addetti alla rilevazione della temperatura (vedasi alcuni principali vettori di trasporto ferroviario) o al presidio delle attività e procedure connesse al contratto covid.


Ad oggi per gli operatori fiduciari di sicurezza si può fare una semplice stima del numero complessivo, che è da ritenersi prossimo alle 100.000 unità.

Da quanto sopra espresso crediamo pertanto vi siano tutte le motivazioni necessarie al fine di inserire dette categorie professionali tra quelle identificate dal piano strategico per la fase 2.

Ammortizzatori sociali: CIGS per crisi aziendale

Ammortizzatori sociali: CIGS per crisi aziendale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2021 il Decreto del 15 dicembre 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla “Determinazione, in relazione all’evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale”.

In particolare, il provvedimento stabilisce che per l’anno 2020 e, comunque, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all’evento improvviso e imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all’art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e all’art. 1 del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie viene valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale:

  • anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 94033/2016;
  • con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato, previsto dall’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva.


Per maggiori dettagli, consulta il Decreto.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Covid 19, il Presidente del Consiglio firma il nuovo DPCM in vigore da domani

Covid 19, il Presidente del Consiglio firma il nuovo DPCM in vigore da domani 16 gennaio fino al 5 marzo

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19.

Le disposizioni entrano in vigore domani, 16 gennaio, fino al 5 marzo 2021

In Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulle nuove misure anti covid in vigore dal 16 gennaio

In Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulle nuove misure anti covid in vigore dal 16 gennaio

Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021

Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Rinvio di scadenze in ambito tributario

Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021. 

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

Fonte: Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri