Funzionalità e regolamentazioni, in arrivo nuove norme per la sicurezza privata

Huffington Post: Funzionalità e regolamentazioni, in arrivo nuove norme per la sicurezza privata

di Maria Cristina Urbano

L’impegno del governo nel riconoscere la necessità della creazione di un quadro normativo è un primo passo verso il principio della sussidiarietà tra Forze dell’Ordine e vigilanza privata

L’ordine del giorno 9/1627/123 accolto dal governo in fase di conversione in legge del DDL bilancio 2024, a firma Caramanna, Mollicone, Ambrosi, esponenti di primo piano di Fratelli d’Italia, riconosce una volta di più il ruolo preminente che il comparto della sicurezza privata svolge nel sistema sicurezza Paese.

L’impegno assunto dal governo “a valutare l’opportunità di intervenire per regolamentare il settore della sicurezza privata non armata attualmente in crisi per effetto della mancanza di un quadro normativo definito” non è di poco conto e costituisce un ulteriore tassello, qualora trovasse concreta applicazione, del lavoro certosino che ASSIV porta avanti da tempo, anche attraverso il dialogo e il confronto con le istituzioni. Confronto che si pone l’obiettivo di definire ogni strumento normativo e regolamentare atto ad implementare il quadro legislativo vigente, affinché trovi piena applicazione il principio della sussidiarietà tra Forze dell’Ordine e vigilanza privata, concetto innovativo nel nostro Paese se applicato alla sicurezza, ma dal quale non si può prescindere nell’ottica di una rinnovata alleanza tra pubblico e privato per garantire alti livelli di sicurezza e al contempo la ottimizzazione nell’impiego delle risorse, umane ed economiche, in specie quelle pubbliche.

Ma questo intendimento dell’esecutivo, ci piace credere, non sarebbe stato possibile in assenza di una felice intuizione della nostra associazione, ossia l’esigenza di far certificare da enti terzi sia i livelli qualitativi dei processi di erogazione dei servizi di sicurezza non armati, sia quelli dei lavoratori che li eseguono.

Lo scorso novembre, infatti, in occasione della manifestazione Sicurezza 2023 organizzata a Rho Fiera Milano, ASSIV ha organizzato un talk per raccontare come la prassi di riferimento UNI numero 54 del 2019, che rappresentava il primo tentativo di introdurre prescrizioni tecniche e modelli applicativi al comparto della Sicurezza privata non armata, si fosse finalmente evoluta nelle norme UNI 11925 e UNI 11926, definite nell’ambito dei lavori del CT043/GL 05 “Organizzazione e gestione della sicurezza”.

La UNI/PdR 54 definiva i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei diversi professionisti che operano nel settore, introducendo  norme tecniche sviluppate in UNI nell’ambito di un gruppo di lavoro ad hoc. Il fulcro della prassi si concentrava, quindi, su quei servizi ausiliari alla sicurezza, erogati da risorse qualificate, che non sono sottoposti all’esclusiva giurisdizione di soggetti con autorizzazione di polizia.

Dopo due anni dalla pubblicazione e dall’applicazione di detta prassi, occorreva valutare l’opportunità di farla evolvere in un documento normativo. Considerata la necessità, da sempre sentita da ASSIV, di dotare il sistema dei servizi di sicurezza disarmati di norme in grado di garantire il mercato, l’Associazione si è spesa in maniera risoluta per procedere in tal senso.

Da qui l’avvio dei lavori, la stesure delle due norme ed il via all’inchiesta pubblica, che, una volta conclusa, ha registrato una totale adesione degli esperti del settore, senza che venisse mosso nessun rilievo. Quindi si è potuto procedere con la fase di consolidamento delle due norme: la UNI 11925 e la UNI 11926.

La prima norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale degli operatori dei servizi ausiliari alla sicurezza, ossia gli addetti di imprese incaricate della gestione del patrimonio di una organizzazione al fine di assicurarne i requisiti di fruibilità, disponibilità, funzionalità. La seconda identifica i servizi ausiliari alla sicurezza non regolamentati da norme cogenti e idonei ad assicurare le condizioni di fruibilità di beni materiali e immateriali di una organizzazione, da parte dei suoi utenti, nonché lavoratori e altre persone coinvolte.

A distanza di poche settimana dal nostro talk, ritengo che Parlamento e Governo abbiano deciso di valorizzare il grande lavoro svolto nel merito dal nostro comparto, nell’auspicio che le due norme UNI possano servire a ridefinire tutto il quadro regolamentare del personale non armato.

Nelle premesse all’ordine del giorno si parla, infatti, di “panorama della sicurezza privata in Italia (che) ha attraversato un’importante trasformazione, culminata nel 2023 con l’emanazione di due innovative norme tecniche UNI che stabiliscono con chiarezza le competenze richieste agli operatori del settore e i criteri organizzativi che le aziende devono rispettare”; ancora, “una vera e propria rivoluzione per il mondo della sicurezza e una grande opportunità, non solo per regolamentare un settore, quello della sicurezza non armata, […] ma anche per dare dignità, professionalità e competenza a circa 150.000 operatori che quotidianamente operano in questo ambito”: insomma, norme UNI come vero e proprio grimaldello per intervenire da un punto di vista normativo, a beneficio del comparto e dei suoi operatori ma, in ultima istanza, a beneficio dell’intera collettività, che potrà godere di livelli professionali sempre più alti degli operatori della sicurezza. Chiaramente un gioco a somma positiva, che potrà avere ripercussioni positive sui livelli salariali, come già accaduto in occasione della spiccata professionalizzazione delle guardie particolari giurate, ossia del personale armato.

L’obiettivo di ASSIV delle prossime settimane è di continuare a tenere alta l’attenzione su questo intendimento, necessario a completare un quadro normativo di riferimento già decisamente innovativo. Noi, come sempre, siamo pronti a contribuire con proposte, dati, e la profonda conoscenza del settore, acquisita negli anni e nei diversi ambiti operativi. Ma ci attendiamo che le istituzioni facciano la loro parte.

Segui il blog di Maria Cristina Urbano sull’Huffington Post

INAIL: Bando Isi 2023

Bando Isi 2023

Avviso pubblico Isi 2023:
In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità:
Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti:
L’iniziativa è rivolta:

  • alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
  • ​agli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, possono accedere all’Asse 1.1 limitatamente all’intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Progetti ammessi a finanziamento:
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento: 

  • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1; 
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1; 
  • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

Risorse economiche destinate ai finanziamenti:Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2023 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

E’ concesso un finanziamento a fondo perduto:

  • per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
    • 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
    • 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’iva (realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile in alcun modo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2.  Modalità e tempistiche di presentazione della domanda:
Sul portale Inail – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse/regione in cui le risorse economiche complessivamente stanziate risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste di finanziamento in elenco sono direttamente ammesse alla fase di upload della documentazione a completamento della domanda (cfr. artt. 4 “Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione” e 14 “Ammissione delle domande agli elenchi cronologici”, Avviso pubblico ISI 2023). Tali domande verranno riportate negli elenchi regionali/provinciali (elenchi No Click Day – NCD).Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione online di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2023.Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
È, anche, possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.
Chiarimenti e informazioni di carattere generale sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda online.

Allegato Calendario
Scadenze Isi 2023
(in  aggiornamento)
 
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day)
Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD
Download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico
Regole tecniche per l’inoltro della domanda online e Tabella temporale
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
Upload della documentazione
(efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)
Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi
             Il primo aggiornamento sarà effettuato entro il 21 febbraio 2024

Intermediari ISIPer semplificare e agevolare l’attività di presentazione della domanda di finanziamento Isi, si è provveduto all’adeguamento del sistema di profilazione per l’accesso ai servizi online introducendo due nuovi specifici profili riservati a professionisti e società di intermediazione.I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione”, sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l’apposita modulistica.L’intermediario può quindi assumere in delega l’impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento Isi. Ulteriori informazioni sono pubblicate nella sezione documentazione.

DOCUMENTAZIONE

Fonte: INAIL

INAIL: Pubblicato il Bando Isi 2023

Pubblicato il Bando Isi 2023

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana n. 296 del 20 dicembre 2023 l’estratto dell’avviso pubblico per il bando Isi 2023.

L’Inail mette a disposizione 500 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Destinatarie degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’asse 1.1, tipologia di intervento d), gli enti del terzo settore.Il Bando Isi 2023 presenta diverse novità che riguardano i seguenti ambiti:

  • risorse economiche
  • requisiti soggettivi
  • articolazione degli assi di finanziamento
  • interventi prevenzionali ammessi
  • innovazioni procedurali per favorire la digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.L’importo massimo erogabile è di 130.000 euro. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, sono pubblicate nella sezione dedicata al bando Isi 2023, entro il 21 febbraio 2024. Per maggiori informazioni, consultare le sezioni in cui sono pubblicati gli avvisi pubblici regionali e  gli allegati tecnici. 

  • Bando Isi 2023 Modalità di partecipazione, avvisi pubblici ed elenchi relativi al finanziamento

Fonte: INAIL

Legge di Bilancio 2024: le misure per lavoratori, imprese e famiglie

Legge di Bilancio 2024: le misure per lavoratori, imprese e famiglie

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie.

Conferma del taglio del cuneo fiscale. Confermato anche per il 2024, il taglio del cuneo contributivo per la quota a carico dei lavoratori dipendenti. La quota di esonero rimane al 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro (parametrate su 13 mensilità) ed al 7% per quelle fino a 1.923 euro (sempre parametrate su 13 mensilità). Si segnala, peraltro, che la misura non riguarda la tredicesima mensilità. Pertanto, quella relativa al 2023 avrà una quota di esonero pari al 2%, mentre quella relativa al 2024 sarà sottoposta ad imposizione ordinaria.

Detassazione dei Fringe Benefits. Anche per il 2024, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: fino a 2.000 per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R), fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti (soglia innalzata dagli euro 258 previsti dalla normativa fiscale “ordinaria” per i dipendenti senza figli).

Tassazione agevolata dei premi di risultato. Confermata anche per il 2024 l’imposizione al 5% – con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi – sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

Come già previsto dal cosiddetto “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85), anche per il 2024, sono confermate le agevolazioni per i lavoratori del settore turistico, ricettivo alberghiero e termale. In particolare, per il periodo gennaio-giugno 2024, per i lavoratori dipendenti del comparto – che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000 euro – e per i lavoratori della ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi. I benefici non concorrono alla formazione del reddito.

Personale in servizio presso la Croce Rossa Italiana. Al personale ex militare della Croce Rossa viene garantito l’assegno ad personam. Continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento – limitatamente a quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa – e il trattamento del corrispondente personale civile della stessa, come assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Al personale della Croce Rossa assunto da altre amministrazioni continua ad essere corrisposta -come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti – la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente al trattamento fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale dell’amministrazione ricevente.

Rinnovi dei contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni. Stanziati 3 miliardi di euro per l’anno 2024 e 5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2025, per il rinnovo contrattuale del CCNL degli impiegati dello Stato per il triennio 2022-2024 con aumento di 6.7 volte dell’importo relativo all’indennità per vacanza contrattuale, scomputato per l’anno 2024 per i lavoratori che lo hanno percepito in unica soluzione a dicembre 2023. Gli oneri relativi alla medesima finalità per gli enti diversi dall’amministrazione statale sono incrementati della stessa misura e posti a carico dei relativi bilanci.

Efficientamento degli uffici del RUNTS. Per efficientare l’esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, le province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sui fondi già stanziati per il funzionamento del registro medesimo.

Contrasto dell’evasione contributiva nel settore del lavoro domestico. L’Agenzia delle entrate e l’INPS realizzeranno la piena interoperabilità delle rispettive banche dati, anche utilizzando nuove tecnologie, mettendo a disposizione dei contribuenti i relativi dati analizzati ed acquisiti. S’intende favorire l’adempimento spontaneo tramite dichiarazione precompilata e la segnalazione di eventuali anomalie. Infine, è previsto che i due enti svolgano analisi e controlli su dati retributivi e contributivi, con interventi finalizzati alla corretta ricostruzione delle posizioni reddituali e contributive.

Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL. A decorrere dal primo luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa.

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di vecchiaia (ove sussistano i requisiti anagrafici previsti dalla legislazione vigente), in presenza di un’anzianità contributiva minima pari almeno a 20 anni, potrà essere conseguito a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (precedentemente, era previsto che l’importo fosse pari almeno a 1.5 volte tale assegno). Inoltre, il diritto alla pensione anticipata (ferma l’anzianità contributiva minima di almeno 20 anni) potrà essere conseguito qualora l’importo lordo mensile della pensione sia pari almeno a:
– 3 volte l’importo dell’assegno sociale (precedentemente, 2,8 volte);
– 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con un figlio;
– 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale, per le donne con due o più figli.
Fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, l’importo lordo mensile relativo al trattamento di pensione anticipata non potrà essere riconosciuto in misura superiore a 5 volte il trattamento mensile minimo previsto a legislazione vigente. Viene inserita una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione delle condizioni complessive previste per l’accesso alla pensione anticipata. I requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

Riscatto previdenziale dei periodi non coperti da versamenti contributivi. In via sperimentale per il biennio 2024-2025, per i soggetti che siano già titolari di pensione e che abbiano versato il primo contributo in data successiva al 31 dicembre 1995, è prevista la facoltà di riscattare – in tutto o in parte – periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria (anche non consecutivi) non coperti da contribuzione, ricadenti tra l’anno del versamento del primo contributo e quello dell’ultimo accreditato fino ad un massimo di 5 anni totali. L’onere per il riscatto, relativamente ai lavoratori del settore privato, potrà essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione del lavoratore. In tal caso, il contributo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. L’onere è frazionabile, senza applicazione di interessi, fino ad un massimo 120 rate mensili di importo non inferiore a 30 euro. In caso di eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto verrà annullato d’ufficio con conseguente restituzione dei contributi. La rateizzazione non potrà essere concessa qualora i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione o qualora gli stessi contributi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora la situazione si verifichi nel corso della rateizzazione già concessa, è previsto che la somma ancora dovuta sia versata in una unica soluzione.

Obblighi contributivi delle Pubbliche Amministrazioni. Sono ritenuti assolti, da parte delle PA, gli obblighi contributivi relativi ai propri dipendenti (con riferimento ai periodi di paga antecedenti il 1° gennaio 2005) attraverso la semplice trasmissione all’INPS delle denunce retributive e contributive mensili. È, altresì, previsto che i risparmi di spesa costituiscano economie di bilancio. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato all’entrata in vigore della presente legge.

Rivalutazione automatica delle pensioni. È previsto che, per l’anno 2024, la rivalutazione automatica rispetto all’inflazione dei trattamenti pensionistici sia riconosciuta nella misura del:
– 100%, per i trattamenti pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS;
– 85%, per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS;
– 53%, per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a 6 volte lo stesso;
– 47%, per i trattamenti complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a 8 volte lo stesso;
– 37%, per i trattamenti complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a 10 volte lo stesso;
– 22%, per i trattamenti complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.
Per i trattamenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), l’aumento conseguente alla rivalutazione non può comunque determinare un trattamento superiore alla rispettiva fascia di trattamento INPS, ed è riconosciuto fino a concorrenza dello stesso.

Modifiche all’APE Sociale. Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.

Nuove condizioni per “Opzione Donna”. Per il 2024,è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Quota 103. Confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024:
– calcolo interamente contributivo dell’assegno;
– importo dell’assegno erogabile in misura pari a massimo 4 volte il trattamento minimo INPS (fino al conseguimento della pensione di vecchiaia);
– finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e di 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico;
– termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.

Cosiddetto “Bonus Maroni.” Anche per il lavoratore che maturi i requisiti per accedere a Quota 103 nell’anno 2024, sarà possibile richiedere l’esonero dal versamento della quota contributiva a proprio carico, per averla così accreditata in busta paga (c.d. Bonus Maroni).

Proroga agevolazioni contributive per i c.d. stampatori. Oltre alla spesa già prevista a legislazione vigente, è autorizzata l’ulteriore spesa massima di 10,4 milioni per il 2024, 10,5 milioni per il 2025 e 2026 e 2,4 milioni per il 2027, per l’accesso, in deroga ai requisiti ordinari, con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e periodici, e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale che abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi entro il 31 dicembre 2023.

Stabilizzazione e modifiche alla ISCRO. A decorrere dal 2024, è confermata l’istituzione della Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa come misura strutturale con le modificazioni, di seguito, indicate. Il richiedente:
– non deve beneficiare dell’Assegno di Inclusione;
– deve aver conseguito, nell’anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% rispetto alla media dei due anni precedenti (prima 50%);
– deve aver dichiarato, nell’anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo non superiore a 12.000 euro (prima 10.000 euro).
L’indennità non potrà superare gli euro 800, né essere inferiore agli euro 250 euro mensili, concorrerà alla formazione del reddito da lavoro autonomo e non potrà essere riconosciuta nel biennio successivo all’apertura della partita IVA. Gli importi previsti dalla normativa si intendono annualmente rivalutati in base all’inflazione.

Modifiche delle indennità di malattia per i lavoratori marittimi. Modificata la misura dell’indennità di malattia fondamentale e complementare per i lavoratori marittimi, prevedendo, per gli eventi insorti a partire dal 1° gennaio 2024, che:
– l’indennità giornaliera sia commisurata al 60% della retribuzione, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro;
– l’indennità giornaliera sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia;
– in caso di evento occorso nei primi 30 giorni del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera sia calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati nel settore pubblico. Previsto un adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali per alcune categorie di lavoratori:
– dipendenti enti locali iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali – CPDEL;
– sanitari iscritti alla Cassa Pensioni Sanitari – CPS;
– insegnanti di asili e scuole elementari parificate iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti – CPI;
– ufficiali giudiziari, aiutanti degli stessi, e coadiutori, iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari – CPUG.
Il suddetto adeguamento non potrà comportare un trattamento pensionistico maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa precedente. Le disposizioni si applicano solo in caso di pensionamento anticipato e non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione. Inoltre, per gli iscritti alla CPS ed alla CPDEL (che cessano l’ultimo rapporto di lavoro come infermieri), la riduzione del trattamento pensionistico è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell’accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. Per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, sono state previste finestre di accesso al trattamento previdenziale alla pensione anticipata “ordinaria Fornero”, con decorrenza ordinaria (3 mesi) se i requisiti vengono maturati entro il 31 dicembre 2024, prevedendo l’allungamento progressivo delle finestre per chi matura i requisiti per il pensionamento per ciascuno degli anni successivi, fermi restando i requisiti di anzianità contributiva previsti a legislazione vigente per la richiesta. Simile meccanismo si applica anche ai lavoratori precoci iscritti alle medesime casse.

Nuove disposizioni per i pensionamenti anticipati dei medici del settore pubblico. I dirigenti medici, sanitari e infermieri del SSN possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40esimo anno di servizio effettivo, comunque, non oltre i 70 anni d’età. La stessa statuizione si applica per i medici nei ruoli di INPS ed INAIL.

Sostegni ai lavoratori dei settori “deboli”. Per il 2024, sono previste, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, la proroga ed il finanziamento di:
– misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center;
– misure a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti nel settore della pesca marittima (compresi i soci di cooperative della piccola pesca);
– trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
– trattamenti straordinari di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti (sospesi o con orario ridotto) di aziende sequestrate e confiscate;
– interventi a sostegno del reddito per i lavoratori per specifiche situazioni di crisi aziendali, dopo la crisi economica derivante da pandemia e crisi energetica;
– interventi a sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo ILVA.

Rifinanziamento della CIGS. Per il 2024, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, è previsto l’incremento di 50 milioni di euro (con un incremento da 50 a 100 milioni) dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale. Per le imprese con almeno 1000 lavoratori dipendenti afferenti a questa categoria è stabilito che, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 (in continuità con le tutele già autorizzate) un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024 (con alcune deroghe relativamente alla procedura di attivazione della cassa), al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. È stabilito che i trattamenti di cui sopra siano riconosciuti nel limite di spesa di euro 63.300.000 per l’anno 2024 e che l’INPS provveda al monitoraggio del limite stesso (non considerando ulteriori domande), qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa.

Nuovo Bonus Asili Nido. Innalzato a 3.600 euro, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024, il bonus riconosciuto alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro (che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni) per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido.

Maggiori tutele per maternità e paternità. Aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).

Decontribuzioni per lavoratrici con figli. Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024, è esteso, in via sperimentale, alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico.
Esclusione dei titoli di stato dal computo dell’ISEE. Esclusi i titoli di stato dal computo del valore ISEE, fino all’importo di euro 50.000.

Fondi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza contro le donne. Incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 6 milioni a decorrere dal 2027, il Fondo per le Politiche relative ai diritti alle pari opportunità, al fine di accrescere la misura del reddito di libertà per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. È stabilito che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti adottati anche di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Aumentato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di dare concreta realizzazione ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza. Al fine di assicurare un’adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con destinazione delle predette risorse alla realizzazione di centri antiviolenza. Aumentato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Inoltre, sono stati stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l’acquisto e la realizzazione di case rifugio.

Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza. Stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024, 4 milioni per il 2025, 3,8 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 0,7 milioni per il 2028, per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023). È previsto il riconoscimento dell’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è stabilito il prolungamento dell’esonero fino al 18esimo mese dalla data di assunzione a tempo determinato.

Fondo per le Politiche della Famiglia. Stanziati 1,25 milioni di euro all’anno, a partire dal 2024, per finanziare il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative a attuazione, monitoraggio e analisi degli interventi del Fondo per le Politiche della Famiglia. Tra gli utilizzi delle risorse del Fondo vi sono, tra gli altri, progetti volti alla protezione e presa in carico dei minori vittime di violenza, interventi per il sostegno, iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale.

Attuazione dei LEPS. È stabilito che le Regioni monitorino e rendicontino al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite, utilizzando l’ambito territoriale sociale come unità di rilevazione. L’erogazione delle risorse è condizionata all’esito del monitoraggio. Le risorse assegnate e non spese dagli ambiti territoriali sociali sono riassegnate ai Fondi per l’assistenza alle persone con disabilità grave e per le non autosufficienze. Le somme dovute agli enti del Terzo Settore per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad enti associativi riconosciuti sono riassegnate al bilancio dello Stato per essere trasferite all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e ad altri enti eventualmente legittimati.

Percorsi formativi. Incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore) e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.

Fondo per le vittime dell’amianto. Finanziato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2026 il Fondo per le vittime dell’amianto, con possibile aggiornamento del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente le tabelle di liquidazione degli indennizzi e modalità e procedure di erogazione delle somme.

Esclusione dalla CIG dei lavoratori dell’Agenzia del Demanio. Statuita per interpretazione autentica della norma, l’esclusione dell’Agenzia del Demanio dalle norme sull’integrazione salariale dei lavoratori dell’industria, mediante esclusione dalle norme relative alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

Politiche a favore della disabilità. Istituito il Fondo Unico per l’Inclusione delle Persone con Disabilità (con abrogazione delle disposizioni istitutive dei precedenti fondi istituiti per analoghe finalità) destinato a finanziare iniziative in materia di:
– potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;
– promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per l’inclusione delle persone con disabilità; – inclusione lavorativa e sportiva;
– turismo accessibile;
– iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
– interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
– promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia;
– promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo Settore con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. Incrementato di 85 milioni, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Misure per la sanità dei lavoratori transfrontalieri. Stabilito che, sia i residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il SSN italiano, sia i frontalieri di cui all’art. 9, paragrafo 1, dell’Accordo tra Italia e Svizzera (relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri che hanno esercitato il diritto di opzione per l’assicurazione malattie, sia i loro familiari a carico), siano tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato. Il ricavato di tali versamenti è destinato a sostenere il SSN delle aree di confine e il trattamento di medici ed infermieri.

Sviluppo della professionalità dei lavoratori INAPP e INAIL. A decorrere dal 2024, è istituito un fondo presso il MEF (con dotazione di circa 35 milioni all’anno) al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, da ripartire tra alcuni istituti ed enti (tra cui anche INAPP ed INAIL).

Fondo per le crisi occupazionale nel settore dell’editoria. Istituito il “Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria” destinato, tra l’altro, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a finanziare misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell’informazione e dell’editoria.

Previsioni previdenziali speciali per le forze dell’ordine e i VV.FF. Incrementato di euro 5 milioni per l’anno 2024 e di 10 milioni per il 2025, il Fondo – già istituito presso il MEF in relazione alla specificità del personale delle forze armate di polizia e VV.FF.- destinato all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale attraverso, tra le altre misure, l’introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio (mentre la disciplina precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, prevedeva ciò per il solo personale in servizio il giorno antecedente la data di entrata in vigore dei provvedimenti perequativi).

Misure a favore dei migranti e assistenza alle persone in condizioni di vulnerabilità. Rifinanziato il Fondo per l’accoglienza dei migranti di cui all’art. 21, comma 1, del D.L. n. 145/2023 per circa 172 milioni di euro nell’anno 2024, circa 269 milioni di euro per l’anno 2025 e 185 milioni di euro per l’anno 2026. Aumentata di un milione di euro annui la dotazione dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), al fine di potenziare l’attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.

Assistenza ai profughi ucraini sotto protezione internazionale. Stanziati 274 milioni di euro per l’anno 2024 in favore del Fondo per la protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Prorogato al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza relativo all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in corso. Autorizzata l’assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di 40 milioni di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell’offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea.

Fondo per le aziende agricole in crisi. Istituito il Fondo per la gestione delle emergenze, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, generate da eventi non prevedibili. Il fondo è destinato, tra l’altro, a finanziare esoneri contributivi in favore delle aziende in crisi, previo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Revisione delle spese previdenziali. Istituita presso il MEF una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell’Economia e Finanze dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per valutare parametri e criteri da utilizzare, a decorrere dal primo gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale per i quali è prevista, a legislazione vigente, la suddetta rivalutazione sulla base dell’indice del costo della vita.

Lavoratori precoci. È statuito che l’indicizzazione all’aspettativa di vita dei requisiti di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione anticipata, bloccata dal primo gennaio 2019, riprenda a decorrere dal primo gennaio 2025 (attualmente è sospesa sino al primo gennaio 2027). Ridotta, inoltre, di 10 milioni, la dotazione del fondo destinato a coprire la spesa previdenziale per le pensioni dei lavoratori precoci.

Riassegnazione delle risorse economiche dell’ANPAL al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A seguito della soppressione della Agenzia, è prevista la riassegnazione delle risorse finanziarie dell’ANPAL ai pertinenti capitoli dello Stato di Previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per tutti i dettagli è possibile consultare integralmente la legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei contratti pubblici, le novità previste dal 2024

Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei contratti pubblici, le novità previste dal 2024

Aggiornamento e integrazione della delibera 264 del 20 giugno 2023 sulla trasparenza dei contratti pubblici

Con l’avvio della piena digitalizzazione dei contratti pubblici a partire dal 1. gennaio 2024, scattano anche novità dal punto di vista degli obblighi di pubblicazione. 
Con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023  riguardante la trasparenza dei contratti pubblici.

Il provvedimento individuava gli atti, le informazioni e i dati del ciclo di vita dei contratti pubblici, oggetto di trasparenza. L’Autorità fornisce ora ulteriori e specifici chiarimenti sulle modalità di assolvimento di tali obblighi di pubblicazione. 


Scarica il testo della delibera aggiornata e dell’allegato

Delibera 264.2023 mod.del.601.2023-Provvedimento art 28 Trasparenza.pdf

AllegatoI-obblighi trasparenza.pdf

Fonte: ANAC

Formazione ICMQ – La matrice dei rischi e il risk management per la progettazione e la gestione delle commesse – 25 gennaio 2024

Formazione a distanza ICMQ

La matrice dei rischi e il risk management per la progettazione e la gestione delle commesse così come richiesto nel nuovo Codice D.lgs 36/2023

25 gennaio 2024

Dalle 9:00 alle 18:00

L’analisi dei rischi è fondamentale per approcciare a qualunque progetto. La matrice dei rischi è sempre più richiesta dalle Stazioni Appaltanti pubbliche quali il Politecnico di Milano, l’Università di Perugia, etc. come documento d’offerta in sede di gara con il criterio dell’offerte economicamente più vantaggiosa, unitamente ai concetti di rischio negativo e di rischio positivo/opportunità.

Il successo di un progetto dipende infatti dalla oggettiva e sapiente gestione di più variabili, fra cui i rischi da prevedere e gestire. In tutti i progetti ormai, è fondamentale poter disporre della capacità di individuare i rischi connessi al progetto stesso e, più in generale, all’intervento in atto, in modo da poter mitigare e comunque gestire i rischi medesimi; per il vero occorre osservare che il rischio, se ben gestito, può diventare un’opportunità (opportunità in quanto l’aver saputo gestire i rischi di un progetto/intervento porta ad essere concorrenziale sia dalla fase di offerta rispetto a chi non ha saputo gestire il rischio).

Il corso di 8 ore, suddiviso in due moduli, si rivolge a liberi professionisti, società di ingegneria, imprenditori, dirigenti pubblici e privati che intendono acquisire una nuova opportunità professionale nel campo della progettazione, nella gestione delle commesse, allo scopo di mitigare i rischi e di poterli trasformare in opportunità. Saranno esposti casi reali di risk management in cui il relatore è stato consulente.

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di Project Manager e BIM Manager

Iscrizioni aperte fino al 20 gennaio 2024.

Per iscriverti clicca qui.

Scarica la locandina con info e costi

Legge di Bilancio 2024: le principali novità lavoristiche e fiscali

Legge di Bilancio 2024: le principali novità lavoristiche e fiscali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la legge n. 213/2023 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Diverse le previsioni in materia lavoristica e fiscale contemplate dalla Manovra 2024. Tra queste:

  • il taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti, esclusi i rapporti di lavoro domestico, senza effetti sul rateo di tredicesima, disposto in via eccezionale per tutto il 2024. L’esonero sarà di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; di 7 punti percentuali, a condizione che la stessa retribuzione, sempre parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
  • La legge prevede, poi, limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
  • Confermata, inoltre, anche per il 2024 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati dal datore ai dipendenti, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi. In aggiunta, dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
  • Numerosi, poi, gli interventi normativi disposti dalla Finanziaria a sostegno della genitorialità e della famiglia. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, infatti, viene riconosciuto un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di la­voro dipendente a tempo indeterminato, pari al 100% della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Lo sgravio, tra gli altri, è riconosciuto in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Potenziato per il 2024 anche l’istituto del congedo parentale: i genitori potranno fruire in alternativa tra loro, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, di un congedo indennizzato all’80% della retribuzione mensile. Per il secondo mese l’indennizzo è pari al 60%, percentuale elevata all’80% per il solo anno 2024.
  • Viene previsto, inoltre, il riconoscimento di un esonero previdenziale del 100% per i datori di lavoro che nel triennio 2024-2026 assumeranno donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà.
  • Spazio nel provvedimento anche al capitolo pensioni. Sono state prorogate per il 2024, infatti, alcune misure di anticipo pensionistico già sperimentate negli anni precedenti come Quota 103 (62 anni e 41 di contributi), Ape Sociale (63 anni e 5 mesi) e Opzione Donna. 

Fonte: consulentidellavoro.it

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 : Legge di bilancio 2024 in Gazzetta Ufficiale, le novità in materia di lavoro e previdenza

Legge 30 dicembre 2023 n. 213 : Legge di bilancio 2024 in Gazzetta, le novità in materia di lavoro e previdenza

Il 30 dicembre us è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. “

Complessivamente sono stati stanziati 28 miliardi di euro per il finanziamento di misure di sostegno alle famiglie o a interi settori ritenuti sensibili come quello dell’energia; delle infrastrutture e trasporti ; della sanità e della giustizia. 

All’esito dell’esame in Senato, rispetto al disegno di legge originario, le norme della prima sezione sono state rinumerate all’interno di un unico articolo, quest’ultimo si compone di 561 commi, mentre la seconda sezione si compone degli articoli da 2 a 22. 

A seguire i principali interventi in materia di lavoro e previdenza. 

SOSTEGNO AL REDDITO :

Conferma del taglio del cuneo fiscale ( art. 1, coma 15 ) – Trova conferma per tutto il 2024 il taglio del cuneo fiscale / contributivo per i dipendenti sia pubblici che privati. L’ esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori viene riconosciuto con le medesime modalità del 2023 nella misura del 6 per cento, per le retribuzioni con imponibile non eccedente i 2.692 € mensili, e nella misura del 7 per cento per retribuzioni non eccedenti l’ importo mensile di 1.923 €. In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti mensili sono considerati al netto dei ratei di tredicesima eventualmente erogati nei singoli mesi ( cfr. Circ. n. 7 del 24.01.2023 e mess. n. 1932 del 24.05.2023 ) . L’esonero non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Soglia di esenzione dei fringe benefits ( art. 1, commi 16 e 17 ) – Confermato anche nel 2024 l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit ma dai 258,23 euro ordinari si passa a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti. Nel regime di esenzione possono essere ricomprese le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa. Restano confermate le modalità di fruizione esposte dall’ Agenzia delle Entrate e dall’ INPS rispettivamente con la circ. n. 23/E del 1.08.2023 e circ. n. 49 del 31.05.2023

Detassazione premi produttività ( art. 1, comma 18 ) – La Legge di bilancio estende a tutto il 2024 l’ulteriore detassazione sull’imposta sostitutiva dell’ IRPEF, e delle relative addizionali regionali e comunali, applicabile alla retribuzione variabile legata ad incrementi di produttività ; redditività ; qualità ; efficienza ed innovazione, purchè misurabili e verificabili, e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. L’aliquota agevolata al 10 per cento viene ulteriormente ridotta di cinque punti percentuali, nel limite massimo annuo di 3.000 euro ( elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori ), a condizione nell’anno precedente il reddito di lavoro dipendente non sia stato superiore a 80.000 euro. Per molti profili, sono ancora valide le indicazioni fornite dall’ Agenzia delle Entrate con le circ. n. 28/E del 15.06.2016 e la circ. n. 5/E del 29.03.2018

Trattamento integrativo settore turistico-alberghiero ( art. 1, commi 21-25 ) – In favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turistico-alberghiero, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito inferiore ai 40 mila euro, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale volta a garantire la stabilità occupazionale ed a sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore. Detta misura consiste nel riconoscimento, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, di una somma pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. La somma riconosciuta a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito e viene riconosciuto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore con possibilità di recupero in compensazione. Per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del contributo, la Legge di bilancio stanzia 81,1 milioni di euro per il 2024. 

Decontribuzione lavoratrici madri ( art. 1, commi 180 – 182 ) – Per il triennio 2024-2026, la Legge di bilancio prevede un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l’anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 

Bonus asili nido ( art. 1, comma 177 ) – Nell’ambito delle misure di incentivo alla natalità la Legge di bilancio prevede un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche. L’aumento interessa i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a 10 anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro. In particolare, misura dell’incremento è pari a: – 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro; – 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui. 

PREVIDENZA : 

Pensioni contributive : requisiti ; decorrenza e misura ( art. 1, comma 125, lett. a) ; b) e c) ) – Con la manovra vengono modificati gli importi soglia previsti per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995. 

Per il trattamento di vecchiaia, il valore minimo, finora pari a 1,5 volte la misura dell’assegno sociale ( pari nel 2023 a 507,03 euro ), viene stabilito pari a quest’ultimo con coefficiente pari a 1,0 , ferma restando l’ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo. Resta fermo che tale condizione non si applica al compimento di un’età anagrafica più elevata (attualmente pari a 71 anni) rispetto al requisito generale per la pensione di vecchiaia (requisito attualmente pari a 67 anni) e sempre che sussista uno specifico requisito di contribuzione effettiva (quest’ultimo è pari a 5 anni). [ lett. a) ] 

Per il trattamento anticipato ( attualmente 64 anni di età e 20 anni di contributi ), l’importo soglia, finora pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale, viene rideterminato con i coefficienti moltiplicatori diversificati pari a : 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli, ferma restando l’ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo. [lett. b) ] 

La norma prevede inoltre che il requisito contributivo della pensione anticipata venga adeguato all’evoluzione delle speranze di vita. [lett. c) ]. 

Riscatto periodi non coperti da contribuzione ( art. 1, commi 126-130 ) – Con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 rientranti nel sistema contributivo integrale, la Legge di bilancio 2024 riconosce la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, e nella misura massima di 5 anni anche non continuativi, periodi non coperti da contribuzione antecedenti al 1° gennaio 2024. La facoltà di riscatto è ammessa per i periodi non coperti da contribuzione presso forme pensionistiche obbligatorie, ivi comprese quelle delle Casse previdenziali dei liberi professionisti ( cfr. circ. n. 106 del 25.07.2019 ) . I relativi oneri, interamente deducibili, possono essere versati all’ente previdenziale in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili. La rateizzazione no può essere ammessa nel caso in cui i contributi riscattati debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione. Nel suo complesso la disciplina è identica a quella introdotta nel 2019 dal DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. 

Rivalutazione delle pensioni ( art. 1, commi 134 e 135 ) – Anche nel 2024 la perequazione, ossia il meccanismo di calcolo che consente la rivalutazione delle pensioni sulla base della variazione dell’indice del costo della vita, subirà variazioni. La modifica concerne esclusivamente i trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il trattamento minimo che si vedranno decurtata la percentuale di rivalutazione di 10 punti, passando così dal 32 al 22 per cento. Nessuna variazione per quanto riguarda i trattamenti pensionistici inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo, per i quali la perequazione resta riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell’indice del costo della vita. Analogamente, per le classi intermedie relative a valori non superiori a cinque, sei, otto e dieci volte il trattamento minimo – restano fermi i valori di 85, 53, 47 e 37 punti percentuali. 

APE Sociale ( art. 1, comma 136 – 137 ) – La nuova norma dispone la proroga per l’anno 2024, introducendo una modifica diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2024, ovvero  entro il 15 luglio 2024. L’istituto dell’ APE Sociale consiste in un’ indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni ( stato di disoccupazione ; lavoratori che assistono parenti o affini disabili ; lavoratori con invalidità minima la 74% ; lavoratori adibiti a mansioni gravose ).  

Opzione donna ( art. 1 , comma 138 ) – La Legge di bilancio eleva il requisito dell’età anagrafica (da 60 a 61 anni) e consente così l’accesso anticipato al trattamento pensionistico “ Opzione Donna “, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) con un un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, oltre ad essere, alternativamente, in possesso di uno dei seguenti requisiti: 1. assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; 2. abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%; 3. siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa del MISE. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. In proposito la circ. n. 25 del 6.03.2023 ha chiarito che le condizioni citate devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento.

Quota 103 ( art. 1, commi 139 e 140 ) – Anche nel 2024 potranno accedere al pensionamento anticipato “ quota 103 “ i lavoratori che maturano 63 anni di età e 41 anni di contributi. Le modifiche riguardano le limitazioni agli importi degli assegni e alla cd. finestre mobili. La pensione, erogata integralmente con il sistema contributivo, non potrà superare 4 volte il trattamento minimo ( anziché 5 ) sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia ( attualmente 67 anni ) , mentre per la decorrenza delle prestazioni gli interessati dovranno attendere dalla maturazione dei requisiti 8 mesi nel privato e 9 mesi nel pubblico per il primo accredito. Trova conferma anche nel 2024 l’incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa , per chi abbia raggiunto i requisiti pensionistici, con la facoltà di richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondete alla quota di contribuzione a proprio carico e conseguente esclusione del versamento della quota contributiva. 

Pensioni retributive dipendenti pubblici ( art. 1, commi da 157 a 163 ) – Nuovi criteri di calcolo delle quote retributive di trattamento pensionistico per i casi di pensionamento anticipato nei regimi delle Casse CPDEL (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali), CPS (Cassa per le pensioni dei sanitari), CPI (Cassa per le pensioni degli insegnanti), CPUG (Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori) sono previsti dalla Legge di bilancio. L’intervento correttivo ha come oggetto i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2023 e anzianità contributiva inerente alla quota retributiva inferiore a 15 anni. Per i casi di anzianità contributiva (rientrante nel sistema retributivo) pari o superiore a 15 anni e zero mesi, l’aliquota di rendimento resta pari a quella già prevista in precedenza per la relativa e specifica anzianità. In ragione del riferimento ai soli casi in cui l’anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni, la modifica può interessare esclusivamente soggetti che avessero meno di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, dunque soggetti per i quali la quota retributiva è relativa solo all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995. 

Decorrenza pensione anticipata dipendenti pubblici ( art. 1, comma 162 ) – Con la Legge di bilancio vengono riviste anche le finestre di uscita per la pensione anticipata, a cui potranno accedere i soggetti che hanno maturato un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, nel caso di uomini, e di 41 anni e 10 mesi, nel caso di donne. Per gli iscritti alle Casse CPDEL ( enti locali ) , CPS ( sanitari ), CPI ( insegnanti ), CPUG ( ufficiali e coauditori giudiziari ) è previsto un allungamento progressivo – in relazione all’anno di maturazione dei requisiti per il pensionamento – che va da 3 mesi se gli stessi sono maturati al 31 dicembre 2024 sino a 9 mesi se maturati dal 31 dicembre 2027.  

Permanenza in servizio medici e infermieri ( commi 164 e 165 ) – Modificati i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e sanitari nonché per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni. Per i medici di ruolo dell’INPS e dell’INAIL, con decorrenza 1 ° gennaio 2024, il limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età. 

INTEGRAZIONI SALARIALI : 

ISCRO ( ART. 1 commi da 142 a 155 ) – In favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, la Legge di Bilancio riconosce a regime l’istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Tale indennità viene riconosciuta per un massimo di sei mensilità in favore di quei soggetti che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti : non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; b) non sono beneficiari di Assegno di inclusione; c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda; d) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat; e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f) sono titolari di partita Iva attiva da almeno tre anni. 

Incremento contribuzione Gestione Separata ( art. 1, commi 154 ) – A decorrere dall’anno 2024, per gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata pari a 0,35 punti percentuali. 

Proroga ammortizzatori sociali ( art. 1, commi 168 – 176 ) – A valere sul Fondo Sociale per l’occupazione, la Legge di bilancio proroga alcune misure di integrazione salariale previste per particolari situazioni o categorie di lavoratori quali le indennità previste per i lavoratori dei call center ( comma 168 ) e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio ( coma 169 ), la CIGS per le imprese che cessano l’attività produttiva e per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille ( comma 170 ) , l’integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva ( comma 173 ), il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate ( comma 171 ) . Inoltre stanzia ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa ( comma 175 e 176 ) e per la CIGS connessa alla riorganizzazione o crisi aziendale. 

RAPPORTO DI LAVORO : 

Congedo parentale ( art. 1, comma 179 ) – La Legge di bilancio prevede modifiche al criterio di calcolo dell’indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino. Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di una indennità pari dell’80 per cento della retribuzione per un mese, entro il sesto anno di vita del bambino, e il riconoscimento di un’indennità pari al 60 per cento (in luogo dell’attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo, la quale è ulteriormente elevata all’ 80 % per il solo 2024. Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità. 

Apprendistato ( art. 1, comma 202 ) – Nuove risorse per 50 milioni di euro sono stanziate per il finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. 

Rinnovo contratti PA ( art. 1, commi 27 a 31 ) – Stanziati 3 miliardi per il 2024 e 5 miliardi dal 2025 per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione, a cui si aggiungono le ulteriori risorse per il personale medico sanitario e per i comparti sicurezza e difesa. 

INCENTIVI : 

Assunzione vittime di violenza ( art. 1, commi 191 – 193 ) – La Legge di bilancio riconosce uno sgravio contributivo totale (entro determinati limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Fonte: Lavorosi

Decreto Milleproroghe 2023: le proroghe di termini in materia di lavoro

Decreto Milleproroghe 2023: le proroghe di termini in materia di lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, cosiddetto Decreto Milleproroghe.

Di seguito, le principali novità sui termini nelle materie di competenza del Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali:

  • a decorrere dal primo gennaio 2024, le risorse assegnate per il finanziamento delle attività degli istituti di patronato in materia di Reddito di cittadinanza sono destinate ai medesimi istituti per le finalità correlate alle nuove misure di inclusione e accesso al lavoro di cui al Decreto Lavoro 2023 sulla base di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe;
  • sono prorogati sino al 31 dicembre 2024 i termini per le assunzioni previste nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni;
  • sono prorogate sino al 31 dicembre 2024 le attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEPS.

Fonte: Ministero del Lavoro

Progetto “Nuovo Sportello virtuale per il cittadino e le imprese su visite mediche di controllo”. Rilascio di un nuovo servizio per i datori di lavoro, in materia di esecuzione delle visite mediche di controllo ai lavoratori dipendenti in malattia

INPS, Messaggio 29 dicembre 2023, n. 4710: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto “Nuovo Sportello virtuale per il cittadino e le imprese su visite mediche di controllo”. Rilascio di un nuovo servizio per i datori di lavoro, in materia di esecuzione delle visite mediche di controllo ai lavoratori dipendenti in malattia.

1. Premessa

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra i progetti pianificati dall’Istituto relativamente all’evoluzione dei servizi online per le visite mediche di controllo (VMC), si comunica che è stata rilasciata una nuova versione del Portale a uso dei datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato che costituirà un punto unico di accesso per tutte le funzionalità previste.

L’obiettivo è quello di migliorare la fruibilità da parte dell’utente, mediante l’adozione di interfacce grafiche riprogettate per un utilizzo più semplice e immediato del Portale.

All’interno del Portale per le visite mediche di controllo, l’utente ha la possibilità di fruire delle funzionalità raggruppate per tipologia di servizio, come di seguito illustrato.

•  Servizi per la richiesta:

– richiesta visita medica di controllo;

– annullamento richiesta;

– invio richieste multiple;

– verifica invio richieste multiple;

– gestione fatture.

•  Servizi per l’esito:

– consultazione dell’esito da parte dell’utente che ha inserito la richiesta;

– consultazione dell’esito da parte del datore di lavoro qualora non sia lo stesso utente di cui al punto precedente;

– stampa dell’esito;

– consultazione esiti visite d’ufficio Polo Unico.

  • Comunicazioni:

– consultazione notizie e novità comunicate dall’INPS agli utenti del servizio.

All’interno del nuovo Portale, è, inoltre, presente la nuova funzionalità “Gestione fatture” per i datori di lavoro privati e pubblici non afferenti al Polo Unico, descritta nel successivo paragrafo.

Importanti implementazioni sono previste anche per la consultazione delle deleghe acquisite da parte degli intermediari, nonché per la visualizzazione, da parte delle pubbliche Amministrazioni afferenti al Polo Unico, degli esiti delle visite mediche di controllo, disposte d’ufficio dall’Istituto, nei confronti dei lavoratori in malattia.

Da ultimo, nell’ambito della consultazione degli esiti, le comunicazioni per tutti i datori di lavoro risultano arricchite di ulteriori informazioni utili.

2. Gestione fatture

La nuova funzionalità “Gestione fatture” – nel menu “Servizi per la richiesta” – consente all’utente, dotato di delega con ruolo di Titolare o Legale Rappresentante, la ricerca delle fatture relative alle visite mediche di controllo domiciliari attraverso una selezione alternativa tra:

• ricerca per criteri:

– dati del datore di lavoro;

– intervallo di date di emissione della fattura;

• ricerca puntuale:

– numero protocollo richiesta di visita medica;

– protocollo SDI della fattura;

– codice Sede, data e numero fattura nel caso di fattura cartacea.

Ultimata l’estrazione delle fatture prese in esame, l’utente ha la possibilità di visualizzare i dettagli di singole fatture, stampare la fattura di interesse – solo se cartacea – o effettuare una nuova ricerca.

Per ogni fattura selezionata è, inoltre, possibile accedere alla pagina di “Dettaglio fattura”, attraverso la quale possono essere verificati i seguenti elementi presenti nelle fatture elettroniche:

–    dati di sintesi;

–    dati del cessionario/committente;

–    dati generali del documento;

–    dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura;

–    dati di riepilogo per aliquota IVA e natura.

La nuova funzionalità di “Gestione fatture” consente, altresì, di produrre, in formato PDF, il modello F24 (F24 per datori di lavoro privati o F24EP per datori di lavoro Enti pubblici) precompilato nei campi utili a individuare le fatture per le quali si intende procedere con il pagamento.

Dopo aver effettuato una ricerca, la funzionalità propone la lista delle fatture che soddisfano i criteri inseriti dall’utente. Da tale lista, previa selezione di una o più fatture, mediante il tasto “Prepara F24” viene generato il modello di pagamento F24/F24EP.

In alternativa, dalla pagina di dettaglio di una singola fattura, è possibile richiedere la generazione di un F24/F24EP precompilato con i soli dati della fattura che si sta consultando.

In merito alla nuova funzionalità, nonché alle implementazioni apportate al servizio, è consultabile online all’interno del Portale il relativo manuale utente aggiornato.

Scarica il messaggio INPS 4710/2023