Commissione Ue: entra in vigore il regolamento sull’IA

Oggi entra in vigore la legge europea sull’intelligenza artificiale (legge sull’IA), il primo regolamento globale sull’intelligenza artificiale al mondo. La legge sull’IA è concepita per garantire che l’IA sviluppata e utilizzata nell’UE sia affidabile, con garanzie per proteggere i diritti fondamentali delle persone. Il regolamento mira a istituire un mercato interno armonizzato per l’IA nell’UE, incoraggiando l’adozione di questa tecnologia e creando un contesto favorevole all’innovazione e agli investimenti.

La legge sull’IA introduce una definizione lungimirante di IA, basata su un approccio basato sulla sicurezza dei prodotti e sul rischio nell’UE:

  • Rischio minimo: La maggior parte dei sistemi di IA, come i sistemi di raccomandazione basati sull’IA e i filtri spam, rientra in questa categoria. Tali sistemi non sono soggetti a obblighi ai sensi della legge sull’IA a causa del loro rischio minimo per i diritti e la sicurezza dei cittadini. Le imprese possono adottare volontariamente codici di condotta aggiuntivi.
  • Rischio specifico per la trasparenza: I sistemi di IA come i chatbot devono comunicare chiaramente agli utenti che stanno interagendo con una macchina. Alcuni contenuti generati dall’IA, compresi i deep fake, devono essere etichettati come tali e gli utenti devono essere informati quando vengono utilizzati sistemi di categorizzazione biometrica o di riconoscimento delle emozioni. Inoltre, i fornitori dovranno progettare sistemi in modo che il contenuto sintetico di audio, video, testo e immagini sia marcato in un formato leggibile meccanicamente e rilevabile come generato o manipolato artificialmente.
  • Rischio elevato: I sistemi diIA identificati come ad alto rischio saranno tenuti a rispettare requisiti rigorosi, tra cui i sistemi di attenuazione dei rischi, l’elevata qualità dei set di dati, la registrazione delle attività, la documentazione dettagliata, informazioni chiare per gli utenti, la sorveglianza umana e un elevato livello di robustezza, accuratezza e cibersicurezza. Gli spazi di sperimentazione normativa agevoleranno l’innovazione responsabile e lo sviluppo di sistemi di IA conformi. Tali sistemi di IA ad alto rischio comprendono, ad esempio, i sistemi di IA utilizzati per il reclutamento o per valutare se qualcuno ha diritto a ottenere un prestito o a gestire robot autonomi.
  • Rischio inaccettabile: I sistemi diIA considerati una chiara minaccia per i diritti fondamentali delle persone saranno vietati. Sono compresi i sistemi o le applicazioni di IA che manipolano il comportamento umano per eludere la libera volontà degli utenti, come i giocattoli che utilizzano l’assistenza vocale che incoraggiano comportamenti pericolosi dei minori, i sistemi che consentono il “punteggio sociale” da parte di governi o imprese e alcune applicazioni di polizia predittiva. Inoltre, saranno vietati alcuni usi dei sistemi biometrici, ad esempio i sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati sul luogo di lavoro e alcuni sistemi per classificare le persone o l’identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di contrasto in spazi accessibili al pubblico (con limitate eccezioni).

A integrazione di tale sistema, la legge sull’IA introduce inoltre norme per i cosiddetti modelli di IA per finalità generali, che sono modelli di IA altamente capaci progettati per svolgere un’ampia gamma di compiti, come la generazione di testi di tipo umano. I modelli di IA per finalità generali sono sempre più utilizzati come componenti delle applicazioni di IA. La legge sull’IA garantirà la trasparenza lungo la catena del valore e affronterà i possibili rischi sistemici dei modelli più capaci.

Applicazione e applicazione delle norme in materia di IA

Gli Stati membri hanno tempo fino al 2 agosto 2025 per designare autorità nazionali competenti, che vigileranno sull’applicazione delle norme per i sistemi di IA e svolgeranno attività di vigilanza del mercato. L’ufficio per l’IA della Commissione sarà il principale organismo di attuazione della legge sull’IA a livello dell’UE, nonché il responsabile dell’applicazione delle norme per i modelli di IA per finalità generali.

Tre organi consultivi sosterranno l’attuazione delle norme. Il comitato europeo per l’intelligenza artificiale garantirà un’applicazione uniforme della legge sull’IA in tutti gli Stati membri dell’UE e fungerà da principale organo per la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. Un gruppo scientifico di esperti indipendenti fornirà consulenza tecnica e contributi sull’applicazione delle norme. In particolare, questo gruppo di esperti può inviare segnalazioni all’Ufficio per l’IA in merito ai rischi associati ai modelli di IA per finalità generali. L’Ufficio per l’IA può anche ricevere orientamenti da un forum consultivo, composto da una serie diversificata di portatori di interessi.

Le imprese che non rispettano le norme saranno sanzionate. Le sanzioni pecuniarie potrebbero arrivare fino al 7 % del fatturato annuo globale per le violazioni di applicazioni di IA vietate, fino al 3 % per le violazioni di altri obblighi e fino al 1,5 % per la fornitura di informazioni inesatte.

Prossime fasi

La maggior parte delle norme della legge sull’IA inizierà ad applicarsi il 2 agosto 2026. Tuttavia, i divieti dei sistemi di IA che si ritiene presentino un rischio inaccettabile si applicheranno già dopo sei mesi, mentre le norme per i cosiddetti modelli di IA per finalità generali si applicheranno dopo 12 mesi.

Per superare il periodo transitorio prima della piena attuazione, la Commissione ha varato il patto per l’IA. La presente iniziativa invita gli sviluppatori di IA ad adottare volontariamente gli obblighi fondamentali della legge sull’IA prima delle scadenze legali. 

La Commissione sta inoltre elaborando orientamenti per definire e precisare le modalità di attuazione della legge sull’IA e facilitare strumenti di coregolamentazione come le norme e i codici di condotta. La Commissione ha lanciato un invito a manifestare interesse a partecipare all’elaborazione del primo codice di buone pratiche per finalità generali in materia di IA, nonché una consultazione multilaterale che offre a tutti i portatori di interessi l’opportunità di esprimersi sul primo codice di buone pratiche ai sensi della legge sull’IA.

Contesto

Il 9 dicembre 2023 la Commissione ha accolto con favore l’accordo politico sulla legge sull’IA. Il 24 gennaio 2024 la Commissione ha varato un pacchetto di misure a sostegno delle start-up e delle PMI europee nello sviluppo di un’IA affidabile. Il 29 maggio 2024 la Commissione ha reso noto l’Ufficio per l’IAIl 9 luglio 2024 è entrato in vigore il regolamento modificato relativo all’impresa comune EuroHPC, che consente la creazione di fabbriche di IA. Ciò consente l’uso di supercomputer dedicati all’IA per la formazione di modelli di IA per finalità generali (GPAI).

La prosecuzione di ricerche indipendenti e basate su dati concreti prodotte dal Centro comune di ricerca (JRC) è stata fondamentale per definire le politiche dell’UE in materia di IA e garantirne l’effettiva attuazione.

Per maggiori informazioni

Legge europea sull’intelligenza artificiale

Nuove regole per l’intelligenza artificiale — Domande e risposte 

Ufficio europeo per l’IA | Plasmare il futuro digitale dell’Europa

Fonte: Commissione europea

Maria Cristina Urbano: La profezia facile e amara sulle sorti della vigilanza privata

Huffington Post: La profezia facile e amara sulle sorti della vigilanza privata

di Maria Cristina Urbano

Avremo ancora operatori della sicurezza senza alcuna preparazione professionale, con stipendi più bassi dei tanto vituperati livelli salariali precedentemente in corso e adesso adeguati da un duplice e complicatissimo rinnovo contrattuale, quindi maggiore insicurezza

24 Luglio 2024 alle 10:24

La profezia facile e amara sulle sorti della vigilanza privata

Che Paese meraviglioso, l’Italia! Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Ma non per banalità quali lo sterminato patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale; non per le bellezze naturalistiche e paesaggistiche; e neanche per le ricche tradizioni e la cucina. O no, cose da pivelli, che bastano due o tre millenni di storia a realizzarsi, ricchezze che non abbiamo avuto alcun ruolo nel realizzare e che siamo bravissimi a trascurare. No, qui parliamo d’altro, parliamo di una società incapace della minima coerenza, di slogan del momento che divengono verità rivelata quel tanto che basta in attesa dello slogan successivo, parliamo dell’incredibile sfacciataggine con la quale chi amministra dice quello che poi non fa, e fa ciò su cui non riflette. Un Paese fantastico dove si ha la certezza di non essere mai chiamati a dimostrare coerenza tra pensiero (beato chi ce l’ha!) e azione o, peggio ancora, a rispondere delle più fantasmagoriche contraddizioni, tra principi privi di sostanza e genialate alla Principe De Curtis.

Provo un moto di insopprimibile ammirazione nei confronti di quelle amministrazioni locali che, straziate nel profondo della coscienza dalle condizioni cui obbligano i lavoratori delle aziende aggiudicatarie di appalti pubblici che prevedono salari orari al di sotto delle tabelle minime stabilite dal ministero del Lavoro, e al contempo oppresse da bilanci comunali disastrati (chissà per colpa di chi…), nella più tipica attitudine italica, la scorciatoia, decidono di imporre salari minimi nel bandi di gara per i servizi comunali e poi ricorrono ai “volontari” per svolgere quegli stessi servizi, pagandoli in maniera opaca con il meccanismo dei rimborsi. Una volta si diceva “fatta la legge, trovato l’inganno”. Ma qui abbiamo raggiunto l’apoteosi: il soggetto che vara la legge e quello che trova il modo di aggirarla è lo stesso! Chapeau! 

Vi chiedo la pazienza necessaria a seguirmi nel seguente rapido ragionamento che riguarda i servizi di vigilanza e fiduciari: la UE stabilisce che l’Italia deve porre mano alla riforma di un quadro normativo risalente al Ventennio, incompatibile con il nuovo assetto eurocomunitario; Parlamento e governo, con il concorso delle parti sociali (con ASSIV in prima fila nel dare un fattivo contributo), pongono in essere una legislazione assai innovativa, che punta tutto sulla qualificazione di aziende e lavoratori; ma gli alti costi cui il settore privato si è sottoposto per dare attuazione alla norma non trovano riscontro in un adeguamento delle tariffe poste a gara nei bandi della P.A., principale cliente della vigilanza privata; questo fatto determina una crescita dei servizi “fiduciari”, con una concatenazione di criticità che non possono non ripercuotersi negativamente, tra l’altro, sui livelli salariali dei lavoratori di entrambe le categorie; nell’indifferenza di governo e Parlamento, la magistratura interviene a gamba tesa sulle aziende imponendo dei minimi salariali, insostenibili senza un adeguamento delle tariffe a base di gara; le Amministrazioni Locali, alcune almeno, prendono atto, deplorano lo stato delle cose, decidono di imporre un salario minimo nei bandi di gara e, infine, indignate, ricorrono ai “volontari” pagati meno degli operatori della vigilanza privata, che almeno prima uno stipendio ce l’avevano. Se Kafka fosse vissuto nell’Italia dei nostri giorni forse avrebbe rinunciato a scrivere… quando si dice che la realtà supera la fantasia! E il modello piace! Tanto che viene ripreso e attuato da altre amministrazioni locali, da Firenze a Pavia. 

Volete una facile profezia? Avremo ancora operatori della sicurezza senza alcuna preparazione professionale, con stipendi più bassi dei tanto vituperati livelli salariali precedentemente in corso e adesso adeguati da un duplice e complicatissimo rinnovo contrattuale, (e ora ne conoscete anche il motivo), quindi maggiore insicurezza e nel frattempo sarà stato buttato alle ortiche il quindicennale sforzo di qualificazione e professionalizzazione degli Istituti di Vigilanza e delle guardie giurate. Mi pare che un miglior esempio di gioco a somma negativa sia difficile da immaginare.

Speriamo, almeno, di poter avere quanto prima “volontari” anche alla guida delle amministrazioni locali, raggiunto il fondo non potremo far altro che iniziare la risalita…

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Il contributo di ASSIV sui Disegni di Legge nn. 119, 902 e 1008 (Disposizioni in materia di Guardie Giurate)

SENATO DELLA REPUBBLICA 1^ COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE

Audizioni sui Disegni di Legge nn. 119, 902 e 1008 (Disposizioni in materia di Guardie Giurate)

Contributo di ASSIV, Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari

Chi siamo

ASSIV è l’Associazione di categoria delle imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, rappresentativa del comparto in Confindustria per il tramite di ANIE, alla quale aderiscono le più importanti realtà del panorama nazionale.

ASSIV tutela gli interessi generali della categoria a livello politico ed istituzionale ed esprime rappresentanti nell’ambito dei tavoli di consultazione settoriale e in quelli per la trattativa del rinnovo dei CCNL di categoria. ASSIV promuove l’immagine del comparto della Vigilanza Privata a livello istituzionale nella sua duplice valenza di attività imprenditoriale del terziario avanzato nonché di sicurezza sussidiaria e complementare alle Forze dell’Ordine.

La presidente di ASSIV è Maria Cristina Urbano.

Il settore della vigilanza privata

La disciplina di questa attività di natura privatistica e commerciale, che va ad innestarsi in quella, tipicamente riservata allo Stato, di mantenimento dell’ordine pubblico e di prevenzione e repressione dei reati, trova la sua disciplina nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e nel suo Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) che, ancora, limitano il campo di attività alla tutela dei beni.

La vigilanza privata ha conosciuto, nell’ultimo quindicennio, un profondo cambiamento normativo: nel dicembre 2007 la prevedibile condanna della Corte di Giustizia Europea (Sentenza 13 dicembre 2007, n. C.463 -06), che ha giudicato contraria al Trattato la disciplina del settore, ha segnato il punto di avvio della riforma, caratterizzata dal contenimento della discrezionalità da parte dei Prefetti nel rilascio delle licenze necessarie per lo svolgimento dell’attività, eliminando al contempo gli stringenti limiti territoriali precedentemente imposti all’attività degli Istituti, e la

determinazione oggettiva di una serie di requisiti minimi di qualità, sia per quanto riguarda imprenditori e istituti, sia per quanto attiene alle guardie giurate, la mancanza dei quali non consente il rilascio, o il rinnovo, della licenza.

Dunque, la scelta del legislatore è stata quella di confermare il ruolo di complementarità della vigilanza privata rispetto la sicurezza pubblica, mantenendola incardinata nel sistema duale pubblico/privato, ed innalzando il livello dei requisiti richiesti, assistito da un puntuale meccanismo di controlli e verifiche, con l’evidente obiettivo di migliorare e qualificare il settore per renderlo più efficiente ed affidabile, in primis a garanzia dello stesso interesse pubblico. Questo obiettivo è stato fatto proprio dalla nostra Associazione fin dall’inizio, con un grande contributo di idee ed una eccezionale risposta degli imprenditori associati, già in fase di definizione del nuovo quadro normativo, e successivamente per l’adeguamento delle strutture ai requisiti di norma.

Altro importante fattore di crescita è stato l’evolversi della tecnologia, che ha profondamente modificato il tipo e le modalità di erogazione dei servizi, in termini di efficacia ed efficienza in favore dei clienti, e di sicurezza per gli operatori. Si pensi al numero di segnalazioni, di vario tipo, che possono essere convogliate presso centrali operative sempre più sofisticate (antiintrusione, antirapina, ma anche incendio, temperatura, accensione/spegnimento, parametri vitali), e poi, per la sicurezza: TVCC intelligenti, controllo di aree tramite droni e robot, geolocalizzazioni tramite GPS, coperture radio e telefoniche avanzate, rilevazione armi ed esplosivi, macchine robotizzate per il trattamento del denaro.

Inoltre, la riforma del settore ha definito lo status giuridico della Guardia Particolare Giurata, che è adesso incaricato di pubblico servizio.

I disegni di legge in esame

Il disegno di legge n. 119 della sen. Pirro presenta già all’art. 1 profili di criticità. Infatti, con tale articolo sono apportate modifiche all’art. 133 del TULPS, attribuendo alle GPG comandate presso Uffici Pubblici la qualifica di Pubblici Ufficiali. Tale previsione, che a prima vista appare opportuna, sconta il fatto che anzitutto il requisito troverebbe applicazione esclusivamente nell’ambito dell’art. 133, e cioè quando le GPG dipendono direttamente dall’ente (pubblico o privato) che le assume, con il rischio che si crei una differenziazione fra GPG che dipendono direttamente dagli Enti Pubblici e la stessa figura professionale, con gli stessi limiti e le stesse capacità, che dipende dagli Istituti di Vigilanza privata. L’altra fattispecie contemplata che le attribuirebbe la qualifica di pubblico ufficiale e agente ausiliario di pubblica sicurezza è, poi, quando alla GPG sia “richiesta da autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati

commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza”. Orbene, questa disposizione ricalca quanto già contenuto nel TULPS all’art. 139, e per giurisprudenza costante in questi casi la GPG viene considerata pubblico ufficiale, per poi tornare velocemente incaricato di pubblico servizio una volta cessato il suo incarico temporaneo, di solito dettato da un’emergenza. ASSIV è fortemente contraria alla disposizione dell’art 1 perché creerebbe un poliziotto di “serie B”, con mansioni limitate rispetto ai veri pubblici ufficiali che, per antonomasia e definizione, possono usare la forza, cosa che, come noto, le guardie particolari giurate non possono fare, potendo solo difendersi e fare quanto possibile per interrompere il reato e le sue conseguenze, senza mettersi in pericolo o mettere terzi in pericolo, e comunque solo per tutelare i beni a loro affidati. Il discorso probabilmente non cambierebbe neppure se cadesse il tabù e si potesse parlare di close protection, che oggi la normativa riserva in via esclusiva alle sole Forze dell’Ordine. Meglio rimanere sempre in ambito di incaricato di pubblico servizio. 

Il DDL Pirro prevede poi il requisito minimo di aver prestato servizio militare, altro aspetto su cui il nostro parere è negativo, perché di dubbia costituzionalità.  

L’aspirante, inoltre, deve avere “tenuto una condotta idonea a dimostrare attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata”, i cui contorni sono indefiniti.  Infine l’art. 3 introduce una sanzione per inadempienza a carico dell’Istituto di Vigilanza che invia operatori di sicurezza disarmata in luogo delle GPG. Riteniamo che una simile previsione sia oggettivamente eccessiva e ciò per un insieme di ragioni, a partire dalla mancata e pur indispensabile sanzione a carico della committenza, anche pubblica, che esige operatori di sicurezza disarmata per lo svolgimento di servizi che sono di esclusiva competenza delle GPG. Tale impostazione asimmetrica a svantaggio dell’operatore privato non garantisce la soluzione del problema (sempre connesso agli importi previsti dai bandi di gara e alla formulazione degli stessi) e rischia di favorire, al contrario, pratiche opache

Peraltro la disposizione in parola muove da un presupposto errato e cioè che sia l’arma a determinare la funzione della guardia giurata. Al riguardo giova osservare che la guardia giurata è tale appunto perché presta giuramento e l’arma costituisce solo uno strumento di difesa personale, strettamente connesso alla pericolosità del servizio, tant’è che ci sono guardie giurate che svolgono mansioni delicate, di sicurezza sussidiaria, ma in ragione del contesto lo fanno in forma disarmata.

Il DDL n. 902 Balboni istituisce due albi presso il Ministero dell’Interno: uno per le GPG e uno per gli aspiranti. Ottima iniziativa, se non fosse che ad occuparsene dovrebbero essere le prefetture: i cronici ritardi che già affliggono le strutture prefettizie nell’assolvimento dei compiti loro assegnati dall’attuale quadro normativo, sulle cui cause non spetta a noi formulare ipotesi, si trasformerebbero in una sostanziale paralisi nella produzione di atti amministrativi se tali strutture dovessero occuparsi anche dei due Albi in parola. D’altronde l’Albo delle Gpg è già stato istituito

qualche anno fa, ma del progetto non se ne è più saputo nulla. Peraltro il disposto dell’art. 252 bis del Regolamento di Esecuzione prevede che possano accedere al Registro delle Prefetture solo gli uffici preposti alle attività di controllo e gli ufficiali e gli agenti di P.S..

 Questo in una situazione nella quale per rinnovi e trasferimenti di gpg ci vogliono tra i 3 e i 9 mesi, dimostrazione tangibile che la tenuta dell’Albo di cui sopra non avviene più, se mai è avvenuta, o comunque non funziona come dovrebbe. Dunque si potrebbe cogliere l’occasione del riordino della normativa per modificare la disposizione del 252 bis consentendo l’accesso anche agli imprenditori per farne un valido strumento per l’incontro di domanda e offerta di lavoro.

Altro aspetto critico del DDL Balboni, previsto già nel DDL Pirro: la sanzione per chi utilizza gli operatori disarmati (fiduciari) al posto delle GPG. Si tratta di una disposizione le cui criticità abbiamo già evidenziato nell’ analisi precedente, tuttavia in questo caso non è chiaro chi debba essere sanzionato: è evidente che dal nostro punto di vista dovrebbe essere il cliente, non certo l’Istituto di Vigilanza Privata, o quanto meno ci dovrebbe essere una corresponsabilità dai contorni ben definiti. Ribadiamo: assegnare all’Istituto la responsabilità di come viene redatto il bando dalla stazione appaltante e l’indicazione tariffe poste a basa di gara appare un controsenso ed una palese ingiustizia. Basterebbe monitorare l’elevatissimo numero di gare ritirate dalle stazioni appaltanti a seguito di pronuncia del Giudice Amministrativo per rendersi conto che una simile disposizione non farebbe altro che bloccare completamente e definitivamente il settore.

Ultimo tema che ci preme portare all’attenzione, quello sul lavoro usurante. Si tratta di una disposizione molto costosa, ma non è questo il punto. Il punto è che anche questa previsione normativa andrebbe meglio circoscritta e chiarita, probabilmente a beneficio esclusivo di quei lavoratori notturni con anzianità nel tipo di lavoro. Ricordiamo, per altro, che un numero cospicuo di impieghi delle guardie giurate è caratterizzato da discontinuità.

Per quanto riguarda il DDL 1008 Spelgatti, ASSIV ritiene che ci siano molte più ombre che luci. La prima, il ripristino dell’impianto normativo del TULPS del 1931, portando tutti i servizi privati attinenti alla sicurezza (anche quelli disarmati di “portierato”) sotto l’egida del Ministero dell’Interno attraverso i Prefetti, ai quali verrebbero attribuiti nuovamente poteri discrezionali per il rilascio delle licenze. Superfluo evidenziare da un lato l’impraticabilità di una tale misura, per le difficoltà già evidenziate nell’operato delle prefetture, dall’altro perché assolutamente contraria al quadro normativo eurocomunitario. In particolare il DDL fa rivivere una situazione risalente ad un periodo ante riforma 2008 e per la quale l’Unione europea ci ha condannati. Come noto, infatti, la citata sentenza del 13 dicembre 2007 della Corte di Giustizia della Comunità Europea aveva stabilito che il limite provinciale doveva cessare di esistere come caratteristica indefettibile della licenza per adeguarsi alla libera articolazione dell’iniziativa economica privata. Tant’è che la facoltà prevista dal 136 del TULPS, di negare la licenza “in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti” non aveva trovato più applicazione in quanto contraria secondo il giudicato della Corte europea agli artt.43 e 49 del Trattato CE.

Allo stesso modo per quanto concerne il numero delle guardie giurate o di altri operatori abilitati, la nota sentenza unionale aveva disposto chiaramente che nessuna prescrizione o limitazione numerica poteva essere disposta in ordine al personale dipendente dagli istituti di vigilanza. Ciò dovuto evidentemente in ordine all’affermazione del diritto della libera determinazione dell’attività imprenditoriale, cui si conforma l’ordinamento italiano (cfr. art. 41 Cost).

Pertanto, anche questo punto della proposta di legge non potrà essere preso in considerazione in quanto “ostacolo” non giustificato alla libera impresa.

La seconda, l’affidamento agli operatori privati, con l’eventuale qualifica di pubblico ufficiale in caso di necessità, di servizi sussidiari come i piantonamenti degli uffici pubblici o il controllo del territorio, per impiegare i più costosi poliziotti e carabinieri nelle attività di pubblica sicurezza. Tutto questo in assenza di un’adeguata formazione, che deve essere affidata ai professionisti, non alle aziende. In proposito si osserva che una consolidata giurisprudenza ha stabilito che le guardie giurate operano in virtù di un rapporto negoziale privatistico e conseguentemente il loro sevizio non può essere inquadrato nello schema della pubblica funzione e quindi a loro non può essere attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.

Peraltro, anche dalla lettura del testo in esame sembra escludersi che l’esercizio delle attività di sicurezza privata possano consentire l’esercizio di pubbliche funzioni o svolgere attività menomanti la libertà individuale in quanto le guardie giurate “sono tenute a prevenire” i delitti. Quindi l’approvazione della guardia giurata abilita il suo titolare ad agire solo al momento della prevenzione del fatto illecito e di conseguenza dall’esegesi delle norme non si può ritenere possibile riconoscere loro la qualifica di pubblico ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

La terza, la costituzione di una “Direzione della Sicurezza Privata” presso il Ministero dell’Interno con pari dignità delle altre, dotata di funzionari adeguatamente formati per governare e controllare le decine di migliaia di operatori privati (indicati in audizione) con gli strumenti idonei per digitalizzare documenti e procedure, con tutta una serie di problemi legati – solo per dirne alcuni – a spazi e fondi da mettere a disposizione di questa nuova DG e ai tempi notoriamente necessari a rendere operativa una nuova struttura ministeriale. Si consideri che vi sono aspetti dell’attuale quadro regolatorio che attendono piena applicazione da parte della P.A. da oramai quindici anni.

Per concludere

In conclusione, è nostra intenzione evidenziare che l’Italia nel 2007 è stata sanzionata dalla UE perché le norme che riguardavano il settore lasciavano ampi margini di discrezionalità a Prefetti e Questori, su di una attività che rimane commerciale e privata, riconoscendo nella normativa italiana allora vigente le cause di un sistema non equilibrato, ma asimmetrico, in cui il potere della PA era troppo pesante rispetto al principio (sicurezza pubblica) che si voleva tutelare. Il risultato di quella sentenza è stata l’approvazione di una nuova cornice normativa che, pur lasciando intatti i poteri  autorizzatori e di controllo e sanzione in capo alla PA, ha creato un sistema di norme molto dettagliate ed “oggettive” che regolano nel dettaglio i requisiti obbligatori per gli imprenditori, i titolari di licenza, le organizzazioni (nelle loro varie forme giuridiche), le figure delle GPG, i servizi, la loro erogazione, la parte tecnologica (Centrali operative, sistemi di comunicazione), le cauzioni e le coperture assicurative. È stato messo in piedi un sistema che, lasciando intatte le prerogative di intervento della PA, garantisce, tramite ispezioni periodiche programmate eseguite da ispettori organizzati da Enti di certificazione approvati dal Ministero, al Ministero stesso e alle sue estensioni territoriali, il flusso di informazioni sulla permanenza o meno dei requisiti minimi obbligatori, e questo a totale carico degli IVP.

Insomma, piuttosto che smantellare quanto ha richiesto anni per essere rodato ed ingenti investimenti da parte degli stessi imprenditori per essere opportunamente implementato, si dovrebbe fare uno sforzo per potenziare il sistema, in primo luogo attraverso una riforma del TULPS che garantisca una cornice sistematica ed unitaria alle varie norme speciali che hanno profondamente modificato e qualificato il settore, quali i servizi presso gli aeroporti, i porti, le stazioni, le metropolitane, ed a bordo mezzi, l’antipirateria a bordo del naviglio mercantile, prendendo atto una volta per tutte che il perimetro della moderna vigilanza privata non può più essere limitato alla sola tutela del patrimonio, ma alla sicurezza tout court, in maniera complementare e sussidiaria alla attività delle forze dell’ordine, che continuerebbero ed anzi potenzierebbero il loro ruolo di coordinatori, in un’ottica di vera integrazione pubblico privato.

Il fatto che il Parlamento stia dimostrando attenzione alle problematiche del settore è pienamente apprezzato da questa Associazione, ma ASSIV ritiene che la strada indicata dai disegni di legge in questione non sia quella corretta per la loro soluzione. Rimaniamo, come sempre in passato e ancor più in questo frangente, pienamente disponibili ad avviare con gli Onorevoli Senatori un confronto ampio e articolato, che partendo da una approfondita analisi della situazione di fatto, voglia risolvere i problemi che denunciamo pubblicamente da anni in tutte le sedi istituzionali.

In tale ottica, concludiamo rappresentando il pieno apprezzamento all’Ufficio di Presidenza della Commissione per avere aperto un necessario ciclo di audizioni. Ma in proposito non possiamo non manifestare la nostra profonda perplessità rispetto i criteri sulla base dei quali sono stati individuati i soggetti da audire, escludendo le due associazioni datoriali più rappresentative del comparto, ovvero ASSIV, punto di riferimento in Confindustria, e la Lega delle Cooperative, nonché i sindacati maggiormente rappresentativi degli operatori della vigilanza armata e non armata, consentendo loro di intervenire nel dibattito solamente attraverso memorie scritte.

Restiamo profondamente convinti che solo con il confronto virtuoso tra istituzioni e organizzazioni di categoria rappresentanti del comparto possano essere formulate leggi che, perseguendo l’interesse comune, risultino utili alle aziende, ai lavoratori e alla Pubblica Amministrazione.

Roma, 22 luglio 2024

Scarica il contributo di ASSIV

Securducale: la forza di un grande Gruppo e l’innovazione come sistema

Securducale: la forza di un grande Gruppo e l’innovazione come sistema

di Monica Bertolo – 23 Luglio 2024

Claudio Borgonovo AD Securducale Vigilanza

Securducale Vigilanza, parte del gruppo Dussmann, ha di recente ottenuto la certificazione UNI 11926. Su questo ed alti temi S News incontra Claudio Borgonovo, Amministratore Delegato e Titolare di Licenza di Securducale Vigilanza Srl.

Quale la valenza della nuova UNI 11926 per un’azienda come Securducale?

La certificazione UNI 11926 assume un’importanza fondamentale in un settore che punta oggi all’innovazione, sia tecnologica che di processo.

Securducale Vigilanza fa parte del gruppo Dussmann, società multinazionale tedesca presente in numerosi Paesi del mondo e che in Italia, con oltre 25.000 dipendenti, si occupa di Facility Management, Sanificazione e Ristorazione.

Securducale entra a far parte di questa grande famiglia nel 2010 ed opera in forza di una Licenza prefettizia per i servizi di vigilanza e sicurezza sui territori di PR-RE-MO-BO, mentre è attiva sull’intero territorio nazionale per l’offerta di servizi ausiliari di sicurezza.

Oggi occupa oltre 200 dipendenti, di cui 60 Guardie Giurate, mentre i restanti sono dislocati su tutto il territorio nazionale.

Oltre alle certificazioni ISO 9001:2015, UNI 45001:2018, UNI 10891:2000, Securducale ha ottenuto le certificazioni SA8000 relativa alla Responsabilità Sociale, UNI PdR 125:2022 in relazione alla parità di genere in azienda; UNI 11926 relativamente ai Servizi ausiliari alla sicurezza, ed è in fase di ottenimento la certificazione ISO 14001:2015 relativa al Sistema di gestione ambientale.

Per i servizi ausiliari di sicurezza non era prevista, fino ad oggi, una regolamentazione specifica, essendo questi servizi assolutamente differenti da quelli riservati per legge allo Stato oppure a soggetti economici provvisti di autorizzazione specifica come gli Istituti di vigilanza.

La nuova norma 11926 indica come i servizi ausiliari devono essere realizzati, attraverso quali attività di tipo tecnico, gestionale ed organizzativo, marcando una sensibile differenza tra l’efficienza e l’efficacia del servizio reso da aziende come la nostra, che ha ottenuto la certificazione, ed altre che non l’hanno.

È stata di recente presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge, a prima firma dell’on. Gianluca Caramanna, in merito alle “Disposizioni in materia di prestazione di servizi ausiliari alla sicurezza”. Quali gli auspici da imprenditore e da associato ASSIV?

È importante che si sia finalmente intrapreso un percorso che miri alla certificazione dell’affidabilità delle imprese e della qualità dei servizi resi. L’obiettivo è quello di promuovere la fornitura dei servizi di sicurezza ausiliaria, fino ad oggi considerati scarsamente efficaci anche a motivo della varietà di offerte e di contratti di lavoro applicati in modo non sempre trasparente.

Noi auspichiamo che questa certificazione possa costituire il discrimine commerciale per l’offerta dei servizi ausiliari di sicurezza sul mercato, perché da una parte ci qualifica come operatori seriamente impegnati nell’offerta di servizi sempre più specializzati, mentre dall’altra ci rende maggiormente attrattivi nei confronti dei nostri collaboratori, per i quali si apre finalmente la prospettiva di percorsi professionalizzanti.

ASSIV ha svolto e svolge tuttora un ruolo fondamentale nel definire il perimetro ed i contenuti in discussione per la modernizzazione del nostro settore, in ottica di stretta collaborazione tra gli associati e le istituzioni.

In un quadro che si fa maggiormente complesso è utile poter condividere esperienze e mettere in comune interessi tra aziende che operano, affrontando gli stessi problemi in realtà differenti.

ASSIV da tempo si prodiga con grande e professionale impegno su questo ed ulteriori fronti per la tutela e la crescita del comparto. Quali a suo avviso le esigenze maggiormente sentite dalle imprese di sicurezza oggi, sul piano normativo e sul riconoscimento del vostro ruolo?

Il settore della vigilanza privata impegna un gran numero di aziende e consistenti risorse economiche, organizzative e professionali sul nostro territorio.

Quel che abbiamo visto succedere negli ultimi mesi, le aziende commissariate, le gare pubbliche bandite in violazione del Codice, gli affidamenti al massimo ribasso, hanno messo e tuttora mettono a grave rischio la sopravvivenza delle aziende e, quindi, il lavoro degli addetti.

La sensazione è quella di trovarci oggi in una fase di cambiamento che potrebbe dispiegare i suoi effetti nel corso dei prossimi anni. È però fondamentale mettere a sistema una serie iniziative non necessariamente legislative (le norme esistono, spesso semplicemente non vengono applicate), perché l’impegno delle aziende possa tradursi in un riconoscimento del valore dei nostri servizi sia in termini qualitativi che economici.

Al trattamento economico equo della forza lavoro, risultante dall’applicazione di CCNL stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, deve essere associata la responsabilità del committente, ancor più se si tratti di committente pubblico, all’applicazione di tariffe congrue rispetto al costo del lavoro.

Il lavoro potrà così dispiegare il massimo cambiamento in termini di qualità, di professionalità degli addetti, di competizione tra operatori del settore non più basata esclusivamente sul prezzo di vendita.

Guardando in prospettiva, quale la sua visione sul futuro a breve/medio termine per il settore?

Dal punto di vista delle risorse umane, la richiesta di incremento di professionalità e competenze non proviene più solo dai committenti, ma anche dagli addetti, che non considerano più la loro professione come residuale e complementare rispetto ad altre agenzie di sicurezza, ma reclamano giustamente un ruolo di maggior protagonismo rispetto alle dinamiche sicuritarie che quotidianamente si trovano a dover gestire.

La tecnologia, poi, assumerà un’importanza sempre maggiore nel panorama del settore, a maggior ragione con gli interessanti sviluppi consentiti dall’intelligenza artificiale. L’interazione tra questi due fattori, se ben guidata, può sicuramente sviluppare grandi vantaggi non solo tra gli operatori, ma per intere comunità e territori.

Securducale Vigilanza

ASSIV sull’attacco al caveau della Mondialpol di Sassari

ASSIV sull’attacco al caveau della Mondialpol di Sassari

di Redazione – 4 Luglio 2024

Assiv Presidente Maria Cristina Urbano Attacco caveau Mondialpol Sassari

Dopo l’ennesimo attacco da parte di malviventi alla vigilanza privata, nella fattispecie, ultimo in ordine di tempo, al caveau della società Mondialpol di Sassari, interviene Maria Cristina Urbano, Presidente ASSIV.

L’analisi di ASSIV a seguito dell’attacco alla Mondialpol di Sassari e la lettera al Ministro Piantedosi

“Questo ennesimo evento – sottolinea con manifesta preoccupazione la Presidente dell’Associazione Vigilanza e Servizi Fiduciari – testimonia la preoccupante escalation di tale tipologia di attacchi, che vedono una crescente qualità delle aggressioni sia al personale che ai mezzi e alle sedi stesse della vigilanza privata. Considerata poi l’allarmante frequenza con la quale si ripetono gli attacchi, si può davvero parlare di vere e proprie operazioni di guerra”.

“Le aziende della Vigilanza Privata – specifica Urbano – continuano a investire massicciamente sia in tecnologia che nella formazione del personale, al fine di garantire la sicurezza dello stesso e dei valori affidati agli IVP. È però un dato oggettivo che tali azioni criminose abbiano oramai assunto un carattere di pericolosità tale da non poter più essere contrastate dal solo operato degli IVP. A tal proposito, quindi, in qualità di Presidente ASSIV, ho inviato una lettera all’attenzione del Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, per chiedergli di aprire un tavolo di confronto istituzionale che abbia l’obiettivo di arginare tali fenomeni.

A nostro modo di vedere, è fortemente allarmante il fatto che azioni come quella contro la Mondialpol siano sempre più diffuse sull’intero territorio nazionale e non più limitate a determinate aree geografiche, caratterizzate storicamente da fenomeni criminali. Quella che si sta determinando è una situazione che comporta rischi non più accettabili per la sicurezza sia del nostro personale che della cittadinanza stessa”.

Necessarie attività d’intelligence

“L’assalto al caveau di Mondialpol di Sassari – prosegue la Presidente ASSIV – realizzato con ferocia e tattica militare, conferma inoltre, ancora una volta, che mancano quelle attività d’intelligence necessarie a conoscere e contrastare, efficacemente, fenomeni criminali che si avvicinano, per modalità ed articolazione, ad atti di terrorismo.

D’altronde, come è stato ben puntualizzato dal generale Carmelo Burgio in questi giorni ‘non è un mistero oggi che nelle segrete delle banche vi è ben poco, il contante sta nei depositi degli Istituti di Vigilanza […]. Occorrono una mente che sappia pianificare, esecutori addestrati con tecniche militari, materiali idonei’.

Siamo quindi certi che il Ministro Piantedosi, molto attento istituzionalmente e professionalmente alle questioni qui sollevate, si farà carico della nostra istanza, presentata a nome di tutte le aziende associate ad ASSIV”, conclude la Presidente Urbano.

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L’ennesimo attacco alla vigilanza privata, alla Mondialpol di Sassari. Il Viminale intervenga sulla sicurezza

L’ennesimo attacco alla vigilanza privata, alla Mondialpol di Sassari. Il Viminale intervenga sulla sicurezza

L’assalto al caveau conferma che mancano quelle attività di intelligence necessarie a conoscere e contrastare tali fenomeni criminali. Piantedosi istituisca un tavolo di confronto istituzionale sulla questione

Maria Cristina Urbano – 3 Luglio 2024

Nei giorni scorsi è andato in scena un grave attacco, ultimo in ordine di tempo, da parte di malviventi in danno della sede di Sassari della società Mondialpol.

Si tratta dell’ennesimo evento che testimonia di una preoccupante escalation nella qualità delle aggressioni al personale, ai mezzi e alle sedi della vigilanza privata, che con frequenza allarmante assumono il carattere di vere e proprie operazioni di guerra.

Le aziende della Vigilanza Privata continuano a investire massicciamente per garantire la sicurezza del proprio personale e dei valori ad esse affidati, ma è un dato di fatto che tali azioni criminose abbiano oramai assunto un carattere di pericolosità che non può più essere arginato dal solo operare degli IVP, per quanto strutturato da un punto di vista organizzativo e logistico e caratterizzato da alta professionalità dei propri operatori e da largo impiego di tecnologie.

A tal proposito, quindi, in qualità di presidente di ASSIV, ho inviato una lettera all’attenzione del ministro Piantedosi per chiedergli di aprire un tavolo di confronto istituzionale che abbia l’obiettivo di arginare tali fenomeni.

D’altra parte, a nostro modo di vedere, è particolarmente allarmante il fatto che azioni come quella descritta contro Mondialpol risultino sempre più diffuse sull’intero territorio nazionale e non più limitate alle aree geografiche storicamente caratterizzate da radicati fenomeni criminali.

Quella che si sta determinando è una situazione che comporta rischi non più accettabili per la sicurezza del nostro personale e della cittadinanza tutta, spesso involontaria testimone di una violenza che speravamo definitivamente sconfitta.

L’assalto al caveau di Mondialpol di Sassari, condotto con estrema ferocia e tattica militare, conferma inoltre ancora una volta che mancano quelle attività di intelligence necessarie a conoscere e contrastare, efficacemente, fenomeni criminali che si avvicinano, per modalità ed articolazione, ad atti di terrorismo.

D’altronde, come ben evidenziato dal generale Carmelo Burgio in questi giorni “non è un mistero oggi che nelle segrete delle banche vi è ben poco, il contante sta nei depositi degli Istituti di Vigilanza […]. Occorrono una mente che sappia pianificare, esecutori addestrati con tecniche militari, materiali idonei”.

Ecco quindi che siamo certi che il ministro Piantedosi così attento istituzionalmente e professionalmente alle questioni qui sollevate si farà carico della nostra istanza, fatta a nome di tutte le aziende associate ad ASSIV.

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Contratti settore vigilanza tra revisione prezzi ed equilibrio contrattuale: istruzioni per l’uso

Contratti settore vigilanza tra revisione prezzi ed equilibrio contrattuale: istruzioni per l’uso

di Redazione – 2 Luglio 2024

Matteo Valente Studio AOR consulente ASSIV Contratti settore vigilanza

L’avvocato Matteo Valente, Socio dello Studio AOR Avvocaticonsulente ASSIV, presenta uno strutturato ed interessante approfondimento in merito ai contratti del settore della vigilanza privata, tra l’istituto della revisione prezzi e l’equilibrio contrattuale, delineando delle oculate “istruzioni per l’uso”.

Buona lettura!

I Contratti del settore vigilanza tra revisione prezzi ed equilibrio contrattuale: istruzioni per l’uso

Quello della vigilanza è uno dei settori che ha maggiormente risentito della congiuntura politico-economica caratterizzante gli ultimi anni. La crisi sanitaria legata al Covid, quella politica dovuta alla guerra in Ucraina e la crisi economica, che delle prime due è diretta conseguenza, ha messo alla prova l’intero mercato della sicurezza privata. Come se ciò non fosse abbastanza, nel 2023 abbiamo assistito al drastico aumento del costo della manodopera disceso dal rinnovo del Contratto Collettivo.

L’aggiornamento del costo del lavoro è un evento fisiologico dell’attività d’impresa; purtuttavia la rilevanza degli aumenti in termini economici e la contemporanea presenza di una generale crisi del settore, hanno reso questo momento particolarmente gravoso per gli operatori economici. Un così netto aumento delle retribuzioni, che rappresentano la voce di sicuro maggior peso nei servizi di vigilanza, ha rischiato di segnare un punto di non ritorno per l’intero mercato.

Nel settore pubblico, questo momento di crisi ha coinciso con l’entrata in vigore del “nuovo” Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023) che ha rinnovato la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica. In questi primi mesi di applicazione della nuova norma si è tentato di analizzarla, al fine di individuare se vi fossero rimedi concreti al vertiginoso aumento del costo del lavoro.

La ricerca non è stata del tutto vana. Il legislatore ha avuto il pregio di calarsi concretamente nel “presente”, affrontando la materia consapevole delle peculiarità della situazione attuale e lo ha fatto con indubbio piglio “pratico”. Questo ha fatto sì che la nuova disciplina prevede in più punti un’attenzione particolare alla tenuta complessiva del contratto, alle condizioni dei lavoratori impiegati nella commessa pubblica, alle soluzioni giuridiche tese a mitigare gli effetti nefasti dovuti alle oscillazioni dei prezzi.

Come il nuovo Codice ha inteso intervenire sul complesso tema dell’aumento dei prezzi e del costo della manodopera nei contratti pubblici?

Di sicuro rilevante è la reintroduzione dell’istituto della revisione prezzi che, da sempre presente nel nostro ordinamento, non era stata prevista come obbligatoria (abbastanza inspiegabilmente) dal Codice dei contratti del 2016. La revisione prezzi consente all’operatore economico di poter vedere aggiornati i prezzi del servizio durante l’esecuzione. L’art. 60 del “nuovo” Codice è chiaro anche nel prevedere che gli aumenti dei CCNL di categoria (dopo l’adozione delle nuove Tabelle Ministeriali) siano tra gli indici che devono essere utilizzati per il calcolo della revisione prezzi. Si tratta, ovviamente, di una misura che lenisce gli effetti dell’aumento del costo del lavoro in corso di esecuzione.

Tuttavia la disciplina della revisione prezzi trova applicazione esclusivamente per quei contratti di appalto disciplinati dal “nuovo” Codice dei contratti pubblici, ovverosia contratti discendenti da bandi di gara pubblicati successivamente al 1° luglio 2023. Tale profilo rende la “revisione prezzi” uno strumento che attualmente non può fornire una risposta concreta e diretta alle preoccupazioni delle imprese, che si sono trovate a gestire il vertiginoso aumento del costo della manodopera proprio in questi ultimi mesi. Infatti, i contratti pubblici sottoscritti sotto la vigenza del “nuovo” Codice sono assai recenti e, nella stragrande maggioranza dei casi, gli stessi sono stati conclusi allorquando già era stato rinnovato il Contratto di categoria, con la conseguenza che l’offerta dell’impresa appaltatrice molto probabilmente già aveva previsto i relativi aumenti di costo. Detto in altre parole: la revisione prezzi non può rispondere all’esigenza maggiore degli operatori economici che attualmente è quella di far fronte all’aumento del costo della manodopera sopraggiunto in corso di esecuzione. Si tratta quindi di un aumento che interessa i contratti di appalto sottoscritti anteriormente al luglio del 2023. A questi ultimi contratti si applicherà la previgente normativa che, come è noto, non prevedeva l’obbligatorietà della revisione dei prezzi. La conseguenza è che in questi casi assai spesso l’appaltatore non può beneficiare dello strumento contrattuale finalizzato all’aggiornamento dei prezzi.

Ed allora cosa fare?

Da alcuni commentatori è stata proposta al riguardo una tesi che vorrebbe intravvedere, in una “nuovissima” disposizione del D.Lgs. n. 36 del 2023, un possibile strumento per tutelare le imprese a fronte dell’aumento dei costi della manodopera.

Si tratta del principio del riequilibrio economico previsto dall’art. 11 del “nuovo” Codice. Detto principio prevede che, laddove l’equilibrio economico del contratto risulti alterato in corso di esecuzione l’esecuzione, le parti (vale a dire: la stazione appaltante e l’operatore economico) hanno il dovere di rinegoziare secondo buona fede le condizioni contrattuali. Si tratta di un’indubbia novità del “nuovo” Codice che consente di porre rimedio alle situazioni imprevedibili ed eccezionali che sono in grado di scardinare la sostenibilità economica dell’appalto. La tesi promossa in queste ultime settimane è quella di ritenere che il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale potrebbe avere portata “retroattiva” e dunque applicarsi anche a quei contratti sottoscritti in vigenza della precedente normativa. In questo modo si potrebbe risolvere il nodo relativo all’assenza di tutele per quei contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e per cui non era prevista la revisione dei prezzi.

L’interpretazione fornita prende spunto dal fatto che l’art. 11 del “nuovo” Codice dei contratti pubblici è inserito nel Titolo I, recante i “Principi Generali”. Attribuendo dunque una portata generale a detti principi ci si potrebbe spingere sino a ritenerli applicabili anche retroattivamente.

La ricostruzione, seppur suggestiva, ad avviso di chi scrive, non è sostenibile e ciò per le seguenti ragioni.

Perché la ricostruzione non è sostenibile?

Quanto alla retroattività, occorre rilevare che recentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile anche retroattivamente il “principio di risultato” sancito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023. La tesi del massimo giudice amministrativo è quella di ritenere che il “principio di risultato sia immanente nel nostro ordinamento, essendo derivato sia dalla Costituzione che dai principi cardine del diritto amministrativo. Orbene, estendendo questa tesi propugnata dal Consiglio di Stato anche agli altri “principi generali” – nei quali rientra per l’appunto anche quello espresso dall’art. 11 – si potrebbe fornire applicazione retroattiva anche al principio del riequilibrio economico.

Tuttavia non può non rilevarsi la netta differenza che sussiste tra i primi quattro principi generali del codice e gli altri (vale a dire quelli previsti dagli articoli che vanno dall’art. 5 all’art. 12). Invero, i primi 3 articoli del “nuovo” Codice contengono i principi “interpretativi” dell’intera materia. Detto in altri termini: il principio del risultato (art. 1), quello della fiducia (art. 2) e quello dell’accesso al mercato (art. 3) costituiscono i capisaldi dell’intera disciplina dei contratti pubblici. Ed a confermarlo vi è – oltre il posizionamento iniziale che il legislatore ha voluto fornire – il chiaro tenore dell’art. 4 che espressamente afferma come “Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”.

L’art. 4 si pone dunque a “chiusura” di un primo nucleo di articoli che per la loro portata “interpretativa” possono effettivamente essere ritenuti immanenti nel nostro ordinamento e dunque possono guidare l’interpretazione anche di casi concreti a cui cronologicamente il nuovo Codice non può applicarsi.

Le novità degli ulteriori principi generali

Diversa è la natura degli ulteriori principi generali (esplicitati nei successivi articoli) i quali, pur esprimendo “regole” di portata assai ampia, costituiscono delle vere e proprie “novità”. Si pensi ad esempio all’art. 6 che regola i rapporti tra Amministrazioni pubbliche e Enti del terzo settore oppure all’art. 11 che prevede l’obbligo per la stazione appaltante di individuare “a monte” il Contratto collettivo nazionale da applicare nell’appalto che sta affidando.

Si tratta di prescrizioni che per quanto “generali” introducono una regolamentazione della materia che possiamo definire “innovativa”. In questo quadro si inserisce alla perfezione l’art. 9 che, disciplinando per la prima volta il principio del riequilibrio economico, costituisce un elemento di profonda discontinuità con il passato.

Per questa ragione, appare arduo poter estendere retroattivamente il suddetto principio a contratti disciplinati dal previgente Codice dei contratti pubblici.

Altro profilo da cui si ricava questa impossibilità all’applicazione retroattiva del principio del riequilibrio è costituito, a parere di chi scrive, dalla disposizione posta in chiusura dell’art. 9 (al comma 5), ove il legislatore si è premurato di individuare quali siano i rimedi pratici per poter mettere in pratica il principio stesso. Orbene, la norma prevede che “In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120”. Quindi il Codice prevede che il principio trovi concreta applicazione attraverso gli articoli 60 e 120 e questi ultimi disciplinano: uno l’istituto della revisione prezzi di cui abbiamo già detto (art. 60), e l’altro le modifiche contrattuali in corso di esecuzione (art. 120).

Non v’è dubbio dunque che questa ultima disposizione faccia comprendere come il principio di conservazione dell’equilibrio economico necessiti di strumenti pratici che è lo stesso Codice a prevedere. Detto in altri termini, la nuova norma dapprima detta il principio generale (art. 9), per poi fornire i metodi di concreta applicazione dello stesso (artt. 60 e 120). Si tratta dunque di una struttura “complessa” che trova la propria autosufficienza all’interno (e solo all’interno) del “nuovo” Codice.

Ma se così è, allora ecco dimostrata la prova dell’impossibilità di applicare retroattivamente il principio in parola.

Ma non tutto è perduto!

Una simile analisi non deve tuttavia demoralizzare dal poter comunque ottenere dalla stazione appaltante tutela per il vertiginoso aumento del costo della manodopera.

I contratti in corso di esecuzione che non sono disciplinati dal “nuovo” Codice, soggiacciono alla disciplina della previgente normativa (e dunque del D.Lgs. n. 50 del 2016), la quale prevedeva all’art. 106 i rimedi da adottare in corso di esecuzione del contratto, laddove si verifichino situazioni imprevedibili.

Una prima analisi da compiere è che l’art. 106 del “vecchio” Codice prevede un contenuto pressoché identico a quello dell’art. 120 del “nuovo” Codice. Quindi, proprio la disposizione che (insieme alla revisione prezzi) è la concreta applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale è sostanzialmente presente anche nella precedente normativa ed è dunque applicabile ai contratti da questa disciplinati.

In secondo luogo, occorre rilevare come l’art. 106 fornisca ben due strumenti che in linea generale possono fungere allo scopo di “aggiornare” il valore del contratto alla luce dei vertiginosi aumenti dei costi della manodopera.

Un primo strumento è la variante giustificata da “circostanze impreviste e imprevedibili”. Sul punto occorre essere molto chiari: per parte della giurisprudenza amministrativa (come rammentato sopra) il rinnovo dei Contratti collettivi di categoria è un evento fisiologico che non ha natura imprevedibile. Tuttavia, nel settore della vigilanza quanto si è verificato negli ultimi mesi con ben due successivi e ravvicinatissimi aumenti delle retribuzioni, potrebbe essere individuato quale evento imprevedibile. Laddove così fosse, si potrebbe quindi applicare l’istituto della variante in corso d’opera, con la determinazione di un aumento del prezzo dovuto alle oggettive rimodulazioni in aumento dei costi del personale.

Un secondo strumento è previsto sempre dall’art. 106 del “vecchio” Codice ed è quello che consente modifiche al valore del contratto in ogni caso (e senza particolari motivazioni e/o giustificazioni) se il valore delle modifiche stesse non supera le soglie comunitarie ed è comunque al di sotto del 10% del valore del contratto di appalto. Ciò si traduce nella possibilità pratica di ottenere dalla stazione appaltante un aumento del prezzo dell’appalto nei limiti di € 750.000,00 (valore della soglia comunitaria in materia di servizi di vigilanza) e del 10% del valore del contratto. Ovviamente anche questa soluzione deve necessariamente transitare da una previa interlocuzione con la stazione appaltante, che deve essere d’accordo nel riconoscere un simile aumento. Anche se in molti casi il valore di detta rimodulazione non è idoneo a “coprire” l’effettivo aumento del costo della manodopera, è tuttavia un meccanismo su cui può valere la pena aprire un’interlocuzione con l’Amministrazione.

Conclusioni

In conclusione possiamo affermare che il “nuovo” Codice dei contratti pubblici prevede istituti e accorgimenti che di sicuro intervengono per mitigare gli effetti di incontrollati e imprevedibili aumenti dei costi in corso di esecuzione, tuttavia queste soluzioni soggiacciono all’obiettivo limite della loro irretroattività. La conseguenza è che gli effetti negativi prodotti sugli appalti disciplinati dalla previgente normativa dall’aumento dei costi della manodopera dovuti al rinnovo del CCNL di categoria  potranno essere depotenziati esclusivamente attraverso gli strumenti che il “vecchio” Codice dei contratti pubblici precedeva; il tutto in ossequio al principio del tempus regit actumÈ vero però che anche la previgente normativa contiene istituti che possono condurre ad una parziale o totale neutralizzazione degli aumenti dei costi. Si tratta, come visto, di meccanismi che possono essere adottati di concerto con la stazione appaltante e attraverso una puntuale e accorta interlocuzione con i soggetti dell’Amministrazione preposti alla gestione del contratto. Non ogni speranza è perduta.

A cura di Matteo Valente

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Ministero del Lavoro: Pubblicato il Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2024

Ministero del Lavoro: Pubblicato il Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2024

Cinque capitoli per delineare le dinamiche nel mercato occupazionale nell’arco temporale 2021-2023. Il Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2024– curato dal Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e dal Dipartimento per l’innovazione, l’amministrazione generale, il personale e i servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – descrive il flusso dei contratti di lavoro dipendente e parasubordinato di tutti i settori economici, ad esclusione dei lavoratori autonomi, con un’analisi che comprende le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato.

Il documento statistico si pone come fonte informativa complementare alla Rilevazione sulle forze lavoro (RFL) dell’Istat e all’Osservatorio permanente sul precariato dell’Inps, che contengono dati non direttamente confrontabili tra di loro a causa delle diverse popolazioni di riferimento e delle differenti classificazioni e definizioni utilizzate.

Il Rapporto e i relativi allegati sono consultabili nella sezione apposita Studi e Statistiche.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Speciale Sicurezza Sole 24 Ore, ASSIV: Riferimento Essenziale per la Vigilanza Privata e i Servizi Fiduciari in Italia

Speciale Sicurezza Sole 24 Ore, ASSIV: Riferimento Essenziale per la Vigilanza Privata e i Servizi Fiduciari in Italia

ASSIV, Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari, è l’associazione di categoria delle imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari che rappresenta, per il tramite di ANIE, il comparto in Confindustria.

La caratteristica distintiva è l’interpretazione del ruolo associativo: vengono impiegate tutte le energie per essere un riferimento ineludibile per gli associati e, indirettamente, per i loro lavoratori (vedi la piattaforma ioVigilo, di proprietà di ASSIV). Il dialogo costruttivo con istituzioni e sindacati è fondamentale, poiché non è possibile abdicare alla funzione di corpo intermedio senza assumersi la responsabilità di contribuire alla più generale crisi del sistema.

I corpi intermedi sono stati un fattore fondamentale per lo sviluppo civile ed economico del Paese. Le associazioni di categoria e i sindacati oggi soffrono di una profonda crisi di rappresentanza che si ripercuote negativamente su aziende e lavoratori. Una società, come un palazzo, non può sostenere a lungo la disarticolazione delle proprie colonne portanti.

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Videosorveglianza e rilevazione delle presenze: il Garante Privacy sanziona un Comune

Videosorveglianza e rilevazione delle presenze: il Garante Privacy sanziona un Comune

L’installazione degli “occhi elettronici” nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy. Il principio è stato ribadito dal Garante Privacy che ha inflitto ad un Comune una sanzione di 3mila euro per trattamento illecito di dati personali.

L’ Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Attraverso l’utilizzo delle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio. Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità, il Comune ha risposto che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni ai danni di un assessore e di un’assistente sociale. 

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato che il Comune non aveva, tuttavia, assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva peraltro utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.

L’Autorità ha, pertanto, sanzionato l’Amministrazione ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione. Il Comune non aveva infatti reso tutti gli elementi informativi previsti dal Regolamento europeo, né potevano essere considerati idonei altri documenti redatti dal titolare per diversi fini.

Fonte: Newsletter 21 maggio 2024, n.523 Garante Privacy