Auguri di buone feste

Cresce il rischio di stagnazione a fine 2022: il prezzo del gas è di nuovo in rialzo e balzano i tassi di interesse. L’industria accusa il colpo, le costruzioni sono in calo, ma reggono i servizi e gli occupati totali continuano a crescere. Extra-risparmio accumulato: verrà speso solo in piccola parte per sostenere i consumi. L’export italiano è altalenante, tra la flessione dell’industria nell’Eurozona e la crescita lenta negli USA.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli: il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Di seguito alcune tra le principali innovazioni introdotte.
La digitalizzazione diventa un vero e proprio “motore” per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto. Si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.
È impresso un grosso slancio al sistema di programmazione per le opere prioritarie. Si prevede l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.
Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.
Si adottano stabilmente le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Sono previste eccezioni, con applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. Si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.
Si reintroduce la figura del “general contractor”, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. È da sottolineare che l’attività anche di matrice pubblicistica da parte del contraente generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente di riconoscere nell’istituto una delle principali manifestazioni applicative della collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati nello svolgimento di attività d’interesse generale.
Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.
Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.
Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi.
Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.
Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.
Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).
È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo.
Sul versante dell’esecuzione, si prevede la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.
Allo scopo di fugare la cosiddetta “paura della firma”, è stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione.
In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.
Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.
Fonte: governo.it
Dopo la brusca accelerazione di ottobre, a novembre 2022 l’inflazione, che rimane a livelli che non si vedevano da marzo 1984 (quando fu +11,9%), è stabile. I prezzi di alcune componenti, che ne avevano sostenuto l’ascesa, tra cui gli energetici non regolamentati e in misura minore gli alimentari non lavorati, rallentano su base annua, mentre quelli di altre componenti continuano ad accelerare, tra cui gli energetici regolamentati e in misura minore gli alimentari lavorati.
Anche i prezzi del “carrello della spesa” accelerano ma di poco. Intanto, i prezzi all’ingrosso del gas hanno ripreso a salire nella seconda parte di novembre e pur restando lontani dai picchi del terzo trimestre rendono incerte le prospettive di un raffreddamento a breve termine dell’alta inflazione che ha caratterizzato finora l’anno in corso.
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Fonte. ISTAT

Più volte Vincenzo Pergolizzi, Delegato ASSIV per le tematiche relative all’Antipirateria Marittima, ha approfondito con chiarezza e determinazione sulle colonne di S News l’annoso problema in cui versano in Italia i servizi di antipirateria. Con l’articolo che segue lo specialista ritorna sul tema, non solo con risolutezza d’analisi e dovizia di informazioni, a partire dalla fotografia dello stato dell’arte nella formazione delle GPG in antipirateria, ma anche con la manifesta dichiarazione che una soluzione si può e si deve trovare.
Buona lettura!
Con la pubblicazione del 21/11/2022 sono 5 le Circolari del Ministero dell’Interno aventi per oggetto la formazione delle guardie giurate addette ai servizi antipirateria e, sebbene io sia da oltre 40 anni nel settore della sicurezza, a mia memoria è la prima volta che su uno stesso argomento il Dipartimento della Pubblica Sicurezza risulta essere così prolifico.
Evidentemente il fatto che lo stesso Prefetto Gambacurta, Direttore dell’Ufficio, senta l’esigenza di dare disposizioni e chiarimenti in rapida successione denota la confusione tutt’ora esistente nell’affrontare tale materia e nel contempo la cifra del disagio subito dagli Istituti di Vigilanza che, confrontandosi su un mercato competitivo, sono costretti a barcamenarsi tra i vari cavilli burocratici.
Per meglio comprendere lo sconcerto ed il malumore degli operatori occorre tornare indietro negli anni, e precisamente al D.M. 266/2012 che, a seguito della L.130/2011, ha consentito agli Istituti di Vigilanza di effettuare, in linea teorica, i servizi di antipirateria marittima a bordo di navi battenti bandiera italiana che transitano nell’Oceano Indiano nell’area definita dall’International Maritime Organization (IMO) ad alto rischio (HRA). Dico teoricamente perché si è dovuto attendere il Decreto del Capo della Polizia, emanato nel novembre del 2013, per poter concretamente effettuare tali servizi. In un primo tempo la norma ha previsto un sistema duale, nel quale i privati erano chiamati in subordine rispetto all’impiego dei Fucilieri del Reggimento San Marco e solo dal 2015 in esclusiva, a seguito del D.L. 7/2015 che ha sancito il ritiro dalla scena dei Nuclei di Protezione Militare (NMP) della Marina.
Da allora sono passati oltre 10 anni nei quali i servizi antipirateria sono stati effettuati grazie alle deroghe, più volte reiterate (l’ultima scadrà il 31 dicembre prossimo), finalizzate a superare la norma che definiva l’iter formativo delle Guardie Giurate. Da subito infatti, consci dell’impreparazione delle Amministrazioni interessate, con il D.L. 215/2015 è stato precisato che, nelle more dell’organizzazione dei corsi di formazione teorico-pratici ex D.M. 154/2019, potevano essere impiegate guardie giurate che avevano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi.
Una volta iniziate le attività di servizio a bordo delle navi, superate non senza fatica tutte le difficoltà burocratiche ed operative, il 7 giugno del 2022 è stato emanato il D.M. 98 che ha definito il nuovo iter formativo delle guardie giurate. In questo Decreto si rileva, rispetto alla norma iniziale, una modifica della posizione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che avrebbe dovuto erogare un ciclo di formazione presso il proprio centro di La Spezia, che ha deciso di defilarsi lasciando il campo alle scuole dei privati, già riconosciuti dal ministero ex D.M. 154/2019, per le quali ha elaborato un compendio di circa 100 pagine che è diventato oggetto di studio ed esame per l’ottenimento dell’attestato di addetto alla sicurezza portuale con estensione all’antipirateria. Nel contempo, resta invece confermata la disponibilità della Marina Militare ad erogare il corso della durata di 3 giorni presso il Battaglione Scuole “Caorle” della Brigata Marina San Marco di Brindisi.
Fin qui sembrerebbe non esserci alcunché di strano, anche se, come spesso accade, le cose non sono sempre così semplici come in apparenza sembrano. Da qui l’esigenza del Ministero di emettere in rapida successione le 5 Circolari esplicative indirizzate alle singole Prefetture, dimenticando comunque di mettere in copia le Associazioni di categoria direttamente interessate, perseguendo così in una cattiva abitudine ormai consolidata.
Valutando con occhio critico tale eccesso di produzione ritengo si possa parlare, a ragion veduta, di una sorta di “gioco delle parti”, di pirandelliana memoria, dove le singole Amministrazioni interessate rappresentano i vasi di ferro che operano a discapito del vaso di coccio, che nella fattispecie sono gli operatori del settore. Del resto sarebbe da ingenui considerare casuale che la Marina Militare comunichi le date dei corsi a poco più di un mese dalla fine dell’anno, con preavviso di una settimana dall’inizio del primo, senza peraltro dare istruzioni sulle modalità di accesso e fruizione dei corsi stessi. Nel contempo, non può essere altresì un caso che il Ministero smentisca se stesso in meno di 2 mesi, decidendo di accettare un’autocertificazione dei periodi di imbarco in sostituzione della “certificazione automatica”, conscio che le Prefetture non sarebbero mai state in grado di rilasciare tali attestati in tempi utili a tutti i richiedenti.
Si capisce allora quale sia la chiave di lettura di tali azioni, finalizzate ad evitare di rendere palese una evidente inadempienza delle Amministrazioni, dell’Interno come della Difesa, che le vedrebbe costrette a chiedere un’ulteriore proroga del regime transitorio in scadenza il prossimo 31 dicembre.
In estrema sintesi, come nel gioco della ”palla avvelenata” i partecipanti cercano di liberarsi del fardello lanciandolo a qualcun altro, senza troppo curarsi delle conseguenze negative che altri subiscono a causa di un passaggio sbagliato o avventato.
Nella fattispecie, quindi, i soggetti più deboli e conseguentemente meno tutelati sono gli Istituti di Vigilanza con i loro lavoratori che, dopo oltre 10 anni di attesa, devono organizzare in 10 giorni la presenza del personale ai corsi con la prospettiva di non poter continuare a svolgere i servizi a bordo delle navi, qualora risultassero inottemperanti. Il fatto che detti Istituti possano aver contratto delle obbligazioni con gli Armatori che prevedono l’imbarco delle Guardie Giurate nello stesso periodo in cui le stesse dovrebbero attendere ai corsi, per la burocrazia appare un fattore irrilevante.
Evidentemente, così come rappresentati, i comportamenti di chi è chiamato alla gestione degli interessi pubblici risultano oggettivamente censurabili e ci si chiede a tal proposito per quanto ancora gli operatori del settore della sicurezza debbano continuare ad accettare pedissequamente una posizione sottomessa che li vede costantemente costretti a sormontare ostacoli burocratici privi di senso compiuto.
Stante questo stato di cose ritengo che sia ormai improcrastinabile la formulazione di azioni concrete da intraprendere per far sì che le giuste istanze provenienti da un settore produttivo ad elevato impiego di manodopera, che svolge peraltro un servizio di tutela dei beni ad alto valore aggiunto per la comunità, siano recepite ai più alti livelli Istituzionali.
Un buon inizio sarebbe quello di superare eventuali divisioni mettendo a fattor comune soltanto l’interesse del comparto, allo scopo di unire le forze di tutti gli stakeholders interessati, indirizzandole in favore di un obiettivo comune.
Da parte di un “vecchio” operatore del settore è forse chiedere troppo o piuttosto si tratta di mera utopia? … La discussione è aperta!
a cura di Vincenzo Pergolizzi, Delegato ASSIV Antipirateria Marittima
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A ottobre si rileva, per il secondo mese consecutivo, una flessione congiunturale dell’indice destagionalizzato della produzione industriale. La dinamica negativa è estesa a quasi tutti i settori, con l’eccezione di quello dei beni strumentali. È, tuttavia, positivo l’andamento congiunturale nella media degli ultimi tre mesi.
In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, resta negativa la variazione sia per l’indice generale sia per i principali raggruppamenti di industrie, ad esclusione dei beni strumentali, unico settore in crescita marcata.
Fonte: ISTAT
Nel terzo trimestre 2022, l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è rimasto stabile rispetto al trimestre precedente ed è aumentato del 2,7% rispetto al terzo trimestre 2021; nello stesso periodo il Pil è cresciuto dello 0,5% in termini congiunturali e del 2,6% in termini tendenziali.
Gli occupati, nel terzo trimestre 2022, sono 12 mila in meno rispetto al secondo (-0,1%), a seguito della diminuzione dei dipendenti a termine (-59 mila, -1,9% in tre mesi) non compensata dall’aumento di quelli a tempo indeterminato (+34 mila, +0,2%) e degli indipendenti (+12 mila, +0,2%); diminuisce anche il numero di disoccupati (-52 mila, -2,6% in tre mesi) mentre quello degli inattivi di 15-64 anni è in leggera crescita (+30 mila, +0,2%). I tassi presentano una dinamica simile: il tasso di occupazione è stabile al 60,2%, quello di disoccupazione è in calo (-0,2 punti) e il tasso di inattività 15-64 anni aumenta lievemente (0,1 punti). I dati provvisori del mese di ottobre 2022 segnalano, rispetto al mese precedente, un aumento del numero di occupati (+82 mila, +0,4%) e del tasso di occupazione (+0,2 punti), un ulteriore calo dei disoccupati (-8 mila, -0,4%), degli inattivi (-62 mila, -0,5%), e dei relativi tassi (-0,1 e -0,2 punti, rispettivamente).
In termini tendenziali, l’aumento dell’occupazione (+247 mila unità, +1,1% in un anno) coinvolge sia i dipendenti – a tempo indeterminato (+158 mila, +1,1%) e a termine (+23 mila, +0,7%) – sia gli indipendenti (+66 mila, +1,4%); prosegue il calo del numero di disoccupati (-284 mila in un anno, -12,9%) e di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-254 mila, -1,9% in un anno). La dinamica dei livelli si riflette nella crescita del tasso di occupazione (+1,1 punti rispetto al terzo trimestre 2021) associata alla diminuzione dei tassi di disoccupazione e di inattività (-1,1 e -0,4 punti, rispettivamente).
Le posizioni lavorative dipendenti nel terzo trimestre 2022 aumentano dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, con una crescita lievemente superiore per la componente a tempo pieno (+0,6%) rispetto a quella a tempo parziale (+0,3%). In termini tendenziali prosegue la crescita delle posizioni dipendenti, che si attesta al 3,8%, seppure con una dinamica rallentata rispetto al trimestre precedente; anche in questo caso la crescita della componente full time (+4,5%) è più marcata di quella part time (+2,1%). Le ore lavorate per dipendente diminuiscono in termini congiunturali (-0,4%) e rallentano la crescita in termini tendenziali (+1,9%); contestualmente prosegue la riduzione del ricorso alla cassa integrazione (6,7 ore ogni mille ore lavorate). Il tasso dei posti vacanti, stabile rispetto al trimestre precedente, aumenta di 0,1 punti rispetto al terzo trimestre 2021. Anche il costo del lavoro per Unità di lavoro dipendente (Ula) rimane invariato rispetto al trimestre precedente, per effetto di una lieve crescita delle retribuzioni (+0,1%) e di una diminuzione, di pari intensità, degli oneri sociali (-0,1%); su base annua il costo del lavoro cresce dello 0,2%, grazie all’aumento della componente retributiva (+0,3%) più forte della riduzione degli oneri sociali (-0,2%).
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Fonte: ISTAT
Per le unità economiche più grandi (con oltre 1.000 dipendenti) il costo del lavoro orario è pari in media a 33,3 euro, circa 10 euro in più di quello rilevato per le unità economiche con 10-49 dipendenti (23,1 euro).
Il costo del lavoro orario nel settore delle attività finanziarie e assicurative (51,6 euro) è di quasi 33 euro superiore a quello del settore del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (18,8 euro).
Nel 2020, primo anno di pandemia, le ore lavorate per dipendente sono inferiori del 6,6% rispetto al 2016.
Fonte: ISTAT
Il punto della situazione in prefettura nell’ambito del comitato ordine e sicurezza pubblica
Le misure, delle quali si è parlato in particolare con i sindaci – presenti alla riunione – di Chieti, Lanciano e Vasto, rispettivamente Diego Ferrara, Filippo Paolini e Francesco Menna, che è anche presidente della provincia, hanno anche l’obiettivo di contrastare l’aumento dei furti in abitazione registrato negli ultimi tempi sul territorio, uno degli aspetti della situazione della sicurezza esaminata nel corso dell’incontro.
In quest’ottica, allo scopo di assicurare le migliori condizioni di sicurezza alle comunità locali, nel corso della riunione è stato anche calibrato il piano straordinario di controllo e di ordine pubblico durante i giorni di festa alle porte. Il periodo interessato è in particolare quello dal 19 dicembre prossimo al 6 gennaio 2023, durante il quale sono previsti controlli, con il supporto tecnico del comando militare locale dell’Esercito, sulla regolarità di prodotti pirotecnici – i cosiddetti botti – e dela loro compravendita, nonché della loro accensione in particolare in luoghi aperti al pubblico.
Nello stesso periodo, secondo le disposizioni di Della Cioppa, saranno intensificati i controlli interforze sulle strade del territorio più percorse dal traffico, così come, nei centri storici e nelle piazze, in particolare in occasione di eventi che richiamano molto pubblico.
Il prefetto ha, inoltre, annunciando una circolare al proposito, sensibilizzato i sindaci dei 104 comuni della provincia sull’importanza di valutare con particolare attenzione, in occasione di concessione di licenze di occupazione di suolo pubblico o di pubblico spettacolo, le eventuali situazioni di vulnerabilità, per prevenire affollamenti e/o situazioni pericolose per l’incolumità e la sicurezza.
Il questore e il comandante provinciale dei Carabinieri, presenti alla riunione insieme con i comandanti provinciali di Guardia di Finanza e Vigili del fuoco, disporranno – assicurandone il coordinamento tecnico-operativo – il temporaneo rafforzamento dei rispettivi contingenti per assicurare i controlli interforze straordinari.
Durante il comitato provinciale si è anche sfiorato il tema del contrasto agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, parlando dell’incendio subito dalla vettura del sindaco di Vasto, Menna. Un episodio rispetto al quale prefettura e Forze di polizia hanno assicurato massimo impegno per una rapida definizione della vicenda.
Fonte: Ministero dell’Interno
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell’Anac il 16 novembre 2022 e in attesa del parere dell’apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali, avrà validità per il prossimo triennio. E’ finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.
L’Autorità ha predisposto il nuovo Pna alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il Pnrr e della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (Piao), considerando le ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (che, in relazione alla tipologia di amministrazioni e enti sono tenuti ad adottare il Piao, il PTPCT, o integrazioni del MOG 231). Il Pna è articolato in due Parti.
La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Si è qui intervenuti con orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO.
Posto che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono strumento per la creazione e a protezione del valore pubblico, si è inteso fornire indicazioni per raccordare e coordinare tra loro i diversi strumenti di programmazione oggi confluiti nel PIAO, focalizzando l’attenzione su alcuni specifici profili di integrazione.
Anche le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 sono da intendersi come strumenti di creazione di valore pubblico. Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono volti a fronteggiare il rischio che l’amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali soprattutto nell’impiego fondi del PNRR. Per questo, in più parti del PNA, sono stati evidenziati i raccordi necessari che è opportuno sussistano fra anticorruzione e antiriciclaggio.
Inoltre, con riferimento alla mappatura dei processi, ad esempio, si è indicato, anche in una logica di semplificazione ed efficacia, su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell’individuare misure di prevenzione della corruzione (innanzitutto quelli in cui sono gestite risorse PNRR e fondi strutturali e quelli collegati a obiettivi di performance); si è posto l’accento sulla necessità di concentrarsi sulla qualità delle misure anticorruzione programmate piuttosto che sulla quantità, considerato che in taluni casi tali misure sono ridondanti; sono state fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato, necessario per assicurare effettività alla strategia anticorruzione delle singole amministrazioni; si è inteso valorizzare il coordinamento fra i RPCT e chi all’interno delle amministrazioni gestisce e controlla le tante risorse del PNRR al fine di prevenire rischi corruttivi.
Sono state altresì introdotte semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti.
La principale è la conferma, dopo la prima adozione, per le successive due annualità, del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in vigore, salvo circostanze sopravvenute che impongano una revisione della programmazione. Queste indicazioni si aggiungono e integrano quelle che fino ad oggi ANAC ha rivolto ai piccoli comuni e agli ordini professionali. Per queste amministrazioni sono state previste misure per rafforzare il monitoraggio, sia in termini di periodicità dello stesso che di campionamento degli obblighi di pubblicazione di cui monitorare la corretta attuazione. Tempistiche e contenuti ad hoc dell’attività di monitoraggio sono stati graduati poi in relazione a 3 soglie dimensionali (da 1 a 15, da 16 a 30 e da 31 a 49 dipendenti).
Alla luce dell’interesse dell’Autorità a potenziare le misure in materia, è stato svolto un approfondimento sul divieto di pantouflage, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, di cui all’art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.
Indicazioni hanno riguardato l’ambito soggettivo di applicazione, l’esercizio del potere autoritativo e negoziale da parte del dipendente pubblico e i soggetti privati destinatari di tali poteri. Sono stati, inoltre, ricordati i poteri di accertamento, vigilanza e sanzionatori di ANAC stabiliti dal Consiglio di Stato nella sentenza, sez. V, n. 7411 del 29.10.2019. Sono state anche suggerite possibili misure da inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO per garantire il rispetto delle disposizioni ed è stato proposto un modello operativo per la verifica di eventuali violazioni improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure.
Altri aspetti sostanziali – ad eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione di suddette misure e strumenti che quindi sono stati affrontati nel PNA – e procedurali della disciplina saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che l’Autorità intende adottare.
La parte speciale si concentra sui contratti pubblici, ambito in cui non solo l’Autorità riveste un ruolo di primario rilievo e a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. L’Autorità ha offerto alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l’urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi.
Particolare attenzione è data nella parte speciale anche alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici (art. 42 d.lgs. 50/2016), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze. Oltre ai chiarimenti sull’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni, sono state fornite misure concrete da adottare nella programmazione anticorruzione in materia di contratti ed elaborato un esempio di modello di dichiarazione per individuare anticipatamente possibili ipotesi di conflitto di interessi.
La stessa normativa europea emanata per l’attuazione del PNRR assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interesse, anche alla luce dell’obbligo di cui all’art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021 di fornire alla Commissione i dati del “titolare effettivo” del destinatario dei fondi o dell’appaltatore. A riguardo da tempo ANAC ha chiesto al Parlamento di introdurre l’obbligo della dichiarazione del titolare effettivo delle società che partecipano alle gare per gli appalti. In questa prospettiva – come di recente ricordato dal Presidente Busia – la Banca dati nazionale dei contratti pubblici – BDNCP di ANAC può raccogliere e tenere aggiornato, a carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi. Nel PNA sono richiamate le norme in materia di contrasto al riciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007, per la individuazione del “titolare effettivo”.
La parte speciale ha riguardato anche la disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici. Un apposito allegato contiene una ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione “Bandi di gara e contratti” dell’allegato 1) alle delibere ANAC n.ri 1310/2016 e 1134/2017.
L’Allegato elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare. Ciò al fine di rendere più chiari anche per lettori esterni all’amministrazione interessati a conoscere lo svolgimento dell’intera procedura che riguarda ogni singolo contratto.
La parte speciale, da ultimo, contiene un approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR.
Sia nella parte generale del PNA che in quella speciale l’Autorità si è posta nella logica di fornire un supporto alle amministrazioni, ai RPCT e a tutti coloro, organi di indirizzo compresi, che sono protagonisti delle strategie di prevenzione. Da qui anche la predisposizione di specifici allegati (n. 11) che vanno intesi come strumenti di ausilio per le amministrazioni.
I documenti
Schema PNA 2022 – 18.11.2022.pdf4MB
All. 1 Parte generale check-list PTPCT e PIAO.pdf0.1MB.
All. 2 Parte generale sottosezione trasparenza PIAO PTPCT.pdf
All. 3 Parte generale RPCT e struttura supporto 14.11.2022.pdf0.62MB
All. 4 Parte generale Ricognizione delle semplificazioni vigenti 14.11.2022.pdf0.06MB
All. 5 Parte speciale Indice ragionato deroghe modifiche CP.pdf0.28MB
All. 6 Parte speciale Appendice normativa regime derogatorio CP.pdf0.5MB
All. 7 Parte speciale contenuti Bando tipo 1 2021.pdf0.17MB
All. 8 check list versione Informatizzata – Definitiva v.1.pdf1.59MB
All. 9 Parte speciale Obblighi trasparenza contratti.xls0.07MB
All.10 Parte speciale Commissari straordinari modifiche.pdf0.03MB
All.11 Parte generale Analisi dei dati piattaforma PTPCT.pdf0.15MB
Fonte: ANAC