Istat: Fiducia dei consumatori e delle imprese (maggio 2022)

Fiducia dei consumatori e delle imprese (maggio 2022)

A partire dal mese di maggio 2022 (mese di riferimento dei dati maggio 2022) l’Istat modifica la metodologia di calcolo dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (Iesi). Per i dettagli si veda la nota metodologica allegata. La serie dell’indice ottenuto con la nuova metodologia è stata ricostruita a partire da marzo 2005 e sostituisce quella diffusa in precedenza.

A maggio 2022 si stima un aumento sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori (da 100,0 a 102,7) sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 108,4 a 110,9).

Tutte le componenti dell’indice di fiducia dei consumatori sono in aumento. In particolare, il clima economico e quello corrente registrano gli incrementi più marcati passando, rispettivamente, da 97,3 a 103,6 e da 100,8 a 104,6; il clima personale cresce da 100,9 a 102,4 e il clima futuro passa da 98,9 a 99,8.

Con riferimento alle imprese, nell’industria l’indice di fiducia mostra una diminuzione (nella manifattura cala da 109,9 a 109,3 e nelle costruzioni scende da 160,6 a 158,7) mentre nei servizi aumenta decisamente (nei servizi di mercato l’indice aumenta da 97,2 a 103,6 e nel commercio al dettaglio cresce da 103,6 a 105,5).

Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nella manifattura peggiorano i giudizi sugli ordini mentre le attese sulla produzione sono in lieve aumento; le scorte sono giudicate in accumulo rispetto al mese scorso. Nel comparto delle costruzioni tutte le componenti registrano un’evoluzione negativa. Con riferimento ai servizi di mercato, i giudizi sugli ordini e sull’andamento degli affari migliorano decisamente ma si registra una diminuzione delle attese sugli ordini. Infine, nel commercio al dettaglio la dinamica positiva dei giudizi sulle vendite e sulle scorte di magazzino si contrappone ad un lieve peggioramento delle aspettative sul volume delle vendite future.

Fonte: Istat

Congiuntura flash Confindustria: Rincari e scarsità colpiscono l’industria, i minori contagi aiutano i servizi. Intanto salgono i tassi.

Rincari e scarsità colpiscono l’industria, i minori contagi aiutano i servizi. Intanto salgono i tassi.

Rincari delle materie prime e scarsità colpiscono l’industria, che è ancora in ribasso. I minori contagi aiutano i servizi, che sono in parziale miglioramento. Ci sono più occupati, l’export è debole ma regge, intanto però i tassi di interesse sono in aumento. Un impatto pesante per l’economia italiana verrebbe da un eventuale blocco all’import di gas russo. L’Eurozona procede a due velocità, gli USA tra luci e ombre, mentre diversi fattori frenano gli emergenti.

L’economia italiana e internazionale in breve

  • Segnali discordanti. Nel 2° trimestre 2022 lo scenario per l’Italia resta complicato (dopo il -0,2% del PIL nel 1°) per il proseguire del conflitto in Ucraina. I dati in aprile e maggio confermano il sommarsi di rincari delle commodity, scarsità di materiali, alta incertezza. Il lento affievolirsi dei contagi, invece, potrebbe sostenere i consumi. Nel complesso, però, l’andamento appare ancora negativo.
  • Materie prime troppo care. I costi delle imprese italiane restano appesantiti dai rincari delle commodity, amplificati dal conflitto, nonostante i parziali interventi del Governo. Il prezzo del petrolio è cresciuto a maggio, a 111 dollari al barile in media (105 in aprile). Il gas naturale in Europa ha mostrato una flessione a 90 euro/mwh (da 101), ma era a 13 euro a fine 2019. Tra le non energetiche, il grano rincara (+7%) e il rame cala (-8%), su livelli molto alti (+92% e +54% da fine 2019).
  • Industria ancora in ribasso. A maggio, la fiducia delle imprese manifatturiere ha subito un’ulteriore erosione, con giudizi sugli ordini in calo. L’indice PMI continua a scendere (54,5 in aprile, da 55,8). La produzione soffre l’impatto del conflitto: a marzo, sopra le attese, è rimasta invariata, ma nella media del 1° trimestre è scesa di -0,8% e per aprile è stimata una caduta, che zavorrerebbe la dinamica nel 2°. In questo scenario difficile, anche gli investimenti fissi sono attesi in frenata.
  • Servizi: parziale miglioramento. Il PMI in aumento in aprile (55,7 da 52,1) indica un possibile rimbalzo nel 2° trimestre dei servizi, compressi da tempo. In tale direzione spinge l’attesa di un recupero più robusto del turismo, grazie al calo di contagi e restrizioni. A maggio, la fiducia delle imprese del settore ha recuperato metà della caduta, ma quella delle famiglie resta bassa e la mobilità è attesa crescere per una quota ridotta di persone (8,9% il saldo). Ciò potrebbe limitare il recupero dei consumi di servizi.
  • Più occupati. L’occupazione è cresciuta di +0,6% nel 1° trimestre, oltre le attese: i temporanei, già sopra i livelli pre-Covid, sono in forte rialzo a febbraio e marzo; gli occupati a tempo indeterminato sono tornati sui valori di inizio 2020; gli autonomi, in ripresa da circa un anno, sono ancora sotto (-240mila). Nei primi 4 mesi del 2022 sono stati creati, al netto delle cessazioni, 260mila posti di lavoro.
  • Export: debole, ma regge. La crescita dell’export si è interrotta a marzo (-0,1%), pur proseguendo in valore (+1,7%) per l’aumento dei prezzi. A prezzi costanti, tengono le vendite di beni di consumo, in calo quelle di strumentali e intermedi. La debolezza, specie per i prodotti connessi alle filiere internazionali, è confermata dagli ordini manifatturieri esteri a maggio. Colli di bottiglia e problemi logistici nelle catene del valore (sale l’indice Baltic dei costi di trasporto via mare), alimentati dai lockdown in Cina, frenano gli scambi mondiali: in area recessiva il PMI globale sugli ordini industriali a marzo-aprile.
  • Tassi in aumento. A maggio il tasso sul BTP è salito di mezzo punto, a 2,95% in media. Il rialzo è diffuso nell’Eurozona (il Bund di due decimi, a 0,99%), ma avviene con ampliamento degli spread: +1,96 punti percentuali il titolo italiano sul tedesco (da +1,64), molto più di Spagna e Francia (+1,09 e +0,36). La BCE, preoccupata dagli spread, ma ancor più dall’inflazione (+7,5% nell’area, +6,0% in Italia), è attesa, già nel 3° trimestre, fermare del tutto gli acquisti di titoli e varare il primo rialzo dei tassi.
  • Eurozona a due velocità Le riaperture, col graduale ritiro delle restrizioni, e le attese favorevoli nel turismo (PMI nei servizi a 57,7 ad aprile, massimo da 8 mesi) danno una spinta positiva. Rallenta però il settore manifatturiero (PMI a 55,5 da 56,5): deboli giudizi sugli ordini (interni e esteri) e scarse aspettative (-56% il saldo in aprile da gennaio) riflettono i rialzi dei prezzi delle commodity e le strozzature negli approvvigionamenti. Nel complesso, quindi, solo un parziale miglioramento.
  • USA tra luci e ombre. Nel 1° trimestre, il PIL USA è sceso inaspettatamente dello 0,4%, nonostante la buona dinamica di consumi e investimenti, a causa del forte calo delle esportazioni nette (dovuto al rafforzamento del dollaro, +6,8% annuale verso l’euro) e della riduzione della spesa pubblica. Ad aprile la produzione industriale apre in modo brillante il 2° trimestre (+1,1%) seguendo la dinamica favorevole del 1° (+2,0%) ma a maggio scende dopo 4 mesi il PMI manifatturiero (57,5 da 59,2). L’indice cala pure nei servizi (53,5 da 55,6) e le vendite al dettaglio frenano (+0,9%) ma su un trend di crescita.
  • Diversi fattori frenano gli emergenti. In Cina le maggiori restrizioni per contenere la pandemia fanno contrarre la produzione al ritmo più elevato da febbraio 2020; intanto, si allungano i tempi per le consegne di beni e s’impennano i costi degli input. Strozzature e rincari frenano anche la manifattura brasiliana. Sanzioni e domanda debole continuano a pesare sulle prospettive economiche in Russia. Invece, la crescita resta solida per la manifattura indiana, specie nei beni intermedi e strumentali.


Impatto pesante da un blocco all’import di gas russo

  • Sarebbe uno shock su volumi e prezzi. L’eventuale blocco delle importazioni di gas naturale dalla Russia, principale fornitore dell’Italia negli ultimi anni, potrebbe avere un effetto molto forte sull’economia italiana, già indebolita. Tale shock causerebbe una forte carenza di volumi di gas per industria e servizi e un aumento addizionale dei costi energetici. L’impatto totale sul PIL in Italia, nell’orizzonte 2022-2023, è stimabile in quasi un -2,0% in media all’anno.
  • Offerta ridotta e carenza di gas. In termini di volumi di gas, l’impatto di un blocco va valutato nella situazione che si creerebbe mese per mese, non in termini di consumo annuo aggregato. Lo scenario è costruito su una serie di ipotesi: consumi mensili ai valori del 2021; azzeramento dell’import di gas dalla Russia (29,1 mmc) e anche dal passo Gries (2,2 mmc) da giugno 2022; varie fonti alternative di offerta gradualmente disponibili entro il prossimo inverno (per un totale di 15,5 mmc), in base ai diversi accordi e progetti che l’Italia ha già avviato. In tale scenario, stimiamo che la carenza di offerta, sui 12 mesi compresi tra aprile 2022 e marzo 2023, sarebbe pari a 14,0 mmc, ovvero il 18,4% dei consumi italiani (una quota analoga a quella calcolata nell’ultimo DEF). Secondo tale stima, la carenza di gas non si determinerebbe tutta nei mesi di picco dei consumi (tra dicembre 2022 e gennaio 2023 se ne concentra comunque il 40%), ma è spalmata anche sui mesi precedenti e successivi. I limiti alle temperature imposti di recente per i soli edifici pubblici (-1° in inverno, +1° d’estate, escludendo i privati) non migliorano molto lo scenario, potendo ridurre in misura limitata i consumi annui.
  • Giacenze di gas molto basse. L’evoluzione stimata dell’offerta mensile di gas, da aprile 2022, rispetto alla domanda, dipende molto dal profilo ipotizzato per le scorte: una fase di accumulo di intensità molto ridotta in aprile-ottobre, seguita da un decumulo moderato tra novembre e marzo. Tali ipotesi implicano un utilizzo netto di scorte molto maggiore rispetto ai 12 mesi precedenti (-4,5 mmc, da -1,2), che integra l’offerta scarsa. Inoltre, le giacenze di gas a marzo 2022 (ultimo dato disponibile) sono come sempre al punto di minimo data la stagionalità dei consumi, ma quest’anno sono ancora più basse rispetto al 2021 (0,7 mmc, da 1,9). Tutto ciò implica che già a dicembre 2022 si scenda a livelli modesti di giacenze: appena 0,8 mmc (7,0 nel dicembre 2021). Per tale motivo, lo scenario include l’utilizzo di parte della riserva strategica di gas italiana (3,8 mmc sui 4,5 disponibili), che esiste proprio per fronteggiare queste situazioni estreme.
  • Profondo calo del valore aggiunto. Considerato l’ordine di un eventuale razionamento stabilito dal piano di emergenza italiano per il gas (prima l’industria, poi i servizi, a seguire il residenziale, infine il sistema sanitario) e la carenza totale stimata, l’industria verrebbe privata di tutta la fornitura di gas di cui necessita (cioè i 9,5 mmc annui consumati finora), mentre i servizi subirebbero una riduzione delle forniture di gas pari a 4,5 mmc (su 7,8). Pur ipotizzando che, per la carenza di gas, solo nei settori “energivori” si determinerebbe una riduzione dell’attività (totale o parziale in base al rapporto “consumo di gas/valore aggiunto”), stimiamo una perdita di valore aggiunto nell’industria pari a 9 miliardi di euro nel periodo di 12 mesi, cui va sommata quella nei servizi pari ad altri 9 miliardi. L’impatto totale della carenza di gas per l’economia italiana, quindi, è stimato a -1,0% di PIL tra primavera 2022 e inverno 2023, una stima vicina a quella della Commissione UE. Nei restanti 9 mesi del 2023, nei quali potrebbero essere disponibili altre fonti alternative (6 mmc), la carenza di offerta sarebbe inferiore e coinvolgerebbe solo l’industria, con un impatto aggiuntivo di circa -0,4% sul PIL.
  • Rincaro addizionale dell’energia. A tutto questo va sommato l’impatto sull’economia che deriverebbe da un potenziale rincaro ulteriore dei prezzi delle commodity energetiche sui mercati internazionali, come conseguenza della carenza di gas dalla Russia. Ipotizziamo che ciò accada per il gas (oltre i 200 euro/mwh da giugno 2022) e anche per il petrolio (quasi 150 dollari/barile). Simulando con il modello econometrico gli effetti di tali ipotesi, risulta che nel 2022 l’impatto sul PIL sarebbe contenuto (-0,2%), perché la differenza di prezzo peserebbe solo nella seconda metà dell’anno. Nel 2023, invece, quando i prezzi sarebbero doppi rispetto allo scenario baseline per tutto l’anno, l’impatto sul PIL sarebbe ben più rilevante (-2,2%).

Fonte: Confindustria

COVID-19 e smart working: proroga delle misure correlate all’emergenza pandemica

COVID-19 e smart working: proroga delle misure correlate all’emergenza pandemica

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 19 maggio 2022, n. 52 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Nell’ambito degli interventi regolati dal provvedimento, tra le diverse misure, la Legge di conversione prevede che:

  • fino al 30 giugno 2022, per i soggetti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (come individuate con il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni in L. n. 11/2022), si applica la disciplina dettata dall’art. 26, commi 2 e 7 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020. Quindi, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Inoltre, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS (art. 10, comma 1 bis, D.L. n. 24/2022);
  • fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 10, comma 1 ter, D.L. n. 24/2022);
  • fino al 31 luglio 2022, trovano applicazione le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);
  • fino al 31 luglio 2022, sono prorogate le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022);
  • fino al 31 agosto 2022, è prorogato il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, (art. 10, comma 2 bis, D.L. n. 24/2022).

Inoltre, il provvedimento prevede che, in attesa dell’adozione dell’accordo di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente svolgersi in presenza (art. 9 bis, D.L. n. 24/2022).

Per maggiori dettagli consulta il testo completo della Legge.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Conversione del DL 24/2022: novità su formazione, lavoro agile e DPI

La conversione in legge con modificazioni del DL 24/2022 per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19. Le novità in materia di formazione, di lavoro agile, di sorveglianza sanitaria eccezionale e DPI.

di Tiziano Menduto (Punto Sicuro)

Avviato a Pordenone il progetto di completamento della videosorveglianza

Avviato a Pordenone il progetto di completamento della videosorveglianza

L’impegno di prefettura e comuni per un controllo più capillare del territorio

Si è tenuta oggi in prefettura a Pordenone una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’avvio di un progetto di completamento degli impianti di videosorveglianza nel territorio della provincia.

Il piano parte dalla ricognizione dell’impiantistica esistente effettuata dal comando provinciale dei Carabinieri su indicazione del prefetto Domenico Lione e prevede l’integrazione dell’attuale rete di videosorveglianza e lettura targhe provinciale. I comuni hanno assicurato piena disponibilità per la sua concreta realizzazione.

I nuovi 36 siti aggiuntivi, dislocati sulla viabilità provinciale e individuati secondo una visione complessiva di sistema, consentiranno un più efficace monitoraggio degli accessi sia interni che esterni al territorio. 

Un investimento nelle politiche di sicurezza territoriali, che accrescerà le capacità di risposta preventiva e repressiva delle Forze dell’ordine nel contrasto ai fenomeni delinquenziali. 

Al comitato, presieduto dal prefetto, hanno partecipato il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di finanza, i sindaci e i rappresentati locali dei quattordici comuni coinvolti.

Fonte: Ministero dell’Interno

Assiv, Urbano: Taormina, capitale della Sicurezza con TaoSicurezza

Assiv, Urbano: Taormina, capitale della Sicurezza con TaoSicurezza

Nei prossimi giorni Taormina diventa la capitale del mondo della Sicurezza. Il 27 e 28 maggio, infatti, si terrà nella cittadina siciliana TaoSicurezzaS News è il Media Partner della manifestazione fieristica, giunta alla sua seconda edizione.

TaoSicurezza rappresenta un momento di confronto tra gli operatori della Sicurezza e della Vigilanza Privata che vedrà tra i suoi protagonisti Assiv, presente con un proprio stand. Dopo l’esperienza di Milano dello scorso novembre anche nel Sud Italia tornano quindi gli eventi in presenza che portano al centro il tema della sicurezza a 360°.

Il contributo dell’Associazione sarà in termini di idee e proposte, nonché di testimonianza dell’attività di dialogo costante con le Istituzioni portato avanti negli anni. Non è un caso infatti se oggi siamo considerati come l’Associazione più rappresentativa del mondo della Sicurezza Privata e a Taormina ci sarà una volta in più l’opportunità per mantenere alta l’attenzione sul futuro prossimo della sicurezza, perché il contesto sempre più in divenire del nostro operare e le nuove sfide poste dalla contingenza, prima pandemica ora di guerra, costituiscono uno stimolo potente alla discussione.

I paradigmi saranno la cyber security e come le nuove tecnologie stanno trasformando il nostro settore, l’importanza della formazione per diventare un operatore della sicurezza, nonché il perimetro del nostro operato: ha ancora senso limitare l’attività della sicurezza privata alla sola difesa dei beni? Fino a che punto potrebbe estendersi l’integrazione e la partnership pubblico-privato per una più efficiente ed efficace protezione dei cittadini?

Quindi rappresentanza, informazione, rete, formazione. L’obiettivo ultimo è, come sempre, mettere a disposizione le competenze del comparto per un confronto collaborativo e leale con gli stakeholders istituzionali, in una Fiera che si rivolge in particolare agli operatori della Sicilia e della Calabria, regioni nelle quali le aziende della sicurezza privata rappresentano un importante sbocco lavorativo a chi vuole rimanere sul territorio e contribuire al rilancio di bellissimi luoghi spesso sottovalutati.

Appuntamento quindi a TaoSicurezza, venerdì 27 e sabato 28 maggio!

Per info: [email protected] |mob. 351 8037785| m. 351 8940467

Leggi l’articolo su S News

Regole “anti-covid” sui luoghi di lavoro: NO alle misure “fai da te”

Regole “anti-covid” sui luoghi di lavoro: NO alle misure “fai da te”

Con la pronuncia n. 832 del 21 marzo 2022, il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato “illegittima e ritorsiva” la condotta posta in essere dal datore di lavoro che aveva imposto ai propri dipendenti di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19, salvo prevedere misure di isolamento (rispetto ai colleghi vaccinati) mediante trasferimento in locali distaccati dalla sede principale.
 
Nel caso di specie, infatti, due dipendenti della medesima società avevano lamentato comportamenti illeciti e mobbizzanti del proprio datore di lavoro, posti in essere dopo che i lavoratori avevano reso noto di non essersi sottoposti alla vaccinazione contro il Covid-19.
 
Nello specifico, tra le condotte poste in essere dal datore di lavoro e contestate dai due lavoratori in quanto ritenute discriminatorie e vessatorie – e per le quali viene adito con procedimento d’urgenza ex artt. 669 terdecies e 700 cpc il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, al fine di ordinarne la cessazione – vi sono le seguenti: dalla richiesta del Green Pass da vaccino per l’accesso in azienda, all’isolamento (in una sede distaccata sporca, fredda e non idonea ad ospitare la prestazione lavorativa) di coloro i quali non si erano sottoposti al vaccino e, ancora, impedire ai lavoratori di svolgere le proprie mansioni o imporre ai medesimi l’utilizzo delle ferie al fine di tenerli lontani dal luogo di lavoro, muovere contestazioni disciplinari senza fondamentovideosorvegliare i lavoratori e acquisire dati sensibili (quali risultati di test sierologici) senza il consenso dei lavoratori.
 
Sul punto, merita ricordare infatti che, fino ai primi mesi del 2022 (periodo in cui è stato previsto l’obbligo di possedere ed esibire il c.d. Green Pass Rafforzato – quindi da vaccino – per lavoratori di età superiore a 50 anni nonché per il personale universitario) e fatte salve alcune categorie di lavoratori per cui vi era già l’obbligo di vaccinazione (es. personale sanitario), la normativa inerente al rilascio del Green Pass al fine di accedere ai luoghi di lavoro prevedeva, ai sensi dell’art. 9, DL 52/2021,  la possibilità di ottenere la richiamata certificazione verde mediante tre circostanze: somministrazione del vaccino, guarigione da Covid-19 o effettuazione del tampone (molecolare o rapido). Palese appare dunque come, al fine di poter rendere la prestazione lavorativa, non vi era un vero e proprio obbligo di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 ma, piuttosto (a far data dal 15 ottobre 2021 per effetto del DL 127/2021), l’onere per i lavoratori non vaccinati (e non ancora risultati positivi al Covid-19) di sottoporsi, ogni 48-72 ore, alla effettuazione di un tampone per escludere la propria positività al virus Sars-Cov-2 prima di accedere ai luoghi di lavoro. Sul punto, infatti, il Tribunale adito non manca di sottolineare come all’epoca dei fatti (settembre / ottobre 2021) non vi era neppure un obbligo ex lege di esibire il Green Pass c.d. “base” – ottenuto dunque anche mediante effettuazione del tampone – e, tanto meno, anche nella normativa successiva, vi è mai stata la ragione di isolare uno o più lavoratori non vaccinati dai propri colleghi vaccinati (fermo restando quei settori – in particolare quello sanitario – in cui, con il DL 44/2021, è stato previsto l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 come requisito per svolgere la prestazione lavorativa).
 
Tralasciando in questa sede le riflessioni in merito all’efficacia delle misure di sicurezza individuate al livello nazionale (si veda a tal proposito il contributo di A. Tundo, Obbligo vaccinale ritenuto «inutile e gravemente pregiudizievole»: il Tribunale di Padova riammette in servizio operatrice socio-sanitaria no-vax, di commento alla recente pronuncia Tribunale di Padova del 28 aprile 2022 in cui il Giudice effettua, in parte, anche un ragionamento sulla efficacia del vaccino e del tampone come misura di prevenzione) merita domandarsi se alcune scelte datoriali – come ad esempio quella di isolare i lavoratori privi del vaccino – sono da ritenersi legittime e giustificate alla luce di quanto imposto dall’art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro oppure rischiano di risultare sproporzionate. In tal senso, è opportuno ricordare altresì che con l’introduzione dei c.d. protocolli di sicurezza, vi è stata la necessità di adeguare e adattare le misure di prevenzione contenute nelle linee guida presenti all’interno del Protocollo condiviso dal Governo e dalle Parti Sociali il 14 marzo 2020 e ss. mm. ai singoli contesti aziendali, incentivando pertanto anche la redazione di singoli e specifici protocolli aziendali (sul punto si veda G. Benincasa, M. Tiraboschi, Covid-19: le problematiche di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro tra protocolli condivisi e accordi aziendali, in D. Garofalo, M. Tiraboschi, V. Filì, F. Seghezzi, Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica, Volume V – Le sfide per le relazioni industriali, ADAPT e-Book, 2020).
 
Tuttavia, ciò che non appare possibile, nonostante la lettera dell’art. 29-bis, DL 23/2020, coordinato con la legge di conversione 40/2020, è la condizione di prevedere misure di sicurezza “fai da te” che, come ribadito nella pronuncia in analisi, rischiano di essere sproporzionate e di ledere la dignità e la personalità morale dei lavoratori. Sebbene infatti, come sancito dal Tribunale di Busto Arsizio, il richiamato art. 2087 c.c. disciplina che le misure adottate dal datore di lavoro devono essere idonee a tutelare i luoghi di lavoro tenuto conto della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica (elementi che non sembrano essere tenuti in considerazione nell’individuazione delle misure nel caso di specie)risulta altresì necessario contemperare gli interessi in gioco “specie nella complessa situazione che ha provocato la pandemia ove l’esigenza di imporre strumenti e comportamenti atti a contrastare la diffusione dell’epidemia ha dovuto essere in più occasioni contemperata con la libertà di scelta di ogni singolo individuo rispetto all’auspicata richiesta di sottoporsi a trattamenti sanitari”.
 
Non di meno importante, sebbene rappresenti un aspetto che pare del tutto trascurato nella pronuncia oggetto del presente commento, è la posizione del Garante per la privacy che, sin dal primo momento, ha affermato il divieto per i datori di lavoro di richiedere informazioni ai lavoratori circa il proprio status di vaccinazione. Ed invero non sono mancati negli ultimi due anni interventi da parte del Garante per la privacy diretti a fornire linee di indirizzo per quanto concerne il trattamento dei dati personali nel contesto delle vaccinazioni anti COVID-19 nei luoghi di lavoro (per un approfondimento sul punto si rimanda a G. Benincasa, D. Porcheddu, Vaccinazione nei luoghi di lavoro: qualche chiarimento in materia di privacy e trattamento dei dati personaliin Bollettino ADAPT 17 maggio 2021, n. 19). A tal proposito, infatti, abbiamo già avuto modo di porre l’attenzione sul consenso del lavoratore posto alla base del trattamento dei suoi dati personali connessi alla vaccinazione e che, anche laddove presente, potrebbe essere ritenuto non conforme al GDPR. In particolare, sembra rilevare in tal senso il considerando 43 del GDPR, nel quale viene sancito che il consenso da parte dell’interessato al trattamento dei propri dati, pur essendo presente nell’elenco di cui all’articolo 6 del GDPR, non costituisce opportuna base giuridica al fine di valutare la liceità del trattamento nel caso in cui esista un evidente squilibrio di potere tra l’interessato e il titolare del trattamento (come nel caso della particolare conformazione della relazione tra le parti del rapporto di lavoro).
 
Ancora, il Collegio adito ha prontamente affermato che le misure poste in essere dalla Società parte del giudizio in commento, sono risultate lesive della libertà di autodeterminazione dei lavoratori, definendo la scelta di isolare i lavoratori non vaccinati come “illogica ed eccessiva” e dichiarando la condotta del datore di lavoro “illegittima e ritorsiva siccome in contrasto con la normativa vigente all’epoca dei fatti e persino con la normativa che successivamente è entrata in vigore per contrastare in maniera ancora più efficace il rischio di contagio”. Inoltre, sebbene nell’ambito di un procedimento d’urgenza e, dunque, finalizzato a verificare esclusivamente la sussistenza del fumus boni iuris, il giudicante ha ritenuto, sulla base della documentazione fotografica allegata, la possibile fondatezza del diritto invocato in via cautelare dai lavoratori di poter lavorare in un ambiente idoneo.
 
Non solo. Oltre alla dimensione fisica della salute del lavoratore (che deve poter lavorare in un luogo salubre e ispirato ai principi di igiene e sicurezza) ciò che pare rilevare infine nel caso di specie è anche la sua dimensione psicosociale. In questa prospettiva, infatti, merita sottolineare come il Giudice afferma la presenza del periculum in mora rintracciando quest’ultimo nel danno che la condotta datoriale può avere “sull’equilibrio psicofisico dei lavoratori esposti ad una situazione di stress conseguente al proprio isolamento e allontanamento dalla consueta postazione di lavoro” in quanto comportamenti in grado di ledere la dignità e la personalità morale dei lavoratori, nonché di arrecare danno alla loro professionalità.

di Giada Benincasa

Bollettino ADAPT 22 maggio 2022, n. 20

INPS: Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale

INPS: Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale. Chiarimenti relativi alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022

Si rende noto che sono pervenute, da parte delle Strutture territoriali, richieste di chiarimenti in merito alle causali delle domande di Assegno di integrazione salariale (AIS) presentate al Fondo di integrazione salariale (FIS).

In particolare, è stata segnalata la presenza di una serie di errori di compilazione nelle domande presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Per l’elevata complessità della casistica rappresentata e i possibili esiti istruttori, sono stati condivisi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alcuni orientamenti interpretativi.

In considerazione della prima fase di applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), e della probabile “incidenza di errore maggiore rispetto all’applicazione di una normativa consolidata” – come affermato dallo stesso Dicastero vigilante – nonché delle novità normative introdotte nelle tutele del Fondo di integrazione salariale, si forniscono le seguenti istruzioni operative, relative alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, finalizzate a garantire la conservazione degli atti e l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.

Ipotesi A)

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Ipotesi B)

Nel caso il datore di lavoro – con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:

• allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) oppure

• giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19,

si precisa quanto segue.

Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Con riferimento al secondo caso, su conforme avviso ministeriale, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016, come integrato dal D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022.

Ipotesi C)

Nel caso il datore di lavoro – con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:

• allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) o

• giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19 oppure

• allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria,

si precisa quanto segue.

Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria. In particolare, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui “sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria – erogata dal FIS – in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali”.

Con riferimento al secondo caso, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.

Con riferimento al terzo caso, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, gli operatori di Sede devono adottare un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Come ribadito dal Ministero vigilante, ragioni di tutela sia dell’impresa che dei lavoratori spingono ad assicurare la massima partecipazione dei datori di lavoro al procedimento, attraverso l’integrazione degli elementi istruttori, utili alla completa e corretta valutazione delle istanze presentate. Si precisa, quindi, che l’eventuale provvedimento di accoglimento deve essere motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Con separata comunicazione saranno fornite, ai Direttori regionali e di coordinamento metropolitano, le liste delle domande respinte al fine di facilitarne il riesame.

Nel ribadire che tali istruzioni operative sono da applicarsi esclusivamente alle domande presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, si comunica agli operatori di Sede che i controlli in procedura “Fon.S.I.” sono stati adeguati al fine di permettere la lavorazione delle domande presentate con causale straordinaria che, a seguito dell’istruttoria, sono ricondotte a causale ordinaria.

Infine, si rende noto che è stato inserito un apposito alert nella procedura di trasmissione all’Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati.

Scarica il messaggio 2089 del 17 maggio 2022

Inail: Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022

Inail: Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022

Fissati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.

Con la circolare n. 21 del 16 maggio 2022 si forniscono le necessarie istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2022.
Le indicazioni riguardano i premi ordinari e i premi speciali unitari.

INPS: Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto. Rilascio della nuova domanda

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto di innovazione tecnologica: “HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto. Rilascio della nuova domanda

L’Inps è impegnato in un percorso di rinnovamento e di digitalizzazione, che sta realizzando anche attraverso progetti finanziati dai fondi del PNRR.

Fra questi, il progetto “HUB delle prestazioni non pensionistiche”: una piattaforma unificata per l’acquisizione delle domande on-line di prestazioni non pensionistiche e per la gestione integrata delle istanze da parte degli operatori di Sede.

La piattaforma è progettata per rispondere alle esigenze dell’utenza, semplificando le modalità di presentazione delle domande e rendendone più tempestiva ed efficiente la definizione. Inoltre, l’introduzione di nuovi servizi o la digitalizzazione di prestazioni esistenti è resa più veloce, in quanto la piattaforma, in logica di riuso, sfrutta controlli e meccanismi operativi già realizzati per gli altri servizi, arricchendosi progressivamente.

Proseguendo questo percorso, dal 23 maggio 2022 è presente sull’Hub delle prestazioni non pensionistiche, l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps, che può essere chiesto all’Istituto entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

2. Requisiti per accedere all’ l’Assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto dell’Inps

L’Assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale il cui importo è pari a sette giorni di retribuzione (otto giorni per i marittimi) da chiedere in occasione del matrimonio civile o concordatario, o unione civile. Il solo matrimonio religioso non dà diritto alla prestazione.

Spetta ai:

  • lavoratori disoccupati che nei novanta giorni precedenti il matrimonio/unione civile hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (ad esempio, richiamo alle armi).

L’Assegno non spetta ai lavoratori con qualifica di impiegati né ai lavoratori esclusi dall’applicazione delle norme sugli Assegni per il nucleo familiare con il versamento dello specifico contributo. Si può avere diritto a successivi assegni per congedo matrimoniale, solo se vedovi, divorziati o sciolti da unione civile.

Al ricorrere delle condizioni, ne hanno diritto entrambi i coniugi.

3. Presentazione domanda

Il servizio di invio on-line è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Assegno congedo matrimoniale”.

È possibile utilizzare uno dei seguenti canali:

  • WEB, attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto con un proprio SPID di livello 2 o superiore, o tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • contact center, ai numeri 803 164 (gratuito da rete fissa) e 06 164 164 da rete mobile;
  • servizi telematici offerti dagli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:

  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • Inserimento domanda: compilazione della domanda di Assegno per il congedo matrimoniale e invio telematico;
  • Consultazione Domande: lista delle domande di Assegno congedo matrimoniale presentate/in corso di presentazione.

Per l’inserimento della domanda il richiedente dovrà fornire le informazioni presenti nelle seguenti sezioni:

– Sezione “Anagrafica e Residenza”

L’architettura del servizio prevede il prelievo automatico di alcune delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda, utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici del richiedente.

Il richiedente deve indicare la data del matrimonio.

– Sezione “Dichiarazioni”

In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, anche le dichiarazioni relative a:

  • avere acquisito la residenza in Italia prima della data del matrimonio/unione civile e di avere acquisito anche in Italia lo stato di coniugato;
  • non avere svolto, alla data del matrimonio/unione civile e per la durata della prestazione, alcuna attività lavorativa in Italia e all’estero;
  • di avere lo stato di richiamato alle armi alla data del matrimonio/unione civile (da compilare solo se il richiedente si trovava sotto le armi);
  • di percepire un’indennità per inabilità temporanea da infortunio erogato dall’INAIL alla data del matrimonio.

Nella sezione è presente l’Informativa sul trattamento dei dati personali.

– Sezione “Informazioni per l’accredito del pagamento”

È possibile selezionare la modalità di pagamento tra:

  • Accredito su IBAN;
  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale.

Nel caso di accredito su conto corrente è possibile indicare sia IBAN nazionali che esteri su circuito SEPA. I dati inseriti possono essere memorizzati nell’apposita sezione disponibile alla voce di menu i “miei dati” per essere utilizzati in futuro per altre eventuali domande di prestazioni.

Al termine della compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a salvare i dati acquisiti, in modo da consentire al cittadino di potere intervenire sulla domanda in momenti successivi e inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale.

– Sezione “Riepilogo dati domanda”

In questa sezione sono presenti tutti i dati acquisiti nella domanda e sarà possibile verificare e correggere le informazioni inserite.

Una volta controllati i dati sarà possibile procedere con la presentazione della domanda.

– Sezione “Le mie richieste”

Selezionando tale funzionalità il richiedente potrà visualizzare la lista delle richieste già inoltrate e/o da inoltrare all’Istituto, avendo la possibilità di stampare il dettaglio delle domande già protocollate e inviate o stampare la ricevuta di invio della domanda.

Le domande già presentate all’Istituto, alla data di avvio della nuova procedura, restano valide e saranno gestite dalle competenti Strutture territoriali utilizzando le modalità già in uso fino alla completa definizione delle stesse.

Scarica il messaggio 2147 del 22 maggio 2022

Fonte: inps.it