Decreto Anziani: L’invecchiamento attivo passa anche attraverso le buone pratiche aziendali

Decreto Anziani : L’invecchiamento attivo passa anche attraverso le buone pratiche aziendali

Lo schema di decreto legislativo recante politiche di favore delle persone anziane, attuativo della legge delega 33 del 23 marzo 2023, (Atto Governo 121) è stato pubblicato sul sito del Senato in data 5 febbraio 2024.

Le norme della legge delega, riprese dal decreto, coprono un vasto ambito di temi riguardanti la condizione degli anziani, degli anziani non autosufficienti e con disabilità, attraverso il riordino, la semplificazione, la integrazione e il coordinamento della normativa in materia di assistenza sociale sanitaria e socio sanitario degli anziani, anche in attuazione delle missioni 5 C2 e 6 C1 del PNRR.

Si tratta di un impegno di riordino e di riforma di grande importanza, la cui regia è affidata a un comitato interministeriale (CIPA), incaricato di promuovere la programmazione integrata delle politiche per gli anziani, specie dei più fragili, e che ha come compito di adottare a tal fine piani triennali con aggiornamenti annuali.

I contenuti della normativa e dei piani operativi riguardano in massima parte la inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità della popolazione anziana, la assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza; ma comprendono anche la adozione di un piano nazionale per l’invecchiamento attivo con l’obiettivo di integrare la persona anziana nel tessuto sociale ed evitare la sua esclusione.

La bozza di decreto dà seguito ai principi della legge su questo ultimo tema agli artt. 4, 5 e 6.

La partecipazione al lavoro delle persone anziane

Prima di commentare questi articoli va rilevato che essi sono condizionati da un limite della legge delega, cioè dal fatto che essa, pur considerando molti aspetti utili per un invecchiamento attivo, fra cui l’impegno in attività di utilità sociale e volontariato, nonché il tutoraggio e la cura di altre fasce di età all’interno delle famiglie e nell’ associazionismo, si occupa solo marginalmente della partecipazione degli anziani ad attività di lavoro dipendente o autonomo.

Tale limite riflette il fatto che il focus prevalente della normativa è sulle tematiche sanitarie e assistenziali, riferite a soggetti over 65 (soglia della età anziana secondo la legge), ma anche il fatto che la partecipazione al lavoro è tradizionalmente concentrata in età inferiori.

E’ significativo al riguardo che le ricerche nazionali e internazionali sull’invecchiamento attivo nel lavoro si occupano generalmente dei lavoratori maturi, variamente definiti in età comprese fra 50 e 65 anni. 

Ma se questo è vero nella tradizione e ancora oggi in assoluto, ciò non giustifica la scarsa considerazione per la partecipazione al lavoro delle persone anziane, anche over 65.

Infatti già attualmente tale partecipazione è prevista come normale nel settore pubblico come nel privato, fino ad età superiori a 65 anni; limite che con tutta probabilità è destinato a salire, come si registra già in altri paesi. Inoltre sono sempre più numerose le persone anziane che continuano a lavorare oltre a tale soglia.

I dati Istat registrano da anni un forte aumento della occupazione nella fascia di età 50-64 (arrivata al 63,7%), che contrasta con la drammatica debolezza della partecipazione al lavoro dei giovani (il tasso di occupazione della fascia di età 15-34 è in continua decrescita (dal 50,3% del 2008 al 41% del 2018).

Inoltre le stesse rilevazioni Istat segnalano un aumento del tasso di occupazione anche fra le persone over 65: nel 2018 questo è arrivato al 5% fra i soggetti con età fra 65 e 69 anni (5,8% nel Mezzogiorno) e allo 0,5% fra i soggetti con età fra 70 e 74 anni.

I dati Istat indicano anche che il tasso di occupazione della fascia di età fra 50 e 74 anni è arrivato al 44,2% e quello della fascia 50/89 al 34,1% (4° trimestre 2022).

D’altra parte le ricerche mostrano come una attività lavorativa in condizioni appropriate (ergonomiche, di orario, di ambiente) che tengano contro delle condizioni degli anziani, contribuisca all’invecchiamento attivo e in buona salute; oltre a essere utile per la economia del paese, anche ma non solo per compensare la drammatica crisi di natalità.

Inoltre oggi più che mai la partecipazione e la esperienza dei lavoratori anziani sono fondamentali non solo per trasmettere competenze preziose alle giovani generazioni, ma anche per supplire alla carenza di molte professionalità disponibili sul mercato.

Buone pratiche aziendali

La responsabilità per favorire l’invecchiamento attivo nel lavoro spetta in primo luogo alle imprese, anche d’intesa con le organizzazioni sindacali, che devono predisporre le condizioni ambientali, organizzative, di orario, di sicurezza per renderlo possibile. Ma questo non esclude la necessità di interventi normativi e di politica lavoro finalizzati a promuovere lo stesso obiettivo.

Sono anni che le ricerche europee e la documentazione della Unione raccolgono sia le buone pratiche aziendali sia le normative in materia di active aging e ne segnalano la utilità per promuovere l’invecchiamento attivo anche nel lavoro.

C’è da augurarsi che la conoscenza di queste buone pratiche si diffonda e che induca il nostro legislatore a occuparsi del tema, magari traendo stimolo dall’ occasione, ora in parte mancata, del decreto in esame.

Detto questo va però rilevato che il decreto contiene alcune norme, quelle sopra ricordate, che sono comunque utili al nostro fine.

L’art. 4 prevede lo svolgimento di campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di stile di vita sano e attivo, di prevenzione sanitaria e di sicurezza dell’ambiente domestico.

Campagne così finalizzate hanno grande importanza, ed è positivo che siano promosse dalle istituzioni, e dalle parti sociali, perché è ampiamente riconosciuto che adottare un simile stile di vita contribuisce positivamente alla qualità dell’invecchiamento, alla salute delle persone e quindi anche alla loro capacità di essere attivi nel lavoro.

Ne è conferma il fatto che iniziative di vario genere per la promozione di stili di vita attiva sono presenti in molte aziende e sono inserite fra le misure di welfare da queste adottate, favorite dalle agevolazioni fiscali e contributive normalmente previste, fin dalla legge di stabilità del 2016 .

Sicurezza sul lavoro e lavoro agile

L’articolo 5 del decreto è quello più direttamente attinente all’ occupazione degli anziani, perché reca disposizioni di principio e richiami normativi in materia di sicurezza sul lavoro e di lavoro agile.

Il decreto richiama opportunamente che tale norma rientra nel principio di delega, in quanto questa prevede “la promozione della salute e della cultura attraverso campagne informative e iniziative in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro”.

Il primo comma dell’art. 5, nel richiamare la importanza della cultura della prevenzione per la sicurezza, conferma gli obblighi del datore di lavoro previsti dal decreto 81/2008, in particolare quello dell’art. 28, a tenere conto nella valutazione dei fattori di rischio sul lavoro degli aspetti relativi alla età dei lavoratori.

Lo stesso comma 1 stabilisce che nell’ adempimento di tali obblighi si tenga conto del modello cosiddetto WHP sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro (Workplace Health Promotion) e delle indicazioni contenute nel Piano nazionale della prevenzione (PNP), relative all’attivazione di processi e interventi intesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane (anche attraverso idonei cambiamenti organizzativi).

Un riferimento specifico alla età e alla condizione di vulnerabilità del lavoratore anziano è contenuto nell’articolo 176 del decreto 81 relativo alla sorveglianza sanitaria degli addetti ad attività comportanti l’uso di video terminali.

Le migliori pratiche aziendali, come le indicazioni dell’Inail, segnalano che le attività di prevenzione e di contrasto dei rischi alla sicurezza sul lavoro devono tener conto in generale non solo delle condizioni del contesto oggettivo in cui si svolge il lavoro, ma anche delle caratteristiche personali del lavoratore, a cominciare dalla età.

In realtà il cambiamento dei rischi per la sicurezza sul lavoro indotto dalle innovazioni tecnologiche e dalle modifiche del contesto ambientale sta da tempo sollecitando la necessità di una revisione complessiva del decreto 81/2008. Il decreto in esame potrebbe dare un segnale in questa direzione (almeno) affermando come principio generale la necessità che la sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dei rischi sul lavoro tengano sempre conto delle condizioni (di fragilità) dei lavoratori anziani.

Il comma 2 dell’art. 5 prevede che il datore di lavoro adotti ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento anche parziale della prestazione lavorativa in modalità agile nel rispetto della disciplina dei contratti collettivi nazionali di settore applicabili

Il rinvio ai contratti collettivi è significativo in quanto la loro normativa, soprattutto a livello aziendale, si occupa ampiamente della regolazione del lavoro agile, anche se non risulta che questa abbia dedicato sufficiente attenzione ad adattare le regole per tenere conto delle condizioni dei lavoratori anziani.

In realtà le indagini recenti riscontrano un’attenzione modesta della contrattazione, anche decentrata, nei confronti dei “lavoratori maturi”. Con questo termine ci si riferisce agli over 50 o 55 anni, mentre non si fa cenno agli over 65.

Qualche contratto collettivo nazionale si occupa di aspetti specifici, ad es. di come limitare le possibilità di trasferimento di questi lavoratori e dare precedenza alla stabilizzazione dei loro rapporti a termine .

Alcuni contratti di grandi aziende hanno indicazioni più generali ad es. sull’impegno a promuovere pratiche positive di age management, a favorire l’integrazione fra generazioni e il ricambio generazionale, anche con scambio di esperienze e tutoraggio, nonché l’agevolazione del part time per over 55 .

Part time e scambio intergenerazionale

Anche il riferimento dell’art. 5 al possibile svolgimento della prestazione a tempo parziale è significativo perché la fase finale della vita lavorativa si presta bene alla uscita graduale dal lavoro, appunto con forme di part time.

In vari paesi tali modalità graduali di uscita sono favorite perché permettono sia un migliore adattamento delle persone nel passaggio dalla piena attività alla quiescenza, sia una possibile staffetta con le generazioni giovani che entrano al lavoro, cui gli anziani possono fare da tutor.

Oltretutto l’art 6 del decreto in commento menziona fra le misure per favorire l’invecchiamento attivo, oltre alla promozione dell’impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, anche lo scambio intergenerazionale.

Risulta chiaro anche dalla comune esperienza che tale scambio può essere promosso utilmente non solo nelle attività sociali, ma anche nello svolgimento delle prestazioni di lavoro.

Tentativi di promuovere forme di staffetta generazionale, fra giovani e anziani, sono stati fatti in passato anche nel nostro ordinamento, sia pure con poco esito. La scarsa attrattiva dell’istituto è dipesa probabilmente da una formulazione troppo restrittiva delle condizioni normative e dalla mancanza di garanzie e incentivi soprattutto ai fini dell’ammontare della pensione, sufficienti a contrastare le resistenze alla adozione del part time in uscita.

Ritengo che il tema andrebbe ripreso in considerazione tenendo conto delle possibilità fornite dalle tecnologie di offrire lavori adatti a una popolazione anziana, e anche probabilmente di nuovi atteggiamenti delle persone anziane nei confronti del pensionamento e delle sue modalità (vedi gli accordi sindacali sopra citati).

La formazione

Una norma del decreto indirettamente rilevante anche al nostro tema è quella dell’art.19 che prevede attività in favore delle persone anziane di formazione delle competenze digitali e di supporto nell’utilizzo dei servizi in via digitale delle pubbliche amministrazioni.

L’urgenza di promuovere l’alfabetizzazione informatica è sottolineata espressamente dall’Action Plan europeo attuati o del Pillar of Social Rights che pone l’obiettivo di fornire basic digital skills all’ 80% della popolazione, compresi gli anziani.

D’ altra parte il principio di delega della legge sottolinea opportunamente che la promozione di tale obiettivo è finalizzata a favorire la autonomia degli anziani nella gestione della propria vita e la loro partecipazione civile e sociale, nella quale si deve ritenere compresa anche la partecipazione al lavoro.

Le pratiche aziendali danno non pochi esempi di iniziative dirette a diffondere le competenze informatiche fra i dipendenti, di cui si sente una evidente necessità.

Ma le ricerche in materia mostrano che la popolazione anziana riceve meno occasioni di partecipare ad attività formative, sia generali sia specifiche, di quelle offerte al resto dei dipendenti, a riprova della persistenza di stereotipi tradizionali che considerano improduttivo investire su soggetti come gli anziani ritenuti meno capaci di apprendere.

Non mancano iniziative delle imprese che contrastano tali stereotipi investendo con successo sulle competenze e sulla formazione dei lavoratori senior.

Diffondere pratiche simili di formazione sul lavoro, lungo tutto il corso della vita, come si usa dire, costituisce una responsabilità non solo delle aziende, ma anche delle istituzioni pubbliche.

Questo perché si tratta di un compito essenziale per mettere i lavoratori in grado di seguire le sempre più rapide evoluzioni dei mestieri e di acquisire le conoscenze necessarie per svolgere efficacemente i propri compiti.

In realtà accrescere e aggiornare le proprie conoscenze è necessario per le persone di ogni età, al fine di sapersi meglio orizzontare e vivere nella attuale complessità sociale.

Così pure risulta chiaro che gli stessi obiettivi, metodi e contenuti della formazione continua, non solo di quella digitale, dovranno evolvere per sostenere le nuove sfide delle transizioni e dello sviluppo sostenibile.

In realtà nella nuova economia in rapidissima transizione e ad alta complessità, la formazione assume un ruolo diverso e molto più importante del passato; costituisce non un accompagnamento occasionale della vita lavorativa, ma un investimento necessario alla attività produttiva o anzi, una nuova forma di lavoro, indispensabile per le persone che operano nell’attuale contesto economico e sociale. 

Prof. Avv. Tiziano Treu, Of Consuel Fieldfisher 

Fonte: Lavorosi

Decreto-legge e pacchetto sicurezza sul lavoro: quali sono le novità?

Decreto-legge e pacchetto sicurezza sul lavoro: quali sono le novità?

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto-legge sull’attuazione del PNRR che contiene un pacchetto sicurezza sul lavoro che contiene varie novità. Focus sulla qualificazione, sulla “patente a crediti”, sugli appalti e le ispezioni.

Roma, 27 Feb  – Come sempre nel nostro Paese gli acceleratori normativi in materia di sicurezza e salute, quei pungoli che portano finalmente i legislatori a muoversi, sono i gravissimi incidenti sul lavoro. È stato così, lo sappiamo, con l’onda di fuoco che fra il 5 e il 6 dicembre 2007 ha investito sette uomini alla Thyssenkrupp di Torino, ed è successo ancora per il terribile crollo di venerdì 16 febbraio 2024 a Firenze, che è costato la vita a cinque lavoratori.

Peccato che, in realtà, a spingere e a raccogliere l’attenzione mediatica e politica non siano invece i numeri costanti di più di 1000 morti per lavoro l’anno o anche, semplicemente i dati che la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone ha ricordato nella sua informativa al Consiglio dei ministri dello scorso 21 febbraio: “per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110%”. Dati che sono disponibili sempre e che dovrebbero essere il vero motore per arrivare a norme più efficaci.

Comunque, al di là di quale sia l’acceleratore e volendo guardare più ai risultati che al modo di arrivarci, su PuntoSicuro abbiamo dato notizia ieri dell’ incontro del Governo con le parti sindacali e datoriali e all’ipotesi di una prima risposta alle tante richieste già nel Consiglio dei ministri del 26 febbraio.

È così è stato anche se si è scelto di veicolare le novità in materia di salute e sicurezza attraverso lo schema del decreto-legge PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), un provvedimento molto ricco di contenuti – quasi una sorta di decreto “omnibus” – che al momento conta una cinquantina di articoli (49 nella bozza allegata all’articolo).

Quello che ci può interessare, in relazione all’esito degli incontri di ieri, è, in particolare, il “pacchetto sicurezza sul lavoro” (così chiamato durante l’incontro) contenuto nel decreto. Un “pacchetto” che comprende, tra l’altro, la cosiddetta “ patente a crediti” per le imprese, l’aumento dei controlli con sanzioni penali per appalti e subappalti, ma, anche, meno controlli per le imprese più virtuose.

Vediamo di provare a conoscere meglio queste novità che, ricordiamo, sono all’interno di uno schema di decreto-legge che, benché approvato, non si esclude possa avere qualche successiva modifica.

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

Il pacchetto sicurezza sul lavoro: le novità su qualificazione e patente a punti

Partiamo da quanto indicato semplicemente nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 25 febbraio 2024 riguardo allo schema di decreto-legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Si indica che “si introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili”.

Parliamo della “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi, un processo di qualificazione che era già, invero, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ma che era rimasto inattuato. Una novità che, indica la ministra Calderone, sarà sviluppata “con le parti sociali e le organizzazioni di categoria dell’edilizia, con l’obiettivo di far crescere questo percorso e inserire altre attività”.  Ma al momento «l’attenzione specifica è sui cantieri».

Riprendiamo dalla bozza dello schema di decreto-legge quanto indicato all’articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Si indica che a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 6 – nel comma 6 si segnala che le “informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso” – sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1 lettera a).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di vari requisiti indicati nell’articolo.

Inoltre la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

E la patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: 10 crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati

nell’Allegato XI: 7 crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

  1. la morte: 20 crediti;
  2. un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
  3. un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

E nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Segnaliamo subito che le misure, approvate dal Consiglio dei ministri, non hanno trovato il consenso di tutte le imprese e parti sociali. Ad esempio, Pierpaolo Bombardieri (segretario generale della UIL), ha sottolineato che non è possibile che una vita valga 20 crediti e che necessita un ulteriore confronto sul sistema delle sanzioni. E critiche alla patente a punti arrivano anche da varie associazioni di categoria.  

Il pacchetto sicurezza sul lavoro: appalti, subappalti, sanzioni e conformità

La ministra del lavoro Calderone ha poi sottolineato, negli incontri di ieri, che l’approccio nel provvedimento, e nel pacchetto sicurezza sul lavoro, segue le tre C: “controllicontrasto e compliance“.

Nello schema di decreto sono previsti sia un coordinamento delle attività ispettive che un intervento sulla somministrazione illecita di manodopera con subappalti con il ritorno delle sanzioni penali, sanzioni che erano state tolte nel 2016, per coloro che entrano nella catena degli appalti senza le qualifiche previste.

Ci sono poi riduzioni delle sanzioni civili per chi si “ravvede” mentre le aziende più virtuose finiranno nella «Lista di conformità INL».

Nell’articolo 32, comma 7, dello schema di decreto-legge, si indica che “all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL»”.

I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

È – indica la ministra Calderone – un «percorso di compliance», per un «accompagnamento alle regolarizzazioni, a un comportamento regolare delle aziende».

Il pacchetto sicurezza sul lavoro: l’aumento degli ispettori e delle ispezioni

Un altro punto trattato nel pacchetto sicurezza sul lavoro riguarda poi l’aumento degli ispettori e delle ispezioni.

Da parte del Governo è stato promesso il 40% in più di controlli nei cantieri nel 2024, ma per farlo è necessario aumentare il numero degli ispettori. Nell’informativa della ministra Calderone si parlava di una situazione attuale pari a 3.198 ispettori civili, dei quali 846 tecnici, a cui si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell’Inps e dell’Inail.

Il decreto-legge prevede lo sblocco delle assunzioni per avere poco meno di 500 nuovi ispettori più un nuovo concorso per altri 250 all’INL, più altri 50 del nucleo ispettivo Carabinieri.

Infatti, a titolo esemplificativo, segnaliamo che l’articolo 34 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro) indica che al fine di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall’Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e dall’articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.

E l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024-2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, posizione economica F1, con corrispondente incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.

Concludiamo questa breve panoramica delle novità in materia di salute e sicurezza, che saranno poi approfondite e commentate dai nostri lettori e collaboratori, segnalando che il provvedimento, di cui noi alleghiamo una bozza, contiene, tra le altre cose, anche la nomina di un commissario straordinario contro il caporalato e alcune misure che vogliono favorire l’emersione del lavoro domestico.

Tiziano Menduto

Scarica il documento citato nell’articolo:

Schema del decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,

 Fonte: Punto sicuro  

Donne InSicurezza: Elisabetta Aldrovandi all’evento ASSIV

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di Monica Bertolo – 27 Febbraio 2024

Elisabetta Aldrovandi Garante Regione Lombardia Assiv Donne InSicurezza

Relatrice alla tavola rotonda dall’elevato standing “Donne InSicurezza” organizzata da ASSIV a fiera Sicurezza a Milano, Elisabetta Aldrovandi, Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Lombardia, Osservatorio nazionale sostegno vittime.

Molti i motivi che hanno portato ASSIV ad organizzare un evento su un argomento così delicato come la violenza sulle donne.
“Innanzitutto – come ha sottolineato Maria Cristina Urbano, Presidente ASSIV, in apertura del dibattito – il nostro obiettivo è quello di portare l’attenzione e la riflessione su un tema così grave e attuale e, di conseguenza, analizzarne le possibili soluzioni sia a livello generale, che quelle specifiche che un settore come la Vigilanza Privata, complementare a quello della sicurezza pubblica e caratterizzato da tecnologie di altissimo livello, può contribuire a portare per risolvere una problematica che desta grande allarme sociale”.

La Garante, ai microfoni di S News, evidenzia: “Sicuramente il messaggio che oggi è stato lanciato e può essere lanciato è quello di una sinergia, di una collaborazione fattiva e concreta che può essere portata avanti nel tempo tra le istituzioni, i cittadini privati e le associazioni che si occupano del tema della violenza sulle donne. Si tratta di un tema trasversale che riguarda tutti, che non ha nessun genere di colore, di differenziazione, anche da un punto di vista di cultura o di reddito, di situazione sociale. Pertanto è un tema che deve interessare tutta la cittadinanza, anche coloro che pensano di esserne completamente estranei”.

Aldrovandi, nell’intervista che segue, passa quindi ad esaminare anche le possibili soluzioni, a partire dalla prevenzione, sulla quale particolarmente si sofferma.

Buona visione! 

S News

Governo: approvato Decreto Legge sul PNRR con disposizioni in materia di lavoro

Governo: approvato Dl sul PNRR con disposizioni in materia di lavoro

Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (schema di Decreto legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha approvato un decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

Lo schema di DL introduce disposizioni anche in materia di lavoro. In particolare vengono previste:

  • misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Intervenendo in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) sia disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);
  • l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
  • un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili. 

Fonte: governo.it

Webinar Uni – Voce alle competenze: qualificazione e certificazione accreditata dei professionisti – 19 marzo 2024

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UNI Webinar gratuito

“Voce alle competenze. La ricerca sulla qualificazione e la certificazione accreditata dei professionisti”

19 marzo 2024

Ore 16:00-17:30

La Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” ha istituito un impianto normativo basato sulla normazione tecnica UNI e ha dato ai professionisti l’opportunità di dimostrare la propria competenza, attraverso l’attestazione dell’associazione di appartenenza e la certificazione rilasciata da un organismo accreditato da Accredia. Ma quali sono i benefici della qualificazione e della certificazione delle persone? Che valore offre la certificazione accreditata a fronte di una norma tecnica? E quali elementi dell’impianto tecnico-normativo possono essere migliorati?

UNI ha posto il quesito direttamente ai professionisti coinvolti, nella ricerca demoscopica realizzata in collaborazione con l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS). I risultati del sondaggio e del focus group rivolti a specifiche categorie di figure professionali, saranno condivisi con i protagonisti dell’Infrastruttura per la Qualità il prossimo 19 marzo.

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Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Fringe benefit, le novità 2024

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Fringe benefit, le novità 2024

Il documento offre un’analisi dei fringe benefit, ovvero quei “vantaggi” aggiuntivi erogati dai datori di lavoro ai dipendenti sotto forma di beni o servizi (retribuzione in natura) alla luce delle novità introdotte dal legislatore per l’anno fiscale 2024. Questi elementi, soprattutto nel corso degli ultimi anni, rappresentano un’importante componente del pacchetto retributivo complessivo, con implicazioni significative sia per il lavoratore che per l’azienda. L’analisi prende in considerazione la natura giuridica dei fringe benefit, la loro regolamentazione contrattuale e il trattamento fiscale e contributivo, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

Si esaminano inoltre le condizioni di accesso alle nuove soglie di esenzione, gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro e ai lavoratori, nonché le modalità di erogazione. Il documento si propone come strumento agile e informativo per la gestione ottimale dei fringe benefit nell’ambito del rapporto di lavoro, fornendo indicazioni pratiche e chiarimenti aggiornati alle ultime disposizioni legislative.

Scarica l’approfondimento

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Formazione a distanza Cersa-Icmq – Travel Risk Management: viaggiare nella complessità – 26 marzo 2024

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Formazione a distanza (Fad) CersaIcmq

Travel Risk Management: viaggiare nella complessità

26 marzo 2024

Ore 9:00-18:00

Viaggiare, per molte attività lavorative costituisce una prassi oltre che un’esigenza e di conseguenza le imprese e i datori di lavoro devono farsi carico della sicurezza dei propri dipendenti
durante tutte le trasferte.

L’emergenza sanitaria ha cambiato fortemente il concetto di “viaggio”, aumentandone la complessità e, soprattutto, i rischi intrinsechi ai Paesi di destinazione. L’escalation in Ucraina rappresenta la punta dell’iceberg di un mondo che va nella direzione della multipolarità e per questo l’analisi delle trasferte deve essere ora più che mai attenta a tutte le fasi. Molti sono infatti i pericoli ai quali i viaggiatori possono andare incontro: dagli eventi naturali estremi, come un uragano o un’alluvione, che sono in crescita; dall’essere coinvolti in proteste violente, essere rapiti, subire attacchi informatici o spionaggio industriale. Sono solo alcune minacce concrete che possono ledere la sicurezza e la salute (inclusa quella mentale) dei viaggiatori e influire negativamente anche sull’esito dei loro obiettivi di viaggio. È quindi evidente che le aziende devono essere in grado di gestire, anticipare e prevedere questi fenomeni attraverso personale competente e consapevole.

OBIETTIVI
Questo corso mira ad approfondire la gestione aziendale di questi Travel Risks, allineandosi con gli
obblighi di legge, con il nuovo standard internazionale UNI ISO 31030, e con le pratiche del Duty of
Care, aiutando così le imprese a prendersi cura del proprio personale viaggiante.

DESTINATARI
Il Corso è rivolto a professionisti in ambito security e safety, legale, consulenza del lavoro, oltre che
a imprenditori, manager di Aziende con sedi e/o personale all’estero che effettuano trasferte lavorative fuori dal territorio nazionale. Il corso fornirà aggiornamenti normativi e gli strumenti di
approfondimento delle metodologie idonee da mettere in atto.

Il corso è un numero chiuso. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 marzo 2024

ATTESTATI
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

CREDITI
Saranno riconosciuti 8 crediti formativi validi per il mantenimento della certificazione UNI 10459
Professionisti della Security.

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Seminario Anie “La revisione prezzi, il principio dell’equilibrio economico” – 14 marzo 2024

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Seminario Anie

“La revisione prezzi, il principio dell’equilibrio economico”

14 marzo 2024

ore 15:00 – 17:00

L’incontro si svolgerà in presenza presso la sede di ANIE Federazione in Viale Lancetti, 43 – Milano, con possibilità di partecipare in modalità Live Webinar

Dopo il susseguirsi di discipline emergenziali relative alle varie misure di compensazione, il Legislatore ha introdotto all’interno del Nuovo Codice una disciplina organica relativa all’obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi e,– ad integrazione di questa– viene introdotto il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale ed uno specifico rimedio che legittima gli operatori economici a richiedere la rinegoziazione del contratto qualora gli strumenti ordinari non siano sufficienti.

Le disposizioni, fortemente richieste dagli operatori del settore, pongono tuttavia alcuni dubbi interpretativi ed operativi in relazione ai limiti di funzionamento ed agli indici da utilizzare per la rilevazione delle variazioni di prezzo.

Con l’obiettivo di far chiarezza sulle diverse disposizioni inerenti alla gestione economica delle commesse e al fine di individuare portata e possibili impatti operativi delle diposizioni relative alla Revisione dei prezzi, Federazione ANIE propone un incontro formativo incentrato su tali novità.

Al termine dell’incontro sarà dedicato uno spazio alle domande dei partecipanti.

Per la quota di iscrizione gli Associati Assiv potranno partecipare usufruendo della quota riservata ai soci Anie. Durante l’iscrizione on-line l’azienda dovrà indicare “Socio Assiv” nel box Informazioni Aggiuntive della pagina finale dell’ordine (Checkout). Per l’iscrizione clicca qui

Scarica il programma

ASSIV e le nuove PDL di diretto interesse della Sicurezza Privata

ASSIV e le nuove PDL di diretto interesse della Sicurezza Privata

di Maria Cristina Urbano – 21 Febbraio 2024

ASSIV Maria Cristina Urbano nuove PDL

La nuova Legislatura ha oramai abbondantemente compiuto il suo primo anno ed è tempo di bilanci per il comparto della sicurezza privata, che ha sperato in una svolta nell’approccio alle tematiche della sicurezza da parte di Governo e Parlamento, soprattutto su impulso di forze politiche che hanno sempre dimostrato particolare sensibilità al tema, declinato nelle sue varie componenti.

Iniziamo a tracciare questo primo provvisorio bilancio, partendo dalle iniziative assunte dai parlamentari. Ebbene, in questa legislatura sono state presentate 5 PDL di diretto interesse, tre alla Camera dei deputati e due al Senato. Alla Camera sono stati promotori dell’iniziativa Edmondo Cirielli e Francesco Lollobrigida, ora al governo, di Fratelli d’Italia e Igor Iezzi della Lega. Al Senato Elisa Pirro del Movimento 5 Stelle e Alberto Balboni di Fratelli d’Italia.

Proviamo ad illustrarne contenuti e finalità, rispettando rigorosamente la data di pubblicazione dei singoli atti, consapevoli peraltro che per ragioni di spazio riusciremo a commentare solo le prime PDL, riservandoci, in un successivo articolo, di approfondire le ultime presentate.

Contenuti e finalità della PDL AC 288 dell’on. Cirielli

La PDL AC 288 dell’on. Cirielli è la riproposizione di un testo della scorsa legislatura. Composta di un unico articolo, intende introdurre, quale ulteriore requisito ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata, l’aver prestato servizio per almeno un anno nelle Forze armate o nelle Forze di polizia.
Le motivazioni alla base di questa disposizione sono due,

  • una di carattere meramente occupazionale per i tanti giovani precari che dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate per diversi anni necessitano di ulteriori tutele finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro,
  • l’altra ritenendo la ferma di un anno un elemento di garanzia, anche sotto il punto di vista professionalizzante, per chi l’ha prestata.  

La posizione di ASSIV

Pur condividendone le finalità, ASSIV non può non ritenere problematica tale previsione. Volendo sorvolare su alcuni aspetti anacronistici e in contrasto con il principio costituzionale della libertà di scelta della professione, con profili di criticità anche dal punto di vista della conformità alla normativa euro comunitaria, la proposta risulta discriminatoria nei confronti dei giovani, donne e uomini, che non hanno svolto il servizio militare.

Per questi motivi, pur ribadendo la condivisione sui suoi obiettivi in senso generale, soprattutto connessi all’adeguato ricollocamento del personale militare in uscita, riteniamo si tratti di una pdl che pone più problemi di quanti intenda risolverne.
Si dovrebbe, invece, promuovere una formazione qualificata e adeguata alle esigenze delle guardie particolari giurate, che tenga conto delle loro specifiche funzioni e competenze, senza privilegiare in maniera esclusiva alcuna categoria o esperienza pregressa. Siamo certi che questa sia la strada maestra per garantire la sicurezza sussidiaria nel nostro sistema Paese e per valorizzare il lavoro delle guardie particolari giurate. In tale quadro, d’altronde, l’esperienza maturata dai nostri membri delle Forze Armate troverebbe comunque adeguata valorizzazione.

Contenuti e finalità della PDL AC 335 dell’on. Lollobrigida

La PDL AC 335 dell’on. Lollobrigida riproduce anch’essa un testo della scorsa legislatura, in particolare il testo unificato adottato come testo base nel corso dell’esame in Commissione affari costituzionali delle abbinate proposte di legge C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani, testo unificato sul quale era stato trovato un punto di caduta largamente condiviso da tutte le forze politiche, tanto da immaginare ad inizio estate 2022 una rapida approvazione in I lettura alla Camera. La fine anticipata della legislatura ha impedito il seguito dell’esame del provvedimento e la sua approvazione. La presentazione delle proposte di legge nella scorsa legislatura muoveva dalla considerazione che il quadro economico e geopolitico presenta criticità crescenti, con gli Stati e le organizzazioni internazionali sempre più impegnati nella lotta al terrorismo internazionale e per il mantenimento della pace e della stabilità. Quadro generale che impone alle imprese operanti in mercati esteri, spesso in contesti di sicurezza degradata o del tutto inesistente, di provvedere alla sicurezza dei propri assets e, soprattutto, del proprio personale.
In questo frangente, poiché la mobilità geografica del personale delle imprese costituisce un elemento significativo ai fini della continuità operativa e dello sviluppo degli interessi aziendali, l’esposizione delle imprese ad atti di criminalità endemica o terroristica rappresenta un problema con un’elevata diffusione. Tipologie di rischi sempre più frequenti per le imprese dei settori dell’energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, ma occorre ribadire che la responsabilità di garantire la sicurezza del proprio personale grava, in base alla normativa nazionale, su tutte le imprese.

Per affrontare adeguatamente questi rischi, le imprese che operano all’estero in aree di crisi e in condizioni di insicurezza hanno bisogno di adottare misure di protezione specifiche e personalizzate, che richiedono l’impiego di personale qualificato e preparato per svolgere funzioni di sicurezza. In questo ambito, si inserisce la figura delle guardie particolari giurate private, che possono offrire un servizio di vigilanza e protezione delle persone, dei beni e delle attività delle imprese italiane all’estero, con competenze e requisiti adeguati al contesto operativo. 

Composta da 9 articoli, la pdl illustra tanto l’ambito di applicazione che i requisiti dei quali dovranno essere in possesso le guardie giurate, il codice di condotta che le imprese di sicurezza privata dovranno rispettare e le modalità per l’approvazione del regolamento per lo svolgimento dei servizi di protezione. Il tutto sotto la strettissima vigilanza delle nostre Autorità e di quelle del Paese ospitante, nel pieno rispetto delle norme internazionali e con la massima trasparenza operativa.

La posizione di ASSIV

ASSIV ritiene maturi i tempi affinché sia permesso agli IVP di fare un ulteriore passo in avanti, consentendo alle imprese private italiane che operano in settori strategici in aree geografiche dove la sicurezza non può essere garantita con lo strumento militare – in analogia a quanto già previsto nel campo della lotta alla pirateria marittima – di provvedere alla propria sicurezza con risorse nazionali.

Peraltro, l’impiego delle guardie particolari giurate all’estero permetterebbe di normare parte degli ambiti di interesse del settore degli istituti di vigilanza con una norma declinata in senso positivo, non residuale.
Il nostro settore, infatti, ha assistito troppo spesso a aperture di mercato dettate esclusivamente da problemi contingenti e con misure in deroga a quanto previsto dal TULPS. È stato così anche nel caso della norma sull’antipirateria. La proposta di legge Lollobrigida hainvece, il merito di superare questo approccio e di permettere ad un settore fondamentale per il sistema Paese di ampliare il proprio raggio d’azione, rafforzandosi e così garantendo sempre più elevati standards di qualificazione. ASSIV non mancherà di far sentire il proprio sostegno ad una misura la cui approvazione auspichiamo da tempo e che sosteniamo con determinazione.

Contenuti e finalità del disegno di legge n. 119 della sen. Pirro e la posizione di ASSIV

Passiamo quindi al disegno di legge n. 119 della sen. Pirro, il cui art. 1 apporta modifiche all’art. 133 del TULPS e attribuisce alle GPG comandate presso Uffici Pubblici la qualifica di Pubblici Ufficiali. Tale previsione, che a prima vista appare opportuna se non scontata, pone tuttavia delle criticità. Anzitutto il requisito troverebbe applicazione esclusivamente nell’ambito dell’art. 133, e cioè quando le GPG dipendono direttamente dall’ente (pubblico o privato) che le assume, con il rischio che si crei una differenziazione fra GPG che dipendono direttamente dagli Enti Pubblici e la stessa figura professionale, con gli stessi limiti e le stesse capacità, che dipende dagli Istituti di Vigilanza privata. L’altra fattispecie contemplata che le attribuirebbe la qualifica di pubblico ufficiale e agente ausiliario di pubblica sicurezza è, poi, quando alla GPG sia “richiesta da autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza”. Orbene, questa disposizione ricalca quanto già contenuto nel TULPS all’art. 139, “Gli uffici di vigilanza e di investigazione sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza ed i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria”, e per giurisprudenza costante in questi casi la GPG viene considerata pubblico ufficiale, per poi tornare velocemente incaricato di pubblico servizio una volta cessato il suo incarico temporaneo, di solito dettato da un’emergenza.

Nel caso ipotizzato nel disegno di legge, cosa succede alla GPG? Rimane pubblico ufficiale?

ASSIV è fortemente contraria alla disposizione in oggetto, perché creerebbe un poliziotto di “serie B”, con mansioni limitate rispetto ai veri pubblici ufficiali che, per antonomasia e definizione, possono usare la forza, cosa che, come noto, le guardie particolari giurate non possono fare, potendo solo difendersi e fare quanto possibile per interrompere il reato e le sue conseguenze, senza mettersi in pericolo o mettere terzi in pericolo, e comunque solo per tutelare i beni a loro affidati. Il discorso probabilmente non cambierebbe neppure se cadesse il tabù e si potesse parlare di close protection, ossia di protezione della persona (che oggi la normativa riserva in via esclusiva alle sole Forze dell’Ordine). Meglio rimanere sempre in ambito di incaricato di pubblico servizio. Anche qui, come per la PDL Cirielli, c’è il requisito minimo di aver prestato servizio militare, su cui ci siamo già espressi negativamente, perché di dubbia costituzionalità.  L’aspirante, inoltre, deve avere “tenuto una condotta idonea a dimostrare attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata”. I contorni di questa condotta idonea non sono dati sapere da chi debbano essere definiti. Da un giudice forse, con il rischio di intasare i tribunali amministrativi? Infine l’art. 3, al netto della errata definizione degli operatori di sicurezza, che qui sono definiti “operatori di portierato logistico”, e pur volendo correttamente rinforzare l’ambito esclusivo di competenza previsto dalla legge per l’impiego delle GPG, introduce una sanzione per inadempienza a carico dell’Istituto di Vigilanza che invia operatori di sicurezza disarmata in luogo delle GPG. Riteniamo che una simile previsione sia oggettivamente eccessiva e ciò per un insieme di ragioni, a partire dalla mancata e pur indispensabile sanzione a carico della committenza, anche pubblica, che esige operatori di sicurezza disarmata per lo svolgimento di servizi che sono di esclusiva competenza delle GPG.
Tale impostazione asimmetrica a svantaggio dell’operatore privato, già ampiamente prevista nel comparto della sicurezza in una molteplicità di misure normative o amministrative, non garantisce la soluzione del problema (sempre connesso agli importi previsti dai bandi di gara, per cui sosteniamo l’ovvio nell’affermare che non si può avere una GPG con basi d’asta per il costo orario che sono spesso più basse di quelle previste dalle tabelle del Ministero del Lavoro per gli stessi operatori di sicurezza) e rischia di favorire, al contrario, pratiche opache. Insomma, molte più ombre che luci. Sforzo apprezzabile, ma non ci sentiamo come ASSIV di sostenere questo disegno di legge, rimanendo tuttavia a completa disposizione della senatrice Pirro per un confronto ampio e articolato, che voglia risolvere un problema che denunciamo da anni.

Conclusioni

Restiamo profondamente convinti che solo con il confronto virtuoso tra istituzioni e organizzazioni di categoria rappresentanti del comparto possano essere formulate leggi che, perseguendo l’interesse comune, risultino utili alle aziende, ai lavoratori e alla Pubblica Amministrazione.

Restano fuori da questa veloce disanima le ultime proposte presentate, quelle di Iezzi e di Balboni, entrambe articolate e che meritano un approfondimento ad hoc, che dedicheremo loro sul prossimo numero.

ASSIV Guardie Giurate

#Assiv#Associazioni#Normative#Vigilanza

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Ministero del Lavoro: on line il manuale informativo sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Ministero del Lavoro: on line il manuale informativo sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Un luogo di lavoro sano e sicuro salva vite umane, protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali e può anche abbassare i costi connessi al verificarsi degli infortuni, ridurre l’assenteismo e il turnover, aumentare la produttività e la qualità lavorativa.

Ma è chiaro che non basta più soltanto una efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico attraverso le regole contenute nel decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessario, infatti, un vero e proprio
cambiamento di mentalità, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra gli obblighi normativi ma, per contro, la consideri un valore e un imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano.
In altre parole, occorre promuovere azioni e programmi per l’elaborazione e lo sviluppo di una “cultura” della sicurezza in tutti i luoghi – di vita, studio e lavoro – attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.
In questo contesto, gli argomenti qui trattati hanno l’obiettivo di fornire – senza alcuna pretesa di esaustività – elementi informativi di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un focus sulle principali nozioni in materia e spunti di riflessione per far sì che la prevenzione sia parte del bagaglio culturale e professionale di ciascuno, allo scopo di mitigare il più possibile le situazioni di rischio.
Se è compito delle istituzioni creare le migliori condizioni di tutela, a ciascuno poi spetta conoscerle e osservarle.
La prevenzione non può essere disgiunta dalla conoscenza. Affinché la cultura della sicurezza possa consolidarsi e diffondersi,
occorre che passi anche dalla consapevolezza del rischio e dal senso di responsabilità, mediante un’adeguata formazione sui diritti e le regole poste a difesa di ogni singola persona.
La cultura e la conoscenza sono il nostro futuro.

Buona lettura

Scarica il manuale

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali