Contratti a termine: le novità nel decreto Milleproroghe

Contratti a termine: le novità nel decreto Milleproroghe

La disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato trova punti essenziali nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 che, dopo le modifiche apportate dal “Decreto lavoro”, si basa sui seguenti capisaldi:

a)l contratto a termine, se di durata non superiore a 12 mesi, può essere stipulato liberamente, senza la necessità di giustificare l’apposizione del termine con qualche specifica motivazione;

b)per stipulare un contratto di durata superiore a 12 mesi e, comunque, non eccedente 24 mesi, è necessario che ricorrano particolari condizioni che, a parte l’ipotesi trattata direttamente dal predetto art. 19 per quanto concerne le assunzioni a termine per la sostituzione di altri lavoratori, tocca ai contratti collettivi individuare.

Detto questo,  è ancora l’art. 19 a prevedere una soluzione di riserva: qualora i contratti collettivi non provvedano ad individuare le predette condizioni, è direttamente il contratto individuale di lavoro stipulato da datore di lavoro e lavoratore che a tanto può provvedere, ad esempio convenendo un termine di 15 mesi, “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” stesse ( chiarimenti in merito sono stati forniti dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 9 del 9.10.2023 )

Questo  rinvio all’autonomia individuale incontra, a sua volta, un limite temporale: difatti, il rinvio può essere esercitato fino al 30 aprile 2024 e, quindi, è  prossimo a venir meno. 

Nell’ambito nel dibattito parlamentare, in atto presso le Commissioni  riunite Affari costituzionali e Bilancio per la conversione in legge del “Decreto Milleproroghe” ( d.l. n. 215/2023), è  stato approvato un emendamento (prima firmataria l’On. T. Nisini) che protrae al 31 dicembre 2024 il rinvio all’autonomia individuale.

L’emendamento è giustificato con l’intenzione di ovviare alla mancanza, in una serie di settori, di contratti collettivi che abbiano raccolto al momento la sollecitazione proveniente dalla  fonte legislativa, ben sapendo che non è gioco solo la durata iniziale dei vari contratti a termine ma anche la proroga e il rinnovo di tali contratti nel limite dei 24 mesi. 

Per ulteriori dettagli in merito alla disciplina del contratto a termine al momento applicabile sino al 30 aprile :  

Contratto a termine e somministrazione a tempo indeterminato : Le novità dopo la conversione del Decreto Lavoro

Fonte: Lavorosì

Istat: Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi

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Istat: Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi (stime preliminari IV trim. 2023)

L’Istat rende disponibili on line le stime preliminari del tasso di posti vacanti riferite al quarto trimestre 2023, per tutte le imprese con dipendenti dell’industria e dei servizi (serie disponibile a partire dal 2016) e anche per il sottogruppo di quelle con almeno 10 dipendenti (serie disponibile a partire dal 2004).

Nel quarto trimestre 2023, il tasso di posti vacanti destagionalizzato, per il totale delle imprese con dipendenti, rimane invariato al livello del trimestre precedente pari al 2,3%. In particolare, il settore dell’industria registra una variazione negativa di 0,1 punti percentuali, mentre quello dei servizi non mostra alcuna modifica.
Per le imprese con almeno 10 dipendenti, il tasso di posti vacanti è fermo all’1,9%, come sintesi dell’aumento nell’industria e della stabilità nei servizi.

TASSO DI POSTI VACANTI NEL TOTALE IMPRESE. I trimestre 2016 – IV trimestre 2023, dati destagionalizzati, valori percentuali

TASSO DI POSTI VACANTI NELLE IMPRESE CON ALMENO 10 DIPENDENTI. I trimestre 2010 – IV trimestre 2023, dati destagionalizzati, valori percentuali

I posti vacanti si riferiscono alle ricerche di personale che, alla data di riferimento (l’ultimo giorno del trimestre), sono iniziate e non ancora concluse. In altre parole, sono i posti di lavoro retribuiti (nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di liberarsi) per i quali il datore di lavoro cerca – attivamente e al di fuori dell’impresa – un candidato adatto ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo.
Il tasso di posti vacanti è il rapporto percentuale fra il numero di posti vacanti e la somma di questi ultimi con le posizioni lavorative occupate. Tale indicatore può fornire informazioni utili per interpretare l’andamento congiunturale del mercato del lavoro, dando segnali anticipatori sul numero di posizioni lavorative occupate.
I dati presentati in questa nota si riferiscono alle imprese dell’industria e dei servizi e si basano su due rilevazioni: la rilevazione mensile sull’occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro nelle grandi imprese (GI), condotta sulle imprese con almeno 500 dipendenti, e la rilevazione trimestrale sui posti vacanti e le ore lavorate (Vela), condotta sulle imprese fino a 499 dipendenti.
Le stime preliminari diffuse nella presente nota potranno essere riviste in occasione della pubblicazione del 13 marzo 2024, anch’essa relativa al quarto trimestre 2023, contenente un insieme più ampio di dati sui posti vacanti.
Le stime preliminari riferite al primo trimestre 2024 sul tasso di posti vacanti nell’industria e nei servizi saranno pubblicate on line il 17 maggio 2024.
Maggiori informazioni sulle fonti e la metodologia di produzione degli indicatori sui posti vacanti, inclusa la politica di revisione, si trovano nella nota metodologica.

Fonte: Istat

Inps: Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale

Messaggio INPS 9 febbraio 2024, n. 617: Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni operative e contabili

1. Premessa

Con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023 è stato illustrato il trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) introdotto dall’articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (di seguito, anche decreto Lavoro).

Successivamente, con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023, sono state fornite indicazioni per il versamento del contributo addizionale, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a carico dei datori di lavoro che hanno fatto ricorso al trattamento di integrazione salariale in argomento.

Nel disciplinare la menzionata misura di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, l’articolo 30 del decreto Lavoro ha disposto, al comma 1, che la concessione del trattamento di integrazione salariale in commento[1] potesse avvenire, con decreto ministeriale, nel limite massimo complessivo di spesa, individuato dal successivo comma 2, di 13 milioni di euro per l’anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l’anno 2024, e che il monitoraggio dei flussi di spesa fosse demandato all’INPS.

Per favorire le suddette attività di monitoraggio, è stato previsto che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi avvenisse da parte dell’Istituto esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

Durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di CIGS, di cui all’articolo 30 del decreto Lavoro, è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.

Con il presente messaggio, quindi, si illustrano le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS relativamente alla disposizione in commento.

2. Istruzioni procedurali

Nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

“147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23”.

 3. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023, i datori di lavoro devono operare come segue.

Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.

Si ricorda che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015.


Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.


Si rammenta che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Istituto avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIGS o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

4. Istruzioni contabili

Con i citati messaggi n. 2512/2023 e n. 3575/2023 sono state fornite rispettivamente le istruzioni contabili per l’erogazione con pagamento diretto ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 e per il versamento tramite il modello F24 della contribuzione addizionale dovuta a titolo di finanziamento della prestazione e gestita per il tramite della procedura RACE.

In conformità alle modalità operative e gestionali relative al pagamento anticipato da parte dei datori di lavoro del trattamento di CIGS in commento, con il presente messaggio si istituiscono i conti per la rilevazione delle somme delle prestazioni conguagliate dal datore di lavoro ed esposte nel flusso UniEmens con il codice evento “L140” e del contributo addizionale codice causale “E614” da versare secondo le istruzioni riportate al precedente paragrafo 3:

–    GAU30487 – per l’imputazione dell’onere per i trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, corrisposti ai dipendenti delle aziende ammesse al conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 – art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

–    GAU21487 – per l’imputazione del contributo addizionale dovuto dalle aziende che sono state autorizzate ai trattamenti straordinari di integrazione salariale (CIGS) per un periodo massimo complessivo di 15 mesi, tramite conguaglio – art.30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Per la rilevazione della contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, valida per entrambe le modalità di pagamento (diretto e a conguaglio), si deve adottare il conto in uso GAU32457, istituito con il citato messaggio n. 2512/2023.

I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, vengono curati direttamente dalla Direzione generale.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

[1] Riguardo alla durata, alle caratteristiche e alla regolamentazione normativa della misura di sostegno si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 2512/2023.

Scarica il Messaggio INPS 617/2024 con gli allegati

Formazione Icmq “Come redigere un’offerta vincente in un appalto” – 20 marzo 2024

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Formazione Icmq modalità online sincrona

I criteri vincenti nella predisposizione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Come redigere un’offerta vincente in un appalto

20 marzo 2024

Ore 9:00-18:00

Il Corso offre ai partecipanti la formazione per completare e predisporre un’offerta vincente per un appalto di servizi e/o lavori aggiudicato tramite l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Saranno affrontate le previsioni in materia di offerta economicamente più vantaggiosa di cui al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 36/2023, che delinea i possibili criteri e le metodologie di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per appalti di servizi di progettazione e DL, nonché per appalti di progettazione e/o costruzione e per appalti di servizi ispettivi. La predisposizione di una completa ed esaustiva relazione metodologica, detta anche Piano di Gestione Qualità, coerente con le prescrizioni richieste dalla Stazione Appaltante, potrà esprimere in modo opportuno nell’offerta CHI, COSA, DOVE, QUANDO, PERCHE’, COME e QUANTO (trattasi dunque, di un’offerta gestita con le metodologie di Project Management).

Verrà studiata l’offerta con le succitate metodologie e tecniche di Project Management; Agli elementi qualitativi, sono attribuiti il massimo punteggio; Il D.lgs 36/2023 non prevede più un punteggio nell’offerta economica con il limite del 30%. Prevede comunque un equilibrio tra i punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

Da parte del relatore, sarà illustrata anche la richiesta sempre più frequente di offerte con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, che dovrà ormai comprendere la metodologia BIM e le fondamentali interazioni tra BIM – Project Management e Life Cycle Costing.

La frequenza del corso conferisce 8 crediti formativi per il mantenimento della certificazione Project Manager secondo la norma UNI 11648.

Per l’iscrizione clicca qui

Scarica la locandina del corso per info e costi

XVI^ edizione Homeland Security Master – da marzo 2024

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Master Homeland Security

Sistemi Metodi e Strumenti per la Security e il Crisis Management

La XVI^ edizione del Master Homeland Security, organizzato da UCBM Academy – Università Campus Bio-Medico di Roma – e Consorzio Nitel (Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica), prenderà il via a Marzo 2024.

Le iscrizioni chiuderanno il prossimo 26 febbraio.

Master di II livello in Homeland Security conferisce 60 crediti formativi universitari (CFU)

Scarica la brochure per iscrizione e costi

CCNL Vigilanza privata e servizi di sicurezza: Firmato Accordo sull’adeguamento salariale

CCNL Vigilanza privata – Firmato Accordo sull’adeguamento salariale

Agci Servizi, Assiv-Confindustria, Confcooperative Lavoro e Servizi e Legacoop Produzione e Servizi: “Un aumento importante, ora agire su revisione prezzi o posti di lavoro a rischio. Il Governo faccia la sua parte”

Roma, 16 febbraio 2024 – “Le lavoratrici e i lavoratori del settore vigilanza privata e servizi di sicurezza potranno contare dal prossimo mese su un aumento salariale importante in aggiunta a quello già previsto dal contratto collettivo nazionale – circa 400 euro per i servizi di sicurezza e circa 250 euro per le guardie giurate – ma se il mercato non reagisce saranno inevitabili delle riduzioni del personale nel settore. Per questo motivo ribadiamo la necessità dell’intervento del Governo per introdurre una norma per la revisione prezzi dei contratti in essere con la pubblica amministrazione che tenga conto degli aumenti previsti dall’accordo, così come dovrà adeguarsi il mercato privato”.

Lo dichiarano Agci Servizi, ASSIV-Confindustria, Confcooperative Lavoro e Servizi e Legacoop Produzione e Servizi a seguito della firma dell’Ipotesi di Accordo sull’adeguamento salariale avvenuta in nottata alla presenza di tutte le Parti Sociali del CCNL della Vigilanza privata e Servizi di sicurezza.

“Una volta ancora ASSIV dimostra la propria serietà – afferma la Presidente Maria Cristina Urbano – dopo essere riuscita, contro ogni previsione, a facilitare la sottoscrizione del nuovo CCNL di settore lo scorso maggio, già fortemente migliorativo rispetto il precedente. Resta il dato di fatto che le aziende si assumeranno l’onere di fornire una ulteriore risposta positiva ai propri lavoratori, pur dovendo far fronte a condizioni di mercato estremamente critiche, nella consapevolezza che il benessere dei propri operatori è questione centrale. Anche in questa vicenda, tuttavia – conclude la Urbano – molti degli attori coinvolti, per ragioni diverse ma estranee all’oggetto della trattativa, hanno preferito fare demagogia anziché affrontare i problemi strutturali. Garantire la resilienza di un comparto centrale per la sicurezza del Paese resta l’obiettivo di lungo periodo che dovrebbe essere al centro dell’azione di istituzioni e parti sociali. L’Assemblea degli associati si esprimerà a breve sull’ipotesi di Accordo secondo quanto stabilito dal nostro Statuto e, solo allora, avremo una visione chiara di quello che le aziende prevedono per i prossimi mesi.”

“La cooperazione non lascia nessuno indietro, – dichiarano per Legacoop Produzione e Servizi il Direttore Andrea Laguardia e il Responsabile del Settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza Daniele Conti – questo è lo spirito che ci ha animato in questa lunga trattativa, avviata ad agosto dal Ministero del Lavoro, che poi si è fatto di nebbia e ha lasciato le Parti sociali a risolvere il problema. Abbiamo fatto la nostra parte, con un aumento delle retribuzioni che si aggiunge a quanto la cooperazione aveva già attivato negli ultimi mesi per sostenere l’aumento del costo della vita attraverso importanti iniziative di welfare aziendale. Adesso – conclude Laguardia -tocca al mercato creare le condizioni per sostenere il nuovo costo del lavoro. Attendiamo che il Governo faccia la sua parte, così come promesso.”

“L’accordo raggiunto è un ulteriore segnale importante – dichiara il Presidente Massimo Stronati di Confcooperative Lavoro e Servizi- per sostenere i salari dei soci, dei lavoratori e lavoratrici del settore in una fase in cui l’inflazione e il costo della vita sono in costante crescita. La cooperazione continua a lavorare per la qualità del lavoro, ma anche per rimettere al centro il valore della contrattazione collettiva come strumento politico di coesione per rilanciare i livelli di produttività e dunque per migliorare il valore reale dei trattamenti economici e la qualità del lavoro.  Ora anche il committente pubblico e privato faccia la sua parte per garantire salari giusti per chi lavora.”

Per Agci Servizi, ASSIV-Confindustria, Confcooperative Lavoro e Servizi e Legacoop Produzione e Servizi la problematica dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori, nata da criticità di sistema che trovano la loro origine anche nel settore pubblico, non può ricadere sulle spalle del solo privato, già fortemente indebolito dalla spirale inflattiva. Le Associazioni auspicano che gli impegni presi dal Governo si traducano presto in misure normative, in quanto solo un sistema di revisione dei prezzi dei contratti in essere con la PA consentirà al settore di sostenere l’aumento dei costi di produzione e del lavoro permettendo alle imprese di restare sul mercato e mantenere l’occupazione, e garantendo al contempo le condizioni di sviluppo di un comparto di importanza centrale per lo svolgimento di moltissimi servizi essenziali, a vantaggio di aziende, lavoratori e committenza pubblica.

Aipros – Webinar “Nuove esigenze per la salute sicurezza lavoro” – 22 Febbraio 2024

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Aipros

Webinar gratuito in FAD sincrona

“Nuove esigenze per la salute sicurezza lavoro” conversione in legge Decreto Legge n. 146/2021(Decreto Fiscale)

22 Febbraio 2024 – Ore 9:00 – 13:00

Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione obbligatoria fino alle ore 14 del 21 febbraio 2024 da compilare su https://forms.office.com/r/Z0uKbAexPz

Scarica il programma

Istat: inflazione +0.8% a gennaio 2024

Istat: inflazione +0.8% a gennaio 2024

A gennaio, secondo le stime preliminari, l’inflazione evidenzia un lieve rimbalzo, salendo allo 0,8% dallo 0,6% di dicembre 2023. La moderata accelerazione del ritmo di crescita dei prezzi riflette l’andamento dei prezzi dei Beni energetici regolamentati, la cui flessione su base tendenziale risulta, a gennaio, attenuata a causa dell’effetto statistico dovuto allo sfavorevole confronto con gennaio 2023. Un contributo alla risalita dell’inflazione si deve inoltre al permanere di tensioni sui prezzi dei beni alimentari non lavorati, i cui effetti si manifestano anche sulla accelerazione del cosiddetto “carrello della spesa” (+5,4%). Infine, l’inflazione di fondo si attesta a gennaio al +2,8% (da +3,1% del mese precedente).

Scarica la nota ISTAT

Fonte: ISTAT

Anche le società private che lavorano col pubblico sono tenute a obblighi di trasparenza e pubblicità

Anche le società private che lavorano col pubblico sono tenute a obblighi di trasparenza e pubblicità

Tra i soggetti tenuti a obblighi di pubblicità e trasparenza, in base al decreto n. 33/2013, rientrano anche le società interamente private, con bilancio superiore a 500.000 euro, che, indipendentemente dalla partecipazione di pubbliche amministrazioni, esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

E’ quanto ha stabilito Anac con la delibera n. 24 del 17 gennaio 2024, emanando un provvedimento di adeguamento del sito web di una società bresciana, la Ecovolo Service srl di Sirmione, che si occupa di servizi di ecologia, pulizia aree lacustri, manutenzione aree verdi e giardini, pulizie condominiali e uffici, affidataria di contratti di appalto da parte della amministrazione del territorio.

La Ecovolo Service ha ora tempo trenta giorni per comunicare ad Anac l’adeguamento a quanto disposto dall’Autorità, organizzando la sezione trasparenza del proprio sito, pubblicando i contenuti previsti in relazione all’attività di pubblico interesse svolta. Tra questi il bilancio, gli appalti in affidamento, i dati relativi all’accesso civico e ai servizi erogati.

Fonte: ANAC

ANAC: Fascicolo virtuale dell’operatore economico 2.0. Predisposti i manuali d’uso per agevolarne la fruizione

Fascicolo virtuale dell’operatore economico 2.0. Predisposti i manuali d’uso per agevolarne la fruizione

Al fine di facilitare il più possibile l’utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico, nella sua nuova versione 2.0, Anac ha predisposto due appositi manuali, uno per la Stazione Appaltante e l’altro per l’Operatore economico.
L’accesso alle funzionalità del servizio FVOE è riservato agli utenti registrati ai servizi dell’Autorità.

Operatore economico

Le principali funzionalità messe a diposizione all’utente Operatore Economico sono: la ricerca all’interno del Fascicolo (FVOE 2.0), che comprende la consultazione dei documenti associati e la consultazione delle informazioni relative; la visualizzazione del dettaglio di un documento; l’inserimento di un nuovo documento; l’autorizzazione all’accesso al proprio Fascicolo; l’aggiornamento di un documento; l’associazione di un documento al fascicolo e il relativo annullamento; la consultazione dell’anagrafica dell’operatore economico.
Consulta i manuali.

Stazione appaltante

Le principali funzionalità messe a diposizione all’utente Stazione Appaltante sono: la ricerca di tutti i fascicoli del concorrente ai quali è stato autorizzato l’accesso da parte dell’Operatore Economico cui il fascicolo si riferisce, che comprende la consultazione dei documenti associati e la consultazione delle informazioni relative; la visualizzazione del dettaglio di un documento; la richiesta di accesso ad un fascicolo del concorrente; la richiesta di aggiornamento di un documento; la richiesta di associazione di un documento ad un determinato fascicolo del concorrente; la ricerca di uno o più operatori economici.
Consulta i manuali.

Il FVOE e la digitalizzazione

Nell’ambito della propria Banca Dati, l’Autorità ha sviluppato il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico con l’obiettivo di offrire agli utenti la possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici. 
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 262 del 20 giugno 2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Fonte: ANAC