Violenza in ospedale: aggredita una guardia giurata a Catania

Gli agenti di vigilanza svolgono un ruolo fondamentale negli ospedali, garantendo la sicurezza di pazienti, personale sanitario e visitatori. Sono spesso i primi a dover fronteggiare tensioni e situazioni critiche, pur senza avere gli strumenti o la tutela che simili rischi richiederebbero. È necessario quindi che le istituzioni adottino misure concrete per proteggere chi ogni giorno, silenziosamente, si adopera per il bene della collettività.

In un luogo di cura, la violenza non può e non deve trovare spazio. Serve rispetto per chi lavora e per chi soffre, serve la consapevolezza che ogni gesto di rabbia può trasformarsi in un danno irreparabile non solo fisico, ma anche umano e sociale.

Scriviamo questo perché nei giorni scorsi si è verificato un nuovo episodio di violenza che riguarda un pronto soccorso, quello di Catania. Catania è stata teatro di un episodio che ha lasciato sgomento e amarezza: una guardia giurata in servizio presso l’Ospedale Garibaldi Centro, dipendente dell’istituto di vigilanza Mondialpol security, è stata brutalmente aggredita mentre cercava di riportare la calma durante una lite tra familiari di un paziente. Un gesto vile e ingiustificabile che merita una ferma condanna e una profonda riflessione.

La guardia giurata, dopo aver tentato di sedare un’accesa discussione, è stata colpita violentemente, riportando ferite che hanno richiesto cure mediche immediate. Un segnale preoccupante dell’escalation di tensioni che sempre più spesso investono luoghi che dovrebbero essere presidi di cura, di aiuto e di rispetto reciproco.

Esprimiamo come ASSIV la nostra piena solidarietà alla guardia giurata vittima di questa aggressione e all’intero istituto Mondialpol security, che ogni giorno, con serietà e professionalità, garantisce la sicurezza in contesti sempre più difficili. Alla guardia giurata va il nostro più sincero augurio di pronta guarigione, insieme a un ringraziamento per il senso del dovere e la dedizione dimostrati.

Qui gli articoli di stampa:

https://ilfattodicatania.it/2025/04/aggressione-in-ospedale-dopo-tre-giorni-dallultima.html

https://qds.it/catania-guardia-giurata-aggredita-pronto-soccorso-garibaldi-centro/embed/#?secret=5tmQkbCWXd#?secret=W2bsiJDokG

https://www.lasicilia.it/cronaca/cerca-di-sedare-lite-tra-parenti-al-pronto-soccorso-ma-le-prende-a-sua-volta-ferita-guardia-giurata-2478712/embed/#?secret=mltYrjrr6F#?secret=5N0rPN69Fu

Nuovo Accordo Stato – Regioni 2025: cosa cambia per le imprese, i datori di lavoro e i lavoratori in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro

di Andrea Ambrosino (formatore e consulente, titolare di Accademia della Sicurezza)

La Conferenza Stato-Regioni ha finalmente “sancito” il nuovo Accordo ‘finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza’.

L’Accordo vede la luce dopo anni di gestazione. Era infatti atteso da dicembre 2021, quando il governo Draghi varò il Decreto legge 215/21che per primo, mise nero su bianco i nuovi obblighi del Preposto ed invitava la Conferenza Stato Regioni ad adottare “Entro il 30 giugno 2022 […]un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa“.

Il lavoro della Conferenza Stato Regioni si è concluso il giorno 17 aprile 2025 quando sulla home del sito internet è apparsa la parola “sancito” accanto al titolo: “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”.

Ma di cosa parla questo Accordo e perché è importante?

Innanzitutto, non solo vengono accorpati tutti i precedenti Accordi in vigore che regolavano la formazione (2011 – 2012 – 2016), ma vengono da una parte ridefinite durata, contenuti e periodicità della formazione, e dall’altra parte vengono introdotti nuovi obblighi formativi e rinormate le modalità di erogazione della formazione.

Nel presente articolo, è nostro interesse focalizzarci soprattutto sulle novità che riguardano le imprese, i datori di lavoro e i lavoratori.

La formazione obbligatoria per il datore di lavoro

I datori di lavoro dovranno seguire un corso di 16 ore che comprende aspetti normativi e elementi di gestione della sicurezza. Ogni datore di lavoro ha due anni di tempo per svolgere questo corso. Inoltre il datore di lavoro è sottoposto a svolgere un corso aggiornamento di almeno 6 ore entro i cinque anni dallo svolgimento della prima formazione.

Il corso può essere erogato in e-learning.

L’introduzione di questo corso, porta anche dei cambiamenti formativi per i datori di lavoro che svolgono in via diretta la funzione di RSPP: dovranno infatti seguire nuovi corsi come indicato dal testo dell’Accordo.

La nuova formazione per i preposti

Quella relativa ai preposti era la novità più attesa (e anche quella annunciata). La prima novità riguarda la durata del corso di formazione. La formazione per preposti passa dalle attuali 8 ore a 12 ore.

Inoltre, l’aggiornamento formativo obbligatorio deve essere svolto ogni due anni (non più entro il quinquennio come nel precedente assetto normativo).

Un’altra novità riguarda la modalità di erogazione della formazione: la formazione dei preposti, sia iniziale che di aggiornamento, dovrà essere svolta esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo la modalità e-learning. La periodicità di formazione per i preposti è confermata come biennale. Inoltre, il corso iniziale passa da 8 ore a 12 ore.

La nuova formazione per i dirigenti e il modulo cantieri

Per i dirigenti, il corso si riduce dalle 16 ore a 12 ore. Il corso puà essere sempre svolto anche in e-learning.

Un’altra delle principali novità riguarda l’introduzione del modulo “Cantieri”, ovvero di un modulo formativo di 6 ore aggiuntivo, che deve essere seguito sia dai Dirigenti che da Datori di Lavoro, per le imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art 97 comma 3-ter: “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.

La nuova formazione dei lavoratori

L’impianto formativo della formazione dei lavoratori resta abbastanza invariato, confermando quanto previsto nell’Accordo Stato regioni 2016 sia per le tre fasce di rischio (basso, medio e alto) che per la possibilità di svolgere la formazione generale e la formazione rischio basso in e-learning.

L’Accordo elimina il termine di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori: attenzione però, se da un lato viene eliminato questo termine perentorio, resta l’obbligo di formare i lavoratori dopo l’assunzione e precedentemente all’avvio delle attività formative!

Un nuovo sistema della formazione della sicurezza

L’Accordo si concentra molto inoltre sugli aspetti metodologici, progettuali e organizzativi della formazione in materia di salute e sicurezza.

In breve:

  • Vengono ridefiniti i soggetti erogatori delle attività di formazione.
  • Si riducono i partecipanti massimi ai corsi (da 35 a 30 per la parte teorica, con rapporto istruttore / corsisti per la parte pratica di 1:6).
  • Viene anche normata la verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi oggetto dell’Accordo, specificandone tipologia (colloquio, test o prova pratica), il numero di domande e le modalità di redazione e archiviazione del verbale.
  • Vengono introdotti corsi di aggiornamento periodici per tutte le figure, con durate minime specifiche per alcuni ruoli come gli addetti a carriponte o macchine agricole, da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
  • Per quanto riguarda le metodologie didattiche, vengono ufficialmente riconosciute la videoconferenza e la modalità mista (aula/videoconferenza) che vanno ad affiancare l’e-learning e l’aula.

Alcune novità molto importanti riguardano proprio la videoconferenza, che finalmente viene normata e introdotta ufficialmente nella formazione della sicurezza. La Conferenza Stato Regioni ha stabilito che la piattaforma della videoconferenza deve tracciare l’accesso degli allievi (come avviene con google classroom o zoom) e che i discenti abbiano un accesso dedicato. Inoltre, l’accordo prevede espressamente che “I dispositivi della postazione d’utente potranno essere pc o tablet. Non è consentito l’utilizzo degli smartphone per le condizioni ergonomiche non idonee e perché generalmente non garantisce una sufficiente continuità della stabilità e velocità di collegamento alla rete” (quindi no collegamenti dal telefono e non collegamenti di più utenti dalla stessa postazione).

Ma quando entrerà in vigore l’Accordo?

L’Accordo entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma stabilisce che vi è la possibilità di svolgere, per i successivi 12 mesi, la formazione secondo i precedenti Accordi Stato Regioni (ad esempio sarà ancora possibile svolgere il corso Preposti di 8 ore).

Inoltre l’Accordo prevede uno specifico meccanismo per il riconoscimento della formazione pregressa che è totale per Dirigenti e Preposti:

  • Dirigenti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
  • Preposti: sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Per le altre figure occorrerà invece verificare con le disposizioni dell’Accordo (Parte VII – Altre Disposizioni).

Queste in breve le principali novità per le imprese, i datori di lavoro e i lavoratori, derivanti dal nuovo Accordo Stato Regioni 2025.

Siamo certi che nelle prossime settimane ci saranno molte occasioni per esaminare e analizzare le novità introdotte.

Per approfondire gli elementi di novità e cambiamento e anche per rispondere a eventuali domande e perplessità, ASSIV – Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari ha organizzato un seminario webinar per il giorno mercoledì 14 maggio alle 14.30.

La partecipazione al seminario sarà gratuita.

Per informazioni e iscrizioni potete inviare una mail a [email protected]

Videosorveglianza potenziata a Potenza: un passo avanti per la sicurezza

Recenti articoli sulla stampa nazionale hanno evidenziato un aumento dei furti in appartamento nel territorio potentino. Per questo motivo, la proposta di legge presentata dal consigliere regionale di Forza Italia, Aliandro, di introdurre bonus pubblici per potenziare la videosorveglianza in città è particolarmente apprezzabile.

Non si tratta solo di installare qualche telecamera, ma di affrontare un problema reale che tocca la vita quotidiana di molti cittadini. Chi non ha mai avuto paura tornando a casa la sera tardi, o non ha mai sentito un vicino raccontare di un tentato furto? Sapere che si vuole intervenire per rafforzare i controlli è quindi una bella notizia e un’iniziativa lodevole.

Le telecamere non fanno miracoli, è vero, ma sono un deterrente importante e aiutano a ricostruire quello che succede quando qualcosa va storto. Inoltre, se si viene a conoscenza che in zona ci sono videocamere attive, è molto probabile che il topo d’appartamento di turno possa desistere.

La speranza è che questo progetto non si fermi qui. Va detto peraltro che oltre alla tecnologia ci vorrebbero anche più iniziative per coinvolgere le persone, per far capire che la sicurezza si costruisce insieme. Un quartiere dove ci si conosce, dove si sta attenti anche al vicino, è più difficile da colpire. Si potrebbe lavorare anche con le scuole, per far crescere nei ragazzi una cultura del rispetto e della legalità. 

Insomma, ben vengano queste richieste di fondi per la videosorveglianza. Non saranno la soluzione a tutto, ma sono un buon inizio. È un segnale che le istituzioni ci sono, ascoltano e cercano di dare risposte concrete. E questo va nella direzione da sempre auspicata da ASSIV.

Fa quindi piacere vedere che le istituzioni non restano con le mani in mano e cercano finanziamenti per proteggere i cittadini. È un segno di attenzione e responsabilità. Certo, ci sono sempre mille priorità da gestire, ma la sicurezza è una di quelle che non si possono mettere in secondo piano. È la base per vivere bene in una comunità.

Qui gli articoli di stampa: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/potenza/1681439/potenza-in-aumento-i-furti-chiesti-bonus-pubblici-per-potenziare-la-videosorveglianza.html

Sicurezza a Chiavari: scendono in campo i commercianti con la vigilanza privata

Non possiamo che accogliere con favore come ASSIV l’iniziativa lanciata lo scorso 21 marzo da alcuni commercianti di Chiavari nella zona limitrofa a piazza Fenice.  

Alcuni commercianti della zona infatti, per contrastare episodi legati alla malamovida, tutelare l’incolumità delle persone e preservare la vivibilità degli spazi urbani, hanno deciso di sottoscrivere un servizio di vigilanza privata. Un intervento che, in vista dell’estate e dell’aumento delle presenze sul territorio, si dimostra quanto mai tempestivo e necessario.

Siamo da sempre convinti che modelli di sicurezza integrata, in cui la vigilanza privata agisce in sinergia con le forze dell’ordine e le istituzioni locali, rappresentino una risposta efficace alle esigenze delle comunità. Il presidio del territorio, specie nelle ore serali e notturne, è un elemento chiave per garantire sicurezza e prevenzione.

L’iniziativa di Chiavari rappresenta un esempio concreto di come il comparto della vigilanza privata possa contribuire alla tutela del bene comune, senza sovrapporsi ma piuttosto integrandosi con l’azione pubblica.

La sicurezza dei cittadini e la serenità di residenti, esercenti e visitatori devono rimanere priorità condivise.

📎 Approfondisci:

Sicurezza a Roma Sud: ASSIV rilancia il ruolo della vigilanza privata

Nei giorni scorsi il consigliere municipale di Roma Piero Cucunato ha lanciato un allarme per la crescente ondata di furti che sta colpendo i quartieri del Torrino e di Mezzocamino, a Roma Sud. 

Si tratta di una situazione allarmante e con l’avvicinarsi dell’estate il rischio sicurezza non può che aumentare: finestre aperte nelle ore notturne, famiglie in vacanza, quartieri residenziali che si svuotano sono il terreno di caccia ideale per i topi d’appartamento.  

Come ASSIV sosteniamo quindi convintamente le parole di Cucunato e ribadiamo – una volta in più – che la sicurezza deve essere una responsabilità collettiva, da affrontare in modo coordinato e integrando forze dell’ordine e vigilanza privata. 

I nostri istituti possono infatti supportare le forze dell’ordine nel garantire la sicurezza sia grazie a sistemi di videosorveglianza di ultima generazione, sia grazie alla numerosità delle pattuglie di guardie giurate che presidiano il territorio giorno e notte. 

In attesa quindi che la raccolta firme per avere un presidio mobile della Polizia Locale, promossa mesi fa, produca i suoi effetti, la vigilanza privata può offrire un supporto immediato ed efficace, in un’ottica di prevenzione, rapidità d’intervento e maggiore prossimità al cittadino.

ASSIV è a disposizione per dialogare e collaborare con le amministrazioni locali per individuare soluzioni praticabili e sostenibili, anche attraverso la definizione di protocolli di intesa che valorizzino le sinergie tra pubblico e privato.

NIS, avviata la seconda fase

Il Tavolo per l’attuazione della nuova disciplina esamina misure e procedure per le oltre 20.000 organizzazioni interessate

Il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS si è riunito lo scorso 10 aprile per esaminare, tra l’altro, le specifiche di base per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla nuova normativa NIS.

In particolare, sono state esaminate le specifiche di base:

•    a carico degli organi di amministrazione e direttivi (ex articolo 23);
•    in materia di misure di sicurezza informatica (ex articolo 24), la cui adozione è prevista entro ottobre 2026. Si tratta di implementare 37 misure, declinate in 87 requisiti, per i soggetti importanti sviluppate nel contesto del Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection: apre un link esterno. I soggetti essenziali, inoltre, dovranno adottare ulteriori 6 misure e 29 requisiti per un totale, di 43 misure e 116 requisiti;   
•    in materia di notifica degli incidenti significativi (ex articolo 25). In particolare, sono state definite le fattispecie di incidenti che i soggetti dovranno notificare a partire da gennaio 2026. Anche in questo caso per i soggetti essenziali si tratta di indicazioni più stringenti in quanto essi saranno tenuti a monitorare la ricorrenza di quattro fattispecie a fronte delle tre previste per i soggetti importanti; 
•    in materia di sicurezza, stabilità e resilienza dei sistemi di nomi di dominio (ex articolo 29), con specifiche modalità definite in relazione alle peculiari caratteristiche di alcune tipologie di soggetto.

Le specifiche di base sono disciplinate dalla determina ACN n. 164179 del 14 aprile 2025  che stabilisce anche la disciplina transitoria per gli operatori dei servizi essenziali, precedentemente sottoposti al decreto legislativo n. 65/2018, e per gli operatori TELCO.

Nel corso della riunione è stato esaminato anche l’elenco dei soggetti NIS in cui sono individuate oltre 20.000 organizzazioni, di cui oltre 5.000 soggetti essenziali, sulla base delle informazioni condivise da oltre 30.000 realtà. A partire dal 12 aprile ACN ha iniziato a comunicare ai soggetti interessati il loro inserimento o meno nell’elenco dei soggetti NIS, attraverso la piattaforma NIS.

La riunione del 10 aprile segna, pertanto, il passaggio tra la prima e la seconda fase del processo di attuazione della disciplina NIS, che si snoderà lungo un arco temporale fino all’anno prossimo.

Le prossime scadenze NIS

A partire dal 15 aprile ed entro il 31 maggio, i soggetti NIS sono chiamati, oltre che a designare il sostituto punto di contatto, a fornire e aggiornare le informazioni previste dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto NIS (Determina ACN nr. 136117/2025). 

In particolare, sarà necessario segnalare all’Agenzia i componenti degli organi di amministrazione e direttivi, gli indirizzi IP (pubblici e statici), unitamente ai nomi di dominio, in uso o nella disponibilità del soggetto. Inoltre, come disciplinato dalla determina ACN nr. 136118/2025, i soggetti NIS dovranno notificare gli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica sottoscritti su base volontaria a partire dall’entrata in vigore del decreto NIS.

Il Tavolo per l’attuazione della nuova disciplina NIS è composto dai rappresentanti delle nove Autorità di settore e della Conferenza Permanente Stato Regioni, presieduto dal Direttore Generale di ACN. 

Approfondimenti 

Fonte: Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Bonus giovani e donne, nuovi decreti attuativi. Incentivi con doppio binario per le decorrenze.

A quasi un anno dall’entrata in vigore del DL 60/2024 ( DL Coesione ) arrivano finalmente i decreti attuativi che definiscono i criteri e le modalità operative per i due esoneri contributivi totali per l’assunzione a tempo indeterminato, o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 alla prima occupazione a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito. 

Il decreto legge  7 maggio 2024 n. 60 , contenente la riforma della Politica di Coesione e una serie di altre misure a sostegno delle imprese, ha previsto un pacchetto per l’occupazione comprendente:

• un incentivo per l’ autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e delle transizioni digitali e green ;

• un incentivo per le assunzioni di over 35 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica) ;

• un incentivo per l’assunzione di giovani under 35 anni ;

• un incentivo per l’assunzione di donne in condizione di svantaggio.

  • I due bonus, giovani e donne, erano stati oggetto di polemiche per il ritardo dell’ autorizzazione della Commissione UE, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, arrivata solamente il 31 gennaio 2025. A quest’ ultima hanno fatto seguito i due decreti attuativi, poi ritirati, che collegavano le decorrenze dell’incentivo al via libera UE, diversamente da quanto previsto dal Decreto Legge che stabiliva l’applicabilità degli incentivi a partire dal 1° settembre 2024.

Il nodo dell’autorizzazione UE – Dopo un’intensa attività di confronto con la Commissione UE, è stato previsto un doppio binario di attuazione , svincolando dal regime autorizzatorio i due bonus validi per tutto il territorio nazionale da quello per le aree della Zona Economica Speciale ( ZES  – Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). I primi, riguardando l’intero territorio nazionale, non hanno carattere selettivo e , pertanto, non costituiscono Aiuti di stato; di conseguenza per la loro applicazione non è necessaria la preventiva autorizzazione UE.

Doppio binario per le decorrenze – In sintesi, come si vedrà in seguito, per le assunzioni su tutto il territorio nazionale vale quanto previsto dal Decreto Coesione con la decorrenza retroattiva dal 1° settembre 2024 degli incentivi per le assunzioni di under 35 o donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti. L’incentivo maggiorato volto a sostenere l’occupazione nella ZES Unica, in quanto subordinato all’ autorizzazione UE non è retroattivo e si applica solo ad assunzioni effettuate dopo la presentazione delle relativa domanda e comunque successivamente al via libera di Bruxelles al regime di aiuto.

Bonus giovani – L’ esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che assumono giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi.

Il nuovo decreto attuativo stabilisce date di decorrenza e importi dell’agevolazione differenziati a secondo della zona in cui avvengono le assunzioni :  

·       dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione UE) e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di giovani under 35 effettuate nelle Regioni dell’ area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

I giovani dovranno avere come sede di lavoro effettiva, presso la quale sono tenuti a prestare fisicamente servizio, esclusivamente una delle Regioni suindicate.

L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’ammontare dell’agevolazione non potrà, in ogni caso, superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

·       Dal 1° settembre 2024  fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di giovani under 35 e donne effettuate nelle altre Regioni.

L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni di computo delle prestazioni pensionistiche.

In entrambi i casi , la misura èriconosciuta nel caso in cui la precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non sia proseguita come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’incentivo spetta anche ai nuovi assunti precedentemente occupati a tempo indeterminato con un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’incentivo. 

Oltre alle risorse stanziate con il DL Coesione, pari a circa 1 miliardo e 430 milioni di euro a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, la Legge di bilancio 2025 ha destinato ulteriori 700 mila euro per il 2024, 16,3 milioni di euro per il 2025, 15,9 milioni per il 2026 e 5,6 milioni di euro per il 2027. 

Bonus donne – Ai datori di lavoro privati che assumono donne, con i requisiti previsti dalla legge e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero contributivo totale, nel limite massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata. Anche qui il nuovo decreto attuativo prevede decorrenza e durata è differenziate sulla base dei seguenti parametri:

1.       dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione UE) e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni dell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’ esonero contributivo, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, è riconosciuto per 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice nel rispetto dei limiti di spesa.

2.       dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’ esonero contributivo, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 24 mesi, è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice nel rispetto dei limiti di spesa. 

3.       dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne occupate nelle professioni o settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro.

L’esonero contributivo, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, è riconosciuto per 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice nel rispetto dei limiti di spesa. la spesa.

Anche in questo caso, ai circa 438 milioni di euro a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, già previsti dal DL Coesione, la legge di Bilancio 2025 ha aggiunto 400 mila euro per il 2024, 14,4 milioni di euro per il 2025, 17,5 milioni di euro per il 2026 e 9,1 milioni di euro per il 2027.

a cura di WST Law & Tax

Fonte: Lavorosi.it

Ministero del Lavoro: Dimissioni per fatti concludenti – Durata assenza e ricostituzione del rapporto. Nuovi chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, inviata in data 2 aprile 2024, fornisce alcune precisazioni in merito alle indicazioni contenute nella circ. n. 6 del 27.03.2025 , relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti prevista dall’articolo 19, della Legge n. 203/2024 ( cd. Collegato Lavoro ).

La procedura delle dimissioni per fatti concludenti –  Con il Collegato Lavoro il Legislatore ha introdotto la nuova procedura di dimissioni, applicabile in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta per un certo numero di giorni. Il meccanismo di presunzione legale, posto alla base della procedura,  considera l’assenza non motivata e prolungata da parte del dipendente  come manifestazione implicita della volontà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro. Pertanto, se il lavoratore si assenta senza giustificazione per 15 giorni consecutivi, il datore può ricorrere alla procedura con cessazione del rapporto di lavoro, previa trasmissione della relativa comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego.

La richiesta di chiarimenti del CNO – Con la lettera del 2 aprile il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato richiesta di chiarimenti in merito all’interpretazione fornita dal Ministero con specifico riguardo :

•       alla facoltà della contrattazione collettiva di modificare il  termine legale dei 15 giorni, oltre il quale è possibile attivare la procedura ;

•      alle conseguenze derivanti dal mancato ripristino del rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore fornisca la prova dell’ impossibilità di comunicare i motivi dell’ assenza.

La risposta del Ministero – Ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei consulenti del Lavoro, il Ministero ha fornito, con nota del 10 aprile, i necessari chiarimenti.

In particolare, per quanto concerne il decorso legale dei quindici giorni di assenza ingiustificata, è stato precisato che  esso “opera in via residuale, in assenza di previsione contrattuale. Tuttavia, l’espressione utilizzata dal legislatore (art. 19, L. n. 203/2024) per la quale il termine deve ritenersi in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, ha fatto propendere per la considerazione, di prudenza, della non agibilità della previsione di termini inferiori da parte della contrattazione collettiva”. Nonostante l’articolo 19 non preveda “espressamente” l’inderogabilità del termine dei quindici giorni – precisa il Ministero – la norma non consente “interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore”.

Sui dubbi espressi dal CNO sulle conseguenze per mancato ripristino del rapporto di lavoro, il Ministero evidenzia la necessità di distinguere tra le diversi ipotesi prospettate. Di conseguenza, se “superato il termine per l’assenza ingiustificata e comunicata la circostanza all’Ispettorato territorialmente competente, quest’ultimo verifichi l’insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo comma 7-bis dell’art. 26 D.Lgs. n. 151/2015, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro”. Ma se quest’ultimo non ritiene valide le ragioni del lavoratore, il rapporto di lavoro non potrà ricostituirsi in automatico.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dimissivo, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”. In caso di dimissioni per giusta causa – prosegue il Dicastero – la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato al recesso del lavoratore potrà essere oggetto in un successivo contraddittorio tra le parti, anche in sede giudiziale.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Tratto da lavorosi.it

Pacchetto Omnibus: in vigore la direttiva UE 2025/794 che rinvia gli obblighi di rendicontazione ESG

Dopo l’approvazione del Parlamento e del Consiglio, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea la Direttiva UE 2025/794. Il nuovo provvedimento è entrato in vigore dal 17 aprile.

Si tratta della cosiddetta direttiva “Stop the clock”, approvata dal Parlamento lo scorso 3 aprile,  stabilisce il rinvio dei termini entro cui applicare alcuni obblighi di rendicontazione ESG.

La direttiva rientra nell’ambito del Pacchetto Omnibus con cui la Commissione, in linea con gli input ricevuti dal mondo imprenditoriale, punta a semplificare gli adempimenti relativi ad alcune delle principali normative UE per creare un ambiente più favorevole per le imprese europee, in particolare per le PMI.

Con la Direttiva vengono rinviati  :

  • di due anni, e precisamente per gli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2028, l’applicazione degli obblighi di cui alla Direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) per le grandi imprese che non hanno ancora avviato la rendicontazione e le PMI quotate
  • di un anno, e precisamente per gli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027, il termine di recepimento e la prima fase dell’applicazione, per le imprese più grandi, della Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD)

I rinvii consentiranno agli Stati membri di avere più tempo per concordare modifiche sostanziali alla CSRD e alla CSDDD, proposte anch’esse dalla Commissione nell’ambito del pacchetto “omnibus I” sulla sostenibilità.

Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva oggi pubblicata, entro il 31 dicembre 2025.

Fonte: Gazzetta Ufficiale UE 

Tratto da Lavorosi.it

Nota INL n. 616/2025 : Anticipazione indebita del TFR in caso di erogazione dei ratei mensilmente maturati

L’Ispettorato Nazionale  del Lavoro ha recentemente fornito un parere rispetto alla legittimità della prassi, riscontrata in sede ispettiva,  di anticipare mensilmente il TFR come rateo in busta paga, al di fuori del regime sperimentale previsto dalla Legge di stabilità 2015 per i periodi di paga 1 marzo 2015- 30 giugno 2018.  

L’art. 1, comma 26 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha previsto in via sperimentale l’erogazione mensile della quota trattamento di fine rapporto per i periodi di paga 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018 e per il solo settore privato, con l’obbiettivo di aumentare la disponibilità finanziaria dei dipendenti tramite la liquidazione di una somma che generalmente matura di anno in anno ma la cui esigibilità, fatti salvi i casi di richiesta legittima delle anticipazioni, sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Con la nota prot. 616/2025 la Direzione centrale coordinamento giuridico e affari giuridici dell’ Ispettorato  ha espresso il proprio parere in merito  chiarendo se l’anticipazione del TFR, effettuato oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla Legge n. 190/2014 , limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, possa essere consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 c.c. e, per l’effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima. La nota chiarisce anche quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR.

La disciplina del TFR nel Codice Civile – Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

L’ Istituto del trattamento di fine rapporto  è disciplinato dall’art. 2120 c.c. il quale nei primi cinque commi individua i criteri di calcolo e nei commi successivi  da 6 a 11, disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, è consentita l’anticipazione del TFR in costanza di rapporto di lavoro.  Le condizioni a cui è subordinata l’anticipazione sono le seguenti :

  • il lavoratore deve avere maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (art. 2120 c.c., c. 6);
  • l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70 % del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (art. 2120 c.c., c. 6);
  • l’anticipazione deve essere altresì contenuta nei limiti del 10 % dei richiedenti  aventi titolo e, comunque, del 4 % del numero totale dei dipendenti (art. 2120 c.c., c. 7);
  • per ovvie ragioni di sostenibilità finanziaria, l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c., c. 9).
  • La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di far fronte ad eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120 c.c., c. 8 lett. a) ; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (art. 2120 c.c., c. 8 lett. b) ;
  • Attraverso specifiche previsioni di natura contrattuale, collettive o individuali, possono essere previste condizioni di miglior favore con criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione ( art. 2120 c.c., comma 10 ). 

Al di fuori delle fattispecie contemplate dal Codice Civile, l’ anticipazione del TFR può essere concessa per far fronte a eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (art. 5 D.Lgs. 151/2001 e art. 7 Legge 53/2000). Si tratta dei congedi non retribuiti o parzialmente retribuiti connessi all’ astensione facoltativa dei genitori o per malattia del bambino e dei congedi per conseguimento dei titoli di studio o partecipazione ad attività formative extra – aziendali o per la c.d. formazione continua.   

Anche in caso di conferimento del TFR alla previdenza complementare è possibile richiederne un’anticipazione subordinata alle medesime condizioni, ma in questo caso l’anticipazione è propriamente un’anticipazione delle prestazioni del Fondo. 

Il TFR e le sue anticipazioni non costituiscono retribuzione imponibileai fini previdenziali e, pertanto, su tali somme non sono dovuti contributi previdenziali. Dal punto di vista fiscale trova applicazione il  regime della tassazione separata, secondo l’aliquota teorica calcolata sul TFR alla data dell’anticipo , poi di riliquidazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Di contro per la parte di anticipazione del Fondo TFR riconducibile alla rivalutazione non è dovuta alcuna imposta. Diversamente le anticipazioni delle prestazioni dei Fondi pensione di previdenza complementare seguono le stesse motivazioni civilistiche ma ricevono un diverso trattamento fiscale a seconda dellemotivazioni di spesa. 

I chiarimenti INL – L’ Ispettorato ricorda che ai sensi dell’art. 2120, comma 10 la contrattazione collettiva, o le parti del contratto mediante patti individuali, possono prevedere, oltre alle condizioni previste dai commi  da 6 a 9, ulteriori condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione.  

In mancanza delle predette condizioni l’erogazione non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata ad obbligo contributivo ( Corte di cassazione, ordinanza n. 4670 del 22.02.2021 ).

Da qui le valutazioni sulle implicazioni dell’ indebita anticipazione. In virtù della collocazione sistemica della disposizione del codice civile, l’ Ispettorato  ritiene che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero trasferimento automatico del rateo mensile in busta paga, che costituirebbe una mera integrazione retributiva rilevante ai fini contributivi.  

Del resto – ricorda l’ Ispettorato – dal 1° gennaio 2007 il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al  il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al Fondo Tesoreria dell’ INPS, istituito con la finalità specifica di erogare il TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato, in sostituzione del datore di lavoro.

Tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo ad una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c., con la conseguenza che le quote di TFR versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.

Nelle descritte ipotesi di anticipazione indebita, con l’adozione di un provvedimento di disposizione ex art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote illegittimamente anticipate. 

a cura di WST Law & Tax

Fonte: Lavorosi.it