ASSIV: ancora nessun equilibrio sulle gare d’appalto per la sicurezza

ASSIV: ancora nessun equilibrio sulle gare d’appalto per la sicurezza

di Maria Cristina Urbano – 21 Giugno 2024

Maria Cristina Urbano presidente ASSIV gare d’appalto per la sicurezza

Ricordate quando il contratto della sicurezza privata, per quanto riguardava la parte afferente ai servizi fiduciari, era considerato un contratto “povero” e sentenze della Corte di Cassazione intimavano di rivederlo perché in contrasto con quanto stabilito dall’art. 36 della Costituzione, quello sulla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro? E ricordate quanto accaduto negli ultimi mesi, con una contrattazione estremamente faticosa tra parti datoriali e parti sindacali che lo scorso febbraio sono tuttavia riuscite a sottoscrivere un addendum al CCNL, a sua volta già rinnovato a maggio 2023 con significativi miglioramenti dal punto di vista retributivo, innalzando ulteriormente e in maniera consistente la remunerazione, così da allinearlo a larga parte degli altri CCNL vigenti in Italia?

Ebbene, secondo il mercato agroalimentare di Padova tutto ciò non è mai avvenuto! In un recente capitolato di gara per l’affidamento del servizio di portineria e custodia, infatti, all’art. 19 veniva specificato che “in ragione della necessità di evitare che il committente sia esposto a richieste di pagamento del giusto salario ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, anche in ragione di quanto stabilito dalla Cass. 27711 del 2 ottobre 2023, viene espressamente esclusa l’applicabilità del contratto collettivo per la vigilanza privata e dei servizi fiduciari”. È evidente come la stazione appaltante ignorasse l’iter del rinnovo di detto contratto, con un’affermazione peraltro gravemente lesiva del lavoro e dell’impegno delle rappresentanze delle parti sociali tutte. Quanto determinatosi ha costretto ASSIV a inviare lo scorso 10 giugno istanza in autotutela. La stazione appaltante ci ha prontamente risposto di aver già revocato la gara, e noi speriamo vivamente che sia perché avvedutisi dell’errore.

La posizione e l’operato di ASSIV sulle gare d’appalto per la sicurezza

Per anni la vigilanza privata ha denunciato, e per la verità continua a denunciare, gare d’appalto indette con valori del costo orario dei lavoratori ben al di sotto delle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro (ormai obsolete), indicando proprio in questa prassi assurda la vera ragione della povertà delle retribuzioni dei propri lavoratori. Ora che, dopo anni faticosi di confronto e scelte coraggiose (forse ardite!) da parte delle aziende si è arrivati a riconoscere con il nuovo CCNL livelli salariali adeguati agli operatori dei servizi fiduciari, venire additati come paria da quelle stesse stazioni appaltanti che hanno creato il problema e che poco fanno per risolverlo, mi pare ironico e tragico al contempo!

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ICMQ: I criteri vincenti nella predisposizione dell’offerta economicamente più vantaggiosa Come redigere un’offerta vincente in un appalto. 11 luglio 2024.

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I criteri vincenti nella predisposizione dell’offerta economicamente più vantaggiosa Come redigere un’offerta vincente in un appalto

Il Corso offre ai partecipanti la formazione per completare e predisporre un’offerta vincente per un appalto di servizi e/o lavori aggiudicato tramite l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si terrà in modalità online sincrona l’11 luglio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 .
Il corso vuole guidare i partecipanti nel destreggiarsi tra le clausole, richieste e documentazioni necessarie al corretto inoltro di un’offerta completa e vincente.
Il Corso offre ai partecipanti la formazione per completare e predisporre un’offerta vincente per un appalto di servizi e/o lavori aggiudicato tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il corso intende guidare i partecipanti nel destreggiarsi tra le clausole, richieste e documentazioni necessarie al corretto inoltro di un’offerta completa e vincente.
Saranno affrontate le previsioni in materia di offerta economicamente più vantaggiosa di cui al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 36/2023, che delinea i possibili criteri e le metodologie di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per appalti di servizi di progettazione e DL, nonché per appalti di progettazione e/o costruzione e per appalti di servizi ispettivi.
La predisposizione di una completa ed esaustiva relazione metodologica, detta anche Piano di Gestione Qualità, coerente con le prescrizioni richieste dalla Stazione Appaltante, potrà esprimere in modo opportuno nell’offerta CHI, COSA, DOVE, QUANDO, PERCHE’, COME e QUANTO (trattasi dunque, di un’offerta gestita con le metodologie di Project Management).

Verrà studiata l’offerta con le succitate metodologie e tecniche di Project Management; Agli elementi qualitativi, sono attribuiti il massimo punteggio; Il D.lgs 36/2023 non prevede più un punteggio nell’offerta economica con il limite del 30%. Prevede comunque un equilibrio tra i punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Da parte del relatore, sarà illustrata anche la richiesta sempre più frequente di offerte con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, che dovrà ormai comprendere la metodologia BIM e le fondamentali interazioni tra BIM – Project Management e Life Cycle Costing.
A tal riguardo, infatti, sempre più spesso, molte Stazioni Appaltanti pubbliche in relazione ad appalti di progettazione, costruzione e di servizi attinenti all’ingegneria e l’architettura, vengono evidenziati tra gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa “professionalità e adeguatezza dell’offerta” e “caratteristiche metodologica dell’offerta” da esplicitarsi tutte tramite la relazione metodologica (o Piano di Qualità). Non esiste più il riferimento di legge, se pure come esempio, dei criteri di riferimento per l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per la progettazione, non c’è più la progettazione definitiva, e quella esecutiva è a cura dell’impresa. In gara lo studio di fattibilità tecnico economico.

La frequenza del corso conferisce 8 crediti formativi per il mantenimento della certificazione Project Manager secondo la norma UNI 11648.

Iscriviti online!

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Agli Associati ASSIV sono previste tariffe agevolate.

ICMQ: Il budget e il controllo di gestione, in azienda e per commessa. 12, 19 e 20 giugno 2024

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Il budget e il controllo di gestione, in azienda e per commessa

ICMQ propone un corso il 12, 19 e 20 giugno, erogato in modalità online, sulla gestione efficiente di risorse e delle azioni strategiche in azienda e per commessa.
Il corso completo di tre giorni prevede lo sviluppo delle tematiche suddivise in due moduli.

BUDGET IN AZIENDA (2gg) – Modulo 1
Tra gli strumenti di pianificazione e controllo di gestione il Budget ricopre un ruolo sempre più essenziale.
Chi ha responsabilità in azienda deve essere in grado definire degli obiettivi e valutare in corso d’opera i risultati delle attività gestite per individuare, comprendere e correggere gli eventuali scostamenti rispetto ai target pianificati e condivisi.
La nuova legge sulla Crisi d’impresa, Decreto legislativo 12/01/2019 n° 14 G.U. 14/02/2019 attribuisce implicitamente al budget e al sistema di forecast un ruolo ancora più importante rispetto al passato venendo chiesto alle aziende di dimostrare la indiscutibile capacità di far fronte, nel breve e nel medio periodo, agli impegni finanziari.
Il corso fornisce le conoscenze necessarie per comprendere i meccanismi di un’efficiente pianificazione della gestione e per valutare gli aspetti economici/finanziari nonché quelli commerciali dell’area di business di competenza.

BUDGET DI COMMESSA (1gg) – Modulo 2
La commessa si caratterizza per un numero limitato e preciso di attività produttive che difficilmente si ripeteranno uguali a sé stesse nel corso del tempo. La commessa è qualcosa di unico e il suo Budget non può quindi prendere a riferimento qualcosa avvenuto nel passato. La tecnica della Cost Break Down Analysis focalizza l’attenzione sulle stime dei carichi di lavoro che caratterizzano le attività che compongono il progetto e sulla base di queste ne determina il valore economico. Attenzione particolare deve essere data anche ai costi di struttura e alla misura con cui questi vengono imputati alle attività che caratterizzano la commessa. Un’analisi poco attenta dei costi indiretti vanifica gli sforzi dell’efficienza produttiva.
Il corso fornisce, attraverso la creazione dello strumento del Budget di commessa, una metodologia analitica del calcolo dei costi per portare l’azienda alla redditività desiderata e coerente con quella del più ampio sistema del Budget d’impresa.


Per la massima efficacia della formazione erogata è opportuno che i partecipanti portino con sé un PC portatile dotato di foglio elettronico.

Il corso è valido per il mantenimento della certificazione di Project Manager


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Agli Associati ASSIV sono riservate tariffe scontate

Nuovo modello telematico per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Ministero del Lavoro : Nuovo modello telematico per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Si comunica che dal 4 giugno 2024 è disponibile per la compilazione, sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiServizi Lavoro, il nuovo modello telematico per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.

Da quest’anno inoltre viene resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato “.xls” dei dati richiesti dal modello.

  • Clicca qui per consultare il testo del decreto interministeriale e relativo allegato

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

INPS: Contratti di solidarietà, ulteriori risorse disponibili per gli sgravi contributivi

Messaggio 10 giugno 2024, n. 2179: Contratti di solidarietà – ulteriori risorse disponibili per gli sgravi contributivi

L’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

L’INPS, con la circ. n. 100 del 9.09.2020 aveva fornito istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

Con il messaggio n. 2179 del 10.06.2024 l’Istituto fornisce un importante contributo.

Infatti, dalla rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019, è emerso che le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.

Pertanto, l’ Istituto procede con l’individuazione di ulteriori imprese  ammesse allo sgravio contributivo a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019 (allegato 1) .

Il messaggio fornisce anche le necessarie istruzioni per la compilazione delle denunce contributive mensili dei datori di lavoro che operano con il sistema UNIEMENS.

Fonte: INPSLavorosi

Garante privacy: Versione aggiornata del Documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”

Garante privacy: Versione aggiornata del Documento di indirizzo  “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”

1. Introduzione

Nell’ambito di accertamenti condotti dal Garante con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto lavorativo è emerso il rischio che programmi  e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, anche qualora commercializzati da fornitori in modalità cloud, possano raccogliere per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti, conservando gli stessi per un esteso arco temporale.  Nel seguito del documento si farà riferimento alternativamente ai “metadati di posta elettronica” o “log di posta elettronica”.

I metadati cui fa riferimento il presente documento di indirizzo, sottoposto a consultazione pubblica, corrispondono tecnicamente alle informazioni registrate nei log generati dai sistemi server di gestione e smistamento della posta elettronica (MTA = Mail Transport Agent) e dalle postazioni nell’interazione che avviene tra i diversi server interagenti e, se del caso, tra questi e i client (le postazioni terminali che effettuano l’invio dei messaggi  e che consentono la consultazione della corrispondenza in entrata accedendo ai mailbox elettroniche, definite negli standard tecnici quali MUA – Mail User Agent).

Tali informazioni relative alle operazioni di invio e ricezione e smistamento dei messaggi possono comprendere gli indirizzi email del mittente e del destinatario, gli indirizzi IP dei server o dei client coinvolti nell’instradamento del messaggio, gli orari di invio, di ritrasmissione o di ricezione, la dimensione del messaggio, la presenza e la dimensione di eventuali allegati e, in certi casi, in relazione al sistema di gestione del servizio di posta elettronica utilizzato, anche l’oggetto del messaggio spedito o ricevuto.

I metadati cui ci si riferisce nel presente documento (sia quelli di origine prettamente tecnica sia quelli, come il campo “Oggetto”, determinati dagli utenti) presentano la caratteristica di essere registrati automaticamente dai sistemi di posta elettronica, indipendentemente dalla percezione e dalla volontà dell’utilizzatore.

Gli stessi metadati come qui intesi non vanno in alcun modo confusi con le informazioni contenute nei messaggi di posta elettronica nella loro “body-part” (corpo del messaggio) o anche in essi integrate –  ancorché talvolta non immediatamente visibili agli utenti dei software “client” di posta elettronica (i cosiddetti MUA – Mail User Agent)  – a formare il cosiddetto envelope, ovvero l’insieme delle intestazioni tecniche strutturate che documentano l’instradamento del messaggio, la sua provenienza e altri parametri tecnici. Le informazioni contenute nell’envelope, ancorché corrispondenti a metadati registrati automaticamente nei log dei servizi di posta, sono inscindibili dal messaggio di cui fanno parte integrante e che rimane sotto l’esclusivo controllo dell’utente (sia esso il mittente o il destinatario dei messaggi).

Pertanto, le indicazioni contenute nel documento relativamente ai tempi di conservazione dei metadati come sopra definiti non riguardano i contenuti dei messaggi di posta elettronica (né le informazioni tecniche che ne fanno comunque parte integrante) che rimangono nella disponibilità dell’utente/lavoratore, all’interno della casella di posta elettronica attribuitagli.

Il presente documento non reca prescrizioni né introduce nuovi adempimenti a carico dei titolari del trattamento ma intende offrire una ricostruzione sistematica delle disposizioni applicabili in tale specifico ambito, alla luce di talune precedenti decisioni dell’Autorità, al solo fine di richiamare l’attenzione su alcuni punti di intersezione tra la disciplina di protezione dei dati e le norme che stabiliscono le condizioni per l’impiego degli strumenti tecnologici nei luoghi di lavoro.

In questa prospettiva l’Autorità intende altresì fornire ai datori di lavoro indicazioni in ordine alla possibilità di trattare tali informazioni per consentire il corretto funzionamento e il regolare utilizzo del sistema di posta elettronica, comprese le essenziali garanzie di sicurezza informatica, senza necessità di attivare la procedura di garanzia prevista dall’art. 4, comma 1, l. 20/5/1970, n. 300, espressamente richiamata dall’art. 114 del Codice.

Stante la natura orientativa del documento di indirizzo, dallo stesso non discendono nuovi adempimenti o responsabilità.

Alla luce delle osservazioni e delle proposte pervenute al Garante nell’ambito della consultazione pubblica cui il presente documento è stato sottoposto (provv. del 22 febbraio 2024, n. 127, doc. web n. 9987885; Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2024), sono state apportate alcune modifiche e integrazioni al presente documento di indirizzo anche con riferimento ai criteri che possano orientare le scelte dei datori di lavoro nell’individuazione dell’eventuale periodo di conservazione dei predetti log, ai fini dell’applicazione dell’eccezione contenuta nell’art. 4, comma 2, della l. 20 maggio 1970, n. 300 rispetto alla regola di cui al comma 1, per assicurare il corretto funzionamento e il regolare utilizzo del sistema di posta elettronica, comprese le essenziali garanzie di sicurezza informatica. Sono stati, inoltre, forniti chiarimenti in merito all’ambito oggettivo di applicazione del documento, anche indicando la definizione di metadato, e alla natura del documento. Infine, è stata richiamata l’attenzione dei fornitori dei servizi di posta elettronica sulla necessità di tenere in considerazione del diritto alla protezione dei dati conformemente allo stato dell’arte, già in fase di progettazione di servizi e prodotti.

2. La normativa in materia di protezione dei dati personali

Come costantemente affermato dal Garante, il contenuto dei messaggi di posta elettronica – come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati – riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente (artt. 2 e 15 Cost.), che proteggono il nucleo essenziale della dignità della persona e il pieno sviluppo della sua personalità nelle formazioni sociali. Ciò comporta che, anche nel contesto lavorativo pubblico e privato, sussista una legittima aspettativa di riservatezza in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza (v. punto 5.2 lett. b), delle “Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet” del 1° marzo 2007, n. 13, doc. web n. 1387522; cfr., tra i tanti, provv. 4 dicembre 2019, n. 216, doc. web n. 9215890 e i precedenti in esso citati).

Considerato che l’impiego dei predetti programmi e servizi informatici dà luogo a “trattamenti” di dati personali, riferiti a “interessati”, identificati o identificabili (art. 4, par. 1, nn. 1) e 2), del Regolamento) nel contesto lavorativo, è necessario che il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, verifichi la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità (cfr. artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento) prima di effettuare trattamenti di dati personali dei lavoratori attraverso tali programmi e servizi, rispettando le condizioni per il lecito impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (art. 88, par. 2, del Regolamento).

In particolare, dovrà quindi essere sempre verificata la sussistenza dei presupposti di liceità stabiliti dall’art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l’art. 114 del Codice, nonché il rispetto delle diposizioni che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l’art. 113 del Codice). Gli artt. 113 e 114 del Codice sono infatti considerati, nell’ordinamento italiano, disposizioni più specifiche e di maggiore garanzia di cui all’art. 88 del Regolamento, la cui osservanza costituisce una condizione di liceità del trattamento e la cui violazione determina, oltre all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento, anche il possibile insorgere di responsabilità sul piano penale (cfr. art. 171 del Codice).

Il titolare del trattamento è inoltre tenuto a rispettare i principi generali del trattamento (artt. 5, 24 e 25 del Regolamento) e a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali (v. artt. 12, 13, 14, 30, 32 e 35 del Regolamento), anche con riguardo alla necessità di fornire agli interessati in modo corretto e trasparente una chiara rappresentazione del complessivo trattamento effettuato, consentendo agli stessi di disporre di tutti gli elementi informativi essenziali previsti dal Regolamento e di essere pienamente consapevole, prima che il trattamento abbia inizio, delle caratteristiche dello stesso (cfr. sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 5 settembre 2017 – Ricorso n. 61496/08 – Causa Barbulescu c. Romania, spec. par. n. 133 e 140).

Inoltre, in attuazione del principio di “responsabilizzazione” (cfr. art. 5, par. 2, e 24 del Regolamento), spetta al titolare valutare se i trattamenti che si intendono realizzare possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche – in ragione delle tecnologie impiegate e considerata la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità perseguite – che renda necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (cfr. cons. 90 e artt. 35 e 36 del Regolamento).

Anche tenuto conto delle indicazioni fornite anche a livello europeo sul punto, tale necessità ricorre, in particolare, in caso di raccolta e memorizzazione dei log della posta elettronica, stante la particolare “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo, nonché il rischio di “monitoraggio sistematico”, inteso come “trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti” (Gruppo di lavoro art. 29, “Linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento”, WP 248 del 4 aprile 2017;  cfr. cons. 75 e artt. 35 e 88, par. 2, del Regolamento; v. anche provv. 11 ottobre 2018, n. 467, doc. web n. 9058979, all. n. 1; v., tra gli altri, provv. 13 maggio 2021, n. 190, doc. web n. 9669974, par. 3.5).

3. La disciplina di settore in materia di controlli a distanza

L’art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, individua tassativamente le finalità (ovvero quelle organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale) per le quali gli strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati nel contesto lavorativo, stabilendo precise garanzie procedurali (accordo sindacale o autorizzazione pubblica).

Le predette garanzie non trovano invece applicazione “agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”, così come “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” (art. 4, comma 2, l. n. 300/1970). Tale disposizione introduce un’eccezione, rispetto al più restrittivo regime previsto dal comma 1, e deve, pertanto, essere oggetto di stretta interpretazione, considerate le responsabilità anche sul piano penale che possono derivare dalla violazione del predetto quadro normativo. Per scelta espressa del legislatore, solo gli strumenti preordinati, anche in ragione delle caratteristiche tecniche di configurazione, alla “registrazione degli accessi e delle presenze” e allo “svolgimento della prestazione” non soggiacciono quindi ai limiti e alle garanzie di cui al primo comma, in quanto funzionali a consentire l’assolvimento degli obblighi che discendono direttamente dal contratto di lavoro, vale a dire, la presenza in servizio e l’esecuzione della prestazione lavorativa.

Alla luce delle disposizioni richiamate, affinché sia ritenuto applicabile il comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, l’attività di raccolta e conservazione dei soli metadati/log necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, all’esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione, si ritiene che possa essere effettuata, di norma, per un periodo limitato a pochi giorni; a titolo orientativo, tale conservazione non dovrebbe comunque superare i 21 giorni. Sempre nell’ambito della predetta finalità (assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica), a cui risulta applicabile il comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, l’eventuale conservazione per un termine ancora più ampio potrà essere effettuata, solo in presenza di particolari condizioni che ne rendano necessaria l’estensione, comprovando adeguatamente, in applicazione del principio di accountability previsto dall’art. 5, par. 2, del Regolamento, le specificità della realtà tecnica e organizzativa del titolare. Spetta in ogni caso al titolare adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per assicurare il rispetto del principio di limitazione della finalità, l’accessibilità selettiva da parte dei soli soggetti autorizzati e adeguatamente istruiti e la tracciatura degli accessi effettuati.

Diversamente, la generalizzata raccolta e la conservazione dei log di posta elettronica, per un lasso di tempo più esteso, potendo comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, richiede l’esperimento delle garanzie previste dall’art. 4, comma 1, della predetta L. n. 300/1970 (v., da ultimo, provv. 1° dicembre 2022, n. 409, doc. web n. 9833530). Resta fermo che anche tale conservazione dovrà avvenire nel rispetto del principio di limitazione della conservazione (v. successivo punto 4.2).

4. Le possibili responsabilità per i datori di lavoro pubblici e privati

4.1 Liceità del trattamento

Con riferimento alla liceità del trattamento, si precisa in primo luogo che il ricorso a sistemi e soluzioni di gestione e conservazione dei log delle comunicazioni elettroniche (come definiti più sopra nel documento) può considerarsi rientrante nell’eccezione di cui al comma 2 dell’art. 4, L. n. 300/1970 nei casi, alle condizioni e per le finalità già richiamate nel precedente par. 3.

Altri profili di illiceità possono poi derivare dall’utilizzo ulteriore dei dati personali, raccolti in assenza delle predette garanzie. Ciò in quanto l’art. 4, comma 3, della L. n. 300/1970 consente di utilizzare, per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro, solo le informazioni già lecitamente raccolte nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai commi 1 e 2 e, dunque, nei limiti in cui l’originaria raccolta sia stata lecitamente effettuata nonché fornendo una “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli” nel rispetto di quanto disposto dalla disciplina di protezione dei dati personali (cfr. provv.ti 28 ottobre 2021, n. 384, doc. web n. 9722661, e 13 maggio 2021, n. 190, doc. web n. 9669974).

Inoltre, dagli elementi ricavabili dai dati esteriori della corrispondenza, come l’oggetto, il mittente e il destinatario e altre informazioni che accompagnano i dati in transito, definendone profili temporali (come la data e l’ora di invio/ricezione), nonché dagli aspetti quali-quantitativi anche in ordine ai destinatari e alla frequenza di contatto (in quanto anche questi dati sono, a propria volta, suscettibili di aggregazione, elaborazione e di controllo), è possibile acquisire informazioni riferite alla sfera personale o alle opinioni dell’interessato.

Sotto tale profilo, si ricorda che, fin dal 1970, al datore di lavoro pubblico e privato è fatto divieto di “effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore” (v. art. 8 della L. n. 300/1970 e art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, richiamati espressamente dall’art. 113 del Codice). La generalizzata raccolta e la conservazione dei metadati relativi all’utilizzo della posta elettronica da parte dei dipendenti, per un periodo di tempo esteso, in assenza di idonei presupposti giuridici, può, dunque comportare la possibilità per il datore di lavoro di acquisire, informazioni riferite alla sfera personale o alle opinioni dell’interessato e quindi non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.

4.2 Principio di correttezza e trasparenza

In ogni caso, si richiamano tutti i titolari del trattamento a verificare che la raccolta e la conservazione dei log avvengano nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei confronti dei lavoratori e che i lavoratori siano stati adeguatamente informati sul trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche che li riguardano (cfr. artt. 5, par. 1, lett. a), 12, 13 e 14 del Regolamento).

A questo proposito è essenziale che gli interessati siano resi pienamente consapevoli delle complessive caratteristiche del trattamento (specificando i tempi di conservazione dei dati, gli eventuali controlli, ecc.).

4.3 Principio di limitazione della conservazione

I tempi di conservazione dei metadati devono in ogni caso essere proporzionati rispetto alle legittime finalità perseguite. In particolare, finalità connesse alla sicurezza informatica e alla tutela del patrimonio informatico giustificano la conservazione dei metadati per un arco temporale congruo rispetto all’obiettivo di rilevare e mitigare eventuali incidenti di sicurezza, adottando tempestivamente le opportune contromisure. Ove i tempi di conservazione non siano definiti in maniera proporzionata alle finalità del trattamento, il titolare del trattamento può incorrere nella violazione del principio di “limitazione della conservazione” (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento).

4.4 Principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e principio di responsabilizzazione

Il datore di lavoro deve, altresì, adottare misure volte ad assicurare il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione del trattamento e per impostazione predefinita (art. 25 del  Regolamento) durante l’intero ciclo di vita dei dati, “incorporan[d]o nel trattamento le misure e le garanzie adeguate ad assicurare l’efficacia dei principi di protezione dei dati, dei diritti e delle libertà degli interessati” e facendo in modo che “[venga] effettuato per impostazione predefinita solo il trattamento strettamente necessario per conseguire la specifica e lecita finalità”, anche con riguardo al periodo di conservazione dei dati, “in tutte le fasi della progettazione delle attività di trattamento, compresi gli appalti, le gare di appalto, l’esternalizzazione, lo sviluppo, il supporto, la manutenzione, il collaudo, la conservazione, la cancellazione ecc.” (“Linee guida 4/2019 sull’articolo 25 – Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita”, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 20 ottobre 2020).

Inoltre, considerando che sul titolare del trattamento, in quanto soggetto sul quale ricadono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali degli interessati, grava una “responsabilità generale” sui trattamenti posti in essere (cons. 74 del Regolamento; cfr., tra i tanti, provv. 10 febbraio 2022, n. 43, doc. web n. 9751498 e i precedenti provv. ivi richiamati; v. anche le “Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR”, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 7 luglio 2021, spec. par. 174), i trattamenti in questione possono comportare anche la violazione del principio di “responsabilizzazione” (artt. 5, par. 1, e 24 del Regolamento), in base al quale il titolare è tenuto a rispettare i principi di protezione dei dati (art. 5, par. 1, del Regolamento) e deve essere in grado di comprovarlo (art. 5, par. 2, del Regolamento). Ciò anche con riguardo alle adeguate misure tecniche e organizzative messe in atto al fine di garantire il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e di quella di settore eventualmente applicabile (art. 24, par. 1, del Regolamento).

Come  recentemente messo in evidenza dal Garante, il titolare del trattamento, anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, deve verificare, anche avvalendosi del supporto del Responsabile della protezione dei dati, ove designato, la conformità ai principi applicabili al trattamento dei dati (art. 5 del Regolamento) adottando, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, le opportune misure tecniche e organizzative e impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio (cfr. artt. 5, par. 2, 24, 25 e 32 del Regolamento; cfr., con riguardo a specifici trattamenti in ambito lavorativo, provv.ti 28 ottobre 2021, n. 384, doc. web n. 9722661, e 10 giugno 2021, n. 235, doc. web n. 9685922; ma v. anche provv. 17 dicembre 2020, n. 282, doc. web n. 9525337). Il titolare del trattamento deve quindi accertare che siano disattivate le funzioni che non sono compatibili con le proprie finalità del trattamento o che si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento ad esempio commisurando adeguatamente anche i tempi di conservazione dei dati ovvero chiedendo al fornitore del servizio di anonimizzare i metadati raccolti nei casi in cui non si intenda effettuare una conservazione più prolungata degli stessi.

4.4.1. I principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e i fornitori dei servizi di posta elettronica

In tale prospettiva, il Regolamento prevede che, già in fase di progettazione, sviluppo, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali, i produttori dei servizi e delle applicazioni debbano tenere conto del diritto alla protezione dei dati conformemente allo stato dell’arte.

Anche i fornitori, pertanto, devono contribuire a far sì che i titolari del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati, contemperando le esigenze di commercializzazione su larga scala dei propri prodotti con la conformità degli stessi ai principi del Regolamento, anche nella prospettiva di migliorare il prodotto offerto, sotto il profilo della sua maggiore conformità al Regolamento (v. cons. 78 del Regolamento).

5. Le iniziative da porre in essere per assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e la disciplina di settore in materia di controlli a distanza

Alla luce delle considerazioni che precedono e al fine di prevenire trattamenti di dati personali non conformi al richiamato quadro normativo, con conseguenti responsabilità sul piano sia amministrativo che penale, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno adottare le misure necessarie a conformare i propri trattamenti alla disciplina di protezione dati e a quella di settore.

In particolare, spetta al titolare del trattamento verificare che i programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti – specialmente nel caso in cui si tratti di prodotti di mercato forniti in modalità cloud o as-a-service – consentano al cliente (datore di lavoro) di rispettare la disciplina di protezione dei dati nei termini indicati nel presente documento di indirizzo, anche con riguardo al  periodo di conservazione dei metadati  secondo quanto indicato al par. 3.

Da ultimo, si fa presente che le indicazioni di cui al presente documento di indirizzo devono considerarsi valide anche nel caso in cui, in ambito pubblico, i programmi e servizi informatici in questione siano acquistati mediante le convenzioni/piattaforme che le pubbliche amministrazioni devono o possono utilizzare per l’acquisto di beni e servizi. 

In ogni caso, con riferimento all’utilizzo di servizi basati sul cloud nel settore pubblico, si richiama quanto indicato nel report “2022 Coordinated Enforcement Action Use of cloud-based services by the public sector” del Comitato europeo per la protezione dei dati (adottato il 17 gennaio 2023, reperibile alla pagina web https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/coordinated-enforcement-action-use-cloud-based-services-public_en), che reca indicazioni sulle misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare il rispetto del Regolamento in tale contesto, garantendo, in particolare, che i fornitori dei servizi cloud trattino i dati personali solo per conto dei rispettivi titolari e sulla base delle istruzioni da questi ricevute.

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INPS: Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Circolare INPS 11 giugno 2024, n. 71: Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali


INDICE

1. Premessa

2. Interesse di dilazione e di differimento

3. Sanzioni civili

4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

1. Premessa

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR)[1] che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse di dilazione[2] per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 giugno 2024.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 12 giugno 2024, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi[3] deve essere calcolato al tasso del 10,25% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 10,25%, è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

3. Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 12 giugno 2024, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti)[4].

La misura del 9,75% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b) del secondo periodo del citato comma 8 dell’articolo 116[5].

Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, la sanzione civile è dovuta nella stessa misura del 9,75% annuo[6].

4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali[7] le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della citata legge n. 388/2000, devono essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese[8].

Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d’anno)[9], a decorrere dal 12 giugno 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 4,25%[10].


[1] Il Ministero dell’Economia e delle finanze con il decreto del 26 settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005) ha stabilito che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

[2] Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:

–    articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: “L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso”;

–    articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402: “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all’articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni”.

[3] Cfr. la precedente nota n. 2.

[4] Articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

“a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

[5] Articolo 116, comma 8, lettera b; della legge n. 388/2000:

“b) […] Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.

[6] Articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000: “Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

[7] Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002, paragrafo 5 e Allegato n. 2.

[8] Cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, paragrafo 2, primo periodo.

Articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: “Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori”.

[9] Cfr. la circolare n. 5 del 10 gennaio 2024.

[10] Dal 1° gennaio 2024 all’11 giugno 2024, nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, si applica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) (4,50%); nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, si applica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) maggiorato di 2 punti (6,50%).

Dal 12 giugno 2024, nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, si applica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) (4,25%); nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, si applica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) maggiorato di 2 punti (6,25%).

Scarica la circolare 11 giugno 2024, n. 71

INPS: Rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà

Circolare INPS 5 marzo 2024, n. 41: Rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, ai sensi dell’articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

1. Presentazione della domanda di esonero

Con la circolare n. 41 del 5 marzo 2024 sono state fornite le prime indicazioni per la fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo 1, comma 191, che: “Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Il successivo comma 192 del medesimo articolo chiarisce che: “Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione”.

L’esonero in oggetto spetta, pertanto, in favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà” di cuiall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nel rinviare alla citata circolare n. 41/2024 per la disciplina di dettaglio della misura agevolativa, si precisa che l’esonero contributivo in trattazione spetta per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

Con il presente messaggio si comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ERLI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • l’indicazione della lavoratrice assunta;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività:

  • verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni di seguito riportate e nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella citata circolare n. 41/2024.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo in oggetto.

2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens

I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero previsto articolo 1, commi da 191 a 193, della legge di Bilancio 2024, per le assunzioni/trasformazioni di donne disoccupate vittime di violenza e percettrici del Reddito di libertà, effettuate dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, in relazione alle lavoratrici per le quali spetta l’esonero devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Per esporre il beneficio in oggetto a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’UniEmens, come sopra specificati, sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice di nuova istituzione “L595”, avente il significato di “Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

– con il codice di nuova istituzione “L596”, avente il significato di “Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

3. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, commi a 191 a 193, della legge di Bilancio 2024, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato delle lavoratrici disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, devono valorizzare, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “VL”, che assume il nuovo significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Per il recupero del beneficio relativo alle competenze pregresse di aprile e maggio 2024, per le quali non è ancora scaduto il termine del periodo di trasmissione (cfr. circolare n. 65 del 10 maggio 2019) per l’emissione di riferimento (31 agosto 2024), deve essere inviato il flusso completo valorizzando, per le lavoratrici per le quali si applica il beneficio, gli elementi sopra indicati. Si precisa che, nel caso in cui il flusso UniEmens mensile sia stato già inviato, l’invio del nuovo flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.

Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente a competenze pregresse il cui termine di trasmissione è scaduto devono essere valorizzati i seguenti elementi:

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “VR”, che assume il significato di “Recupero arretrati <CodAgio> VLEsonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
  • in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione “VR” puòessere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 inviata entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).

In fase di trasmissione dei flussi, l’Istituto verificherà che le agevolazioni indicate nei flussi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.

4. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica autorizzati a fruire dell’esonero previsto articolo 1, commi da 191 a 193, della legge di Bilancio 2024, per le assunzioni/trasformazioni di donne disoccupate vittime di violenza di genere e percettrici del Reddito di libertà, effettuate dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, devono compilare, a partire dalla denuncia del mese di giugno 2024, la sezione <ListaPosPA> dell’UniEmens, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> pensionistico con la retribuzione lorda imponibile e l’elemento <Contributo> con la contribuzione piena calcolata su detto imponibile.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

– nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;

– nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell’esonero;

– nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “60”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

– nell’elemento <Importo> deve essere indicata la quota di contribuzione a carico del datore lavoro oggetto dello sgravio nei limiti comunque previsti per il mese o frazione di mese.

La possibilità di esporre l’esonero relativamente ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024) sarà consentita esclusivamente nelle denunce <ListaPosPA> dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

5. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’esonero in esame il cui onere è posto a carico dello Stato, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno

alle gestioni previdenziali, contabilità separata GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali

e altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

  • GAW37255 – “Onere per l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato e/o trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura “Reddito di Libertà” di cui all’articolo 105-bis del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, per il periodo dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 – articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

La procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM provvede alla contabilizzazione sul suddetto conto delle somme conguagliate dai datori di lavoro, mediante l’esposizione in UniEmens e ricostruzione nel DM2013 VIRTUALE dei codici conguaglio “L595”, per il mese corrente, e “L596”, per gli arretrati, secondo le istruzioni operative riportate al precedente paragrafo 2.

Allo stesso conto vanno rilevate le somme conguagliate dai datori di lavoro agricoli e calcolate mediante il sistema della tariffazione, esposte nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens, con il codice “VL”, se riferite all’agevolazione con competenza corrente, e il codice “VR”, per gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, come da indicazioni riportate al precedente paragrafo 3.

La medesima considerazione vale per i datori di lavoro con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica, i quali per le denunce contributive si avvalgono del flusso UniEmens, sezione “ListaPosPA”, mediante l’esposizione nel riquadro “codice recupero”, del valore “60”, come illustrato al precedente paragrafo 4.

La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con

lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.

Si riporta, nell’Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti

Scarica la Circolare 5 marzo 2024, n. 41

Il punto di vista ASSIV sui PDL Iezzi e Spelgatti e il concetto moderno di sicurezza

Il punto di vista ASSIV sui PDL Iezzi e Spelgatti e il concetto moderno di sicurezza

di Maria Cristina Urbano – 18 Giugno 2024

ASSIV Maria Cristina Urbano nuove PDL Sicurezza Privata Iezzi e Spelgatti

Con questo articolo vogliamo riprendere il filo del discorso iniziato con l’approfondimento uscito sulle colonne di S News “ASSIV e le nuove PDL di diretto interesse della Sicurezza Privata in febbraio, quando abbiamo illustrato alcune delle proposte di legge riguardanti il comparto della sicurezza presentate in questa prima parte di legislatura.

Restarono, allora, fuori da quella disamina le proposte di Igor Iezzi della Lega e di e di Alberto Balboni di Fratelli d’Italia. Oggi l’intenzione è di colmare parzialmente la lacuna, dedicando la nostra riflessione alla PDL Iezzi e altri, presentata il 5 settembre 2023.

L’analisi di ASSIV sulla PDL Iezzi e il nuovo concetto di sicurezza “partecipata”

Si tratta di una proposta legislativa molto ambiziosa, perché si pone come obiettivo la disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati. La premessa è incoraggiante, infatti gli estensori prendono in considerazione il nuovo concetto di sicurezza che diviene partecipata, e si pongono l’obiettivo di raccogliere in un unico strumento legislativo ciò che ora si trova nel TULPS, nel Regolamento di attuazione, nel DM 269/2010 e nelle leggi speciali che costituiscono la fonte normativa dei servizi di sicurezza “sussidiari” (porti, aeroporti, stazioni), ossia in affiancamento o in sostituzione (ma sotto il coordinamento) delle Forze dell’Ordine.

Il concetto moderno di sicurezza: stretta collaborazione tra operatori pubblici e privati

Si tratta di un’impostazione ampiamente condivisa da tutti gli operatori, in linea con un concetto moderno di sicurezza che vede la stretta collaborazione tra operatori pubblici e privati, i secondi sotto la direzione dei primi, coerente con il quadro di sistema sicurezza Paese individuato in linea di principio (ma mai applicato del tutto) dalla vigente normativa. Tuttavia, a nostro avviso come ASSIV, nei 26 articoli che compongono il disegno di legge si nascondono molte insidie.

Le molte insidie nella PDL Iezzi secondo ASSIV

Il DM 269/2010, che norma nel dettaglio la disciplina degli IVP (Istituti di Vigilanza Privata), dei requisiti dei servizi di sicurezza e delle GPG, viene per così dire “scomposto” e riassemblato all’interno della proposta di legge, disarticolando ciò che adesso, a distanza di 14 anni dalla sua entrata in vigore, ha trovato applicazione, con prassi amministrative certamente migliorabili ma consolidate.

Leggendo con attenzione, si rinviene la tendenza a riportare nella discrezionalità delle Prefetture alcuni importanti aspetti della vita aziendale degli IVP che adesso sono regolati in maniera oggettiva, per esempio l’ammontare della cauzione, (punto 9 art.2). Vale la pena di ricordare che uno degli aspetti a suo tempo censurati dall’UE, perché contrari ai principi normativi eurocomunitari e che portarono all’abrogazione del previgente quadro legislativo nazionale, era rappresentato proprio dai margini di discrezionalità cui veniva sottoposta l’attività imprenditoriale da parte della PA.

Di più: all’art. 5 si elencano i motivi per cui la licenza può essere negatasospesa o revocata, e si leggono, fra questi, “il fondato pericolo che l’istituto la società o l’impresa interessata acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività” (punto d ) o “la presenza nel territorio di un numero non proporzionato di istituti o imprese di servizi di guardie giurate o di altri operatori abilitati” (punto e), con facoltà dell’autorità di provvedere alla nomina di commissari straordinari per garantire la continuità operativa di quegli istituti oggetto di sospensione o revoca. Ancora più anacronistica è la reintroduzione dell’ambito territoriale, che prevede eccezioni e deroghe concesse dal Prefetto, ma che tornerebbe ad essere la regola. Insomma, la proposta di legge in esame reintrodurrebbe nel nostro sistema proprio alcuni dei più significativi vulnus,che caratterizzarono la precedente normativa e che ne hanno determinato il destino. Oggi che gli stessi principi in base ai quali venne imposta l’abrogazione della norma nazionale costituiscono in maniera inderogabile una delle trame del tessuto normativo UE, l’eventuale approvazione da parte del nostro Parlamento di una siffatta norma significherebbe certamente un nuovo intervento delle autorità europee e l’inaugurazione di un nuovo periodo di incertezza normativa, a tutto danno di un sistema di imprese che nel corso degli ultimi dieci anni ha dovuto adeguarsi, con grande dispendio di risorse umane ed economiche, al nuovo ecosistema legislativo. Fatto, questo, che certamente è alla base delle buone prestazioni del comparto anche in momenti di grande difficoltà per il Paese, quali la pandemia da Covid-19 e la crisi da questa generata. Ciò perché la vigente normativa, pur con tutti i ritardi e le difficoltà applicative riscontrate, ha spinto verso una sempre maggiore qualificazione delle aziende e degli operatori, operando una selezione che ha consentito la sopravvivenza alle aziende finanziariamente e organizzativamente solide. Infine, anche per i servizi di sicurezza disarmati, disciplinati nel dettaglio dalla PDL Iezzi e altri, si prevedono per gli operatori specifici requisiti riguardanti la condotta (previsione comprensibile e condivisa da chi scrive, ma già ampiamente attuata dalle aziende) e il loro collocamento sotto il controllo delle Prefetture, che ne terrebbero appositi registri. Ci nasconderemmo dietro un dito se non dicessimo chiaramente che una simile previsione significherebbe la paralisi del settore, perché le Prefetture non hanno le risorse per svolgere questa ulteriore incombenza. Inutile constatare come un intervento normativo che vorrebbe sistematizzare e quindi semplificare, in tal modo otterrebbe l’effetto opposto.

Insomma, il progetto di legge pare un ritorno all’antico, immemore dei principi contenuti nella sentenza Corte di Giustizia Europea del dicembre 2007, che condannò l’Italia per un quadro legislativo largamente difforme dai principi del Trattato europeo e diede inizio al processo di riforma che ancora non ha trovato compiuta applicazione, e sul quale il Ministero dell’Interno, di concerto con le sue terminazioni territoriali, dovrebbe mostrare maggiore impegno, anche nel coinvolgimento di tutti gli stakeholders di settore, per il miglioramento ed aggiornamento delle prassi applicative.

La posizione e le richieste di ASSIV

Prendiamo atto del fatto che l’iniziativa di legge è a cura di partiti della maggioranza, anzi sembra essere una proposta di riforma organica identitaria per la Lega. Sembra confermarlo quanto avvenuto a febbraio al Senato, con la presentazione da parte della senatrice Spelgatti e di tutto il gruppo della Lega del DDL “Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati”. Esatto carbon copy della PDL Iezzi e altri. Chiediamo dunque ai parlamentari firmatari delle proposte di legge in oggetto di voler aprire un confronto sui loro contenuti, nella certezza che l’obiettivo loro e nostro sia identico: garantire all’Italia un sistema sicurezza moderno, efficace ed efficiente, che benefici della grande dedizione delle nostre Forze dell’Ordine ma che sappia mettere a fattor comune le enormi risorse organizzative, tecnologiche e professionali del comparto della vigilanza privata.

Noi restiamo, come sempre, disponibili a fornire un contributo costruttivo.

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Centro Studi Confindustria: L’avvio del taglio dei tassi migliora lo scenario, ma l’inflazione resta alta. Riparte l’export di beni

Centro Studi Confindustria: L’avvio del taglio dei tassi migliora lo scenario, ma l’inflazione resta alta. Riparte l’export di beni

Crescita del PIL. Costruzioni e servizi hanno alimentato la buona dinamica del PIL italiano nel 1° trimestre. I positivi segnali sui consumi di beni, insieme al taglio dei tassi, anticipano una minore flessione nell’industria nel 2°. Prosegue la crescita del turismo, che alimenta l’export netto, insieme al calo dell’import. Resta la bassa fiducia delle imprese e i problemi nei trasporti e nei prezzi dell’energia.

Iniziato il taglio dei tassi. La BCE a giugno ha deciso il primo taglio dei tassi, a 4,25% (da 4,50%), come atteso. Ma ora i mercati si aspettano solo un altro -0,25% entro il 2024 perché l’inflazione è ancora alta; Poi un -0,50% nel 2025. L’Europa si è mossa prima della FED, che sta tenendo fermi i tassi USA (a 5,50%). Finora, non ci sono stati impatti significativi sul cambio dollaro/euro (stabile a 1,08). Gli spread sovrani hanno risentito poco delle elezioni UE (BTP-Bund a +141 punti l’11 giugno, da 132 il 7).

Ampi divari di inflazione. In Italia l’inflazione è stabilmente bassa (+0,8% annuo a maggio), grazie ai prezzi energetici in riduzione (-11,7%) e ai prezzi core scesi al +2,0%, sulla soglia BCE. Nell’Eurozona, invece, l’inflazione è in risalita: +2,6% totale (da +2,4% ad aprile e maggio), +2,9% la core. Negli USA va ancora peggio: al +3,3% a maggio (era +3,1% a giugno 2023) e +3,4% la misura core.

Prezzi dell’energia: dinamiche opposte. Il prezzo del petrolio scende ma resta alto: a giugno 78 dollari al barile in media (era a 90 in aprile): questo tende a moderare i prezzi al consumo dei carburanti. Al contrario, il prezzo europeo del gas va in direzione opposta, salendo a 34 €/mwh a giugno, da un minimo di 26 a febbraio: ciò si scaricherà sui prezzi di elettricità e gas per famiglie e imprese.

Scenario meno roseo per i servizi. Dopo aver anticipato l’espansione media nel 1° trimestre, in aprile l’RTT per i servizi (CSC-TeamSystem) ha segnalato una risalita che recupera l’isolata flessione di marzo. A maggio il PMI ha perso solo un decimale (54,2 da 54,3), restando in zona espansiva. Tuttavia, la fiducia delle imprese è scesa per due mesi di fila, mettendo in dubbio la crescita nel 2° trimestre.

Industria: schiarita in vista? Nel 1° trimestre l’industria ha registrato un -0,4% in termini di valore aggiunto e in aprile un calo della produzione (-1,0%), anche se RTT indica che il fatturato ha recuperato i livelli di febbraio. A maggio, l’HCOB PMI è sceso (45,6 da 47,3) e la fiducia delle imprese resta bloccata su valori modesti; l’indagine CSC su grandi imprese, invece, mostra un miglioramento delle stime di produzione nel mese corrente, coerente con la timida risalita nelle attese a breve (Istat).

Luci e ombre per la domanda interna. Nel 1° trimestre sono cresciuti sia i consumi (+0,3%), che gli investimenti (+0,5%, ma -1,5% in macchinari-attrezzature in attesa di Transizione 5.0). Gli indicatori sono migliorati a maggio: la fiducia delle famiglie ha recuperato il livello di inizio anno; gli ordini delle imprese di beni strumentali sono risaliti parzialmente. Giocherà a favore un minor costo del credito, sebbene il ribasso atteso sia limitato; viceversa, gli investimenti in costruzioni sono attesi in frenata.

Più lavoro ma meno produttività. L’input di lavoro ha continuato a crescere nel 1° trimestre 2024, sia nell’industria (+0,2% le unità a tempo pieno), nonostante il calo del valore aggiunto, sia nei servizi (+0,8%), dove da due trimestri cresce più dell’attività economica. Questo si riflette in una produttività del lavoro che è in ripiegamento, che nell’industria è ridiscesa sotto i livelli pre-Covid dal 3° 2023.

Export di beni in miglioramento. Nel 1° trimestre 2024 prosegue debole la dinamica del commercio mondiale (+0,3% in volume); prospettive migliori per i prossimi mesi, secondo gli ordini esteri globali manifatturieri, tornati in zona espansiva dopo 9 trimestri. Ad aprile le esportazioni italiane di beni sono aumentate (+2,3% in valore, +3,8% extra-UE), dopo la contrazione del 1° trimestre (-1,0%).

Nell’Eurozona più fiducia. Ad aprile la produzione industriale è rimbalzata, dopo i cali di marzo, sia in Germania (+0,3% da -0,3%) che Francia (+0,6% da -0,2%); in Spagna, però, è rimasta ferma (dopo -1,1%). A maggio si rileva un miglioramento del clima di fiducia (indice ESI a 96,0 da 95,6), ma ancora sotto il livello medio del 2023. In calo, invece, le aspettative sul mercato del lavoro (EEI a 101,3 da 101,6).

USA: industria debole, bene il lavoro. La produzione industriale USA in aprile è rimasta ferma sul livello di marzo, anche se si delinea una ripresa nel 2° trimestre (+0,4% acquisito), dopo i cali negli ultimi due  (-0,5% nel 4°, -0,3% nel 1° 24). D’altra parte, a maggio i segnali per la manifattura sono deboli: aumenta il PMI (51,3 da 50,0), ma cala l’ISM (48,7 da 49,2) e si aggrava il crollo dell’indice di Chicago (35,4 da 37,9). Le assunzioni però accelerano (272 mila, da 165), come i salari medi orari (+0,4%, da +0,2%).

Corre l’industria in Cina. La manifattura accelera (PMI a 51,7 a maggio, da 51,4) per il settimo mese di fila. A trainare è l’export (+7,6% annuo), spinto da elettronica, stampanti 3D, veicoli elettrici (su questi avranno un effetto le nuove misure protezionistiche che USA e UE stanno varando). Invece, la frenata dell’import cinese (+1,8% da +8,4%) riflette la fragilità della domanda interna.

Focus del mese – Consumi di beni e servizi in via di “normalizzazione”

Consumi con poco slancio. Il totale dei consumi privati in Italia a inizio 2024 si trova appena sopra rispetto ai livelli pre-pandemia (+0,2% nel 1° trimestre rispetto al 4° 2019). Tale livello, peraltro, era già stato recuperato nel 3° trimestre 2022: nell’ultimo anno e mezzo, dunque, si registrano oscillazioni dei consumi intorno a un livello più o meno invariato.

Recuperano i consumi di beni. La parte debole dei consumi privati è da tempo quella relativa ai beni. A inizio 2024 la spesa in beni in Italia ha finalmente registrato un recupero significativo (+1,1%). Che però è ancora molto parziale, dopo cinque trimestri di tendenziale caduta (-2,8% dal 3° 2022 al 4° 2023).

Volatili i consumi di servizi. La spesa in servizi, invece, ha mostrato un trend crescente nell’ultimo anno e mezzo, ma con molta volatilità. Infatti, negli ultimi due trimestri si è registrato un calo (-2,2% nel 4° 2023 e       -0,6% nel 1° 2024), ma non è una novità: a partire dalla pandemia, cioè nei 4 anni tra 2020 e 2023, la spesa in servizi ha sempre registrato un calo significativo nel 4° trimestre, e in 3 anni su 4 anche nel 1° trimestre. Volatilità che era sconosciuta in precedenza, quando l’andamento della spesa per servizi era molto più stabile. Dunque, i dati negativi più recenti possono anche non anticipare una flessione di questa parte di spesa, che resta su un sentiero di aumento.

Alimentari, la voce che va peggio tra i beni. Tra i consumi di beni hanno sofferto particolarmente quelli alimentari: i dati di contabilità nazionale (CN) mostrano un calo di -3,5% negli ultimi due anni, tra 4° 2021 e 4° 2023. Che sta proseguendo nei primi mesi del 2024, in base ai dati sulle vendite al dettaglio: -1,1% in aprile rispetto a fine 2023 (in volume). Due cause possono spiegare questo fenomeno: i prezzi delle materie prime alimentari in aumento; l’aumento del consumo di pasti fuori casa (che, come il delivery di pasti a domicilio, è contabilizzato tra i “servizi”).

Turismo, la voce che va meglio tra i servizi. La spesa degli stranieri in Italia (dati Banca d’Italia, a prezzi correnti) ha registrato un boom nel 2023, sopra i valori pre-Covid, e a inizio 2024 sta continuando a crescere (+12,9% annuo a marzo). Tenendo conto della dinamica in aumento dei prezzi (dati Istat di CN), i consumi di persone non residenti in Italia sono saliti nel 1° trimestre 2024 a 11,5 miliardi di euro, sui massimi precedenti alla pandemia (11,6 nel 2° 2019). In particolare, la spesa in alberghi e ristoranti in Italia (di residenti e non) è in forte crescita: +10,1% nel 4° 2023, rispetto al 4° 2021 (a prezzi costanti), opposta al calo degli alimentari.

Esaurito il recupero del livello pre-Covid. Sia per i beni che per i servizi, pur con traiettorie diverse, la spesa è tornata vicina ai livelli pre-pandemici. Nel 1° trimestre 2024 i beni sono poco sopra i valori di fine 2019 (+2,8%), mentre i servizi sono poco sotto (-2,1%). Perciò, quest’anno si attendono dinamiche più sincronizzate dei consumi e non più “gonfiate” dal recupero post-pandemia. Questo, chiaramente, significa una crescita annua dei consumi più contenuta.

La spesa dipenderà di nuovo dal reddito. Negli ultimi anni, prima la forte caduta e poi il veloce recupero dei consumi, mentre il reddito reale mostrava movimenti molto meno ampi, si sono riflessi prima in un enorme aumento della propensione al risparmio, in larga parte non volontario, cioè forzato (19,9% del reddito nel 2° 2020, da 8,2% tra 2015 e 2019), poi in un marcato calo (5,3% nel 4° 2022). La propensione ora sta risalendo, al 7,0% nel 4° 2023, ed è attesa continuare a normalizzarsi nei prossimi trimestri, verso la media pre-pandemia. I consumi torneranno a seguire più da vicino il sentiero del reddito reale, soprattutto dal 2025.

Più domanda di beni per l’industria? In prospettiva, la recente risalita del consumo di beni è un buon segnale per l’industria italiana: significa, infatti, un aumento della domanda interna di prodotti manifatturieri, che è stata a lungo compressa. Al contrario, la domanda estera di beni italiani ha subito nel 1° trimestre 2024 una riduzione (-0,5% a prezzi costanti), riflettendo la dinamica negativa dell’import mondiale. Le prospettive appaiono incerte: i giudizi sugli ordini esteri sono peggiorati in aprile e maggio.

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