Contratti a termine: Causali per esigenze individuate dalle parti, proroga al 31 dicembre 2026

Con il DL Economia arrivano nuove modifiche alla disciplina del contratto a temine. In sede di conversione del DL 30 giugno 2025 n. 95 recante“ Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali “, la Legge 8 agosto 2025, n. 118 ha prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine previsto dall’articolo 19 comma 1 lett. b) del Dlgs 81/2015 in materia di lavoro a termine. [TESTO COORDINATO]

La disposizione da ultimo citata consente, in assenza di  specifiche causali previste da accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative o dalle loro strutture aziendali ( RSA o RSU ), la possibilità per le parti individuali di definire in autonomia le causali, di natura tecnica, organizzativa o produttiva necessarie per prolungare il rapporto a tempo determinato oltre il limite dei dodici mesi di a-causalità ed entro i 24 mesi di durata massima.

Tale facoltà, introdotta nel TU sui contratti di lavoro dall’ art. 24 del DL 48/2023 ( DL Lavoro ) sino al termine del 2024, poi prorogato per tutto il 2025 dalla Legge n. 15/2025 di conversione del DL n. 202/2024 ( DL Milleproroghe ), è ora oggetto di una nuova proroga sino al 31 dicembre 2026.

A prevederla  il nuovo comma 6-bis inserito  in sede di conversione nell’ art. 14del DL 95/2025 recante “ Disposizioni urgenti in materia di turismo “.   

Per comprendere la portata della proroga disposta al riguardo, è utile ricordare quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 81 /2015 in tema di “ Apposizione del termine e durata massima “ del contratto a tempo determinato, secondo cui :

-al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi;

-il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

a)nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dai  contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU);

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis), in sostituzione di altri lavoratori.

Anche per il 2026 sarà possibile, al superamento dei primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato, utilizzare una causale individuata dalle parti in base a “ esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva” , solo e soltanto quando la materia non sia regolata dalla contrattazione nazionale, territoriale o aziendale

Fonte: lavorosi.it

Istat: prezzi alla produzione dei servizi (II trimestre 2025)

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Nel secondo trimestre 2025, per il mercato business, i prezzi alla produzione dei servizi sono pressoché stazionari in termini congiunturali. Tale dinamica è sintesi di andamenti differenziati dei prezzi, in aumento per i servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese e i servizi di informazione e comunicazione, in calo per i servizi di trasporto e magazzinaggio; stabili i prezzi delle attività professionali, scientifiche e tecniche.

Su base annua, la crescita dei prezzi alla produzione dei servizi per il mercato business si attenua: tranne che per i servizi di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, si rilevano rallentamenti diffusi. Per il mercato totale, business e consumer, i prezzi aumentano su base congiunturale mentre mostrano una crescita tendenziale in attenuazione, lievemente più accentuata rispetto al mercato business.

Scarica la nota ISTAT

Fonte: ISTAT

Webinar ASSIV – Edenred Italia sul Welfare Aziendale. Martedì 23 settembre, ore 14:30

Il welfare aziendale è sempre più un asset strategico per il benessere dei lavoratori e la competitività delle imprese.

ASSIV, in collaborazione con Edenred Italia, organizza un webinar previsto per il giorno 23 settembre 2025 alle ore 14:30 per approfondire i temi del welfare aziendale e dei buoni pasto, con un focus sulle soluzioni operative e vantaggi fiscali.

Un appuntamento utile per orientarsi nel quadro normativo attuale e comprendere come integrare efficacemente il welfare nei modelli organizzativi delle aziende.

Per info e iscrizioni: [email protected]

Scarica la locandina

ICMQ: I criteri vincenti nella predisposizione dell’offerta economicamente più vantaggiosa Come redigere un’offerta vincente in un appalto – 26/09/2025 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

ICMQ organizza il corso di formazione

Il Corso offre ai partecipanti la formazione per completare e predisporre un’offerta vincente per un appalto di servizi e/o lavori aggiudicato tramite l’offerta economicamente più vantaggiosa.


Si terrà in modalità online sincrona il 26 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00.


Il corso vuole guidare i partecipanti nel destreggiarsi tra le clausole, richieste e documentazioni necessarie al corretto inoltro di un’offerta completa e vincente.


Il Corso offre ai partecipanti la formazione per completare e predisporre un’offerta vincente per un appalto di servizi e/o lavori aggiudicato tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.


Il corso intende guidare i partecipanti nel destreggiarsi tra le clausole, richieste e documentazioni necessarie al corretto inoltro di un’offerta completa e vincente.


Saranno affrontate le previsioni in materia di offerta economicamente più vantaggiosa di cui al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 36/2023, che delinea i possibili criteri e le metodologie di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per appalti di servizi di progettazione e DL, nonché per appalti di progettazione e/o costruzione e per appalti di servizi ispettivi.


La predisposizione di una completa ed esaustiva relazione metodologica, detta anche Piano di Gestione Qualità, coerente con le prescrizioni richieste dalla Stazione Appaltante, potrà esprimere in modo opportuno nell’offerta CHI, COSA, DOVE, QUANDO, PERCHE’, COME e QUANTO (trattasi dunque, di un’offerta gestita con le metodologie di Project Management).

Verrà studiata l’offerta con le succitate metodologie e tecniche di Project Management; Agli elementi qualitativi, sono attribuiti il massimo punteggio; Il D.lgs 36/2023 non prevede più un punteggio nell’offerta economica con il limite del 30%. Prevede comunque un equilibrio tra i punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

Da parte del relatore, sarà illustrata anche la richiesta sempre più frequente di offerte con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, che dovrà ormai comprendere la metodologia BIM e le fondamentali interazioni tra BIM – Project Management e Life Cycle Costing.

A tal riguardo, infatti, sempre più spesso, molte Stazioni Appaltanti pubbliche in relazione ad appalti di progettazione, costruzione e di servizi attinenti all’ingegneria e l’architettura, vengono evidenziati tra gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa “professionalità e adeguatezza dell’offerta” e “caratteristiche metodologica dell’offerta” da esplicitarsi tutte tramite la relazione metodologica (o Piano di Qualità). Non esiste più il riferimento di legge, se pure come esempio, dei criteri di riferimento per l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per la progettazione, non c’è più la progettazione definitiva, e quella esecutiva è a cura dell’impresa. In gara lo studio di fattibilità tecnico economico.

La frequenza del corso conferisce 8 crediti formativi per il mantenimento della certificazione Project Manager secondo la norma UNI 11648.

Info e iscrizioni disponibili a questo link.

Sicurezza in Italia: luci e ombre dal Dossier Viminale Ferragosto 2025

Il Dossier Viminale Ferragosto 2025 è stato pubblicato il 15 agosto e offre un’analisi dettagliata della sicurezza in Italia dai primi sette mesi dell’anno (1° gennaio–31 luglio). (Gli Stati Generali).

1. Trend Generale della Criminalità

2. Omicidi e Femminicidi

3. Allarmanti Casi di Stalking e Violenza Domestica

4. Immigrazione e Politiche di Controllo

5. Criminalità Organizzata e Antimafia

6. Cybercrime, Antiterrorismo e Sicurezza

7. Sicurezza Urbana, Trasporti e Interventi Stradali

  • “Zone rosse” urbane: controllate oltre 928.000 persone, con più di 6.100 allontanamenti (gran parte stranieri) Gli Stati Generali+3Criminologia I.C.I.S.+3Il Tempo+3.
  • Investimenti per sicurezza locale:
    • 71,5 milioni di euro per 451 comuni (controllo disagio giovanile, aree degradate, “mala movida”)
    • 108,6 milioni destinati alla videosorveglianza (490 progetti finanziati)
    • 4 milioni per contrasto truffe agli anziani (109 comuni destinatari) CyberSecurity Italia+6Il Tempo+6Sky TG24+6.
  • Sicurezza ferroviaria: controllate 2.780.956 persone (+ 3,4 %), denunce aumentate, arresti diminuiti (662 vs 752), 21 kg di droga sequestrati (– 36,4 %), armi sequestrate aumentate (226 vs 212) Il Tempo.
  • Incidenti stradali: – 2,1 % (41.315 vs 42.182), morti – 6,7 % (710 vs 761), feriti – 4,1 % Gli Stati Generali+1

Conclusione

Il Dossier Viminale Ferragosto 2025 racconta un’Italia che migliora sotto molti aspetti: criminalità in calo, investimenti mirati, maggiore controllo del territorio, e avanzamenti nell’antimafia. Tuttavia, emergono criticità alarmanti: lo stalking è in forte crescita, la violenza di genere resta un’emergenza reale, e gli omicidi non arretrano. L’evoluzione del cybercrime richiede un passo avanti nelle strategie di difesa nazionale.

Scarica il Dossier Viminale Ferragosto 2025

Garante Privacy: Colloquio e questionario al rientro dopo la malattia. Azienda sanzionata

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Società che sottopone i lavoratori ad un colloquio con il proprio responsabile al rientro da periodi di assenza per malattia, redigendo un questionario contenente anche dati relativi alla salute, risulta non conforme alla disciplina di protezione dei dati personali.   

Con il provvedimento 390/2025 il Garante Privacy ha sanzionato un’azienda a seguito di segnalazione sindacale nella quale veniva evidenziato una pratica diffusa all’ interno dell’azienda : dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario. Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all’Ufficio Risorse Umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall’azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative. Una prassi gestionale che, secondo gli scritti difensivi dell’ azienda,  sarebbe volta a garantire il corretto adempimento dei propri doveri di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori ai sensi dell’ art. 2087 C.C. .

Nonostante i buoni propositi, durante l’ istruttoria il Garante ha però riscontrato numerose violazioni, tra cui :

1.       In violazione di quanto previsto dall’ art. 13 e art. 5, parag. 1, lett. a) del Reg. UE/2016/679, l’assenza di un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti in merito allo specifico trattamento dei propri dati ;

2.       In violazione degli art. 6 e 9 del Reg. UE/2016/679 l’ assenza di un’idonea condizione di liceità. Il trattamento posto in essere con la compilazione del questionario è risultato privo di base giuridica in quanto non rientrante nell’attività di sorveglianza sanitaria , attività che, comunque è, per espressa previsione normativa , di competenza esclusiva del medico competente e non del datore di lavoro;

3.       La condotta posta in essere della società ha violato anche il principio di minimizzazione enunciato all’ art. 5, parag. 1, lett. c) del Reg. UE/2016/679, con un’inutile duplicazione dell’acquisizione di dati rispetto a quelli che l’ ufficio del personale avrebbe dovuto già legittimamente possedere;

4.       In violazione degli art. 5, parag. 1, lett. e) e art. 88 Reg. UE/2016/679, l’Autorità ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore per un lasso di tempo ( 10 anni ) sproporzionato rispetto alle finalità per cui venivano raccolti.

Il Garante ha dunque ordinato all’azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati. Nel comminare la sanzione di 50 mila euro, l’Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il trattamento abbia riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell’azienda.

Fonte; WST Law & Tax – Lavorosi.it

Convertito in legge il decreto Ilva, le misure in materia di lavoro e politiche sociali

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.180/2025 la legge primo agosto 2025 n. 113, di conversione, con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2025, n. 92, recante “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”.

Nell’iter di conversione, il testo ha accolto alcune disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali, inserite all’interno del Capo II (“Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali”). In particolare si segnala l’inserimento nel provvedimento originale di disposizioni a tutela delle imprese e dei lavoratori e lavoratrici in caso di emergenze climatiche, estese anche agli operai agricoli a tempo determinato (articolo 10-bis), nonché del contributo straordinario dell’Assegno di inclusione per i nuclei familiari che nel 2025 concludano le prime 18 mensilità del beneficio (articolo 10-ter).

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Huffington Post, Maria Cristina Urbano: Subito una revisione del Codice dei contratti pubblici

Stato ed enti locali devono tornare a considerare la gara pubblica come la regola, non l’eccezione. Le scorciatoie devono restare tali: strumenti eccezionali, motivati e sotto controllo. Meno ambiguità, soglie più basse per gli affidamenti diretti, regole più semplici ma anche più stringenti. E soprattutto controlli veri

Il Codice dei contratti pubblici è uno degli strumenti fondamentali attraverso cui lo Stato e le pubbliche amministrazioni gestiscono l’affidamento di lavori, servizi e forniture. È la “regia” che stabilisce come spendere una parte importante delle risorse pubbliche, con effetti diretti sull’efficienza dell’amministrazione, sulla qualità dei servizi e sull’uso corretto del denaro pubblico.

Nonostante le recenti modifiche, però, questo strumento continua a presentarsi come un impianto normativo complesso, frammentato e spesso aggirabile. E proprio qui sta il problema: ciò che dovrebbe essere l’eccezione – ovvero il ricorso a procedure non ordinarie – rischia sempre più di diventare la norma.

Il punto più critico riguarda l’indebolimento del principio della gara pubblica, che dovrebbe essere il cuore del sistema. La concorrenza tra operatori economici, garantita da procedure aperte e trasparenti, è infatti l’unico modo per assicurare scelte imparziali, servizi di qualità e un uso efficiente delle risorse. Eppure, negli anni, sono aumentate a dismisura le deroghe: affidamenti diretti, procedure negoziate senza bando e altri strumenti “semplificati” che, da soluzioni straordinarie, stanno diventando prassi quotidiana.

Lo denunciamo da tempo come Assiv, ma stavolta a lanciare un segnale forte è stato il presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, nella sua relazione 2025: “sul totale delle acquisizioni di servizi e forniture del 2024 (l’incidenza numerica degli affidamenti diretti) è risultata essere di circa il 98%. Preoccupa, soprattutto, il crescente addensamento degli affidamenti non concorrenziali tra 135.000 e 140.000, a ridosso della soglia. […] Numerosi risultano i casi di frazionamenti artificiosi degli appalti”. Dati che parlano chiaro – e che preoccupano.

Spesso si tirano in ballo l’urgenza, la necessità di spendere in fretta i fondi pubblici, o la volontà di semplificare. Ma la verità è che il ricorso a modalità non competitive è ormai strutturale, non più legato a contesti di emergenza. Questo approccio non solo mette a rischio la trasparenza, ma spalanca la porta a inefficienze, conflitti d’interesse e distorsioni del mercato, quando non ad infiltrazioni criminali.

Busia lo ha detto chiaramente: «La concorrenza non è un ostacolo, ma una garanzia». E ha ragione. Una gara ben fatta, trasparente e accessibile è la miglior tutela dell’interesse pubblico. Permette di scegliere l’offerta migliore (intesa non meramente come prezzo più basso), di garantire condizioni eque per tutti e di restituire fiducia ai cittadini. Insistere sugli affidamenti diretti e sulle scorciatoie, invece, allontana le imprese serie, abbassa la qualità dei servizi e mina la credibilità delle istituzioni.

È il momento di cambiare rotta. Stato ed enti locali devono tornare a considerare la gara pubblica come la regola, non l’eccezione. Le scorciatoie devono restare tali: strumenti eccezionali, motivati e sotto controllo.

Serve anche una revisione del Codice: meno ambiguità, soglie più basse per gli affidamenti diretti, regole più semplici ma anche più stringenti. E soprattutto, controlli veri. Non servono più norme: servono norme più chiare e davvero applicate. Perché l’interesse pubblico non si difende con le scorciatoie, ma con regole chiare, certe e applicate con coerenza.

Se vogliamo davvero una pubblica amministrazione moderna, efficiente e credibile, la gara pubblica deve tornare ad essere il perno del sistema. Non per burocrazia, ma per garantire che ogni euro speso sia davvero al servizio dei cittadini – e non di interessi opachi o discrezionali. E’ una battaglia culturale, oltre che giuridica ed economica, che deve essere vinta perché non possiamo permetterci altro.

Leggi l’articolo sull’Huffington Post

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Agenzia delle Entrate sul Welfare: Tassate le indennità obsolete convertite in benefits

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 195/2025

Con la risposta n. 195/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla tassazione di alcune indennità ritenute obsolete in ambito contrattuale e quindi sostituite dal datore di lavoro, tramite accordi sindacali, con prestazioni di welfare aziendale.

Nel caso affrontato dall’ Agenzia, una società ha previsto, in attuazione di una clausola contenuta nel nuovo contratto collettivo nazionale applicato in azienda, la soppressione dal 2025 di alcune indennità ritenute obsolete. Ai dipendenti già percettori è stata offerta la possibilità di convertirle in prestazioni di welfare aziendale, beneficiando di un incremento percentuale dell’importo.

Secondo la ricostruzione dell’ istante, la previsione contrattuale, essendo destinata solo a coloro che percepivano tali indennità, consente l’ individuazione di una categoria omogenea di lavoratori come richiesto dalla normativa che disciplina la concorrenza o non alla formazione del reddito di lavoro dipendente di beni, opere, servizi, prestazioni o rimborsi percepiti in relazione al rapporto di lavoro. L’ istante ritiene, dunque, che le prestazioni di welfare, frutto della conversione , non assumerebbero una connotazione strettamente reddituale in quanto utilità ulteriori accordate in sede sindacale.

Di diverso avviso l’ Agenzia che in risposta alla richiesta di parere evidenzia come l’accoro sindacale, più che consentire l’accesso a prestazioni di welfare in favore della generalità dei dipendenti, mira a sostituire voci imponibili della retribuzione. Ciò trova conferma nel fatto che, ai dipendenti che non hanno espresso la propria preferenza per la corresponsione delle indennità obsolete sotto forma di welfare aziendale, verrà erogata in loro sostituzione una somma pari al 100 % del valore medio percepito negli ultimi 5 anni.  

L’ Agenza conclude evidenziando come questi meccanismi contrattuali costituiscano un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro, in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività della tassazione.  

La quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite su scelta del dipendente interessato in prestazioni di welfare, non può fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’ art. 51, commi 2 e 3, del  TUIR, in quanto la conversione tra remunerazione monetaria e benefits è al di fuori delle condizioni fissate dalla Legge di Stabilità 2016,  ossia :   

·       ­ le somme devono costituire premi di risultato o utili riconducibili al regime agevolato ( art. 1, comma 182, della legge di Stabilità per il 2016);

·       ­ la contrattazione di secondo livello deve riconoscere al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’ art. 51 del TUIR. 

WST Law & Tax – Lavorosi.it

Agenzia delle Entrate: Sulla corretta tassazione delle misure compensative del TFR

Agenzia delle Entrate – Risposta 198/2025

Con la risposta n. 198/2025 , l’ Agenzia delle Entrate conferma che le somme erogate una tantum, in conseguenza di una modifica regolamentare del trattamento previdenziale riservato ai dipendenti, possono fruire del regime fiscale a tassazione separata in quanto considerate equipollenti al TFR.

Nel caso esaminato l’istante  rappresenta di aver sottoscritto un nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale e di aver previsto un nuovo regime previdenziale che prevede un diverso trattamento di fine rapporto denominato Indennità di fine rapporto (IFR).

Il nuovo regime stabilisce che, in sede di corresponsione delle spettanze di fine rapporto, ai dipendenti in servizio alla data del 7 aprile 2020 che optino per uno dei regimi previsti (vale a dire IFR, TFR + fondo di previdenza complementare o solo TFR), l’Istante dovrà corrispondere misure compensative relative al periodo 1° gennaio 2020 31 dicembre 2024 volte a neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale.

Tali misure compensative – secondo l’ istante – essendo corrisposte unitamente alle spettanze di fine rapporto rientrano nel campo di applicazione dell’art. 17 del TUIR e quindi possono fruire del regime della tassazione separata. con l’applicazione dell criterio della media aritmetica basata sul numero di anni di maturazione ai sensi dell’ art. 19, comma 2-bis del TUIR.

Tenuto conto delle finalità e delle modalità di determinazione delle misure compensative, l’Agenzia delle Entrate è concorde con quanto sostenuto dall’istante.

A tal fine richiama il testo dell’art. 17, c. 1, lett. a) del TUIR secondo cui sono soggette a tassazione separata il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.

L’ Amministrazione , altresì, precisa che l’equipollenza non può che corrispondere al ”equivalenza”, con la conseguenza che vi rientrano senza esclusioni tutte le indennità che vengono corrisposte ”in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato” (ex art. 2120, primo comma).

Pertanto – conclude l’Agenzia – le somme compensative, riconducibili ad un’ipotesi di cessazione del rapporto previdenziale anche se non sempre contestuale alla cessazione del rapporto di lavoro, sono legittimamente assoggettabili a tassazione separata anche se erogate in costanza di rapporto di lavoro, in quanto strettamente connesse alla maturazione di un trattamento di fine servizio.

Nel caso di specie, la qualifica delle somme compensative come indennità equipollenti trova la sua giustificazione nel fatto che : 

• sono corrisposte una tantum e una sola volta nel corso del rapporto, in connessione con un mutamento normativo dell’assetto previdenziale;

• sono commisurate alla durata del servizio prestato nel periodo 2020–2024;

• hanno una funzione sostitutiva, finalizzata a colmare la perdita derivante dal passaggio da un regime previdenziale ad un altro ;

• sono stabilite da una delibera regolamentare.