Inps: Intervento straordinario di integrazione salariale per accordi di transizione occupazionale

Inps: Intervento straordinario di integrazione salariale per accordi di transizione occupazionale

Messaggio INPS n° 2423 del 15-06-2022: Articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Intervento straordinario di integrazione salariale per accordi di transizione occupazionale.

ICMQ – Corso di formazione Auditor di Sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro – 6 7 e 8 luglio 2022

Corso di formazione ICMQ: Auditor di Sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro

6 7 e 8 luglio 2022

Corso Riconosciuto AICQ SICEV n° 233

Formazione a distanza (FAD)
6-7 e 8 Luglio 2022 (corso modulare)
dalle 9:00 alle 18:00

PRESENTAZIONE
L’intero percorso formativo fornisce informazioni e metodologie sulle modalità di conduzione degli audit interni per la valutazione dei Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo la norma UNI ISO 45001:2018, in particolar modo:

✓ Approfondimento dei requisiti della norma UNI ISO 45001:2018
✓ Addestramento sulle tecniche di audit
✓ Effettuazione di esercitazioni e simulazioni
✓ Rappresentazione delle tecniche di comunicazione e di comportamento.

OBIETTIVI

Il corso Auditor Interno ha per obiettivo la formazione e qualificazione di esperti aziendali in grado di verificare i Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, secondo la norma UNI ISO 45001:2018, della propria Azienda (audit di prima parte) e/o di quella dei propri fornitori (audit di seconda parte).

DESTINATARI

✓ Auditor e valutatori;
✓ Responsabili del Sistema di Gestione aziendale (qualità, ambiente, sicurezza, altri sistemi di gestione normati);
✓ Responsabili o coordinatori di attività di audit presso la propria organizzazione (es: processi di audit su fornitori);
✓ Professionisti e consulenti che operano sui sistemi di gestione aziendali;
✓ In generale può essere rivolto a tutti coloro che sono interessati alla gestione efficace di un processo di audit.

REQUISITI
Corso 8 ore – Aggiornamento norma

✓ Nessun requisito specifico

Corso 24 ore – Auditor interno

✓ Discreta conoscenza dei requisiti della norma UNI ISO 45001:2018;
✓ Esperienza base nell’ambito di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è frequentabile in formula completa o modulare

Tutti i moduli prevedono: presentazione slides dedicate, attività pratiche, casi di studio, role playing, discussione e confronto in gruppi di lavoro, prova d’esame, materiale didattico fornito in formato elettronico.

ATTESTATI
MODULO A – Aggiornamento norma – 8 ore

✓ Attestato di qualifica, in caso di esito positivo del test finale;
✓ Attestato di frequenza, in caso di esito negativo test finale

MODULO B – Auditor interno – 24 ore

✓ Attestato di qualifica, in caso di esito positivo dell’esame del corso;
✓ Attestato di frequenza, in caso di esito negativo dell’esame finale.

CREDITI
Saranno rilasciati 8 crediti formativi per il mantenimento della certificazione per i Professionisti della Security 10459.

RELATORE
Ing. Alessandro Marconi

Il corso è a numero chiuso

Le iscrizioni sono aperte fino al 24 giugno 2022

Scarica il programma del corso e la scheda di iscrizione

Ordinanza Ministero della Salute: prorogato l’obbligo delle mascherine

Ordinanza Ministero della Salute: prorogato l’obbligo delle mascherine

Ordinanza Ministero della Salute 16 giugno 2022: Misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale

Il Ministro della Salute ha emanato la seguente ordinanza:

1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso
ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocità;
3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo
grado e di secondo grado.

2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli
utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di
ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le
strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui
all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone
che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

4. L’obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

5. I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di
cui al comma 1, avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

6. I responsabili delle strutture di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di
cui al medesimo comma 2.

7. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché
degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non
si applica la misura di sicurezza di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

La presente ordinanza produce effetti dalla data odierna fino al 22 giugno 2022.

Governo: approvato DL semplificazioni fiscali 2022

Governo: approvato DL semplificazioni fiscali 2022

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.

Il testo introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili; sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato. Vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.

E’ semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro Sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.

Per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta. Sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.

Fonte: governo.it

Prefetto Stefano Gambacurta: nominato Vicedirettore generale della Pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione delle Forze di polizia

Prefetto Stefano Gambacurta: nominato Vicedirettore generale della Pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione delle Forze di polizia

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta tenutasi nella serata di ieri 15 giugno 2022, ha deliberato la nomina del Prefetto Stefano Gambacurta, fino ad oggi Direttore dell’ufficio per l’Amministrazione generale del dipartimento della Pubblica sicurezza, a Vicedirettore generale della Pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione delle Forze di polizia nell’ambito dello stesso dipartimento.

Fonte: governo.it

Emergenza Covid finita, Anac ripristina scadenze e obblighi di comunicazione

Emergenza Covid finita, Anac ripristina scadenze e obblighi di comunicazione

Terminato lo stato di emergenza Covid, Anac ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dell’Autorità. Questi erano stati sospesi o modificati in seguito ai provvedimenti presi dal governo per la pandemia. Con la delibera N. 271 del 7 giugno 2022, cessa quindi l’efficacia delle delibere approvate all’inizio dell’emergenza con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei Cig (codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati all’osservatorio contratti pubblici e per l’emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante. 

Si torna alle vecchie scadenze

Torna, pertanto, a 90 giorni il termine entro cui la Stazione appaltante ha l’obbligo di perfezionare il Cig: durante lo stato di emergenza era stato portato a 150 giorni dall’acquisizione. I Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.

I termini fissati per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, che a causa dell’emergenza pandemica erano stati incrementati di 60 giorni, tornano quelli pre-Covid. Le schede Dati Comuni e Aggiudicazione vanno comunicate entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento; le schede adesione ad accordo quadro/convenzione entro 30 giorni dall’avvenuta adesione; la scheda modifiche contrattuali entro 30 giorni dall’evento; le schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso entro 60 giorni dall’evento. Torna a 30 giorni il termine entro cui la stazione appaltante deve emettere il Cel.  

Ristabiliti i termini originari per il precontenzioso

L’Autorità ripristina anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso che Anac è tenuta a chiudere entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza approvando un parere. Un termine che, durante lo stato d’emergenza, è stato possibile sospendere per un massimo di 30 giorni. Oggi si torna al regolamento originario: lo stop necessario ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre 10 giorni dalla richiesta.

Fonte: ANAC

ICMQ: Project Manager certificato ai sensi della norma Uni 11648:2016 – Corso di 40 ore online dal 23 giugno 2022 al 21 luglio 2022

ICMQ: Project Manager certificato ai sensi della norma Uni 11648:2016 – Corso di 40 ore online dal 23 giugno 2022 al 21 luglio 2022

ICMQ S.p.A. organizza un corso di 40 ore dal 23 giugno al 21 luglio in modalità online con l’obiettivo di far apprendere i concetti e le metodologie essenziali del Project Management, in linea con gli standard nazionali e internazionali, applicati al settore delle costruzioni e degli impianti. Si mira a formare una figura professionale capace di operare nel coordinamento progettuale, nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche e private, in tutte le fasi del processo degli interventi edilizi, infrastrutturali e ambientali.

Il corso di Project Manager di ICMQ è uno dei primi in Italia che fa riferimento alle norme Uni Iso 21502:2021 e Uni iso 21500:2021, nonché ai principi base della prossima versione della norma Uni 11648.
È quindi possibile, già al termine del corso, accedere presso ICMQ per divenire Project Manager certificati secondo la normativa più avanzata e con valenza internazionale.

Molti Enti Pubblici, per appalti di servizi e/o di lavori, gestiti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, richiedono, in sede di offerta, per alcune figure la certificazione di Project Manager e/o attribuiscono alla medesima sino a 10 punti su 70 in sede di offerta tecnica.
La certificazione di Project Manager è dunque certamente qualificante per liberi professionisti e società di ingegneria anche per l’ottenimento dell’incarico di supporto al RUP.
La certificazione a cui prepara il presente corso, ai sensi della Norma UNI 11648 (e della ISO UNI 21500) e in conformità alla Legge 4/2013, consente di essere registrati nell’apposito elenco di Accredia, con valenza internazionale.
L’obiettivo è di far apprendere i concetti e le metodologie essenziali del Project Management, in linea con gli standard nazionali e internazionali, applicati al settore delle costruzioni e degli impianti. Si mira a formare una figura professionale capace di operare nel coordinamento progettuale, nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche e private, in tutte le fasi del processo degli interventi edilizi, infrastrutturali e ambientali. Opportuni ed esaustivi casi pratici saranno illustrati dal docente in cui è stato consulente sin dalla fase di offerta per imprese aggiudicatarie dell’appalto.
Il Corso di Project Manager per il settore civile ed impiantistico è la risposta alla richiesta del mercato del lavoro di figure più ricche di competenze tecnico-­manageriali, in grado di elaborare la sempre crescente complessità delle fasi tecniche amministrative ed economiche dell’intervento; la figura del Project Manager certificato può essere di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31 commi 9 e 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., aggiornato e coordinato con la legge 1 Novembre 2021, con “incarico diretto” sino a 40.000,00€.
Il corso risponde al Nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 aggiornato al 1° novembre 2021. Nell’attuale transitorio la Linea Guida n.3 di ANAC per l’attuazione del D. Lgs. n 50/2016, prevede che i RUP per la gestione dei progetti debbano possedere adeguate competenze quali Project Manager, acquisite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia. La bozza del nuovo Regolamento D.Lgs 50/16 conferma tutto ciò (Art. 4 comma 3) e prevede un RUP che sia un Project Manager nel caso dell’Art. 65 (Contraente generale).

Il corso prepara i partecipanti per la certificazione di Project Manager, da effettuarsi presso un Organismo di Certificazione Accreditato, come ICMQ, e potersi così iscrivere nell’apposito elenco di Accredia dei Project Manager, riconosciuto internazionalmente.

Scarica la locandina per info e costi

INPS: Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

INPS: Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Messaggio 2397 del 13 giugno 2022

1. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Quadro normativo

Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto, all’articolo 31, comma 1, che: “Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per l’esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens. Per gli aspetti applicativi relativi all’indennità in esame e per l’indennità erogata direttamente dall’INPS ai soggetti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto-legge si rinvia a una successiva circolare.

L’articolo 31 citato dispone che l’indennità “è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” Uniemens.

Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.

Al riguardo, si osserva che il medesimo articolo 31 individua i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro nei “lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”.

Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La misura agevolativa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, trova applicazione – mese per mese – per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 43/2022.

Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è previsto che: “L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.

Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Come anticipato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 31 in commento, l’erogazione dell’indennità una tantum genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni di seguito riportate.

2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum

2.1 Sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “07/2022”;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

2.2 Sezione <PosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a essi erogata, dovranno compilare l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:

• nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;

• nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;

• nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

• nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

2.3 Sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

3. Istruzioni contabili

Gli oneri per l’indennità una tantum prevista dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, sono carico dello Stato e saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – GAZ – Gestione oneri vari.

Tale indennità verrà anticipata ai beneficiari dai datori di lavoro e sarà recuperata utilizzando in sede di denuncia contributiva mensile il codice elemento “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, come illustrato nel precedente paragrafo 2.1.

A tale fine, si istituisce il seguente conto:

GAZ30141 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1, comma 121 della L.234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle denunce Uniemens – art. 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione delle indennità una tantum corrisposte ai dipendenti iscritti alle Gestioni dei dipendenti pubblici e ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno regolati dalla Direzione generale.

Scarica il messaggio INPS

Anie Sicurezza, Iucci: i risultati di Sicurezza 2021 in attesa della prossima

Anie Sicurezza, Iucci: i risultati di Sicurezza 2021 in attesa della prossima

di Redazione – 13 Giugno 2022

S News incontra il Presidente di Anie Sicurezza Giulio Iucci, che fa il punto sull’edizione di Fiera Sicurezza 2021, in attesa della prossima edizione della manifestazione fieristica che si terrà dal 15 al 17 Novembre 2023 Fiera Milano Rho.

C’è stata una grandissima soddisfazione – sottolinea Iucci – da parte dei nostri associati in merito all’edizione 2021. Lunedì, il primo giorno di fiera, è stato un giorno importante e so che sono venute anche diverse strutture dall’estero. In generale, soprattutto nella parte centrale dei giorni di lunedì e martedì, c’era molta gente e molto afflusso. Un plauso particolare va alle aziende italiane che hanno rilanciato su questo tipo di attività, addirittura in alcuni casi allargando gli stands e quindi gli sforzi: ho avuto dei feedbacks assolutamente positivi. Quindi bene perché la prossima sarà anche meglio!”

Per quanto concerne la tipologia dei visitatori, Iucci evidenzia: “Questa è una fiera dove viene gente professionalmente preparata sui nostri argomenti, ed abbiamo notato che erano molto più preparati rispetto alle edizioni precedenti. Quindi non è stata semplicemente una passerella, ma un’occasione di interazione, di formazione e di approfondimento sui sistemi, e questo ha dato molta soddisfazione ai nostri associati”.

Iucci prosegue poi con le attività sviluppate e presentate in fiera anche assieme ad ASSIV, l’Associazione Vigilanza e Servizi Fiduciari parte di Anie Confindustria, presieduta da Maria Cristina Urbano, con la quale precisa “abbiamo altri progetti da compiere insieme, perché riteniamo che il binomio uomini-tecnologia sia fondamentale nel nostro settore”.

 Buona visione!

Giulio Iucci – Presidente ANIE Sicurezza

Telecamere fai da te, trappola privacy

Telecamere fai da te, trappola privacy

di Stefano Manzelli

Le fototrappole installate dal comune sulle strade per punire gli sporcaccioni diventano un boomerang per il sindaco se sono state installate senza alcuna valutazione preventiva sulla privacy

Costa caro al primo cittadino installare telecamere sulle strade senza alcun cartello informativo confidando solo sulla capacità tecnica della sua società partecipata. Che a sua volta incorrerà in ulteriori pesanti sanzioni se ha divulgato foto e video dei trasgressori sui social senza nominare il proprio responsabile per la protezione dei dati. Lo ha chiarito il Garante privacy con due severe ordinanze ingiunzioni adottate il 28 aprile 2022 rispettivamente a carico del comune di Taranto e della sua società partecipata. È bastato il reclamo di un cittadino per far crollare un’attività di trattamento illecito dei dati personali avviato con sistemi di video ripresa ancor prima dell’entrata in vigore del gdpr senza il rispetto di alcuna formalità privacy. Il comune, infatti, dal 28 marzo 2012 ha affidato alla sua società partecipata la gestione semplificata delle fototrappole curandosi solo di mettere a disposizione degli ispettori ambientali, a sua volta nominati dal sindaco del comune pugliese, un disciplinare ad hoc. Ma senza formalizzare i rapporti ex art. 28 del regolamento europeo con la società partecipata, trascurando le informative e omettendo la realizzazione anche della valutazione di impatto privacy. Inoltre assistendo alla pubblicazione sui social della società di immagini e filmati identificativi di soggetti sanzionati. L’autorità centrale ha quindi avviato una istruttoria che si è conclusa con l’applicazione di una pesante sanzione di 150 mila euro al comune, titolare del trattamento, e di 200 mila euro al gestore del servizio rifiuti. Il comune ha infatti omesso formalità, controlli, informative e l’adozione delle necessarie misure tecniche ed organizzative per assicurare il corretto trattamento dei dati personali. Ma la società in house ha anche diffuso immagini e filmati sui propri social senza coinvolgere minimamente il municipio e addirittura senza nominare il proprio responsabile per la protezione dei dati personali, ma nominando irregolarmente come responsabile esterno del trattamento la società privata che ha installato le telecamere.

Fonte: Italia Oggi